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PDL 2874

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2874



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANZA

Legge quadro sulla famiglia

Presentata il 6 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La famiglia costituisce oggi, come d'altro canto sempre nella storia, una parte fondante della società, quale «cellula primigenia» di essa, che ne determina e rispecchia l'evoluzione e l'andamento generali. La regolamentazione, pertanto, delle sue organizzazione e funzionalità, in primo luogo attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei membri che la compongono, non può che essere oggetto di attenzione politica e di modifica legislativa che predisponga una normativa che la favorisca.
      Il dato da tenere in dovuta considerazione è che famiglia e Stato sono tra di loro strettamente connessi, e, infatti, tanto più stabile e solida è l'istituzione familiare, tanto più lo è lo Stato.
      Con la presente proposta di legge si vuole, quindi, oltre che confermare alla famiglia un ruolo centrale nell'ambito sociale, riconoscere e garantire ad essa tutti i diritti che le consentano di determinare un buon andamento dello Stato in tutte le sue espressioni: sociale, economica e culturale.
      La famiglia, è opportuno ricordare, è riconosciuta dallo stesso Costituente come società naturale, espressione cioè della realtà sociale e metagiuridica dalla quale in primo luogo trae vita. Nell'articolo 29 della Costituzione, più esattamente, è stabilito che: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», specificando, in tal modo, che il più ampio riconoscimento e la più ampia garanzia ai diritti inviolabili dell'uomo, nell'ambito delle formazioni sociali, sono attribuiti alla famiglia, quale nucleo sociale creato con il vincolo matrimoniale.
      Tale ruolo le viene inoltre garantito dalla medesima Costituzione, nell'articolo 31, con la previsione che la Repubblica agevola la sua formazione con misure economiche ed altre provvidenze nonché garantendo l'adempimento dei relativi compiti.
 

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      Tali princìpi fondamentali è doveroso che trovino una loro attuazione attraverso l'adozione di una normativa che, tenendo conto delle mutate condizioni di vita della famiglia e dei suoi componenti, possa garantire i diritti dei singoli nella famiglia.
      I continui riferimenti che attualmente vengono fatti sull'evoluzione culturale del concetto di famiglia e sul mutamento dei valori sociali dei singoli membri che la compongono inducono per lo più a pensare che proprio tali cambiamenti possano essere la causa unica determinante la crisi della famiglia. Tale deduzione è però il risultato di un'analisi superficiale e poco onesta dello «stato di cose» che, invece, merita un maggior approfondimento.
      La bassissima percentuale di natalità, il crescente numero delle convivenze di fatto e il crescente numero delle separazioni coniugali trovano la loro causa principale nella scarsità di mezzi messi a disposizione dallo Stato alle famiglie o alle giovani coppie che aspirano al matrimonio. Le condizioni di vita economico-sociale sono così gravose da determinare in modo negativo le scelte di tali soggetti. Nelle famiglie si generano sempre meno figli perché è sempre più difficoltoso provvedere al loro mantenimento e alla loro gestione. La mancanza di strutture pubbliche che offrono servizi per l'infanzia, come gli asili nido, condiziona fortemente le coppie nella loro decisione di mettere al mondo più di un figlio. Le scarse agevolazioni sull'acquisto della prima casa costituiscono un grave impedimento al matrimonio per molti giovani. La gravosità, soprattutto economica, della vita organizzativa impedisce, pertanto, un normale sviluppo della vita familiare.
      Ciò considerato, con la presente proposta di legge quadro sulla famiglia si vuole predisporre un intervento di sostegno economico per la famiglia, da parte dello Stato, che rimuova ogni ostacolo che ne impedisca il pieno sviluppo e la funzionalità sociale e che, per converso, garantisca i diritti di ogni singola persona, sia essa uomo, donna o bambino, secondo criteri di uguaglianza e di pari dignità sociale.
      A tale fine la presente proposta di legge contiene, tra le altre, la proposta di istituire una «carta di credito familiare» (articolo 8) che possa assicurare alla coppia, al momento dell'assunzione della responsabilità matrimoniale, una serie di agevolazioni e attraverso la quale si stabilisce un proficuo rapporto tra la coppia e le istituzioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali relativi alle politiche di sostegno e di promozione della famiglia in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione nonché dei princìpi contenuti negli atti internazionali in materia di diritti umani e in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, firmata a New York il 10 dicembre 1948, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, firmato a New York il 16 dicembre 1966, e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 19 dicembre 1966, resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
      2. L'attuazione delle finalità della presente legge è assicurata attraverso l'azione coordinata dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni singoli o associati, nonché delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sociale.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla medesima legge.

Art. 2.
(Princìpi generali).

      1. Lo Stato riconosce e promuove la famiglia come società naturale fondata sul

 

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matrimonio, in attuazione dell'articolo 29 della Costituzione.
      2. Per la realizzazione dei diritti di cui al comma 1, lo Stato favorisce la realizzazione o, se già istituiti, l'incremento, di adeguati servizi pubblici di supporto ai bisogni dei membri della famiglia, definiti ai sensi del comma 3, attraverso un'organica e integrata politica di sostegno e di valorizzazione del nucleo familiare, anche in collaborazione con le regioni, con le province e con i comuni. A tale fine, in particolare, lo Stato:

          a) attua, nel rispetto delle convinzioni etiche di ciascun cittadino, programmi di intervento informativo e di sostegno finalizzati alla tutela della vita in ogni suo stadio, dalla fase prenatale, favorendo la maternità, al puerperio sino alla senilità;

          b) garantisce il diritto alla salute di ogni individuo, rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa impedire il suo sviluppo e la sua piena funzionalità nella famiglia e nella società.

      3. Per servizio pubblico di supporto ai bisogni dei membri della famiglia, di cui al comma 2, si intende ogni attività resa, con le finalità e con gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private convenzionate, che rispettano i criteri e gli standard fissati dalle leggi statali e regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la trasparenza e il migliore rapporto tra costi e benefìci del servizio stesso.

Art. 3.
(Princìpi fondamentali per la legislazione regionale).

      1. Per l'attuazione delle finalità e dei prncìpi di cui agli articoli 1 e 2 è demandato ad ogni regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, l'espletamento

 

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della propria potestà legislativa nei diversi ambiti di applicazione per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) favorire la formazione e lo sviluppo della famiglia dalla sua costituzione e per tutta la sua durata, attuando strategie di intervento pubblico e privato a favore delle esigenze abitative, lavorative ed economiche;

          b) sostenere il valore sociale della maternità e della paternità coscienti e responsabili, garantendo il diritto alla procreazione e valorizzando il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti del mantenimento e dell'educazione dei figli;

          c) realizzare forme di intervento, anche di tipo economico, volte a garantire alle donne un sostegno morale e materiale nell'affrontare la maternità sia in costanza di matrimonio sia in stato di donna nubile, separata o divorziata, al fine di garantire il diritto di ogni donna ad una libera e consapevole scelta di interrompere o di portare avanti una gravidanza;

          d) assicurare ad ogni cittadino, nelle diverse fasce di età, l'educazione sessuale attraverso i servizi socio-assistenziali istituiti presso i consultori organizzati dalle strutture pubbliche e private, al fine di diffondere una più ampia informazione sulla procreazione libera e responsabile, salvaguardando e valorizzando la genitorialità e la condizione dei minori;

          e) favorire una più ampia informazione in ogni sede, familiare, scolastica e sociale, sulla facoltà di ogni donna di poter partorire e dare il proprio figlio in adozione esercitando il diritto all'anonimato;

          f) garantire il diritto alla salute di ogni componente della famiglia, attraverso attività di informazione e di formazione tese alla prevenzione di patologie attinenti alla sfera fisica e psichica;

          g) promuovere una cultura di sostegno alle relazioni familiari con interventi volti a risolvere la conflittualità, nonché favorire il dialogo nei rapporti intergenerazionali,

 

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anche mediante adeguate tecniche di mediazione;

          h) sostenere i coniugi nell'adottare e nel maturare liberamente scelte inerenti alla procreazione, anche attraverso iniziative per la prevenzione e la cura della sterilità, prevedendo adeguati incentivi economici, e mediante l'intensificazione dell'intervento dei servizi sanitari e socio-assistenziali pubblici, in conformità alla normativa vigente in materia;

          i) promuovere e sostenere iniziative volte alla nascita di gruppi e di associazioni con finalità solidaristiche, per la realizzazione di forme di aiuto e di sostegno, morale ed economico, rivolte alle categorie dei soggetti più deboli, con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani e ai disabili, in attuazione delle rispettive normative vigenti in materia;

          l) promuovere iniziative pubbliche e private di assistenza sociale, anche di tipo domiciliare, con competenze specifiche nei diversi ambiti socio-sanitari, rivolte alla cura e al sostegno di soggetti vittime di maltrattamenti, abusi e violenza psico-fisica perpetrati in ambito familiare, con particolare attenzione ai bambini e alle donne;

          m) attuare programmi di prevenzione e di recupero per soggetti affetti da problemi di tossicodipendenza o di alcoolismo, nonché programmi di sostegno e di assistenza ai nuclei familiari di appartenenza di tali soggetti;

          n) garantire la formazione e l'aggiornamento costanti degli operatori addetti ai servizi pubblici di supporto ai bisogni dei membri della famiglia di cui all'articolo 2, comma 3;

          o) promuovere iniziative di informazione e di formazione in materia di adozione nazionale e internazionale rivolte agli operatori dei servizi pubblici e privati, nonché alle coppie aspiranti all'adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

 

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Art. 4
(Introduzione dell'articolo 11-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dell'imposta con il criterio del quoziente familiare).

      1. Dopo l'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta con il criterio del quoziente familiare). - 1. I soggetti passivi dell'imposta componenti un nucleo familiare possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione mediante l'applicazione del criterio del quoziente familiare ai sensi del presente articolo. L'opzione per la tassazione mediante l'applicazione del criterio del quoziente familiare ha durata annuale ed è irrevocabile, può essere esercitata da ciascun contribuente in alternativa o in qualità di contribuente o in qualità diversa da quella di contribuente, e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

          a) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascun componente il nucleo familiare e del contribuente;

          b) elezione di domicilio da parte dei componenti il nucleo familiare presso il contribuente ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi al periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione;

          c) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il termine di versamento del saldo dell'imposta, secondo le modalità previste con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

      2. Ai fini del comma 1, il nucleo familiare è composto:

          a) dal contribuente;

 

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          b) dal coniuge non legalmente separato:

          c) dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi o affidati, minori di età o maggiori di età che non abbiano raggiunto una autonomia economica o che siano permanentemente inabili al lavoro;

          d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

      3. Il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare in apposito quadro nel modello unico persone fisiche.
      4. L'esercizio dell'opzione per la tassazione mediante l'applicazione del criterio del quoziente familiare comporta la determinazione di un reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare comunicati ai sensi del comma 10, lettera a). La base imponibile del nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo globale per il coefficiente spettante al nucleo familiare ai sensi del comma 6. Successivamente è determinata un'imposta base, applicando alla base imponibile del nucleo familiare le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11. L'imposta lorda del nucleo familiare è determinata moltiplicando il coefficiente spettante al nucleo familiare stesso per l'imposta base.
      5. Al contribuente competono il riporto a nuovo dell'eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, nonché la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. Gli obblighi di versamento a saldo e ad acconto competono esclusivamente al contribuente.

 

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      6. Al nucleo familiare sono attribuiti, per le diverse tipologie dei componenti, i seguenti coefficienti:

          a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio senza figli a carico: 1;

          b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

          c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con un figlio a carico: 1,5;

          d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

          e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con due figli a carico: 2;

          f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

          g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con tre figli a carico: 3;

          h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

          i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con quatto figli a carico: 4;

          l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

          m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con cinque figli a carico: 5;

          n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

 

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          o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con sei o più figli a carico: 6.

      7. Nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da soggetti di cui alla lettera d) del comma 2, allo stesso è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
      8. Per ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, al nucleo familiare sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

          a) 0,5 se il soggetto è affetto da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

          b) 0,8 se il soggetto di cui alla lettera a) non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

      9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono dell'opzione prevista dal comma 1 del presente articolo.
      10. Ciascun componente il nucleo familiare, ai fini dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui al comma 1, deve:

          a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare al contribuente la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni, dei crediti d'imposta spettanti e degli acconti versati;

          b) fornire ogni necessaria collaborazione al contribuente per consentire a quest'ultimo l'adempimento degli obblighi che gli competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell'opzione.

      11. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50 del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni

 

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di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo anche in qualità di contribuente.
      12. Il contribuente è responsabile:

          a) per la maggior imposta accertata e per gli interessi relativi al reddito complessivo risultante dall'applicazione del criterio del quoziente familiare riferita alla dichiarazione presentata ai sensi del comma 3;

          b) per le somme che risultano dovute, in riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera a) del presente comma, a seguito delle attività di controllo e di liquidazione previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riferite alle dichiarazioni dei redditi proprie di ciascun soggetto che partecipa alla tassazione mediante l'applicazione del criterio del quoziente familiare;

          c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale;

          d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 13, irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.

      13. Ciascun componente il nucleo familiare che partecipa alla tassazione mediante l'applicazione del criterio del quoziente familiare è responsabile:

          a) solidamente con il contribuente per la maggior imposta accertata e per gli interessi relativi, in conseguenza alla rettifica operata sul proprio reddito imponibile, nonché per le somme dovute a seguito delle attività di controllo e di liquidazione previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

 

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          b) per la sanzione correlata alla maggior imposta accertata riferita al reddito complessivo risultante dall'applicazione del criterio del quoziente familiare in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile nonché alle somme che risultano dovute a seguito delle attività di controllo e di liquidazione previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

          c) per le sanzioni diverse da quella di cui alla lettera b)».

Art. 5.
(Promozione dell'associazionismo familiare).

      1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale in ambito sociale in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui svolgono la propria attività.
      2. In base al principio di cui al comma 1, lo Stato valorizza e sostiene, altresì, la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte a:

          a) organizzare e favorire la nascita di forme di associazionismo sociale, atte a promuovere il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione delle banche dei tempi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

          b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione per i componenti delle famiglie, in ordine ai ruoli di ciascuno di essi nell'ambito familiare e sociale;

          c) favorire una corretta informazione alle donne sul tema dell'aborto affinché

 

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possano maturare la scelta più consapevole in ordine alla prosecuzione della gravidanza.

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro per censire le associazioni di cui al comma 2 costituite sul territorio di competenza e provvedono annualmente a trasmettere i relativi dati al Ministro delle politiche per la famiglia ai fini di cui al comma 4.
      4. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro nazionale delle associazioni familiari, al quale sono iscritte le associazioni censite ai sensi del comma 3.

Art. 6.
(Assistenza in famiglia ai malati, agli anziani e ai disabili).

      1. Al fine di favorire la cura dei familiari malati o anziani non autosufficienti o disabili, è istituito, presso il Dipartimento per le politiche dalla famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono accedere ai finanziamenti del fondo mediante la presentazione di appositi progetti-obiettivo che prevedono l'assegnazione, da parte di équipe socio-sanitarie, alle famiglie interessate, di un contributo economico valutato in proporzione al reddito delle medesime famiglie, fino a un massimo di 30 euro giornalieri per singolo utente.
          2. Al fine di garantire un equo accesso al fondo di cui al comma 1, le risorse destinate ai disabili sono suddivise in base alla distinzione tra handicap grave e gravissimo, determinato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono

 

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individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce, altresì, la composizione di équipe socio-sanitarie di cui al comma 1, nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse devono attenersi.

Art. 7.
(Disposizioni per garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie).

      1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di 250 milioni di euro per la copertura delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione.
      2. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono erogati in favore delle famiglie e degli alunni delle scuole statali e non statali, aventi un reddito complessivo, per nucleo familiare, non superiore a 26.000 euro annui. La misura massima di tali contributi è di 500 euro per ogni figlio.
      3. Il limite di reddito di cui al comma 2, applicabile alle famiglie con un solo figlio a carico, è incrementato progressivamente di 2.500 euro per ogni figlio in più a carico.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione dei contributi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 8.
(Carta di credito familiare).

      1. È istituita una carta di credito familiare per la concessione di agevolazioni subordinate alla condizione familiare ed economica dei beneficiari, destinata a soddisfare le esigenze di carattere abitativo, lavorativo, economico e sociale delle famiglie.

 

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      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo.
      3. Il cittadino che intende richiedere le agevolazioni previste dalla carta di credito familiare deve fornire, mediante autocertificazione, le informazioni necessarie per individuare la sua condizione familiare ed economica.
      4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse e diversificate in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alla condizione economica, come definiti ai sensi dei commi 5 e 6.
      5. Per famiglia si intendono due o più persone legate da vincoli di matrimonio o di parentela in linea retta ascendente di primo grado o discendente di primo grado.
      6. La condizione economica è individuata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, dell'ammontare del reddito e della situazione patrimoniale.
      7. L'autocertificazione di cui al comma 3 è presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, al comune di residenza o agli enti autorizzati individuati dal decreto di cui al comma 2.
      8. Il comune di residenza e gli enti autorizzati di cui al comma 7 rilasciano all'interessato la carta di credito familiare che attesta il valore dell'indicatore della condizione familiare ed economica risultante dall'autocertificazione resa sotto la responsabilità del dichiarante ai sensi del comma 3.
      9. La carta di credito familiare è utilizzabile ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, nel rispetto delle autonomie regionali, nonché dagli atti amministrativi.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 

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iscritto ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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