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PDL 2902

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2902



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VANNUCCI, AMENDOLA, BENVENUTO, BENZONI, BORDO, BRANDOLINI, CHIANALE, CHICCHI, CODURELLI, CRISAFULLI, D'AMBROSIO, DATO, DI GIROLAMO, FADDA, FASCIANI, CINZIA MARIA FONTANA, GALEAZZI, IANNUZZI, LOVELLI, MANTINI, MARGIOTTA, MOTTA, MUSI, NACCARATO, PIRO, SCHIRRU, TENAGLIA, ZUCCHI, ZUNINO

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali

Presentata il 16 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In un progetto politico teso a valorizzare il territorio non si possono trascurare alcuni aspetti fortemente caratterizzanti le comunità territoriali, quali le attività musicali e bandistiche da esse espresse. Queste attività, infatti, oltre a rappresentare l'identità e la specificità dei luoghi e della popolazione locale, forniscono strumenti di socializzazione e di aggregazione unici, capaci di cogliere quegli aspetti qualitativi del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci.
      Non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o religioso nella vita di ogni città o paese in Italia che non sia «ufficializzato» dalla banda musicale e, quando questa non è presente, l'evento non assume le stesse gioiose solennità e importanza. Le bande, quindi, segnano la storia delle nostre città e, di converso, la storia del nostro Paese. Tuttavia, attualmente in Italia le bande musicali non sono valorizzate né sostenute e continuano a vivere autofinanziandosi o grazie alla generosità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale.
      Infatti il sostegno rivolto a queste realtà da parte della normativa vigente è inesistente. La presente proposta di legge intende
 

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attribuire il meritato riconoscimento alle attività bandistiche. L'articolo 1 prevede, infatti, che la Repubblica riconosce il valore artistico, sociale, culturale e formativo delle bande musicali, patrimonio ed espressione delle comunità locali, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. A tale fine, si prevede che i gruppi bandistici costituiti in associazione siano ammessi a particolari misure di promozione e di incentivo. Le bande musicali che intendono candidarsi al godimento di tali agevolazioni, devono vedersi riconosciuta la qualifica di «associazione banda musicale», secondo le modalità di cui all'articolo 2, da parte della «Consulta nazionale per le associazioni bande musicali», istituita dalla presente proposta di legge, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti indicati dalle regioni. Al fine di incentivare su scala internazionale la conoscenza e gli scambi tra le culture popolari espresse dalle varie regioni ed entità territoriali locali, l'articolo 7 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuova programmi concernenti scambi di bande musicali nazionali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente proposta di legge all'articolo 3 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo, denominato «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni bande musicali», al quale è annualmente devoluta una percentuale, non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali. Tale percentuale è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno. I contributi concessi alle associazioni devono comunque intendersi come cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni. Sono previste, inoltre, diverse agevolazioni di natura fiscale, tra cui quelle dirette a favorire le erogazioni liberali in favore delle associazioni bande musicali, da parte di persone fisiche e di imprese, nonché, l'equiparazione delle associazioni bande musicali alle associazioni sportive dilettantistiche ai soli fini delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce il valore artistico, sociale, culturale e formativo delle bande musicali, patrimonio ed espressione delle comunità locali, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.
      2. La presente legge stabilisce i princìpi ai quali le regioni e le province devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche, nonché i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
      3. La libertà artistica delle bande musicali è riconosciuta e tutelata ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.
(Associazione banda musicale).

      1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 6, su richiesta dell'associazione medesima.
      2. La Consulta nazionale di cui all'articolo 6, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, sulla base dei criteri generali stabiliti al comma 3 del presente articolo.
      3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l'associazione deve:

 

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          a) avere uno statuto contenente i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;

          b) essere costituita da strumentisti a fiato e a percussioni;

          c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.

      4. La qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti stabiliti al comma 3 e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali).

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo».
      2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
      3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
      4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando:

 

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          a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento;

          b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 6, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, comma 3.

      5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali di cui all'articolo 2 sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.

Art. 4.
(Agevolazioni fiscali a sostegno dell'attività delle bande musicali).

      1. Le associazioni bande musicali e le federazioni delle medesime associazioni sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con il direttore, gli insegnanti e i collaboratori di sezione e delle scuole delle bande, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.
      2. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni».

 

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      3. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «o-ter) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino ad un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni».

      4. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a carico dei medesimi soggetti.
      5. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali e delle federazioni delle medesime associazioni, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
      6. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato ad associazioni bande musicali o a federazioni delle medesime associazioni sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.
      7. Sui contributi corrisposti alle associazioni bande musicali o alle federazioni delle medesime associazioni dagli enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
      8. I proventi derivanti da attività commerciali effettuate dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sul reddito

 

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delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
      9. Per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura funzionale per l'attività e per il funzionamento delle bande musicali, delle associazioni bande musicali e delle federazioni delle medesime associazioni si applica l'IVA con aliquota del 4 per cento.

Art. 5.
(Cofinanziamento di attività e programmi regionali di formazione professionale).

      1. Una percentuale non superiore al 40 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento di iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività concertistiche delle associazioni bande musicali nonché per la formazione e il perfezionamento professionale delle figure impegnate nelle attività bandistiche attivate dalle regioni.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al comma 1.

Art. 6.
(Consulta nazionale per le bande musicali).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti indicati dalle regioni.

 

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      2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:

          a) riconoscere la qualifica di associazione banda musicale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2;

          b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

          c) promuovere ricerche e studi sulle bande musicali in Italia e all'estero;

          d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;

          e) fornire e incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani;

          f) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali, dalle associazioni bande musicali e dalle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 2, anche in collaborazione con gli enti locali;

          g) promuovere o sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 2, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

          h) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annua del Fondo;

          i) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente attivate, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute dell'articolo 2. Lo schema di regolamento è predisposto dalla Consulta entro due mesi dalla data della sua istituzione ai sensi del comma 1 ed è trasmesso al Ministro per i beni e le attività culturali;

 

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          l) certificare mediante apposite norme le modalità di appartenenza delle associazioni bande musicali alle varie categorie.

      3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, lettera i), è approvato, entro un mese dalla data della sua trasmissione, dal Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto.

Art. 7.
(Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica.
      2. Una percentuale non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgano gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane nonché da Stati esteri.


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