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PDL 2909

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2909



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Disposizioni per contrastare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nell'importazione e nel commercio di pneumatici e concessione di un'agevolazione tributaria per l'acquisto di pneumatici ricostruiti

Presentata il 17 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Per contrastare i fenomeni di frode dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'importazione dei beni, un importante strumento legislativo è stato l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Solidarietà nel pagamento dell'imposta» introdotto dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      I beni per i quali opera la solidarietà nel pagamento dell'IVA sono stati identificati dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, e sono i seguenti:

          «a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d. 87.03; v.d. 87.04);

          b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);

          c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);

          d) animali vivi della specie bovina ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02)».

 

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      In materia è anche intervenuta l'Agenzia delle entrate con un provvedimento del 21 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2007, che, al punto 2, prevede una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria per i soggetti che entro tre anni dall'attribuzione del numero di partita IVA intendono effettuare acquisti intracomunitari delle categorie dei beni individuate dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005.
      Nell'ottica di questa politica incentrata sulla lotta all'evasione dell'IVA, sembra quanto mai opportuno inserire nelle già previste categorie di beni anche gli pneumatici. Questo inserimento assume notevole rilievo sia per la possibilità di recuperare gettito per l'erario, sia perché l'importazione di pneumatici in frode alle norme sull'IVA crea una situazione di svantaggio per gli operatori che agiscono nel rispetto delle stesse norme, in quanto li espone a una concorrenza sleale.
      Se si considera che, secondo gli ultimi dati, nel 2006 sono stati importati pneumatici per un controvalore di 1.470 milioni di euro, su cui è stata corrisposta l'IVA per 294 milioni di euro, si può ipotizzare che esista un'evasione dell'IVA sull'importazione di pneumatici pari ad almeno il 20 per cento dell'IVA incassata e, cioè, a 58,8 milioni di euro.
      Non solo, ma nel settore dello pneumatico è stata da tempo sottolineata l'importanza di identificare soluzioni che consentano di contenere l'impatto sull'ambiente dello smaltimento degli pneumatici usati. Una soluzione particolarmente efficace, da questo punto di vista, è stata identificata, anche dal legislatore, nella diffusione dell'impiego di pneumatici ricostruiti. La ricostruzione - che dal 13 settembre 2006 deve avvenire nel rispetto della normativa ECE ONU 108 e 109, resa obbligatoria da tale data in tutto il territorio dell'Unione europea a seguito della decisione n. 2006/443/CE del Consiglio, del 13 marzo 2006, che ha modificato le decisioni n. 2001/507/CE e n. 2001/509/CE - consente infatti di rallentare il flusso di pneumatici usati da smaltire, in quanto raddoppia la vita del prodotto e ciò senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione e per l'affidabilità dello pneumatico in quanto gli pneumatici ricostruiti, in forza delle già richiamate norme ECE ONU, sono obbligatoriamente sottoposti alle stesse prove di qualità previste per gli pneumatici nuovi.
      Proprio in considerazione della valenza ecologica degli pneumatici ricostruiti, la legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 52, comma 14, ha previsto che le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti pari ad almeno il 20 per cento del totale.
      Ciò premesso, nel momento in cui s'interviene per combattere l'evasione dell'IVA sull'importazione di pneumatici, pare opportuno destinare parte del gettito che dall'applicazione di questa normativa deriverà alla tutela dell'ambiente intervenendo, proprio nel settore degli pneumatici, con una norma ecologica che incentivi l'acquisto di pneumatici ricostruiti.
      In particolare, operando in parte secondo lo schema già previsto per gli incentivi alla rottamazione contemplati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, la presente proposta di legge stabilisce che gli acquirenti di un treno di pneumatici ricostruiti per autovetture o per autocarro possano beneficiare dell'esenzione dalla tassa di proprietà per un anno.
      Secondo gli ultimi dati disponibili, i treni di gomme venduti per autoveicolo, il valore medio della tassa di proprietà per gli autoveicoli su cui sono stati montati e il minor gettito per l'erario derivante dall'incentivo previsto dall'articolo 2 della presente proposta di legge, corrispondono a quelli riportati nella tabella seguente:

 

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Tipo di autoveicolo Treni di gomme ricostruite acquistati annualmente Valore mediodella tassa annua di proprietà Minor gettitoa nnuo per l'erario derivante dall'incentivo ecologico (milioni di euro)
Autovettura 112.500 154,8 17,42
Veicolo per trasporto leggero 67.500 100,4 6,78
Autocarro 96.250 214,5 20,65
TOTALE 276.250      44,85

      Sulla base dei dati indicati, il minor gettito per l'erario derivante dall'incentivo ecologico previsto dal citato articolo 2 per l'acquisto di pneumatici ricostruiti ammonta a 44,85 milioni di euro, ed è quindi inferiore al recupero di gettito dell'IVA determinato a seguito dell'attuazione dell'articolo 1 della presente proposta di legge.
      Per queste ragioni si confida in una rapida approvazione della presente proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di pneumatici).

      1. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici (v.d. 4011.10.000; v.d. 4011.20.100; v.d. 4011.20.900) opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare alle disposizioni del comma 1 del presente articolo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005.

Art. 2.
(Agevolazione tributaria per l'acquisto di pneumatici ricostruiti).

      1. Per finalità di tutela dell'ambiente, a chi acquista in unica soluzione almeno quattro pneumatici ricostruiti, da destinare allo stesso veicolo, è concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativa al medesimo veicolo, per il periodo di un'annualità.
      2. Nel caso previsto dal comma 1, l'ammontare della tassa automobilistica è corrisposto all'acquirente dal venditore degli pneumatici, che lo recupera mediante credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla

 

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formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono emanate con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


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