Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 2901

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2901



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VANNUCCI, MUSI

Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina e revoca del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza

Presentata il 16 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I criteri di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza sono, attualmente, disciplinati dalla legge 23 aprile 1959, n. 189, che, all'articolo 4, primo comma, prevede che egli venga scelto «fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo» e «nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la difesa».
      Esiste, dunque, un limite normativo posto nei confronti dei gradi di vertice degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che, a differenza di quanto accade per i vertici dell'Arma dei carabinieri, devono attingere ancora «altrove» le figure destinate a guidarli. Nel caso del Corpo della guardia di finanza, il Comandante generale deve, infatti, ancora provenire dall'Esercito.
      Con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante «Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», infatti, si è modificato, innovandolo, l'originario regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, abrogando sia l'articolo 1, che prevedeva che l'Arma dei carabinieri facesse parte dell'Esercito, sia l'articolo 13, che disponeva che il Comandante generale fosse un generale di corpo d'armata o di divisione: in questo modo si è dunque, di fatto,
 

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differenziato il trattamento riservato ai vertici dell'Arma dei carabinieri rispetto a quello previsto per il Corpo della guardia di finanza.
      La presente proposta di legge mira, dunque, a sanare questa disparità, modificando, con l'articolo 1, il citato primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e prevedendo che la scelta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza debba avvenire «all'interno» del medesimo Corpo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito dal seguente:

      «Il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza è scelto tra i generali di corpo d'armata del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo ed è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».


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