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PDL 2912

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2912



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in materia di rateizzazione del pagamento dei contributi previdenziali e dei relativi interessi e sanzioni

Presentata il 18 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La situazione sempre più complessa e preoccupante che vivono le categorie produttive del Mezzogiorno ci fa capire quanto il problema concernente il pagamento dei contributi previdenziali e dei relativi interessi e sanzioni si sia trasformato in una vera e propria calamità sociale.
      La presente proposta di legge interviene, quindi, in materia previdenziale, al fine di superare alcune discrasie che la normativa vigente determina nell'ambito delle modalità di pagamento dei contributi previdenziali per venire incontro alle esigenze di tutto il tessuto produttivo. Solo in questo modo potranno essere ripianati i debiti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e, nello stesso tempo, le imprese potranno continuare la loro attività in modo sereno.
      La situazione diventa ogni giorno sempre più insostenibile e ci sono serie possibilità che essa possa degenerare comportando conseguenze pesanti e incontrollabili.
      La presente proposta di legge prevede interventi mirati e decisivi per favorire la continuità di ogni attività a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali. In mancanza di tali interventi, si assisterebbe a un continuo aumento della disoccupazione: pertanto occorre combatterla con provvedimenti che non solo assicurino il mantenimento dei posti di lavoro già esistenti ma che creino nuovi sbocchi occupazionali.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge razionalizza le attuali modalità di pagamento dilazionato dei crediti contributivi; infatti il comma 3-bis dell'articolo
 

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3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, attribuisce espressamente agli enti gestori la funzione autorizzatoria della rateizzazione sino al limite massimo consentito, ovvero sessanta mesi, limitandola al pagamento dei crediti iscritti a ruolo.
      La modifica introdotta al citato comma 3-bis, inoltre, intende eliminare gli interessi dovuti sulle rate e le eventuali sanzioni per mancato pagamento di tali interessi. Infatti proprio questi interessi e le connesse sanzioni stanno provocando un grave disagio in tutte le categorie produttive che, volendo estinguere il loro debito nei confronti degli enti gestori, devono essere favorite con adeguati provvedimenti che razionalizzino le attuali modalità di pagamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

      «3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. Per il pagamento rateale dei debiti di cui al periodo precedente non è dovuto il pagamento di interessi o di sanzioni per mancato o ritardato pagamento».


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