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PDL 2946

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2946



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'ALIA

Interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo

Presentata il 24 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende fare fronte alle difficoltà interpretative sorte in sede di prima applicazione di alcune disposizioni introdotte dalla legge 8 aprile 2004, n. 90 - poi confluita per la parte de qua nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in tema di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.
      L'articolo 56, comma 1, di tale codice (già articolo 3, comma 1, della citata legge 8 aprile 2004, n. 90) dispone che, nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
      Il relativo sistema sanzionatorio, disciplinato dal successivo comma 2, prevede che il rimborso elettorale per le elezioni europee eventualmente spettante alle liste che non abbiano osservato il ricordato limite di candidature è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.
      Dal dato testuale di quest'ultima disposizione si rileva quindi che il sistema sanzionatorio si basa su due princìpi fondamentali: il primo risiede nel limite della penalizzazione, che non deve superare la metà del finanziamento pubblico; il secondo nella proporzionalità della sanzione rispetto al numero dei candidati eccedenti il limite consentito.
      Sotto il profilo applicativo, peraltro, l'espressione adottata dal legislatore è suscettibile di una duplice lettura: da un lato, la misura della sanzione può essere
 

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individuata nel rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito e il numero massimo di candidature consentite per ciascun sesso, pari - come segnalato - ai due terzi del totale delle candidature; dall'altro, può essere individuata nel rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito e il numero minimo di candidature consentito per il sesso meno rappresentato. In base a questo secondo criterio, pertanto, la penalizzazione verrebbe rapportata non ai due terzi ma ad un terzo del totale delle candidature.
      La prima opzione interpretativa implica, dal punto di vista matematico, il rispetto tanto del tetto di riduzione fino al 50 per cento quanto del criterio di proporzionalità della sanzione e, pertanto, risulta maggiormente rispondente ai menzionati princìpi sui quali è fondato il sistema sanzionatorio.
      La seconda opzione, al contrario, assumendo il tetto del 50 per cento di riduzione del rimborso elettorale quale clausola di salvaguardia, potrebbe condurre a non rispettare il principio della proporzionalità, implicando l'applicazione di uguali penalizzazioni a fronte di violazioni di differente entità. Come esemplificazione concreta, nell'ipotesi di presentazione di 78 candidature (numero massimo previsto dalla legge), i partiti che avessero presentato 13 o più candidature in violazione del limite consentito sarebbero tutti sottoposti alla medesima sanzione, vale a dire la riduzione fino al 50 per cento del rimborso spettante. In altri termini, quest'ultima misura si applicherebbe a tutti i casi caratterizzati da un numero di candidature in violazione maggiore o uguale a 13.
      La legge n. 90 del 2004 ha trovato la sua prima applicazione in occasione delle elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004. A fronte della sopra esposta non univocità del quadro normativo di riferimento, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in sede di ripartizione dei relativi rimborsi elettorali, ha in via provvisoria applicato le sanzioni attenendosi alla prima delle menzionate opzioni interpretative, commisurandone l'entità al rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito e il numero massimo di candidature consentite per ciascun sesso.
      Tale è il criterio che la presente proposta di legge intende far proprio, onde dirimere la questione interpretativa fin qui rappresentata, attraverso una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 56 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 (già articolo 3 della legge n. 90 del 2004).
      È evidente infatti la necessità di fornire un quadro normativo definito in una materia, quale quella sanzionatoria, che i princìpi costituzionali impongono sia sottratta ad applicazioni non univoche e certe.
      In questo contesto la scelta non può che essere quindi quella di chiarire definitivamente che il criterio da applicare è quello che appare palesemente più rispondente alla ratio della norma e che evita possibili irragionevoli applicazioni della medesima.
      La presente proposta di legge consta di un unico articolo: il comma 1 è volto a chiarire che la riduzione del rimborso va determinata in base al rapporto tra il numero dei candidati eccedente il limite dei due terzi del totale delle candidature e il numero dei candidati corrispondente al medesimo limite; il comma 2 precisa che la disposizione di interpretazione autentica si applica a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 12 e 13 giugno 2004.
      L'approvazione della presente proposta di legge, che, come si è detto, prevede un'interpretazione della normativa vigente coincidente con quella già adottata in via provvisoria dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in sede di applicazione delle sanzioni, non dà luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, già contenute nell'articolo 3, comma 2 della legge 8 aprile 2004, n. 90, si interpretano nel senso che la riduzione, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito, dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è determinata sulla base del rapporto tra il numero dei candidati eccedente il limite dei due terzi, stabilito al comma 1 dello stesso articolo 56, e il numero dei candidati corrispondente al medesimo limite.
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 12 e 13 giugno 2004.


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