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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2864 |
1) i tempi d'intervento, il cui successo è caratterizzato, come detto, dalla celerità dell'esecuzione, si dilatano talmente da rendere gli interventi stessi spesso inefficaci;
2) durante gli interventi di soccorso le sedi di servizio rimangono incustodite, con il pericolo di danneggiamenti e furti delle attrezzature.
L'organico complessivo operante giornalmente su tutto il territorio nazionale nel soccorso (specialisti compresi) è di circa 4.200 unità; in Italia il rapporto tra vigili del fuoco professionisti e cittadini è di circa 1 vigile ogni 2.100 abitanti, quasi la metà rispetto ai maggiori Paesi europei.
Da recenti dati, estrapolati dalla rivista ufficiale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno risulta che in due Stati, normalmente presi a modello, Francia e Stati Uniti d'America, il rapporto tra vigili professionisti e cittadini è di 1 vigile ogni 1.100 abitanti, quindi un rapporto quasi doppio rispetto a quello dell'Italia.
La risposta operativa alle emergenze e alle calamità di protezione civile è oggi messa in discussione dalla grave carenza di organico che non consente di distogliere personale dalle sedi di servizio senza intaccarne pesantemente la capacità operativa. Operatività che i vigili del fuoco oggi possono garantire solo con dei massacranti turni di servizio di 24 ore consecutive, a volte anche di 48 ore.
Proprio per l'importanza dei compiti istituzionali menzionati, è impensabile credere di poter colmare le vacanze di vigili del fuoco professionisti con personale volontario, peraltro reso operativo con un corso teorico-pratico di sole 120 ore a fronte della formazione di dodici mesi oggi prevista per il personale permanente.
Con la presente proposta di legge si sottolinea pertanto anche l'esigenza, improcrastinabile, di assumere personale nel CNVVF che non dovrà essere complessivamente inferiore alle 50.000 unità, per poter assicurare un servizio alla cittadinanza efficace ed efficiente, nel rispetto dei parametri e dei livelli di sicurezza degli operatori previsti dalle norme (il cui abbassamento sta fornendo dati allarmanti relativamente agli infortuni sul lavoro e all'aumento delle vittime del dovere di tale Corpo).
Inoltre, poiché il lavoro del vigile del fuoco è un lavoro usurante e pericoloso, non solo per i rischi evidenti di ustione o respiratori o ancora per stress e disturbi psicologici ma anche per i rischi di infarto (come sostenuto dall'autorevole rivista statunitense «New England Journal of Medicine») che, nel CNVVF, risulta essere più elevato del personale della polizia o per gli operatori di pronto soccorso, è necessario prevedere un idoneo e mirato piano di prevenzione e di controllo psico-fisico periodico degli operatori del Corpo.
Le ragioni sono molte: sforzo fisico irregolare spesso prolungato anche per oltre 24 ore di seguito, stress termico, equipaggiamento pesante, azioni svolte sempre in situazioni di emergenza, pericolosità delle operazioni espletate, incidenza degli aspetti biologici dovuti all'esposizione a fumi e a sostanze chimiche, nonché una serie di stress psicologici connessi all'attività svolta sempre in condizioni di estrema urgenza e alla consapevolezza degli operatori che vite umane dipendono proprio dalla loro celerità.
Con la presente proposta di legge, pertanto, si chiede che il lavoro svolto dagli operatori del CNVVF, per i motivi esposti, sia riconosciuto usurante, alla stessa stregua degli appartenenti alle Forze di polizia i quali godono, ai fini pensionistici, di un aumento figurativo di un anno ogni cinque anni di servizio reso.
Inoltre, anche sul fronte stipendiale e salariale è evidente la sperequazione rispetto agli altri Corpi dello Stato preposti alla sicurezza. Solo per fare un esempio: il personale appartenente alle Forze di polizia percepisce una indennità notturna e festiva di 4,10 euro, i vigili del fuoco appena di 1,03 euro. Con la presente proposta di legge si ritiene sia giunto il momento di prevedere, anche per il personale del CNVVF (già inserito in un autonomo comparto di contrattazione), quanto stabilito per gli altri Corpi dello Stato operanti nel settore della sicurezza, innalzaldo l'indennità notturna e festiva, fissando l'allineamento economico fondamentale e accessorio e riconoscendo loro anche l'indennità di trasferta, di imbarco e di navigazione, oltre al riconoscimento di particolari indennità per i servizi fuori sede.
I vigili del fuoco infatti partecipano, con apposite squadre operative, alle emergenze
1. Presso ogni comando provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è istituito, ove non presente, un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza, con compiti di investigazione specialistica e al fine di potenziare i servizi ispettivi di competenza.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione nonché la consistenza numerica di ciascun nucleo previsto dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto della classificazione del comando provinciale e dell'effettiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 3.
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del CNVVF secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi, garantendo, comunque, il mantenimento del trattamento economico
a) equiparazione del personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel procedimento negoziale previsto per il personale avente qualifiche analoghe e che svolge le stesse mansioni presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
b) equiparazione del personale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, di cui all'articolo 124 del medesimo decreto legislativo n. 217 del 2005, nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Per il personale operativo permanente del CNVVF, del personale direttivo e dirigente, compreso quello medico e ginnico-sportivo i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equiparazione nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, prevedendo analoghi istituti normativi e analoghe carriere;
b) perequazione graduale del trattamento retributivo fondamentale e accessorio con il trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale di pari qualifica delle restanti Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121;
c) esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, relativo alla soppressione dell'indennità di trasferta;
d) estensione al personale permanente del CNVVF delle indennità di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, e successive modificazioni;
e) applicabilità dell'indennità giornaliera per servizi esterni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
f) applicabilità al personale permanente del CNVVF, compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, dell'istituto del congedo straordinario di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
g) applicabilità del computo dei servizi operativi per l'aumento di un quinto ai fini pensionistici, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
h) applicabilità della maggiorazione della base pensionabile mediante i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
i) riconoscimento del tempo di trasferimento dalla sede di servizio all'eventuale sede di intervento in calamità o in emergenza quale servizio prestato ai fini della contabilizzazione dell'orario di lavoro;
l) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.
3. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui al comma 2, lettera b), con specifico decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, sono definite le equiparazioni delle qualifiche del personale operativo permanente del CNVVF, comprese quelle del personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, alle qualifiche del personale operativo della Polizia di Stato.
1. Al fine di coprire le vacanze di organico e per le maggiori necessità di personale del CNVVF, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'immissione in ruolo del personale anche volontario del CNVVF e per la conseguente riforma del servizio volontario, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, con assunzione sino ad esaurimento del personale idoneo, è prorogata fino al 31 dicembre 2008;
b) il personale volontario, che risulta iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
c) il personale di cui alle lettere a) e b) è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'idoneità psico-fisica all'assunzione della mansione di vigile del fuoco;
d) il personale assunto ai sensi dei decreti legislativi di cui all'alinea deve seguire un corso di formazione di base della durata di dodici mesi, di cui sei mesi di formazione presso le Scuole centrali antincendi e sei mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali del CNVVF;
e) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non sono più consentiti il servizio volontario e il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni, svolti dal personale iscritto nelle liste dei comandi provinciali del CNVVF, salvo che per urgenti necessità stabilite dal Ministero dell'interno e connesse a grandi eventi e calamità naturali e con compiti di ausilio. In ogni caso, ai fini della sicurezza sul lavoro, dalla medesima data è fatto divieto di ricorrere a personale precario per la composizione delle ordinarie squadre di intervento dei vigili del fuoco in sostituzione del personale professionista;
f) il personale volontario che non ha richiesto di partecipare alla procedura di assunzione prevista dai decreti legislativi di cui all'alinea, cessa dalla qualità di volontario del CNVVF e non può essere più richiamato;
g) con apposito decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Capo del Dipartimento
h) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non è più consentito il servizio civile volontario nel CNVVF;
i) i proventi derivanti dai risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle lettere e) e h) sono interamente devoluti alla copertura economica dell'immissione in ruolo del personale assunto ai sensi dei decreti legislativi di cui all'alinea.
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, al personale operativo del CNVVF che riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente o ufficiale di polizia giudiziaria indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma per le spese legali da definire in ambito contrattuale con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le materie, le modalità e i tempi di attuazione dei periodi di formazione e di aggiornamento professionali per il personale permanente operativo del CNVVF, prevedendo, comunque, un periodo formativo annuale minimo di due settimane e un periodo di aggiornamento professionale specialistico annuale minimo di una settimana.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del CNVVF.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
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