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PDL 2900-A-bis

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2900-A-bis



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 13 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1447)

presentato dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

di concerto con il ministro della difesa
(PARISI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 luglio 2007

(Relatore di minoranza: PECORELLA)
 

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TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

Articolo 1.
(Modifiche agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

        1. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 1. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.
        2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
        3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

            a) diritto civile;

            b) diritto penale;

            c) diritto amministrativo;

            d) procedura civile;

            e) procedura penale.

        4. La prova scritta consiste altresì nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova.
        5. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

            a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

            b) procedura civile;

            c) diritto penale;

            d) procedura penale;


(*)  NOTA:  Nel presente testo è evidenziato con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2, 4, 5 e 8 del testo della Commissione.
 

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            e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

            f) diritto commerciale e industriale;

            g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

            h) diritto comunitario;

            i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

            l) tecnica delle investigazioni;

            m) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

        6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusiva prova orale sulla materia di cui alla lettera m), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
        7. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 6.
        8. I candidati ammessi alla prova orale sono sottoposti ad un test scritto al fine di valutare l'idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. Il test è predisposto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1. La valutazione della prova è operata collegialmente dalla commissione integrata dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1».

        2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 le parole: «il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «il professore universitario incaricato della predisposizione del test finalizzato alla valutazione psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 8,».

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione)
 

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Articolo 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).

        1. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è preposta:

            a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            b) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

            c) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;

            d) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

            e) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

            f) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

            g) alle attività di formazione decentrata;

            h) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

            i) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

            l) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

            m) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

            n) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

 

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            o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

            p) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

        2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
        3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

        2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».
        3. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:

            a) il comitato direttivo;

            b) il presidente;

            c) il segretario generale».

        4. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.
        2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del Consiglio universitario nazionale, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

        5. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati ordinari che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre

 

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anni, quattro scelti dal Consiglio universitario nazionale fra professori universitari e quattro scelti dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.»;

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico»;

            c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

        6. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese».

        7. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 11. - (Funzioni). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.
        2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

        8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».
        9. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

            a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del Consiglio universitario nazionale;

            b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

 

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            c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

            d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

            e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

            f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

            g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

        10. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis
IL SEGRETARIO GENERALE

        Art. 17-bis. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale della Scuola:

            a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

            b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

            c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

            d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

            e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

        Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra professionisti che abbiano una specifica esperienza nel settore della organizzazione aziendale. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.
        2. Il segretario generale dura in carica cinque anni.
        3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

 

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        11. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 le parole: «comitato di gestione», ovunque ricorrano, sono sostituite sostituita dalle seguenti: «comitato direttivo».
        12. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 le parole: «comitato di gestione», ovunque ricorrano, sono sostituite sostituita dalle seguenti: «comitato direttivo».
        13. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

        14. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

            b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

            c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».

(Alternativo all'articolo 3 del testo della Commissione)

Articolo 3.
(Norma di copertura).

        1. Per le finalità previste all'articolo 2, comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità

 

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previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti da corrispondere al Segretario generale della scuola superiore della Magistratura di cui all'articolo 2, comma 11, entro il limite di spesa di 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Alternativo all'articolo 6 del testo della Commissione)

Articolo 4.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi al fine di procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

(Alternativo all'articolo 7 del testo della Commissione)


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