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PDL 2272-ter-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2272-ter-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(RUTELLI)

dal ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

e dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

e con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione

(Già articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,
stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 17 aprile 2007)

(Relatore: SASSO)


NOTA:  La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 27 luglio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha richiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»,

            premesso che:

                le disposizioni del provvedimento sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'istruzione;

                la Costituzione riserva tale materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia (articolo 117, secondo comma, lettera n), Cost.) e alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni nel caso di norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.);

                la giurisprudenza della Corte costituzionale, nel tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema di competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, ha chiarito che per norme generali in materia di istruzione devono intendersi quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale; e che tali norme si differenziano dai principi fondamentali in materia di istruzione in quanto questi, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose;

            considerato altresì che alcune specifiche disposizioni del provvedimento incidono su altre materie di competenza legislativa esclusiva statale, quali «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione) e «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);

            considerato che l'articolo 6 è riconducibile anche alla materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra

 

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Stato e Regioni, e che si prevede che i decreti ministeriali ivi previsti siano adottati «secondo le indicazioni fornite dalle regioni interessate»;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale e sugli altri profili di competenza della Commissione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che l'articolo 1, comma 22, dispone che, con riferimento ad ipotesi di reato nei confronti di minori, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato previste dall'articolo 335, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, riguardanti personale della scuola, sono comunicate dal pubblico ministero all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, salva l'applicazione dell'articolo 335, comma 3-bis;

            rilevato altresì che, ove l'amministrazione scolastica venisse a conoscenza di una notizia di reato nei confronti dei minori, sussisterebbe l'obbligo di denuncia ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale e che, in ogni caso, il procedimento disciplinare può essere incardinato presso la predetta amministrazione a prescindere da un'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e dalla relativa comunicazione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 22 dell'articolo 1.

 

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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»;

            valutate le norme contenute all'articolo 8 del disegno di legge, relative ai principi e criteri da seguire per l'emanazione del regolamento che disciplina il riconoscimento di titoli di studio stranieri;

            segnalato che la materia del provvedimento è oggetto di disciplina da parte di numerosi accordi bilaterali, sottoscritti dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché di accordi multilaterali;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            1) al comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la lettera h) con la seguente:

        «h) fatte salve le norme contenute in accordi bilaterali e multilaterali siglati dall'Italia, le norme vigenti, eventualmente in contrasto con le norme del regolamento di cui al presente articolo, sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento stesso.».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            a) occorre apportare alcune modificazioni al testo dell'articolo 1, al fine di garantire che dalle disposizioni ivi recate non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta in particolare:

                di precisare che la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria debba essere attuata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata dal Ministro della

 

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pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente e che il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato devono essere individuati nell'organico di diritto;

                di prevedere che il piano triennale di attuazione della reintroduzione del tempo pieno sia definito dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai fini di verificare la neutralità finanziaria del piano triennale;

            b) l'onere di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), deve essere rideterminato in 4,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;

            c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006, reca le necessarie risorse per far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 dell'articolo 1, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

            d) appare opportuno inserire nel testo del comma 13 dell'articolo 1 una clausola di invarianza volta a garantire che dalla definizione delle condizioni per assicurare la stabilità dell'organico delle istituzioni scolastiche non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            e) deve sopprimersi la disposizione del comma 21 dell'articolo 1 che modifica i commi 610 e 611 della legge finanziaria 2007, stante il fatto che tale modifica appare suscettibile di determinare incertezza in ordine al regime applicabile all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, con riferimento alle agenzie al servizio delle amministrazioni pubbliche contenuta negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

            f) in relazione allo stesso comma 21 dell'articolo 1, appare necessario sopprimere la disposizione in base alla quale la gestione contabile dell'Agenzia è adottata anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato;

            g) le disposizioni di cui al comma 24 dell'articolo 1 introducono una misura settoriale, eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina vigente tale da pregiudicare l'effettività dei controlli attualmente previsti;

            h) l'importo di euro 9.783.656 relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge n. 289 del 2002, iscritto in conto residui nel capitolo 7432 del Ministero della solidarietà sociale, risulta disponibile e può essere utilizzato a copertura degli interventi di cui al comma 25 dell'articolo 1, essendo venuti meno con efficacia retroattiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2004, gli impegni assunti a valere sulle medesime risorse;

 

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            i) le disposizioni di cui al comma 27 dell'articolo 1, che esentano le istituzioni scolastiche dall'imposta sul valore aggiunto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura;

            l) dalle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di perequazione del trattamento economico degli ispettori della scuola, derivano maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;

            m) le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa possono essere destinate, nella percentuale indicata nell'articolo 3, all'istituendo Fondo perequativo senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

            n) la previsione dell'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate tributarie per la copertura degli oneri dell'articolo 5 non risulta coerente con l'utilizzo delle medesime risorse che è stato disposto dal decreto-legge n. 81 del 2007;

            o) le disposizioni di cui all'articolo 8 in materia di riconoscimento di titoli di studio stranieri, appaiono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;

        considerato che:

            1) il comma 23, lettera a), dell'articolo 1 non esclude esplicitamente che ai membri del Comitato tecnico-scientifico siano corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese. Appare pertanto necessario, ai fini di garantire l'effettività della clausola di invarianza ivi prevista, integrare il testo prevedendo che ai componenti del comitato non vengano corrisposte indennità, emolumenti e rimborsi spese;

            2) appare necessario riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 23, lettera a), al fine di renderla conforme alla prassi consolidata;

            3) in relazione al comma 26 dell'articolo 1, non sono stati forniti adeguati elementi informativi atti a verificare sia la congruità dell'onere di 38,734 milioni di euro derivante dall'esonero delle istituzioni scolastiche statali dalla corresponsione della tariffa per la gestione dei rifiuti sia la disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura;

            4) l'articolo 3 dovrebbe essere integrato con l'indicazione dell'anno a decorrere dal quale è istituito il fondo di perequazione;

            5) la disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 3, che pone gli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di perequazione ivi previsto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 risulta pleonastica in quanto già il terzo periodo del predetto articolo 3 prevede che la consistenza annuale del fondo di perequazione è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo di cui alla citata legge n. 440 del 1997;

 

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PARERE FAVOREVOLE

        nel presupposto che, allo scopo di evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, la scansione temporale dei finanziamenti da destinare alle regioni per interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 5, corrisponda a quella dei finanziamenti per comuni, province e istituzioni scolastiche originariamente previsti a valere delle medesime risorse;

        e con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 1, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'organico di diritto di cui al precedente periodo.»;

        all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa» con le seguenti: «Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa»;

        all'articolo 1, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato a euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c), del comma 5, determinati in euro 4.800.000 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»;

        all'articolo 1, comma 13, inserire in fine il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

        all'articolo 1, comma 21, n. 2), lettera a), sopprimere le parole: «anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;»

        all'articolo 1, comma 23, lettera a), sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi», con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»; conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.»;

 

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        all'articolo 1, sopprimere il comma 24;

        all'articolo 1, sopprimere il comma 26;

        all'articolo 1, sopprimere il comma 27;

        sopprimere l'articolo 2;

        sopprimere l'articolo 5;

        sopprimere l'articolo 8.

        e con le seguenti ulteriori condizioni:

            a) all'articolo 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione», inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008»;

            b) al medesimo articolo 3, sopprimere le parole da: «All'onere» fino a: «legge n. 440 del 1997».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 26 dell'articolo 1, il quale stabilisce l'esenzione dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevedendo che, per compensare i comuni dei minori introiti derivanti da tale esenzione, il Ministro della pubblica istruzione possa utilizzare 38,7 milioni di euro stanziati presso il bilancio del suo Ministero, concordando con l'ANCI le modalità di erogazione di tali risorse ai singoli comuni in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il meccanismo di tale attribuzione compensativa ai comuni, chiarendo che essa avviene mediante riassegnazione allo stato di previsione dell'entrata di somme attualmente allocate presso lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e successiva erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

 

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            b) con riferimento al comma 27 dell'articolo 1, il quale stabilisce l'esenzione dall'IVA delle spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per il funzionamento amministrativo e didattico, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti «dall'attuazione della presente legge» si provvede mediante incremento delle aliquote dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire l'esenzione dall'IVA alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizio effettuate nei confronti delle istituzioni scolastiche per il loro funzionamento amministrativo e didattico, nonché di riferire la previsione di copertura agli oneri finanziari derivanti dal medesimo comma 27.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2272-ter recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione», come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla VII Commissione;

            valutato, in particolare, l'articolo 6, che detta disposizioni dirette a consentire il recupero di somme inutilizzate già destinate all'edilizia scolastica, e considerato positivamente l'obiettivo generale perseguito dalle citate disposizioni;

            considerato peraltro che - qualora le somme rimaste finora inutilizzate (e recuperate grazie alla norma in questione) vengano riassegnate «alle medesime regioni» che, evidentemente, non le hanno utilizzate fino ad oggi - l'obiettivo del citato articolo 6 potrebbe risultare vanificato nel caso in cui le medesime regioni continuassero a non utilizzare, in tutto o in parte, tali risorse;

            ritenuto, dunque, opportuno - sotto questo profilo - verificare le cause della mancata utilizzazione delle somme a suo tempo assegnate e - ove si trattasse di cause afferenti alla diversa capacità di spesa delle singole regioni - ridefinire il contenuto dell'articolo 6 in modo da consentire la riassegnazione dei fondi recuperati fra tutte le regioni;

            rilevato, infine, che la messa in sicurezza degli edifici scolastici deve costituire anche l'occasione per ampliare l'ambito degli interventi di ristrutturazione, favorendo e incoraggiando l'adozione di misure di carattere ambientale per l'edilizia scolastica, con specifico riferimento a quelle che possono produrre effetti positivi in relazione al problema del risparmio energetico, delle energie rinnovabili e dei cambiamenti climatici;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 6, in relazione agli interventi di trasferimento di risorse dello Stato in materia di edilizia scolastica, sia inserito un apposito richiamo all'esigenza di garantire l'indispensabile confronto interistituzionale in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse medesime tra le regioni e di riassegnare i fondi alle regioni, tenendo conto della reale capacità di spesa delle stesse, al fine di evitare ulteriori ritardi;

            b) sia integrato il testo del citato articolo 6 con l'esplicita previsione - accanto alla messa in sicurezza e all'adeguamento a norma degli edifici scolastici - anche delle finalità del risparmio e dell'efficienza energetica, nonché della diffusione delle fonti di energia rinnovabili negli edifici medesimi, risultando importante conferire all'autonomia di scelta regionale uno spettro di opportunità di intervento sul patrimonio edilizio scolastico il più possibile ampio e completo e sembrando, peraltro, molto positivo puntare su obiettivi che lo stesso Ministro della pubblica istruzione (nella sua audizione presso le Commissioni riunite VII e VIII dello scorso 15 febbraio) ha dichiarato di voler perseguire con determinazione;

            c) sia formulata, all'interno del medesimo articolo 6, una autorizzazione alla semplificazione - ove possibile - delle norme e delle procedure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, superando così le stratificate incongruenze esistenti tra la legislazione regionale in materia e la normativa tecnica statale di natura generale, definita, in particolare, dalle competenti strutture ministeriali e dal Dipartimento della protezione civile con riferimento alla sicurezza antisismica degli edifici.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»

            considerato che all'articolo 1, comma 15, si prevede un decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, per la definizione dei tempi e delle modalità per la trasmissione alle istituzioni scolastiche, ai fini del conferimento delle supplenze, delle liste aggiornate relative al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

            ritenuto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è competente in ordine alle modalità di formazione delle liste per i centri per l'impiego;

            rilevato altresì che i commi 16 e 17 dell'articolo 1 prevedono, per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro, tempi più ampi per tutte le pubbliche amministrazioni, mentre potrebbe essere opportuno riconoscere tale deroga solo per le istituzioni scolastiche;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 1, comma 15, sia introdotto anche il concerto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per il decreto ivi previsto del Ministro della pubblica istruzione, che definisce i tempi e le modalità per la trasmissione alle istituzioni scolastiche, ai fini del conferimento delle supplenze, delle liste aggiornate relative al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di limitare l'ambito di applicazione delle novelle di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 1 esclusivamente alle istituzioni scolastiche, in modo da mantenere inalterata la normativa vigente per le altre pubbliche amministrazioni.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter Governo, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione;

            tenuto conto che la direttiva 2003/109/CE, recepita dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, prevede che i soggiornanti di lungo periodo godano dello stesso trattamento dei cittadini dell'Unione europea per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 8 del nuovo testo, tra i princìpi e criteri generali cui il regolamento dovrà conformarsi, quello di diversificare, in termini di maggior favor, il trattamento riservato ai cosiddetti «soggiornanti di lungo periodo».


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, in corso di esame presso la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, recante «Misure urgenti in materia di istruzione»;

            rilevato che il provvedimento in esame reca norme aventi ad oggetto l'istruzione ed il personale scolastico; la perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva della scuola; il fondo di perequazione teso ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione di risorse di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; interventi di carattere finanziario volti a garantire l'assolvimento degli obblighi giuridici assunti dallo Stato in relazione alle esigenze di funzionamento dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche; misure di sostegno in materia di edilizia scolastica; il riconoscimento di titoli di studio stranieri;

            valutato che le disposizioni generali in materia di istruzione e formazione, intervenendo sui profili di competenza esclusiva statale in

 

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ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione; e considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, nonché a sostenere la qualità del modello del tempo pieno; e che il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata;

            considerato che, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste di collocamento aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 6, al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le risorse ad esse spettanti e non ancora erogate;

            considerato che la Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 13, ha precisato che la competenza nella definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche spetta alle regioni; e che le singole istituzioni scolastiche dispongono di personalità giuridica e dell'autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1, comma 13, ove si prescrive che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza funzionale all'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche, sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 28.
(Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale).
Art. 1.
(Norme in materia di istruzione e di personale scolastico).

      1. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali previsti dall'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; i predetti istituti di istruzione sono organicamente strutturati sul territorio attraverso stabili collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e con la ricerca.
      2. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi, nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività di laboratorio, di stage e di tirocini; l'orientamento

      1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curricolo arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato deve essere individuato nell'organico di diritto di cui al precedente periodo. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata: «Conferenza unificata», definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale

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agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
      3. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle strutture formative comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi in un apposito repertorio nazionale.
      4. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e alla revisione dei profili educativi di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo.
e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.
      2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il titolo conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici superiori di cui al presente comma assume la denominazione di "diploma di tecnico superiore"». All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la lettera d) è abrogata.
      3. I diplomi di tecnico superiore di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e i certificati di specializzazione tecnica superiore rilasciati a conclusione dei percorsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
      4. All'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie».
      5. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, come da ultimo modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame»;

          b) all'articolo 4:

              1) al comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

          «c) i professori universitari di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;


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            d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo»;
                2) al comma 10, ultimo periodo, la parola: «esterni» è soppressa.
        6. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione del numero 2 della lettera b) del comma 5, determinati in euro 4.800.000 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        7. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis»;
            b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
        «4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.
        4-ter. L'esame di Stato comprende una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione

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  e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti».
        8. All'articolo 2, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «dei licei» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema dell'istruzione secondaria superiore, costituito dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali,».
        9. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo e il secondo ciclo. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola».
        10. All'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «, nonché dei soggetti del sistema nazionale di istruzione,».
        11. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e alla revisione dei profili educativi, culturali e professionali di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e delle indicazioni nazionali di cui agli allegati C, E e F annessi al medesimo decreto legislativo, nonché delle indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B e C e del profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato D al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si provvede con regolamenti

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  adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnici e professionali previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
        12. In attesa della riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, i consigli di istituto dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, riorganizzati a norma dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assumono la denominazione di «consigli di indirizzo»; la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva prevista dall'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituita da quella degli studenti adulti iscritti ai corsi funzionanti presso i predetti centri. Il consiglio di indirizzo è presieduto da uno dei membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei predetti studenti adulti; la rappresentanza dei genitori nella giunta esecutiva è sostituita dalla rappresentanza degli studenti medesimi. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel citato articolo 8. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo e della giunta esecutiva, a titolo consultivo, rappresentanti delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali, presenti sul territorio.
        13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza idonea a garantire l'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il medesimo decreto

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  determina i criteri per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata, con priorità per i docenti di sostegno e per i docenti impegnati nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente periodo sono definite in sede di contrattazione collettiva. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        14. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 503:
                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;
                2) il comma 2 è abrogato;
                3) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «, acquisito il parere non vincolante,» e le parole: «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'organo competente può procedere all'adozione del provvedimento»;
                4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere

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  concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio»;

          b) all'articolo 506:

                1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale».
                2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico. Il provvedimento è immediatamente comunicato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, per la convalida o la revoca entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. Decorso inutilmente tale termine la sospensione si intende comunque revocata. In caso di inerzia del dirigente scolastico, la sospensione cautelare d'urgenza è adottata, in via sostitutiva, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La sospensione di cui al presente comma non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».
        15. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, ai sensi dell'articolo 587 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal centro per l'impiego territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le

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  innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego.
        16. Agli adempimenti, di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come da ultimo modificati dal comma 17 del presente articolo, e al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono altresì tenute le pubbliche amministrazioni, che vi provvedono entro il termine di trenta giorni dall'assunzione. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
        17. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le pubbliche amministrazioni» sono soppresse. Le sanzioni irrogate a pubbliche amministrazioni in applicazione delle disposizioni così modificate sono annullate.
        18. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della

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  legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina prevista dal precedente periodo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione.
        19. I diplomi di educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, costituiscono titoli validi per l'accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a quelle relative al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, al corso-concorso di formazione ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.
        20. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di

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  strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
        21. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 610, le parole: «, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono soppresse;
            b) al comma 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, secondo princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; b) la nomina e la durata in carica dei componenti degli organi, scelti tra persone di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'Agenzia»;

            2) al terzo periodo, le parole: «previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono soppresse.
        22. Con riferimento ad ipotesi di reato nei confronti di minori, le iscrizioni previste dall'articolo 335, commi 1 e 2, del codice di procedura penale riguardanti personale della scuola sono comunicate dal pubblico ministero all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo si applica il comma 3-bis del medesimo articolo 335 del codice di procedura penale.
        23. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, adottato ai sensi

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  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Il predetto decreto è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri:
            a) previsione di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri, composto da esperti pluridisciplinari e dai componenti dell'Osservatorio sui libri di testo. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese;
            b) individuazione di caratteristiche essenziali e di un limite massimo di peso e di dimensioni per gli zainetti e obbligo a carico dei produttori di fornire informazioni in ordine al loro corretto utilizzo;
            c) previsione di strutture di supporto da parte delle istituzioni scolastiche, finalizzate al corretto uso della dotazione scolastica;
            d) previsione di una organizzazione e di una programmazione delle attività didattiche finalizzate anche al razionale uso della dotazione scolastica;
            e) individuazione di criteri per la produzione libraria finalizzati a facilitare l'uso e il trasporto dei libri di testo.
        24. Al fine di dare attuazione al punto 12) dell'accordo sancito dalla Conferenza unificata, di cui al provvedimento 14 giugno 2007, n. 44/CU, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero

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  della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29.
(Delega al Governo in materia di organi collegiali delle istituzioni scolastiche).

      Soppresso.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dell'autonomia scolastica, per la ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche al fine di garantire un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le associazioni operanti nel territorio, nonché per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure previsti dal presente articolo.
      4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
          b) previsione della possibilità, per le istituzioni scolastiche, di far partecipare

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agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanze delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio;
          c) attribuzione alla giunta esecutiva, prevista dagli articoli 8 e 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di funzioni di supporto e di collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio di circolo o di istituto, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria, nonché in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
          d) previsione della possibilità di istituire, all'interno di ciascuna istituzione scolastica, un comitato tecnico volto a coadiuvare e a controllare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa durante l'intero anno scolastico;
          e) previsione di specifici corsi di formazione per i dirigenti scolastici e per i direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio, organizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni. Allo svolgimento dei predetti corsi è destinata una quota delle risorse di bilancio previste per la formazione.
Art. 30.
(Fondo di perequazione).
Art. 2.
(Fondo perequativo).

      1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito fondo denominato Fondo perequativo.

      1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno 2008, un apposito


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Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997. fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
(Ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni del personale supplente della scuola).
        1. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 è attribuita al Servizio centrale per il sistema informativo integrato del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze la competenza all'ordinazione dei pagamenti, mediante ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché di quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. Con le stesse modalità è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.
 
Art. 4.
(Finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica).
        1. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a

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  sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, adottati secondo le indicazioni fornite dalle regioni interessate, sono recuperate e riassegnate alle medesime regioni le somme, non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante i progetti di finanza previsti dal capo III del titolo III della parte II del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica, particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di eseguire la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto o in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finanziario previsto dall'articolo 143, comma 7, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Per la realizzazione degli interventi gli enti locali interessati possono avvalersi dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
 
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 11-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41).
        1. All'articolo 11-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: «con il Ministro della pubblica istruzione» e le parole: «nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» sono soppresse e,

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  dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con lo stesso obiettivo di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, predispone uno specifico programma di iniziative da realizzarsi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».
Art. 31.
(Disposizioni finali e abrogazioni).

Art. 6.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 12 luglio 2006, n. 228, per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

      1. Identico.

      2. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010».       Soppresso
      3. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       2. Identico:

          a) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;

      Soppressa.

          b) all'articolo 2:

      Soppressa.

              1) al comma 3, la parola: «C/3» è soppressa e le parole: «, C/7 e C/8» sono sostituite dalle seguenti: «e C/7»;

              2) al comma 6, le parole: «economico,» e «, tecnologico» sono soppresse;

              3) il comma 7 è abrogato;

              4) al comma 8, le parole: «I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso liceale artistico si articola»;


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          c) all'articolo 3, comma 2, quinto periodo, le parole: «6,» e «, 10» sono soppresse;       Soppressa.

          d) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato;

          a) identica;

          e) i commi 2 e 3 dell'articolo 25 sono abrogati;

          b) identica;

          f) nell'allegato B, le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse;

      Soppressa.

          g) l'allegato D-bis è abrogato.

          c) identica.

      4. Le abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, non hanno effetto relativamente alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.

      Soppresso.

      5. All'attuazione del presente titolo si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.       Soppresso.
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