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PDL 2882

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2882



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CREMA

Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, in materia di rivalutazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Presentata il 9 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante: «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», ha previsto la possibilità che le persone che hanno contratto malattie da trasfusioni infette o danni da vaccino, possano beneficiare di un indennizzo dello Stato. La legge 25 luglio 1997, n. 238, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati», ha stabilito che l'indennizzo è formato dalla somma di due voci: l'indennizzo previsto per gli invalidi di guerra e l'indennità integrativa speciale del livello più basso dei dipendenti dello Stato.
      Una parziale interpretazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ha fatto sì che gli importi degli indennizzi siano stati adeguati all'aumento del costo della vita dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), solo per la parte dell'indennizzo e non per la parte di contingenza. Nel contesto descritto si registrano aumenti annui di poche lire o di pochissimi euro.
      La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 15894 del 28 luglio 2005, accogliendo il ricorso di un cittadino, ha deciso che l'indennizzo deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT, anche per la parte riguardante la «contingenza».
      La sentenza della Cassazione non è universalmente applicabile e, pertanto, prevediamo un grande contenzioso giudiziale contro lo Stato da parte di quanti godono già dei benefìci previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
      La somma che lo Stato dovrebbe versare ai cittadini per pagare gli arretrati,
 

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comprensivi anche degli adeguamenti futuri, sarà talmente alta da poter diventare un grosso problema per la finanza statale.
      Si ritiene così necessario fare qualcosa sia per le persone che devono veder realizzati i propri diritti, sia per lo Stato.
      La presente proposta di legge si prefigge quindi di risolvere, nel breve termine, il problema dei contenziosi aperti o apribili, riconoscendo al contempo il giusto ai danneggiati dal sangue infetto o dagli effetti delle vaccinazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato».


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