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PDL 2864

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2864



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRO ALFANO, ADOLFO, ANGELI, AZZOLINI, BARANI, BOSI, BRUSCO, CAMPA, CAPOTOSTI, CATANOSO, CICCIOLI, COLUCCI, COMPAGNON, GIULIO CONTI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE CORATO, DI VIRGILIO, D'IPPOLITO VITALE, DRAGO, FASOLINO, FORLANI, FORMISANO, FRANZOSO, GALLETTI, GIUDITTA, GRECO, INTRIERI, LUCCHESE, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZOCCHI, MAZZONI, MEREU, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, OSVALDO NAPOLI, NESPOLI, PAOLETTI TANGHERONI, POLETTI, RAISI, RICEVUTO, ROMAGNOLI, RUGGERI, RUVOLO, SANZA, TUCCI, VILLARI, ZACCHERA

Disposizioni in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delega al Governo per la perequazione del trattamento economico, per la riforma del servizio volontario nel medesimo Corpo e l'immissione del personale volontario nei ruoli, nonché per l'estensione di benefìci alle vittime del dovere

Presentata il 4 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Come noto al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), con la legge delega n. 252 del 2004 e con i successivi decreti delegati, è stata riconosciuta la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei suoi operatori i quali, per la loro specifica attività, volta a salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, sia pubblici che privati, effettuano interventi di soccorso caratterizzati dal requisito dell'immediatezza ed urgenza della prestazione mettendo spesso a rischio la loro vita.
      Per garantire tale servizio il CNVVF dispone anche di reparti mobili specialistici attrezzati in modo specifico: elicotteristi, motoristi navali, sommozzatori ed esperti in telecomunicazioni.
      I compiti istituzionali che fanno capo a tale Corpo pongono lo stesso in prima
 

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linea non solo negli interventi in caso di alluvioni, smottamenti del terreno, terremoti, disastri ambientali, crolli di edifici con conseguente ricerca di persone tra le macerie e altre calamità pubbliche, ma anche in caso di grandi rischi industriali, di gravi emergenze civili, come quella recente dei rifiuti in Campania, nonché in interventi volti a contrastare gli effetti degli atti terroristici anche non convenzionali ed a salvare vite umane. Abbiamo quindi il dovere di tutelare anche coloro che perdono la vita in azioni di contrasto al terrorismo.
      Il CNVVF interviene con notevole dispendio di risorse economiche, strumentali e umane sia in ogni incendio boschivo (pur essendo di competenza del Corpo forestale dello Stato e delle regioni) sia sul fronte della prevenzione incendi, grazie proprio alla sua componente tecnica, che vede il Corpo impegnato a garantire che le attività produttive e lavorative rispettino tutte le normative di sicurezza vigenti; attività questa che ha portato, nel corso degli anni, ad una notevole riduzione del numero degli eventi.
      Il Corpo, inoltre, garantisce anche il servizio antincendio e di soccorso negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile mediante un consistente impegno di risorse finanziarie, strumentali e umane vincolate al rispetto delle normative dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).
      Anche negli interventi inerenti la sicurezza nazionale e la difesa civile il CNVVF è in primo piano poiché svolge, mediante nuclei appositamente istituiti a livello nazionale, un'opera tecnica di contrasto per fronteggiare i rischi derivanti da eventuali atti criminosi non convenzionali (anche di matrice terroristica) compiuti in danno di persone o di beni, con l'uso di armi nucleari, di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche per le quali sono richieste professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico e idonee risorse strumentali.
      Per quanto attiene gli eventi di protezione civile, il CNVVF, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è una delle componenti fondamentali del Servizio nazionale della protezione civile e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi.
      La già grave situazione dell'organico del CNVVF, accentuata dal termine del servizio di leva nel dicembre 2005, è divenuta insostenibile al punto che se non si interviene in tempi brevi i prossimi pensionamenti avranno come conseguenza anche la chiusura di molti distaccamenti dei vigili del fuoco; la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), infatti, anziché prevedere un adeguato incremento di organico, considerate anche le sempre maggiori competenze e professionalità richieste al CNVVF, ha, di fatto, previsto solo una parziale copertura del turn-over.
      Fino ad oggi il CNVVF ha in parte potuto sopperire alla nota carenza di organico utilizzando personale volontario e precario per poter svolgere i compiti istituzionali, che si protraggono spesso anche oltre il normale orario di servizio; nonostante ciò tale carenza ha portato alla chiusura di alcuni distaccamenti e a formare squadre di soccorso con un numero di componenti inferiore al minimo previsto dai criteri tecnici necessari a garantire la sicurezza degli operatori. Senza considerare, inoltre, le nuove maggiori competenze affidate al Corpo, quali: la demolizione di costruzioni abusive; il presidio di strade e di autostrade durante gli esodi estivi e i periodi di intenso traffico; le sempre maggiori attività di polizia giudiziaria.
      La situazione dell'organico del CNVVF è talmente critica che su tutto il territorio nazionale sono sempre più numerose le sedi distaccate che ogni giorno rimangono chiuse per mancanza di personale con conseguenze piuttosto gravi:

          1) i tempi d'intervento, il cui successo è caratterizzato, come detto, dalla celerità dell'esecuzione, si dilatano talmente da rendere gli interventi stessi spesso inefficaci;

          2) durante gli interventi di soccorso le sedi di servizio rimangono incustodite, con il pericolo di danneggiamenti e furti delle attrezzature.

 

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      L'organico complessivo operante giornalmente su tutto il territorio nazionale nel soccorso (specialisti compresi) è di circa 4.200 unità; in Italia il rapporto tra vigili del fuoco professionisti e cittadini è di circa 1 vigile ogni 2.100 abitanti, quasi la metà rispetto ai maggiori Paesi europei.
      Da recenti dati, estrapolati dalla rivista ufficiale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno risulta che in due Stati, normalmente presi a modello, Francia e Stati Uniti d'America, il rapporto tra vigili professionisti e cittadini è di 1 vigile ogni 1.100 abitanti, quindi un rapporto quasi doppio rispetto a quello dell'Italia.
      La risposta operativa alle emergenze e alle calamità di protezione civile è oggi messa in discussione dalla grave carenza di organico che non consente di distogliere personale dalle sedi di servizio senza intaccarne pesantemente la capacità operativa. Operatività che i vigili del fuoco oggi possono garantire solo con dei massacranti turni di servizio di 24 ore consecutive, a volte anche di 48 ore.
      Proprio per l'importanza dei compiti istituzionali menzionati, è impensabile credere di poter colmare le vacanze di vigili del fuoco professionisti con personale volontario, peraltro reso operativo con un corso teorico-pratico di sole 120 ore a fronte della formazione di dodici mesi oggi prevista per il personale permanente.
      Con la presente proposta di legge si sottolinea pertanto anche l'esigenza, improcrastinabile, di assumere personale nel CNVVF che non dovrà essere complessivamente inferiore alle 50.000 unità, per poter assicurare un servizio alla cittadinanza efficace ed efficiente, nel rispetto dei parametri e dei livelli di sicurezza degli operatori previsti dalle norme (il cui abbassamento sta fornendo dati allarmanti relativamente agli infortuni sul lavoro e all'aumento delle vittime del dovere di tale Corpo).
      Inoltre, poiché il lavoro del vigile del fuoco è un lavoro usurante e pericoloso, non solo per i rischi evidenti di ustione o respiratori o ancora per stress e disturbi psicologici ma anche per i rischi di infarto (come sostenuto dall'autorevole rivista statunitense «New England Journal of Medicine») che, nel CNVVF, risulta essere più elevato del personale della polizia o per gli operatori di pronto soccorso, è necessario prevedere un idoneo e mirato piano di prevenzione e di controllo psico-fisico periodico degli operatori del Corpo.
      Le ragioni sono molte: sforzo fisico irregolare spesso prolungato anche per oltre 24 ore di seguito, stress termico, equipaggiamento pesante, azioni svolte sempre in situazioni di emergenza, pericolosità delle operazioni espletate, incidenza degli aspetti biologici dovuti all'esposizione a fumi e a sostanze chimiche, nonché una serie di stress psicologici connessi all'attività svolta sempre in condizioni di estrema urgenza e alla consapevolezza degli operatori che vite umane dipendono proprio dalla loro celerità.
      Con la presente proposta di legge, pertanto, si chiede che il lavoro svolto dagli operatori del CNVVF, per i motivi esposti, sia riconosciuto usurante, alla stessa stregua degli appartenenti alle Forze di polizia i quali godono, ai fini pensionistici, di un aumento figurativo di un anno ogni cinque anni di servizio reso.
      Inoltre, anche sul fronte stipendiale e salariale è evidente la sperequazione rispetto agli altri Corpi dello Stato preposti alla sicurezza. Solo per fare un esempio: il personale appartenente alle Forze di polizia percepisce una indennità notturna e festiva di 4,10 euro, i vigili del fuoco appena di 1,03 euro. Con la presente proposta di legge si ritiene sia giunto il momento di prevedere, anche per il personale del CNVVF (già inserito in un autonomo comparto di contrattazione), quanto stabilito per gli altri Corpi dello Stato operanti nel settore della sicurezza, innalzaldo l'indennità notturna e festiva, fissando l'allineamento economico fondamentale e accessorio e riconoscendo loro anche l'indennità di trasferta, di imbarco e di navigazione, oltre al riconoscimento di particolari indennità per i servizi fuori sede.
      I vigili del fuoco infatti partecipano, con apposite squadre operative, alle emergenze

 

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e alle calamità di protezione civile con personale comandato a prestare servizio fuori sede senza preavviso e spesso per diversi giorni consecutivi. Specificità di prestazione che non viene corrisposta ai vigili del fuoco, anzi a tale personale non vengono retribuite neanche le ore necessarie per il trasferimento dalla sede di servizio al luogo d'intervento in calamità o in emergenza distante, a volte, anche diverse centinaia di chilometri.
      Infine, con la presente proposta di legge si chiede che l'implementazione delle risorse previste per le Forze di polizia, necessarie per i rinnovi contrattuali, venga riconosciuta, fermo restando le dovute proporzioni, anche al CNVVF.
      Solo in questo modo si ritiene possibile ridare agli operatori di tale Corpo quel meritato e giusto riconoscimento per l'alto valore dell'attività da essi svolta che contribuisce, al pari delle altre Forze di polizia, a garantire la sicurezza di tutti i cittadini.
      È necessario, inoltre, prevedere, considerate le maggiori competenze e la notevole professionalità richieste al personale del CNVVF, un costante aggiornamento professionale oltre ad un addestramento continuo e ad una formazione specifica che consenta loro di operare in sicurezza e al passo con l'evoluzione tecnologica in continuo mutamento dei nuovi materiali e sostanze utilizzati.
      Analogamente gli strumenti operativi, i mezzi, le attrezzature a loro disposizione per l'espletamento dei compiti devono essere scelti fra quelli tecnologicamente più avanzati.
      In particolare, l'abbigliamento utilizzato dai vigili del fuoco deve essere caratterizzato da elevata sicurezza rapportata alla specificità del lavoro svolto.
      La carenza di personale e i continui tagli alle risorse finanziarie non hanno consentito e non consentono oggi ai vigili del fuoco di essere aggiornati e formati con la regolarità, l'uniformità e l'accuratezza necessarie a evitare loro l'esposizione a maggiori rischi di infortuni sul lavoro e a maggiori rischi di natura giuridico-legale.
      Il CNVVF ha dovuto, nel tempo, superare alcune vicende normative afferenti la qualifica del suo personale: vicende che comunque hanno rafforzato lo spirito di corpo e di appartenenza a uno dei Corpi indispensabili per il nostro Paese per la prontezza della risposta operativa, l'abnegazione e la capacità di intervenire in maniera risolutiva anche nelle peggiori condizioni caratterizzate sempre dall'emergenza.
      Ci si riferisce sia all'abrogazione dell'articolo 8, ad esclusione del primo comma, della legge n. 1570 del 1941, che riconosceva a tale personale la qualifica di «agenti di pubblica sicurezza» (la legge n. 469 del 1961 ha disposto la soppressione dei corpi dei vigili del fuoco), sia alla successiva riconferma di tale qualifica, avvenuta su specifica formulazione del Consiglio di Stato, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 139 del 2006.
      Con la presente proposta di legge pertanto, si intende far sì che il CNVVF venga considerato al pari dei Corpi dello Stato inseriti nel comparto della sicurezza, e questo anche ai fini della tutela giuridico-legale del personale del Corpo oggi diversamente tutelato in quanto considerato alla stregua della generalità dei pubblici dipendenti che non rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Potenziamento dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza).

      1. Presso ogni comando provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è istituito, ove non presente, un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza, con compiti di investigazione specialistica e al fine di potenziare i servizi ispettivi di competenza.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione nonché la consistenza numerica di ciascun nucleo previsto dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto della classificazione del comando provinciale e dell'effettiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Delega al Governo per l'equiparazione del procedimento negoziale e del trattamento economico e pensionistico del personale del CNVVF a quelli previsti per le Forze di polizia ad ordinamento civile).

      1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del CNVVF secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi, garantendo, comunque, il mantenimento del trattamento economico

 

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più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo:

          a) equiparazione del personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel procedimento negoziale previsto per il personale avente qualifiche analoghe e che svolge le stesse mansioni presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

          b) equiparazione del personale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, di cui all'articolo 124 del medesimo decreto legislativo n. 217 del 2005, nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile.

      2. Per il personale operativo permanente del CNVVF, del personale direttivo e dirigente, compreso quello medico e ginnico-sportivo i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) equiparazione nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, prevedendo analoghi istituti normativi e analoghe carriere;

          b) perequazione graduale del trattamento retributivo fondamentale e accessorio con il trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale di pari qualifica delle restanti Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121;

          c) esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, relativo alla soppressione dell'indennità di trasferta;

 

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          d) estensione al personale permanente del CNVVF delle indennità di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, e successive modificazioni;

          e) applicabilità dell'indennità giornaliera per servizi esterni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

          f) applicabilità al personale permanente del CNVVF, compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, dell'istituto del congedo straordinario di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

          g) applicabilità del computo dei servizi operativi per l'aumento di un quinto ai fini pensionistici, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          h) applicabilità della maggiorazione della base pensionabile mediante i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          i) riconoscimento del tempo di trasferimento dalla sede di servizio all'eventuale sede di intervento in calamità o in emergenza quale servizio prestato ai fini della contabilizzazione dell'orario di lavoro;

          l) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

      3. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui al comma 2, lettera b), con specifico decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, sono definite le equiparazioni delle qualifiche del personale operativo permanente del CNVVF, comprese quelle del personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, alle qualifiche del personale operativo della Polizia di Stato.

 

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      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza dei pareri.
      5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
      6. L'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.
(Delega al Governo per la riforma e per l'immissione in ruolo del personale volontario del CNVVF).

      1. Al fine di coprire le vacanze di organico e per le maggiori necessità di personale del CNVVF, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'immissione in ruolo del personale anche volontario del CNVVF e per la conseguente riforma del servizio volontario, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, con assunzione sino ad esaurimento del personale idoneo, è prorogata fino al 31 dicembre 2008;

          b) il personale volontario, che risulta iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo

 

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2006, n. 139, che ha effettuato non meno di centoventi giorni effettivi di servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni e che ha superato una prova selettiva teorico-pratica, nonché appositi test attitudinali e una prova ginnica, può inoltrare domanda per essere assunto in ruolo. Le modalità della prova selettiva nonché dei test attitudinali e della prova ginnica sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea;

          c) il personale di cui alle lettere a) e b) è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'idoneità psico-fisica all'assunzione della mansione di vigile del fuoco;

          d) il personale assunto ai sensi dei decreti legislativi di cui all'alinea deve seguire un corso di formazione di base della durata di dodici mesi, di cui sei mesi di formazione presso le Scuole centrali antincendi e sei mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali del CNVVF;

          e) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non sono più consentiti il servizio volontario e il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni, svolti dal personale iscritto nelle liste dei comandi provinciali del CNVVF, salvo che per urgenti necessità stabilite dal Ministero dell'interno e connesse a grandi eventi e calamità naturali e con compiti di ausilio. In ogni caso, ai fini della sicurezza sul lavoro, dalla medesima data è fatto divieto di ricorrere a personale precario per la composizione delle ordinarie squadre di intervento dei vigili del fuoco in sostituzione del personale professionista;

          f) il personale volontario che non ha richiesto di partecipare alla procedura di assunzione prevista dai decreti legislativi di cui all'alinea, cessa dalla qualità di volontario del CNVVF e non può essere più richiamato;

          g) con apposito decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Capo del Dipartimento

 

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della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali interessati, sono individuati i distaccamenti volontari che, sulla base dell'aumento di organico previsto dai decreti legislativi di cui all'alinea, e tenuto conto delle realtà interventistiche nonché del numero medio di interventi annui svolti, sono convertiti in distaccamenti permanenti del CNVVF, e i restanti distaccamenti volontari cessano di dipendere dal CNVVF;

          h) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non è più consentito il servizio civile volontario nel CNVVF;

          i) i proventi derivanti dai risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle lettere e) e h) sono interamente devoluti alla copertura economica dell'immissione in ruolo del personale assunto ai sensi dei decreti legislativi di cui all'alinea.

Art. 4.
(Tutela legale del personale operativo del CNVVF).

      1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, al personale operativo del CNVVF che riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente o ufficiale di polizia giudiziaria indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma per le spese legali da definire in ambito contrattuale con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Art. 5.
(Equiparazione del trattamento per le vittime del dovere del personale del CNVVF in analogia a quelle del terrorismo).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

 

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Governo provvede ad emanare specifici provvedimenti al fine di equiparare il trattamento per le vittime del dovere del personale del CNVVF al trattamento in essere per le vittime del terrorismo.

Art. 6.
(Formazione e aggiornamento professionali annuali per il personale operativo del CNVVF).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le materie, le modalità e i tempi di attuazione dei periodi di formazione e di aggiornamento professionali per il personale permanente operativo del CNVVF, prevedendo, comunque, un periodo formativo annuale minimo di due settimane e un periodo di aggiornamento professionale specialistico annuale minimo di una settimana.

Art. 7.
(Disposizione transitoria).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del CNVVF.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

 

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dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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