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PDL 1886

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1886



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIOCCHETTI

Nuove disposizioni in materia di procedura di risarcimento diretto dei danni derivanti da incidenti stradali

Presentata il 7 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha realizzato un importante riassetto dell'intera materia assicurativa, definendo e disciplinando attraverso un unico testo legislativo l'assunzione e la gestione del rischio effettuate da una impresa di assicurazione privata. In particolare, la nuova disciplina ha introdotto alcune modifiche sostanziali in materia di procedura di risarcimento diretto. Tuttavia, mentre si ritiene condivisibile e apprezzabile, in funzione della tutela e della garanzia degli utenti, la norma contenuta nell'articolo 141, riguardante il risarcimento del terzo trasportato, che accoglie peraltro i recenti orientamenti della giurisprudenza, contraddittoria e comprensiva di molteplici violazioni di disposizioni di legge appare, invece, la procedura di risarcimento diretto introdotta dall'articolo 149.
      Secondo tale procedura, «in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato» (comma 1), inoltre, «l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime» (comma 3) e, infine, «in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può
 

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proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione (...)» (comma 6).
      La denuncia obbligatoria, che il danneggiato di un sinistro coinvolgente due veicoli a motore deve rivolgere alla propria compagnia assicurativa provocherà un incremento incontrollato nel numero dei sinistri aperti dalle compagnie di assicurazione fino a duplicare il reale numero degli stessi. Non solo, ma a fronte di due diverse denunce rivolte a diverse compagnie di assicurazione per il medesimo sinistro, entrambe con richiesta di risarcimento dei danni subiti, si avranno un inevitabile dilatamento dei tempi di risarcimento e un incremento delle offerte di risarcimento in concorso di colpa. Ne deriverà l'aumento bilaterale delle classi di merito e dei relativi premi di polizza assicurativa.
      Inoltre il regolamento di attuazione della procedura di risarcimento diretto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, prevede all'articolo 9 che la compagnia di assicurazione fornisca al danneggiato «ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno» aggiungendo che «nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona».
      In pratica, le compagnie di assicurazione, verificando la corretta liquidazione del danno e fornendo al danneggiato la necessaria assistenza tecnica, dovrebbero controllare se stesse! Appare poco plausibile che le compagnie di assicurazione possano fare gli interessi dei danneggiati, da cui eventualmente potranno essere convenute in giudizio in caso di mancato accordo sull'entità del risarcimento. Non solo, il citato articolo 9 esclude espressamente gli onorari legali per l'attività extragiudiziale, prevedendo la trasformazione della responsabilità extracontrattuale, presupposto per il pagamento degli onorari legali nella previgente normativa, in responsabilità contrattuale, e obbligando il cittadino danneggiato al rapporto diretto con la propria assicurazione, che dovrà comunque accertare la responsabilità dell'evento prima di formulare l'offerta di risarcimento.
      Il cittadino, pertanto, sarà costretto a valutare da solo, senza l'assistenza di un professionista del diritto, un giusto e congruo risarcimento per i danni materiali o fisici eventualmente subiti. L'articolo 9 sembrerebbe dunque contrastare apertamente con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Infatti, mentre l'esclusivo riconoscimento degli onorari medico-legali con esclusione delle spese «legali» in fase extragiudiziale dà luogo ad una disparità di trattamento fra professionisti, l'impossibilità per il danneggiato di ricorrere all'ausilio di un professionista ne comprime il diritto di difesa costituzionalmente garantito dal secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione. Inoltre, la Corte di cassazione, con sentenza n. 11606 del 31 maggio 2005, ha affermato per la fase extragiudiziale che «l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia (...) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei princìpi regolatori della materia».
      Il citato comma 6 dell'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, poi, è palesemente in contrasto con il codice di procedura civile, in quanto il giudice chiamato ad emettere la sentenza non potrà accertare e dichiarare la responsabilità dell'evento, essendo esclusa dal giudizio l'eventuale responsabilità civile. Inoltre le parti coinvolte nel sinistro
 

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potranno promuovere due azioni autonome e non essere a conoscenza dei processi in corso. La compagnia di assicurazione dell'eventuale responsabile civile non avrà conoscenza diretta del processo promosso dalla controparte, violando apertamente il principio del contraddittorio previsto dall'articolo 101 del codice di procedura civile. Sarebbe pertanto opportuno modificare la previsione dell'articolo 149, limitandola alla sola ipotesi di responsabilità accertata per iscritto tra le parti (ovvero tramite il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) sottoscritto) e rendendo facoltativo il ricorso alla procedura di risarcimento diretto. La facoltatività della procedura di risarcimento diretto e la necessaria abrogazione dell'articolo 9 del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, libererebbero la stessa norma anche dall'ipotesi di incostituzionalità rispetto agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Diversamente, per il comma 6 dell'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, si propone la sua sostituzione, prevedendo che, per l'azione civile promossa dal danneggiato, nell'ipotesi di risarcimento diretto, venga applicata la norma dell'articolo 144 del medesimo codice. Infine, per eliminare i possibili rischi di incostituzionalità si propone, altresì, l'abrogazione della norma contenuta nell'articolo 9 del citato regolamento di attuazione della procedura di risarcimento diretto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportare le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di cui sia accertata per iscritto la responsabilità tra le parti attraverso la sottoscrizione del modulo "Constatazione amichevole - Denuncia di sinistro" o scritto equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato»;

          b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato promuove l'azione diretta ai sensi dell'articolo 144».

Art. 2.

      1. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.


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