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PDL 2906

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2906



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NACCARATO

Disciplina della ricerca, dell'estrazione e della raccolta di campioni di rocce, minerali e fossili

Presentata il 17 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge affronta il tema delicato dell'attività di ricerca, di estrazione e di raccolta di campioni di rocce, minerali e fossili a scopo collezionistico. In particolare, con la presente proposta di legge si opera un riordino della disciplina con l'obiettivo di tutelare i reperti, di valorizzare l'attività dei ricercatori e di consentire la cooperazione tra istituzioni e privati. Occorre ribadire come l'attività degli appassionati abbia consentito, in diverse occasioni, di recuperare alla collettività beni di eccezionale interesse scientifico, come nel caso del dinosauro di Avellino, unico reperto al mondo del quale si sono conservati allo stato fossile anche gli organi interni. Parimenti è inutile conservare uno stato di incertezza giuridica su reperti che non rivestono alcun interesse scientifico e che spesso sono destinati alla distruzione da parte dei cavatori.
      Tutta la materia è oggi disciplinata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella quale sono confluite parte delle norme stabilite dalla originaria legge n. 1089 del 1939. Tale legge tutelava in realtà, in linea generale, le cose di interesse storico ed artistico, e la medesima tutela è stata ribadita nel citato codice, ma tutte le associazioni che si occupano di fossili e di minerali hanno espresso un unanime giudizio di inadeguatezza di questa disciplina. Questa posizione era stata confermata dalla cosiddetta «circolare n. 63/STRAP» del 15 febbraio 1999 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali aveva tentato di superare l'impostazione della citata legge n. 1089 del 1939 immaginando di costruire un rapporto tra il Ministero e coloro che praticavano la ricerca dei materiali di cui si tratta. Malgrado lo sforzo in questo senso, l'iniziativa
 

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non ha avuto successo e di fatto oggi la situazione è immutata. Oggi, come in passato, coloro che ricercano i fossili, solitamente all'interno delle cave, lamentano una ingiustificata arretratezza della normativa italiana rispetto alle corrispondenti normative nazionali degli altri Paesi europei. La ricerca, l'estrazione e la raccolta di campioni di rocce, minerali e fossili nel territorio nazionale produce oggi per il ricercatore italiano l'effetto giuridico di avere il semplice possesso del bene rinvenuto, mentre, negli altri Paesi europei, colui che ritrova tali beni acquista sugli stessi il diritto pieno di proprietà. A fronte di ciò in capo ai ricercatori italiani sussistono obblighi di comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali, in parte derivanti proprio dalla citata circolare, giudicati sproporzionati rispetto all'acquisto del possesso: da ciò si produce la conseguenza che l'attività di ricerca e di estrazione continua e che nessuna comunicazione in merito perviene al Ministero, che non è in grado di salvaguardare beni che potrebbero potenzialmente avere rilevante valore scientifico. Occorre, perciò, affrontare con concretezza e realismo questo tema, sicuramente salvaguardando il superiore interesse nazionale alla tutela dei beni di interesse storico, archeologico e paleontologico, ma, al contempo, prevedendo una disciplina che sia in grado di produrre un giusto equilibrio tra l'interesse dello Stato e quello del ricercatore. A questo fine l'articolo 7 della presente proposta di legge attribuisce la proprietà del bene rinvenuto a chi lo ha trovato, se esso non costituisce materiale di interesse scientifico per il Ministero per i beni e le attività culturali. Solo così i ricercatori saranno seriamente motivati a collaborare con il Ministero stesso, dal momento che, a fronte di un importante sforzo di comunicazione, essi potranno vedere riconosciuta la proprietà sui beni rinvenuti che non interessano la comunità scientifica. È opportuno osservare che all'interno delle cave, principale sede di raccolta e di estrazione dei minerali e dei fossili, il proprietario della cava è legittimato a distruggere i reperti per scopi commerciali, gli è lasciata la facoltà di far entrare i ricercatori e di consentire loro di estrarre i reperti, ma a questi ultimi deve poter essere consentito di acquisire la proprietà dei beni rinvenuti altrimenti destinati a diventare materiali di edilizia. Naturalmente, introdotta questa innovazione, occorre limitarla in modo che, da un lato, l'attività di ricerca e di estrazione non leda l'ambiente e, dall'altro, non contrasti con il superiore interesse pubblico dello Stato di rimanere unico proprietario dei beni che abbiano reale interesse scientifico. Inoltre occorre che tali limitazioni siano previste e garantite in sede locale per non rimanere, di fatto, lettera morta come succede oggi.
      Per questo motivo la presente proposta di legge prevede una disciplina immediatamente applicabile, salva la facoltà per le regioni di intervenire con norme più restrittive. Allo stesso tempo, per i ricercatori gli articoli 5 e 6 prevedono l'obbligo di richiedere l'autorizzazione e di presentare una relazione annuale sull'attività svolta. Questi adempimenti consentono al Ministero per i beni e le attività culturali di poter monitorare l'attività sul territorio, eventualmente giovandosi dell'ausilio di enti di ricerca, musei e università, cui le regioni stesse abbiano delegato l'istituzione delle apposite commissioni per il vaglio delle autorizzazioni e delle relazioni. Tali commissioni giudicano, entro un anno dalla presentazione delle relazioni, se sussiste l'interesse scientifico rispetto al materiale indicato. Se il ricercatore non riceve alcuna notizia dalle commissioni entro tale termine, egli acquista la proprietà dei beni indicati nella relazione. Attraverso questo procedimento si consente alle commissioni di svolgere il loro compito in tempi adeguati e si riconosce ai ricercatori il valore della loro opera.
      Gli articoli 8 e 9 contengono alcune prescrizioni a tutela dell'ambiente.
      L'articolo 4 prevede che nelle aree in cui è vietata l'attività di estrazione e di raccolta di minerali o di fossili, tale attività possa essere comunque consentita sulla base di apposite disposizioni del Ministro per i beni e le attività culturali. Il medesimo articolo prevede, altresì, l'istituzione da parte delle regioni di aree
 

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protette entro le quali è vietata l'attività di ricerca, di estrazione e di raccolta di minerali e di fossili.
      L'articolo 14 riguarda la possibilità per le regioni di disciplinare le modalità di vigilanza sull'attuazione della legge e di accertamento delle infrazioni alle disposizioni della medesima. A tale proposito, nella consapevolezza della limitatezza delle risorse economiche, è possibile immaginare sistemi di accreditamento di associazioni di esperti ricercatori cui affidare l'attività di vigilanza sulla base di apposite autorizzazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'attività di ricerca, di estrazione e di raccolta di campioni di rocce, minerali e fossili nonché di tutelare il patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico nel territorio nazionale.
      2. Le regioni, riconoscendo il valore scientifico, didattico e culturale delle rocce e dei minerali in esse contenuti, nonché dei fossili, in conformità alla normativa in materia di miniere, cave, torbiere e tutela ambientale, al fine di migliorare la conservazione e la fruizione del patrimonio naturale, possono disciplinare la ricerca e la raccolta di campioni di minerali e di fossili, a scopo collezionistico, scientifico e didattico, prevedendo comunque il divieto di danneggiamento di tale patrimonio per scopi diversi.

Art. 2.
(Minerali, fossili, grotte e ambienti carsici).

      1. Ai fini della presente legge sono considerati minerali i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici e aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche.
      2. Ai fini della presente legge sono considerati fossili tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore all'epoca attuale e che si rinvengono nelle rocce. Le grotte e gli ambienti carsici sono altresì considerati patrimonio speleologico.

 

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Art. 3.
(Estrazione e raccolta di minerali e di fossili).

      1. Ferme restando le norme vigenti in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e la raccolta di minerali e di fossili, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, sono consentite a chi è in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2.
      2. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'estrazione e alla raccolta di minerali e di fossili. Nelle more dell'adozione della normativa regionale ai sensi del presente comma, le citate attività sono consentite a coloro che fanno richiesta di autorizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 5.
      3. Le disposizioni del comma 1 si applicano tenuto conto delle norme del codice civile vigenti in materia di tutela della proprietà.

Art. 4.
(Aree protette).

      1. Nel caso di aree protette ai sensi della legislazione vigente in materia e nelle quali è disposto il divieto di estrazione e di raccolta di minerali o di fossili, le medesime attività possono comunque essere consentite sulla base di apposite disposizioni adottate dal Ministro per i beni e le attività culturali. Tali disposizioni individuano i casi in cui il divieto non si applica e le modalità di estrazione e di raccolta.
      2. Le regioni possono disporre il divieto di estrazione e di raccolta di minerali o di fossili in zone di particolare interesse naturale, archeologico, paleontologico, paletnologico, speleologico o carsico.

 

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Art. 5.
(Richiesta di autorizzazione).

      1. Le autorizzazioni all'estrazione e alla raccolta di minerali e di fossili, previa richiesta dei ricercatori a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla commissione scientifica competente istituita ai sensi del comma 2 e recante i dati di cui al comma 6, sono rilasciate solo per motivi di collezionismo o di studio.
      2. Ogni regione provvede direttamente, ovvero delegando a università, musei o altri enti preposti allo studio dei minerali e dei fossili, all'istituzione di apposite commissioni scientifiche con il compito di ricevere le richieste di cui al comma 1 ai fini del rilascio della relativa autorizzazione e di ricevere le relazioni annuali sull'attività svolta dai ricercatori previste dall'articolo 6.
      3. Le commissioni scientifiche redigono un elenco nominativo annuale dei ricercatori sulla base delle richieste ad esse pervenute.
      4. Salvo diverse disposizioni regionali le autorizzazioni si intendono rilasciate se alle relative richieste non perviene risposta entro trenta giorni dalla data del loro invio.
      5. Le autorizzazioni sono strettamente personali e sono valide per l'anno solare nel quale sono state rilasciate.
      6. Le richieste di autorizzazione devono riportare:

          a) i dati relativi alla persona che chiede l'autorizzazione;

          b) lo scopo della domanda: se per motivi di collezionismo o di studio;

          c) l'oggetto della domanda: minerali o fossili o entrambi;

          d) l'eventuale appartenenza a un club o gruppo mineralogico.

      7. Nel caso in cui lo stesso soggetto presenti con un'unica domanda più richieste di autorizzazione per la raccolta e per

 

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l'estrazione di minerali e di fossili può essere rilasciata un'autorizzazione cumulativa.
      8. Il rinnovo delle autorizzazioni è condizionato alla presentazione da parte dei richiedenti della relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 6.

Art. 6.
(Relazione annuale sull'attività svolta).

      1. Ai titolari delle autorizzazioni all'estrazione e alla raccolta di minerali e di fossili nel territorio della regione è fatto obbligo di tenere e di aggiornare un registro sull'attività svolta, recante l'indicazione della località nella quale è svolta l'attività, la data di raccolta e il tipo di minerali e di fossili estratti o raccolti.
      2. Al termine dell'anno di validità dell'autorizzazione o all'atto della richiesta di una nuova autorizzazione, i soggetti di cui al comma 1 presentano per la vidimazione il registro di cui al citato comma 1 agli organi competenti, individuati dalle regioni, unitamente a una relazione riassuntiva sull'attività esercitata nel corso dell'ultimo anno.

Art. 7.
(Diritto di proprietà).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ricercatori presentano alla commissione scientifica competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, una relazione complessiva sul materiale rinvenuto sul territorio nazionale e in loro possesso.
      2. Entro sei mesi alla presentazione della relazione di cui al comma 1, la commissione scientifica competente comunica ai ricercatori l'elenco dei reperti di particolare interesse scientifico individuati dagli organi competenti di cui all'articolo 6, comma 2, che i medesimi ricercatori sono obbligati a consegnare alla commissione, secondo le modalità previste dalla comunicazione stessa.

 

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      3. Dopo un anno dalla data di presentazione della relazione di cui al comma 1, se non è stata inviata la comunicazione ivi prevista sul particolare interesse scientifico dei reperti ritrovati, il ritrovatore dei minerali e dei fossili acquista la proprietà dei medesimi reperti.

Art. 8.
(Mezzi tecnici per l'estrazione di minerali e di fossili).

      1. Salvo diverse disposizioni regionali, i limiti quantitativi giornalieri per persona per l'estrazione di minerali e di fossili sono stabiliti in 20 chilogrammi.
      2. Per le operazioni di estrazione di minerali e di fossili, sia dalla roccia madre che dai frammenti sciolti superficiali, è consentito esclusivamente l'impiego di mazze e di martelli del peso massimo non superiore a 5 chilogrammi, di scalpelli da roccia della lunghezza non superiore a 60 centimetri e di altri attrezzi ausiliari di lunghezza non superiore a 1 metro.
      3. È sempre vietato l'uso di materiale esplosivo e di mezzi meccanici a motore o a propulsione idraulica o pneumatica, salvo apposita autorizzazione speciale per ricerche scientifiche rilasciata ai sensi dell'articolo 11.

Art. 9.
(Ripristino dell'ambiente naturale).

      1. L'estrazione e la ricerca di minerali e di fossili non devono recare alterazioni evidenti o permanenti all'ambiente naturale.  Qualsiasi manomissione comporta l'obbligo, ove la natura del terreno lo consenta, del ripristino originario dell'ambiente a cura del responsabile dell'alterazione o, comunque, la disposizione del materiale scavato in posizione stabile, in modo da non essere di pregiudizio a persone, animali e cose.

 

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Art. 10.
(Pezzi unici di particolare valore scientifico).

      1. I titolari di autorizzazioni all'estrazione e alla raccolta di minerali e di fossili sono tenuti a segnalare i pezzi unici presentanti particolare valore scientifico, reperiti durante la loro attività, non appena rinvenuti, con apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare agli organi competenti individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Art. 11.
(Autorizzazioni speciali per ricerche scientifiche).

      1. Per finalità scientifiche, la cui natura e le cui motivazioni devono essere dettagliatamente specificate nella richiesta da parte dell'ente o delle persone interessate, è previsto il rilascio di autorizzazioni speciali all'estrazione e alla raccolta di minerali e di fossili in quantitativi giornalieri superiori a quelli indicati dall'articolo 8 o dalle eventuali diverse norme regionali nonché all'uso di strumenti diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 8, ivi compresi i mezzi indicati dal comma 3 del medesimo articolo 8.
      2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate, in casi eccezionali, anche per le aree protette previste dall'articolo 4.
      3. L'autorizzazione speciale è rilasciata dalla commissione scientifica competente di cui all'articolo 5, comma 2, e deve specificare, in accordo con il richiedente, l'ambito geografico entro il quale l'attività di estrazione e di raccolta può essere effettuata, la durata del permesso, la quantità complessiva giornaliera di minerali e di fossili concessa e la strumentazione prevista per gli interventi di prelievo.
      4. Alla conclusione delle relative attività, i titolari delle autorizzazioni di cui al

 

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presente articolo devono presentare un resoconto sul materiale complessivamente raccolto.

Art. 12.
(Tutela del patrimonio speleologico).

      1. È vietata ad ogni titolo l'asportazione nelle cavità sotterranee naturali di forme concrezionali legate al fenomeno carsico.
      2. Non può essere consentita alcuna forma di sfruttamento del patrimonio speleologico quando ciò può determinarne la distruzione o alterarne sensibilmente la consistenza.
      3. L'utilizzazione del patrimonio speleologico per finalità scientifiche, turistiche, terapeutiche e industriali è disciplinata ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 13.
(Catasto delle grotte e delle aree carsiche).

      1. È facoltà delle regioni istituire e disciplinare il catasto delle grotte e delle aree carsiche.

Art. 14.
(Vigilanza e accertamento delle infrazioni).

      1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge e l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della medesima legge sono disciplinati dalle regioni con apposite leggi.


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