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PDL 2938

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2938



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NARDI, CATONE, FRANCESCO DE LUCA

Istituzione della città-regione di Roma capitale

Presentata il 23 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - È un dato di fatto che le aree metropolitane necessitano di regole radicalmente differenti da quelle che disciplinano livelli di governo infrastatali, come province e comuni. Tale assunto vale a maggior ragione per le capitali dei principali Stati moderni che configurano realtà dimensionali estremamente ampie e complesse che, aggiungendosi al peculiare carattere simbolico e rappresentativo dell'intero Paese, rendono indispensabile uno speciale regime normativo e organizzativo. Questa evidenza è chiaramente riscontrabile osservando i casi dei più avanzati Stati democratici i quali nel tempo hanno provveduto a dettare discipline differenziate e particolareggiate per le loro capitali.
      Una panoramica di tipo comparato sulle democrazie costituzionali contemporanee ci mostra che tutte le grandi capitali godono di uno statuto particolare. Si pensi, tra i tanti, al caso di Berlino che, nel 1991, è tornata a essere la capitale della più grande Repubblica federale europea e risulta particolarmente interessante perché è inserita in un contesto istituzionale che, sotto molti e diversi aspetti, si avvicina al modello italiano. La forma di Stato tedesca ha costituito uno dei principali punti di riferimento cui l'Italia ha guardato al momento della modifica costituzionale del 2001, quando si è dato il via al federalizing process. La Costituzione federale tedesca assimila Berlino, che pure conserva lo status di comune, ai Länder che compongono la Repubblica federale, mentre la disciplina delle attribuzioni e delle funzioni spettanti all'amministrazione della capitale è sancita da un accordo direttamente stipulato fra la città e la Repubblica federale.
      Di grande interesse è anche l'esempio dello statuto di Washington, poiché in base
 

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alla Costituzione federale il potere di legiferare sul District of Columbia è riservato al Congresso. In realtà si registra l'istituzione di un sostanziale autogoverno del Distretto, finanziato per mezzo di stanziamenti federali annui che si affiancano alle entrate proprie. Con una legge federale del 1990 si è disposta l'elezione di due rappresentanti del Distretto di Columbia nel Senato degli Stati Uniti e di uno nella Camera dei rappresentanti per istituire un raccordo diretto fra le istanze locali e il Congresso federale.
      L'organo legislativo centrale svolge un ruolo determinante anche in Spagna, visto che spetta alle Cortes l'approvazione di una legge che disciplini il regime speciale della «Comunità autonoma di Madrid», che è stata istituita con la Ley orgánica n. 3 del 1983.
      Ancora, si citano i casi significativi della capitale del Regno Unito che dispone di ampi poteri nelle materie di interesse locale in virtù del Greater London Authority Act del 1999, di Bruxelles, capitale federale e regione amministrativa nel contempo, e di Parigi, che è comune e dipartimento insieme.
      Queste sono solo alcune delle realtà che testimoniano la tendenza diffusa a riconoscere la peculiarità della natura delle capitali e a trasporla in un regime organizzativo e funzionale speciale.
      Tendenzialmente, il carattere speciale delle grandi capitali trova riconoscimento nel testo costituzionale che le identifica quali istituzioni primarie della forma di Stato. L'assetto ordinamentale di queste strutture istituzionali è di solito regolato dal Parlamento nazionale perché il ruolo delle capitali non è assimilabile a quello di un qualsiasi altro ente territoriale, dal momento che riguarda l'intero Paese.
      Ecco perché è necessario che alle capitali siano conferiti poteri e prerogative particolari che si traducano in una forma di autonomia normativa, finanziaria e amministrativa, necessaria ai fini dell'esercizio di funzioni specifiche e aggiuntive rispetto a quelle di ogni altra città. Tali elementi di distinzione sono identificabili nella presenza degli organi costituzionali e delle principali amministrazioni pubbliche, nell'ospitalità delle rappresentanze degli Stati esteri e di istituzioni internazionali. La capitale costituisce il riferimento istituzionale del Paese nel mondo e, in connessione e in conseguenza di tutto ciò, è la sede principale del dibattito e della rappresentanza politica nazionale in tutte le sue forme, nonché espressione della società civile.
      In Italia, di fronte alla necessità di supplire a questa mancanza, si è intervenuti con la riforma costituzionale del 2001, con l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, nel quale si sancisce che: «Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».
      In realtà, tuttavia, il tratto distintivo che la Costituzione attribuisce alla capitale della Repubblica non ha trovato riscontro, successivamente, nella realtà dei fatti e nel contesto normativo ordinario.
      Alla luce di ciò si ritiene che, allo scopo di rendere effettiva la dimensione differenziale della capitale, si renda necessaria l'approvazione di una legge che dia finalmente attuazione al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, e quindi attribuisca a Roma la sua reale dimensione di capitale della Repubblica italiana.
      La natura di grande area metropolitana della città di Roma, zona ad altissima densità di popolazione, sede delle istituzioni di governo nazionali e titolare di un primato ineguagliabile in termini di patrimonio storico, culturale e paesaggistico, si lega in modo inscindibile alla sua condizione di capitale della Repubblica. L'assoluta peculiarità della realtà capitolina è ribadita dalla presenza sul territorio dello Stato della Città del Vaticano, sede del soglio pontificio e punto di riferimento per la comunità cristiana a livello mondiale. Ciò comporta, di conseguenza, la sussistenza di una doppia configurazione delle sedi di rappresentanza diplomatica, insieme a una fitta presenza di organi di carattere internazionale che fanno di Roma un crocevia in ambito globale.
      Le molte peculiarità che caratterizzano la città di Roma rendono indispensabile
 

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l'applicazione di una disciplina speciale che permetta di realizzare un sistema di governo locale efficiente.
      La nostra proposta è diretta ad attribuire a Roma capitale una serie di poteri assimilabili a quelli spettanti, in linea di massima, alle regioni ordinarie, arrivando tuttavia a determinare la configurazione di un vero e proprio nuovo ente territoriale, definibile come «città-regione». Nel predisporre gli strumenti utili al conseguimento dello scopo prefissato, la presente legge opera nel pieno rispetto del dettato costituzionale e delle previsioni dello statuto della regione Lazio.
      Il sindaco, eletto direttamente, diventerà dunque il presidente della città-regione e l'amministrazione di Roma capitale sarà affidata a organi corrispondenti a quelli attualmente previsti e regolamentati per gli ordinamenti regionali: consiglio e giunta.
      La linea da seguire è sicuramente quella di un esecutivo forte, che porti a privilegiare la figura centrale del sindaco-presidente, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni necessarie per l'amministrazione e la gestione di una struttura articolata e complessa quale quella della capitale, sotto la supervisione e il controllo del consiglio, espressione del voto popolare.
      L'ordinamento della capitale dovrebbe così basarsi su una dipendenza diretta dalla Repubblica italiana, assumendo, tuttavia, un carattere del tutto autonomo rispetto agli altri comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni stesse.
      Una città-regione, dunque, assimilabile per gran parte degli aspetti organizzativi e funzionali ad una regione ma, comunque, qualitativamente diversa. Roma capitale verrebbe così a sostituire l'ente territoriale del comune di Roma e a costituire l'espressione sia della comunità locale, sia dell'intera comunità nazionale.
      Questa impostazione risulterebbe poi già avallata dal dato costituzionale, che vede il collegamento diretto tra il già menzionato terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione e il primo comma della stessa norma che stabilisce: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». La riserva di legge prevista dall'articolo 114, terzo comma, porta a pensare di essere in presenza di una materia di competenza esclusiva dello Stato, giustificando così l'ipotesi di un ordinamento capitolino direttamente dipendente dallo Stato, con la previsione di forme di finanziamento e intervento per Roma da parte dello Stato, sempre nell'ambito dei vincoli posti dal titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Tali limiti costituzionali sono sostanzialmente rappresentati dall'autonomia garantita a tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica italiana: ciò significa che la legge in oggetto dovrebbe contemplare le forme di raccordo interistituzionale e di finanziamento, senza ledere in alcun modo la sfera di autonomia degli enti territoriali.
      Tra i princìpi cardine della normativa non possono assolutamente mancare quello della leale collaborazione che ispiri il nuovo modello di relazioni tra gli enti territoriali elencati dall'articolo 114, primo comma, della Costituzione, per garantire in tal modo una sinergica collaborazione tra di essi nell'interesse comune.
      Oltre alla individuazione e alla successiva elencazione, tassativa, delle competenze e degli spazi di intervento specifici, Roma capitale sarà competente, in via residuale, per tutte le attività e i servizi di pubblico interesse che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti istituzionali.
      In relazione agli aspetti finanziari, rileva per Roma capitale il dettato dell'articolo 119 della Costituzione, che riconosce il principio di autonomia finanziaria. In particolare, l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, prevede che risorse aggiuntive siano riservate dallo Stato a determinati enti di governo territoriale per far fronte a esigenze di carattere speciale. Tale previsione pare perfettamente applicabile alla disciplina della capitale.
      Per quanto riguarda, invece, l'attribuzione di funzioni legislative che renderebbe sicuramente completa l'attribuzione di specifiche
 

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prerogative a questo nuovo ente, non si può prescindere, tuttavia, da un intervento sul regime costituzionale vigente. Infatti, nonostante l'ordinamento di Roma capitale possa essere disciplinato con legge ordinaria dello Stato, è necessario prevedere, contemporaneamente, una legge di rango costituzionale, necessaria per attribuire specificatamente a Roma capitale la funzione legislativa secondo quanto previsto dal nostro ordinamento.
      È possibile, invece, prevedere e disciplinare specifici poteri regolamentari in ambiti di materie individuate e tassativamente elencate, in modo da poter evitare l'insorgere di conflitti di competenza tra i vari livelli territoriali. Resta affidata, naturalmente, a successivi provvedimenti del Governo, la delimitazione precisa di ogni specifica attribuzione.
      Per ciò che attiene l'ambito territoriale su cui si estenderà il nuovo ente, corrisponderà in linea di massima all'attuale territorio del comune di Roma ma ingloberà in sé i comuni limitrofi con cui presenta un'inequivocabile linea di continuità. Agli altri comuni, attualmente componenti la provincia di Roma, rimane attribuita la possibilità di effettuare la scelta, sentite le popolazioni interessate e nei tempi previsti dalla legge, di poter essere compresi nel territorio del nuovo ente, costituendone una sorta di circoscrizione, o di rimanere a fare parte della provincia risultante da questo processo.
      Naturalmente, questa scelta comporterà la necessità di individuare una nuova città che svolga le funzioni di capoluogo della regione Lazio.
      L'intero progetto mira in questo modo, oltre ad attribuire finalmente la giusta dignità alla nostra amata capitale, anche a consentire alle altre città laziali di poter ampliare le loro potenzialità grazie a una nuova redistribuzione delle risorse, sia di natura economica che di rappresentanza nel consiglio della regione Lazio, attualmente concentrate, per ovvi motivi, nell'ambito quasi esclusivo del comune di Roma.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina l'istituzione della città-regione di Roma capitale e ne configura il regime speciale e le peculiarità in quanto capitale della Repubblica italiana, sede delle istituzioni del Governo nazionale e sede che ospita lo Stato della Città del Vaticano.
      2. Sono fatte salve le competenze spettanti alla regione Lazio e alla provincia di Roma, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
      3. La città-regione di Roma capitale esercita in autonomia le funzioni necessarie per la gestione dei propri interessi, e a tal fine ha a disposizione adeguati mezzi economici e finanziari, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione.
      4. La città-regione di Roma capitale è un ente territoriale autonomo differenziato e svolge le proprie funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione e cooperazione istituzionale con le istanze di governo regionale e statale.
      5. Il territorio della città-regione di Roma capitale corrisponde all'area del comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. I comuni limitrofi all'area territoriale del comune di Roma hanno la facoltà di unirsi alla città-regione di Roma capitale che garantisce loro, nell'ambito del proprio statuto, autonomia amministrativa. La scelta di entrare a fare parte della città-regione di Roma capitale è subordinata all'esito positivo di una consultazione popolare dei cittadini del comune che intende esercitare l'opzione, secondo le modalità previste da un decreto del Ministero dell'interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 2.
(Regime speciale di autonomia della città-regione di Roma capitale).

      1. La città-regione di Roma capitale è titolare della potestà statutaria e regolamentare e determina la propria struttura organizzativa in ottemperanza alle previsioni costituzionali e nel rispetto dei princìpi in materia di organizzazione e di attività amministrativa stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
      2. La città-regione di Roma capitale si colloca nell'assetto ordinamentale italiano come livello di governo locale direttamente connesso e dipendente degli organi centrali dello Stato. La città-regione di Roma capitale è un ente autonomo rispetto ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.
      3. La città-regione di Roma capitale sostituisce il comune di Roma e costituisce l'espressione della comunità locale e dell'intera comunità nazionale.
      4. In conformità a quanto previsto dalla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, nonché dalla Costituzione e dalla legge italiana, la città-regione di Roma capitale esercita le proprie competenze basandosi sui princìpi di autonomia amministrativa e finanziaria e di responsabilità, agendo in coordinamento e in cooperazione con le altre istanze di governo territoriale.
      5. L'attività della città-regione di Roma capitale si ispira ai princìpi della trasparenza e della massima partecipazione popolare ai processi decisionali dell'ente territoriale.

Art. 3.
(Istituzione della Commissione interamministrativa per la città-regione di Roma capitale).

      1. Al fine di favorire l'inserimento della città-regione di Roma capitale nel quadro delle istituzioni territoriali presenti sul

 

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territorio della Repubblica, è istituita la Commissione interamministativa per la città-regione di Roma capitale, di seguito denominata «Commissione», quale organo cooperativo, sede di dialogo tra lo Stato, la regione Lazio e la città-regione di Roma capitale.
      2. La Commissione è composta da: cinque rappresentanti dello Stato, tre della regione Lazio e tre della città-regione di Roma capitale.
      3. La presidenza della Commissione è affidata, con cadenza annuale, alternativamente, a un rappresentante dello Stato, della regione Lazio e della città-regione di Roma capitale.
      4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con regolamento approvato all'unanimità da tutti i suoi membri e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Organi).

      1. Sono organi della città-regione di Roma capitale:

          a) il consiglio;

          b) il sindaco-presidente;

          c) la giunta.

Art. 5.
(Consiglio).

      1. Il consiglio adotta lo statuto della città-regione di Roma capitale, di seguito denominato «statuto», che, nell'ambito dei princìpi fissati dalla presente legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione

 

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dell'ente, le forme di collaborazione con le istanze di governo regionale e statale, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla presente legge.
      2. Il consiglio istituisce i municipi nell'ambito del territorio della città-regione di Roma capitale e indica nello statuto le funzioni istituzionali e amministrative demandate ai municipi in base al princìpi del decentramento amministrativo e della sussidiarietà verticale.
      3. Il consiglio è titolare del potere di iniziativa regolamentare e agisce di concerto con la giunta, cui sono conferite le funzioni di attuazione. Il consiglio è composto da non più di ottanta membri, eletti direttamente dai cittadini della città-regione di Roma capitale.
      4. Le modalità di elezione di cui al comma 3 sono definite in base all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La durata in carica, l'indennità, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei componenti del consiglio sono stabilite ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
      5. I componenti del consiglio rappresentano la città-regione di Roma capitale, esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il consiglio provvede alla convalida dei componenti eletti e delibera sulle relative cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
      6. Il consiglio approva i regolamenti ai sensi del comma 3, valuta le proposte di modifica dei medesimi presentate dalla giunta ed esercita il potere di veto sulle proposte di modifica qualora esse non rispettino i criteri indicati dal consiglio stesso o siano in contrasto con la Costituzione, con le leggi dello Stato o della
 

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regione Lazio o con lo statuto. Il consiglio inoltre:

          a) approva il piano urbanistico della città-regione di Roma capitale;

          b) elegge i rappresentanti della città-regione di Roma capitale negli organi di cooperazione interistituzionali e nella Commissione;

          c) esercita il controllo su tutte le attività della giunta e del sindaco-presidente, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.

      7. Il consiglio disciplina il suo funzionamento tramite regolamenti adottati a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 6.
(Sindaco-presidente e giunta).

      1. Il sindaco-presidente corrisponde alla persona del sindaco di Roma, svolge le funzioni di rappresentanza della capitale, in ambito nazionale e internazionale, dirige la politica dell'esecutivo della città-regione di Roma capitale e ne è responsabile.
      2. Il sindaco-presidente è eletto direttamente dai cittadini e contestualmente al consiglio, secondo le modalità previste dall'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      3. Il consiglio può approvare una mozione motivata di sfiducia nei confronti del sindaco-presidente. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del consiglio e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. In caso di approvazione della mozione il consiglio è contestualmente sciolto ed entro due mesi sono indette nuove consultazioni elettorali. Durante questo periodo il consiglio e la giunta possono svolgere unicamente attività di ordinaria amministrazione dell'ente.

 

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      4. Il sindaco-presidente svolge le seguenti funzioni:

          a) nomina e revoca i componenti della giunta;

          b) emana i regolamenti;

          c) dirige le funzioni amministrative proprie e delegate dallo Stato o dalla regione Lazio, in conformità con i princìpi generali della legge;

          d) partecipa alle attività degli organi di dialogo e di cooperazione intergovernativa in rappresentanza degli interessi della città-regione di Roma capitale;

          e) prende parte alle attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con funzioni consultive e propositive;

          f) partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome con funzioni consultive e propositive.

      5. Il sindaco-presidente svolge un ruolo primario nel garantire la sicurezza pubblica nell'ambito della città-regione di Roma capitale e, a tal fine, agisce in stretta collaborazione con il Ministro dell'interno, il prefetto e il questore, con autonomo potere di impulso. Il sindaco-presidente collabora al coordinamento delle Forze di polizia allo scopo di salvaguardare la pubblica sicurezza, nel caso di manifestazioni o di eventi straordinari.
      6. La giunta è l'organo esecutivo della città-regione di Roma capitale ed è nominata e presieduta dal sindaco-presidente e dura in carica per lo stesso periodo del sindaco-presidente. Il numero degli assessori è previsto dallo statuto in base alla popolazione residente sul territorio aggiornata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica. La giunta è un organo collegiale e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. La giunta stabilisce gli strumenti di attuazione dei regolamenti adottati dal consiglio.

 

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      7. L'azione della giunta è soggetta alla supervisione e al controllo del consiglio, a cui riferisce con cadenza annuale relativamente al proprio operato.

Art. 7.
(Funzioni di competenza della città-regione di Roma capitale).

      1. Alla città-regione di Roma capitale spettano le funzioni attribuite dalla presente legge e, secondo le rispettive competenze, dalla legislazione statale e regionale.
      2. La città-regione di Roma capitale è competente, in via residuale, per tutte le attività e i servizi di pubblico interesse che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti istituzionali.
      3. La città-regione di Roma capitale è titolare di funzioni proprie. Lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma possono delegare l'esercizio di funzioni loro attribuite alla città-regione di Roma capitale in armonia con gli articoli 114, terzo comma, e 118 della Costituzione.
      4. La città-regione di Roma capitale esercita funzioni amministrative nelle seguenti materie:

          a) protezione civile;

          b) immigrazione;

          c) tutela dei beni culturali;

          d) assistenza sanitaria locale, senza pregiudizio per la programmazione della regione Lazio;

          e) promozione dell'occupazione;

          f) promozione dello sviluppo economico, produttivo e turistico, nel quadro della programmazione della regione Lazio;

          g) fiere e mercati;

          h) porti e aeroporti civili;

          i) realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche;

          l) valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

 

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      5. La città-regione di Roma capitale è titolare di funzioni in materia di mobilità, pubblica sicurezza, progettazione e gestione delle infrastrutture così come in tutti i settori che riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori. La città-regione di Roma capitale è comunque competente in materia di:

          a) coordinamento della pianificazione urbanistica;

          b) trasporti pubblici locali;

          c) viabilità e reti infrastrutturali;

          d) servizi per la fornitura di acqua, energia, telecomunicazioni, e comunque per tutti i servizi di rilievo per la città-regione di Roma capitale;

          e) coordinamento della raccolta dei rifiuti;

          f) grande distribuzione commerciale;

          g) coordinamento delle attività culturali;

          h) coordinamento della realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche;

          i) coordinamento delle Forze di polizia municipale;

          l) coordinamento degli sportelli unici di informazione e comunicazione istituzionale con i cittadini e con le imprese.

      6. La città-regione di Roma capitale adotta i necessari provvedimenti relativi al monitoraggio, al flusso del traffico e all'emissione di fumi e sostanze inquinanti.
      7. La città-regione di Roma capitale può predisporre misure cautelari volte a potenziare l'autorità in materia di controllo della viabilità. Può inoltre fissare sanzioni amministrative, impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, differenziate per quanto riguarda il consumo di alcolici, sostanze stupefacenti e per la guida in stato di ebbrezza.
      8. Il sindaco-presidente, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini della città-regione di Roma capitale,

 

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ha autonomi poteri di impulso ed iniziativa in tema di regolazione dei flussi migratori.

Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.
(Risorse finanziarie della città-regione di Roma capitale).

      1. Le risorse finanziarie della città-regione di Roma capitale sono costituite da entrate proprie, dalla compartecipazione ai tributi erariali regionali, dalle risorse di cui all'articolo 119, quarto comma, della Costituzione e dalle risorse aggiuntive previste dal quinto comma del medesimo articolo. Alla città-regione di Roma capitale sono trasferite integralmente tutte le risorse destinate al comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per garantire la funzione di rappresentanza a livello internazionale dello Stato italiano e le specifiche competenze attribuite tramite la presente legge, sulla base in una decisione adottata annualmente a maggioranza dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è versata alla città-regione di Roma capitale una quota delle risorse proprie di ogni regione e provincia autonoma.
      3. Nel rispetto del principio di autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 della Costituzione, la città-regione di Roma capitale usufruisce di risorse speciali destinate a tale scopo dallo Stato. Le risorse di cui al primo periodo sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con il sindaco-presidente della città-regione di Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze amministrative derivanti dal particolare regime di autonomia previsto

 

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dalla presente legge, e sono stanziate annualmente tramite legge finanziaria in una somma comunque non inferiore a 100 milioni di euro.
      4. Ai fini di cui al comma 3 è istituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale affluiscono interamente le risorse derivanti dall'aumento del 15 per cento delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico e del 10 per cento delle accise sui tabacchi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. In relazione a esigenze specifiche verificatesi durante l'anno, nonché in funzione di progetti presentati entro il 31 dicembre di ogni anno dal consiglio, possono essere previsti ulteriori finanziamenti.


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