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PDL 2794

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2794



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUMIA, INCOSTANTE, LI CAUSI, ASTORE,
BORDO, BURTONE, PELLEGRINO

Disposizioni per la riorganizzazione
del Corpo di polizia penitenziaria

Presentata il 18 giugno 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - Il Corpo degli agenti di custodia ha avuto un ordinamento civile fino al 1945, per effetto del regolamento di cui al regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.
      Nel 1945, per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, poi integrato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, l'ordinamento fu militarizzato e l'organismo trovò collocazione tra le Forze armate e le Forze di polizia.
      Dal 1991, per effetto della legge 15 dicembre 1990, n. 395, l'ordinamento è stato ancora demilitarizzato in funzione del nuovo organismo, appunto la polizia penitenziaria. Nella presente relazione non verrà dato rilievo alla organizzazione antecedente al 1945 (anche se qualche significativo richiamo si renderà indispensabile, nonostante gli oltre sessanta anni trascorsi), apparendo preminente, ancorché per sintesi, l'evoluzione delle vicende giuridiche e sostanziali dell'organismo, sotto i profili organizzativi, gerarchici, strutturali, tecnici ed operativi dopo il 1945 e dopo il 1990, vale a dire dall'origine dei due ordinamenti, militare e civile, rispettivamente, per verificare, in comparazione, la plausibilità e la portata dello sforzo innovativo.
      Dunque il Corpo degli agenti di custodia, un Corpo militare, aveva la seguente configurazione:

          1) era inserito nella Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia;

          2) era amministrato da un ufficio centrale di tale Direzione generale entro cui era collocato il comandante del Corpo titolare di un ufficio di comando, entrambi di valenza meramente nominale (residuale la sostanza);

 

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          3) a livello periferico regionale, l'organismo si avvaleva di ufficiali trasformati, pomposamente, in comandanti di comandi regionali di cui non v'era traccia di fonte normativa;

          4) a livello periferico regionale, per effetto di competenze legislativamente attribuite, l'organismo supponeva la figura dell'ispettore distrettuale, provvista di una certa superiorità funzionale, non anche gerarchica;

          5) a livello periferico locale, l'organismo era distinto nei reparti degli istituti penitenziari, posti al comando, nominale, di un maresciallo e, di fatto, del direttore dell'istituto, capo assoluto del personale militare in sede, riconosciuto, altresì, unico titolare del potere di richiesta di procedimento penale per reati militari, in quanto considerato comandante di Corpo;

          6) disponeva di scuole di addestramento e di formazione, di un servizio di trasporto automobilistico militare, di un servizio navale militare e di alcuni poligoni di tiro;

          7) era equipaggiato ed armato secondo i livelli, quasi sempre minimi, delle previsioni relative alle Forze di polizia.

          Ex lege, il Corpo dipendeva gerarchicamente dal Direttore generale, dal Comandante del Corpo, dagli altri superiori, appunto, gerarchici e, malgrado il silenzio normativo, per tacita tolleranza di un potere di autoinvestitura, anche dal Direttore dell'Ufficio centrale preposto all'amministrazione complessiva del personale, il quale esercitava ogni pertinente potere di superiorità e di comando senza limitazioni di sorta. Fatta, pertanto, salva la figura del Direttore generale, in quanto capo dell'Amministrazione e, quindi, capo del personale tutto, le altre figure appena individuate, variamente apicali, pur destinate, di massima, al governo amministrativo e di intervento degli agenti di custodia, secondo la legge, nella lettura e nella conseguente interpretazione, adattate alle circostanze, si appropriavano di investiture e di discendenti poteri assai controversi, a volte contraddittori.
      Ed infatti:

          a) il Comandante del Corpo e gli altri ufficiali, pur privi di codificati poteri di intervento autonomo, fatta eccezione di quelli di principio ad essi riconosciuti dalla legge istitutiva (mai oggetto di regolamento, ancorché di obbligo) potevano esercitare il sancito potere gerarchico e, per conseguenza, pretendere comportamenti di subordinazione senza limitazioni personali e territoriali ma privi, tuttavia, di retroterra sostanziale;

          b) l'ispettore distrettuale, pur essendo normalmente incaricato della supervisione degli istituti, a rigore, nessuna pretesa gerarchica poteva avanzare nei confronti del personale militare perché sprovvisto di titolarità, tant'è che a questa figura non era dovuto il saluto militare; anche ad esso, tuttavia, era consentito di operare quale figura gerarchica;

          c) il direttore dell'istituto penitenziario, di contro, nonostante l'assolutezza della sua superiorità, poteva godere e far esercizio dei diritti e dei poteri riconosciutigli soltanto nell'ambito del proprio carcere e nei confronti del proprio personale.

      Chiaro è che queste figure, nel loro complesso, a seconda del tacito o espresso consenso, indirizzavano e condizionavano l'andamento amministrativo e operativo del Corpo. Ciò posto, dalla non numerosa legislazione ma, soprattutto, dal tipo di attuazione che ad essa è stata data per oltre mezzo secolo, all'esegeta del tempo, interessato ad una indagine approfondita, motivata, comparata, in breve serena ed obiettiva, finalizzata al sapere, sarebbe venuta in luce una insospettabile situazione giuridica e tecnica cristallizzata nella precarietà, nella confusione, nella condiscendenza alla approssimazione e nell'indifferenza.
      In un siffatto stato di cose era, pertanto, inevitabile che venissero a insorgere fermenti riformatori, vieppiù insistiti, suscitati e alimentati da uomini in condizioni professionali a dir poco disagiate, pressoché

 

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abbandonati a se stessi, sottoposti a turni di lavoro massacranti, mal pagati, senza tutela, psicologicamente provati dal quotidiano rischio dell'incolumità personale - segnatamente nei tormentati anni del terrorismo - disillusi e sfiduciati. Ecco, allora, prendere connotazione la spinta riformista diretta ad ottenere, al fine, il riconoscimento di sacrosanti princìpi e l'attuazione di misure concrete atte a superare la pericolosa e non più sostenibile situazione generale incredibilmente difesa da molti fino al limite della possibilità estrema.
      Nell'essenziale, quella spinta era, allora, finalizzata:

          1) al cambiamento di status, non apparendo quello militare ancora compatibile con la funzione penitenziaria divenuta non più meramente custodiale;

          2) all'adeguamento delle piante organiche;

          3) al mantenimento della subordinazione funzionale nei confronti del personale direttivo e dirigente dell'Amministrazione e della subordinazione gerarchica nei confronti del personale delle varie qualifiche del Corpo;

          4) all'acquisizione di una forte e profonda qualificazione professionale, incentrata su una solida cultura di base, giuridica e tecnica;

          5) al formale inserimento del personale nei procedimenti e nelle attività del trattamento penitenziario;

          6) alla chiara determinazione dell'orario di lavoro e all'equa distribuzione dei carichi;

          7) alla modernizzazione di una struttura amministrativa complessivamente obsoleta;

          8) all'efficace rappresentatività;

          9) alla reale equiparazione alle altre Forze di polizia con un proprio comando distinto dalle direzioni amministrative delle varie sedi dell'Amministrazione penitenziaria;

          10) al potenziamento dell'equipaggiamento, dei mezzi e degli strumenti;

          11) alla vivibilità dell'ambiente professionale.

      Questi i princìpi, queste le aspettative che, invero, la legge di riforma n. 395 del 1990 ha integralmente recepito e tradotto in norme.
      Nel decennio della riforma si è continuato a procrastinare tra palleggiamenti di inerzia e resistenze di varia intensità sull'alibi inconsistente della riflessione. Se all'inizio di questo arco non breve di tempo si fosse dato corso a qualche iniziativa, probabilmente oggi sarebbe disponibile una classe di tale fatta, sufficientemente sperimentata, forse necessitante di qualche aggiustamento, ma non certo ancora da inventare. Perché è chiaro che una categoria del genere non si improvvisa per effetto di un bando o di una specializzazione da corso. V'è stato, invece, il sotterfugio del tentativo di insabbiamento delle carenze - molti i complici - dietro veli purtroppo abbastanza trasparenti che non hanno protetto dalla curiosità.
      L'ordinamento del 1990 ha probabilmente illuso i presunti nuovi vertici naturali sull'attribuzione di poteri, di spazi, di prestigio: in effetti, personalizzando, quelle qualifiche innovate nient'altro si sono rivelate se non le omologhe di quelle riformate, mutata la denominazione. Ricacciatene decisamente le aspirazioni e le aspettative ad emergere, esse sono state disinvoltamente ricollocate nell'abituale limbo della sottomissione, appena edulcorata dall'enfasi del dettato normativo assai propagandato, mediante tre formidabili mezzi di persuasione:

          1) quello dell'equiparazione agli altri, ininfluente la valutazione preventiva del danno derivante dalla pretermissione della diversità di stato, di funzione, di organizzazione, d'ambiente e d'esercizio altrui e, quindi, propria;

          2) quello della carriera, per prassi dissociata dalla concreta esigenza, tacita blandizia

 

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volta all'avanzamento non negato su una scala gerarchica di ben sei gradini;

          3) quello della progressione stipendiale, secondo la carriera e secondo il tempo della carriera.

      Una strategia in fin dei conti comoda soltanto per l'assenso generale, essendo a dir poco perversa a causa della malcurata miopia sulla prevalenza della produttività. Il difetto, a ben vedere, risale all'origine; prima del 1945, nel 1937, anno della promulgazione dell'archiviato regolamento, erano previste in tabella otto qualifiche. Dal 1945, militarizzato l'organismo, i gradi gerarchici figli di quelle qualifiche divennero sette. Dal 1990, anno della riforma, le qualifiche sono divenute dieci.
      L'analisi diviene significativa se approfondita con la chiosa sulle funzioni attribuite di norma a ciascuna qualifica (e, prima, a ciascun grado). Ebbene, l'effetto conseguenziale è che alla fascia degli agenti sono demandati compiti di mera esecuzione mentre alle fasce sovrastanti, nonostante la formula, sono demandati sostanzialmente compiti di coordinamento, non potendosi riconoscere, con seria adesione, l'attribuzione di alcuna facoltà di autentico esercizio del comando, secondo il concetto. Semmai tutt'altro. Così nel 1937, così nel 1945, così nel 1990 e stando al vigente regolamento, così nel 1999. Dal punto di vista dell'organico una comparazione numerica, inoltre, fa risultare che le fasce sovraordinate ritenute adeguate nell'8 per cento rispetto a quella sottostante nel 1937 vennero potenziate al 14,5 per cento nel 1971, al 16,5 per cento nel 1975, al 18 per cento nel 1981 e nel 1990, come a significare una marcata volontà di corrispondenza a un onere di servizio vieppiù pressante con il trascorrere del tempo. In effetti, tale progressione sarebbe stata perfettamente plausibile (magari al confronto con altri organismi) se la prova pratica del contesto operativo non l'avesse ridimensionata a una sorta di benevola equiparazione attentamente aperta a certi sbocchi di carriera. Fatto salvo un diverso indirizzo, peraltro nemmeno adombrato. Insomma, una fascia che per principio incontestabile avrebbe dovuto ricevere il riconoscimento di capacità verticali, per dettato normativo - scrupolosamente attuato - ottenne e mantiene quello delle modeste attribuzioni di coordinamento e di un esemplare concetto, non meglio chiarito.
      Con la legge delega 28 luglio 1999, n. 266, è stato introdotto il ruolo direttivo del Corpo, propagandato quale insigne e meritoria conquista oltreché quale segnale di forte sensibilità verso le aspettative che poco dopo sono svanite con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (emanato in attuazione della citata legge delega), che ha relegato i funzionari a posizioni di pura sottomissione ai direttori degli istituti, con subordinazione gerarchica e funzionale e con funzioni di comandante che, per altro, già svolgevano gli ispettori. Altra incompiuta modifica del Corpo, che potrà risorgere solo con le modifiche contenute nella presente proposta di legge, risolvendo annosi problemi, mortificazioni, delusioni e soprattutto quell'amarezza e demotivazione che da anni vive tra gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria. La presente proposta di legge prevede una direzione generale del Corpo:

          1) un capo che sia un dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, alla stregua di quanto in essere per tutte le Forze di polizia;

          2) un allineamento, effettivo ed efficace, tenuto conto delle sperequazioni subite e della storia del Corpo e delle funzioni di comando espletate, agli ordinamenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

          3) un ampliamento di compiti istituzionali del Corpo, con la previsione del controllo dei detenuti in esecuzione penale esterna e con il presidio delle strutture giudiziarie, che consentirebbe il recupero di centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri da impiegare per l'attività di contrasto alla criminalità;

          4) un riassetto generale, da realizzare mediante decreti legislativi delegati.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Direzione generale

del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Nell'ambito del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è istituita la Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2.
(Comandante generale

del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Il Direttore generale preposto alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 3 esercita le funzioni di Comandante generale del Corpo.

Art. 3.
(Direttore generale della Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. A capo della Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria è preposto un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria.
      2. Il dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria preposto alla Direzione generale di cui al comma 1 è nominato tra i dirigenti superiori del Corpo, muniti di diploma di laurea specialistica conseguito in una delle classi di laurea previste nell'allegato I annesso alla presente legge, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 13.
      3. Il Direttore generale - Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia; nei suoi confronti

 

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si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico ed economico previste dalla legislazione vigente per i Capi delle Forze di polizia.
      4. Il vice comandante del Corpo di polizia penitenziaria è nominato con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Comandante generale del Corpo.
      5. Il dirigente generale preposto alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria esercita tutte le funzioni inerenti a: gestione del personale, assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, concorsi, promozioni e avanzamento, disciplina, formazione e aggiornamento, servizio sanitario, quiescenza, affari generali, specializzazioni, Gruppo operativo mobile, servizio di trasporto terrestre e servizio navale, Servizio centrale delle traduzioni e dei piantonamenti, Istituto nazionale per le sperimentazioni e perfezionamento al tiro, servizio di distribuzione e approvvigionamento per il vestiario, per l'equipaggiamento, per il casermaggio e per l'armamento, gestione tecnico-operativa e amministrativa del Corpo.
      6. La Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in uffici dirigenziali non generali, di cui alla tabella D allegata alla presente legge, a cui sono preposti dirigenti superiori del Corpo.
      7. Gli uffici di cui al comma 6, con decreto del Direttore generale - Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria, sono articolati in unità organizzative di minore complessità, denominate «sezioni», a cui sono preposti, in base all'ampiezza delle attribuzioni, dei compiti e della responsabilità, i primi dirigenti o i funzionari direttivi del Corpo.
      8. Le sezioni di cui al comma 7, con decreto del Direttore generale - Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria, su proposta dei direttori responsabili, possono essere articolate in settori, definendone, altresì, attribuzioni, compiti e responsabilità, al fine di assicurare funzionalità, efficienza e trasparenza all'azione amministrativa.
 

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Art. 4.
(Ruoli del personale e doveri

di subordinazione).

      1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

          a) ruolo dei dirigenti;

          b) ruolo direttivo;

          c) ruolo degli ispettori;

          d) ruolo dei sovrintendenti;

          e) ruolo degli agenti ed assistenti.

      2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

          a) del Ministro della giustizia;

          b) dei Sottosegretari di Stato alla giustizia quando esercitano, per delega del Ministro della giustizia, attribuzioni in materia penitenziaria;

          c) del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

          d) del Direttore generale - Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria;

          e) del comandante regionale;

          f) del comandante del reparto e del nucleo operativo;

          g) dei superiori gerarchici.

      3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di dipendenza funzionale nei confronti dei direttori generali delle Direzioni generali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dei provveditori regionali, dell'autorità dirigente dell'istituto, della scuola o del servizio presso cui sono assegnati. Hanno altresì obblighi di dipendenza funzionale nei confronti dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nei casi e nei modi previsti dalla legge.

 

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      4. La dotazione organica del ruolo direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria è stabilita ai sensi della tabella A allegata alla presente legge.
      5. L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 5.
(Qualifiche del ruolo direttivo e del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Il ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria è articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

          b) commissario capo penitenziario;

          c) vice questore penitenziario.

      2. Il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) primo dirigente;

          b) dirigente superiore;

          c) Dirigente generale - Comandante del Corpo.

      3. L'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato.

Art. 6.
(Funzioni del personale del ruolo direttivo e del ruolo dei dirigenti).

      1. Gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni di direzione operativa implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità in relazione ai compiti istituzionali della polizia penitenziaria e sono preposti al comando

 

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di reparti di polizia penitenziaria di cui all'articolo 15, commi 5 e seguenti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, collaborano con i dirigenti e li sostituiscono nella direzione di uffici e di reparti in caso di loro assenza o impedimento.
      2. Il personale appartenente al ruolo direttivo e al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria ha la responsabilità e la direzione, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza degli istituti, dei servizi e delle scuole. Il medesimo personale in servizio presso il Ministero della giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e i provveditorati regionali è preposto alla direzione dei servizi operativi e tecnico-logistici, dei poligoni di tiro, del Servizio centrale delle traduzioni e dei piantonamenti, del Gruppo operativo mobile, dei nuclei operativi regionali, e svolge, altresì, funzioni di direzione, organizzazione e coordinamento delle attività afferenti alle peculiari attribuzioni professionali e operative del Corpo e dei servizi di amministrazione connessi.
      3. Ai vice questori penitenziari, oltre alle funzioni di cui al comma 1 e 2, sono attribuite quelle di vicariato nelle sedi in cui non è possibile assegnare dirigenti con qualifica di primo dirigente.
      4. Il personale del ruolo direttivo provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti d'istruzione e di formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
      5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente alle qualifiche dirigenziali è posto a capo delle articolazioni centrali e regionali del Corpo presso il Servizio centrale delle traduzioni e dei piantonamenti, gli istituti di istruzione, il centro di reclutamento, il Gruppo operativo mobile, l'Istituto nazionale per le sperimentazioni e perfezionamento al tiro, il servizio di distribuzione e approvvigionamento per il vestiario, per l'equipaggiamento,
 

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per il casermaggio e per l'armamento, espletando, altresì, le mansioni e gli incarichi relativi a tali compiti previsti dalla presente legge.
      6. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 15, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
      7. I dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria svolgono anche funzioni ispettive e hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale del Corpo.
      8. I dirigenti e i funzionari direttivi del Corpo di polizia penitenziaria oltre ad esercitare le funzioni di cui al presente articolo, sono inseriti negli organismi disciplinari previsti a livello centrale e periferico, nonché nelle commissioni ministeriali concorsuali per l'accesso al medesimo Corpo e nel consiglio di amministrazione del Ministero delle giustizia qualora trattino in modo esclusivo argomenti riguardanti il Corpo. A tale fine i dirigenti e i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria sostituiscono, nei citati organismi, commissioni e consiglio di amministrazione, i funzionari e i dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria non appartenenti al Corpo.
      9. L'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato.

Art. 7.
(Allineamento delle carriere del Corpo di polizia penitenziaria ai ruoli della Polizia di Stato).

      1. Le carriere del personale appartenente ai ruoli direttivo e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, per tutto quanto non previsto dalla presente legge, sono allineate ai corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato.

 

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Art. 8.
(Soppressione del ruolo direttivo speciale).

      1. Il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria istituito ai sensi del capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è soppresso. Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del medesimo decreto legislativo n. 146 del 2000, sono abrogati.

Art. 9.
(Riallineamento al corrispondente ruolo direttivo della Polizia di Stato dei funzionari direttivi del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2007, i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo direttivo, ordinario e speciale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo i commissari capo provenienti dal ruolo direttivo ordinario precedono in ruolo i commissari capo provenienti dal ruolo direttivo speciale soppresso ai sensi dell'articolo 8.
      3. Gli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono abrogati.

Art. 10.
(Promozione alla qualifica di vice questore penitenziario).

      1. La promozione alla qualifica di vice questore penitenziario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale del medesimo ruolo direttivo con la qualifica di commissario capo penitenziario che ha compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio in tale qualifica.

 

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Art. 11.
(Nomina a primo dirigente).

      1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria avviene:

          a) nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale già appartenente al ruolo direttivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso della qualifica di vice questore penitenziario, con almeno due anni di effettivo servizio in tale qualifica;

          b) nel limite del restante 20 per cento del totale dei posti disponibili della dotazione organica del ruolo dei dirigenti, rilevati al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservando al personale del ruolo direttivo già appartenente al ruolo direttivo speciale, soppresso ai sensi dell'articolo 8, con almeno due anni nella qualifica di vice questore penitenziario.

      2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso di formazione dirigenziale per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al medesimo comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso seguono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

 

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      3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di studi penitenziari, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
      4. Le modalità si svolgimento e i programmi del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con regolamento del Ministro della giustizia.

Art. 12.
(Concorso per la nomina
a primo dirigente)

      1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria da pubblicare nel Bollettino ufficiale del medesimo Dipartimento. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di requisiti analoghi a quelli per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le prove d'esame sono stabilite in modo conforme a quelle previste per l'accesso alla citata qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato.
      2. Gli esami sono diretti anche ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.
      3. Gli esami non si intendono superati se il candidato ha riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio orale.

 

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      4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, ha riportato:

          a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

          b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

          c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

          d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

      5. La commissione del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è presieduta da un dirigente superiore del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni vicarie ed è composta da:

          a) un direttore delle direzioni generali o di uffici delle medesime direzioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

          b) un dirigente dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

          c) un rappresentante del Consiglio di Stato o della Corte di conti;

          d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico o aziendale.

      6. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 5 sono esercitate da un funzionario del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
      7. Con il decreto di nomina di cui al comma 5, alinea, sono designati altrettanti componenti supplenti della commissione, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

 

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Art. 13.
(Nomina a dirigente superiore).

      1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, ha compiuto tre anni di effettivo servizio in tale qualifica.
      2. Le promozioni hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze di organico nelle rispettive qualifiche.
      3. Il personale già appartenente al ruolo direttivo speciale soppresso ai sensi dell'articolo 8 può essere promosso alla qualifica di dirigente superiore nel limite massimo del 20 per cento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti.

Art. 14.
(Disposizioni relative al personale appartenente al ruolo ad esaurimento degli ufficiale del Corpo di agenti di custodia).

      1. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2007, il personale di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, può, a domanda da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, transitare nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria. A decorrere dalla medesima data, nei confronti del personale che ha presentato domanda cessano di avere efficacia le norme contenute nel citato articolo 25 della legge n. 395 del 1990, fatti salvi gli avanzamenti in corso, da concludere, comunque entro il 31 dicembre 2007.
      2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo viene immesso nei ruoli direttivi e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria in base alla tabella di comparazione allegata alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

 

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Art. 15.
(Articolazione territoriale del Corpo
di polizia penitenziaria).

      1. Nell'ambito dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono istituiti i comandi regionali del Corpo di polizia penitenziaria, ai quali è affidata la competenza sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi in ambito regionale. Il comandante regionale ha doveri di dipendenza funzionale nei confronti del provveditore regionale.
      2. Ai comandi regionali del Corpo di polizia penitenziaria è preposto, in conformità alla tabella B allegata alla presente legge, un dirigente superiore o un primo dirigente del medesimo Corpo che esercita le funzioni di comandante regionale.
      3. In ciascuna provincia sono istituiti, alle dipendenze dei comandanti regionali, i comandi nucleo operativo del Corpo di polizia penitenziaria, ai quali è affidata la competenza sui controlli sui soggetti in esecuzione penale esterna, sull'organizzazione, sulla pianificazione e sul funzionamento dei servizi in ambito provinciale limitatamente alle traduzioni e ai piantonamenti, nonché sulla direzione delle attività di competenza indicate negli articoli 16 e 17, comma 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria, sono individuate le sedi giudiziarie presso le quali istituire i comandi nucleo operativo.
      4. A capo di ciascun comando nucleo operativo è preposto un appartenente al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
      5. Presso ogni istituto penitenziario, articolazione, servizio o scuola sono istituiti i comandi dei reparti del Corpo di polizia penitenziaria. Il comandante del reparto ha doveri di dipendenza funzionale nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, servizio o scuola.

 

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      6. Il comando dei reparti del Corpo di polizia penitenziaria operanti negli istituti penitenziari è affidato al personale direttivo del medesimo Corpo secondo i seguenti criteri:

          a) reparti con più di quattrocento unità, un vice questore penitenziario;

          b) reparti da cento a quattrocento unità, un commissario capo penitenziario;

          c) reparti con meno di cento unità, un ispettore superiore sostituto commissario o un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

      7. Le scuole dell'Amministrazione penitenziaria indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono trasformate in istituti di istruzione e centri di reclutamento del Corpo di polizia penitenziaria.
      8. Presso l'Istituto superiore di studi penitenziari di Roma è istituita una sezione didattica autonoma con competenza sulla formazione e sull'aggiornamento dei funzionari direttivi e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria. A capo della sezione didattica è posto un dirigente superiore del medesimo Corpo, con funzioni di direttore del corso.
      9. Presso gli istituti di istruzione e centri di reclutamento del Corpo di polizia penitenziaria, il comando del reparto e dell'area della formazione è affidato al personale appartenente al ruolo direttivo e la direzione è attribuita a dirigenti del medesimo Corpo.
      10. Presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria il comando del reparto è affidato ad appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a ispettore superiore.

Art. 16.
(Reparto centrale investigativo del Corpo
di polizia penitenziaria).

      1. Nell'ambito della Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria è istituito il Reparto centrale investigativo, articolato

 

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in uffici territoriali situati presso i comandi regionali, i comandi di reparto e i comandi nucleo operativo, secondo le rispettive competenze.
      2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono in via prioritaria e continuativa i servizi di polizia giudiziaria previsti dall'articolo 56 del codice di procedura penale e dagli articoli 12 e seguenti delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
      3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria può essere impiegato presso le sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le procure della Repubblica in conformità a quanto previsto dal capo III del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 17.
(Compiti istituzionali).

      1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
      2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono abrogati.
      3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria provvedono inoltre:

          a) alla vigilanza esterna e interna degli uffici giudiziari di particolare rilevanza, ferme restando le competenze degli appartenenti alle altre Forze di polizia in merito al controllo dell'ordine pubblico nelle aule dibattimentali;

          b) a tutti i servizi e controlli in materia di esecuzione penale esterna, nonché di permessi, permessi premio e licenze ai detenuti ammessi al regime di cui all'articolo 21 della legge 26 luglio

 

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1975, n. 354, e successive modificazioni, e in regime di semilibertà, adeguandoli alle corrispondenti esigenze di rieducazione e di risocializzazione dei condannati.

      4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, preposto alle attività connesse all'esecuzione penale esterna, è impiegato nei comandi nucleo operativo del medesimo Corpo ed opera in diretta collaborazione con gli uffici centrali e periferici dell'esecuzione penale esterna, con gli uffici di sorveglianza e con l'autorità giudiziaria.
      5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria fa parte degli organismi centrali e periferici istituiti per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.
      6. All'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, del corpo di polizia penitenziaria».
      7. All'articolo 12, comma 1, lettera f-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, in relazione ai compiti di istituto» sono soppresse.
      8. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria provvede ai servizi di tutela e di scorta del personale appartenente agli organismi centrali e periferici del Ministero della giustizia nei confronti del quale sono state previste misure di protezione personale dall'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito nell'ambito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
      9. La Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria, su richiesta dell'UCIS, può altresì autorizzare l'impiego del personale del medesimo Corpo nei servizi di tutela e di scorta di personalità esterne all'Amministrazione della giustizia.
      10. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, su proposta del Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria, può autorizzare l'istituzione di specializzazioni tra i servizi di polizia penitenziaria, qualora ciò sia reso necessario per

 

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un migliore e più razionale esercizio delle funzioni di competenza del medesimo Corpo, fermo restando l'utilizzo, ai predetti fini, delle risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente.

Art. 18.
(Tessera di riconoscimento).

      1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal Ministro della giustizia, o, su sua delega, dal Comandante generale del medesimo Corpo, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con decreto dello stesso Ministro. Il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche conseguenti a quanto previsto nel citato decreto del Ministro della giustizia agli articoli 6 e 6-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
      2. Il personale del ruolo direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento individuata ai sensi del comma 1, ha diritto all'accesso gratuito sui mezzi di trasporto pubblici urbani ed extraurbani.

Art. 19.
(Disciplina e modifiche di norme).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di armonizzazione della normativa vigente in materia penitenziaria e di polizia penitenziaria in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.
      2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, si applicano, per quanto non disciplinato dalla presente legge e compatibile con la medesima legge, le disposizioni vigenti in materia, tenuto conto delle modificazioni apportate ai sensi dei commi 3 e seguenti.

 

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      3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4-bis, comma 2, le parole: «può essere chiamato a partecipare il direttore» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere chiamati a partecipare il direttore e il comandante del reparto»;

          b) all'articolo 16, secondo comma, dopo le parole: «dal direttore,» sono inserite le seguenti: «dal comandante del reparto»;

          c) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

      «Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al comandante del reparto il quale dispone, senza indugio, gli accertamenti medici necessari e procede al compimento delle indagini del caso.
      Acquisita la notizia di cui al secondo comma, il comandante del reparto informa immediatamente il direttore dell'istituto di ogni circostanza ritenuta di interesse per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza del medesimo istituto»;

              2) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

      «Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò sia autorizzato dal direttore dell'istituto, acquisito il parere del comandante del reparto.
      Nei casi previsti dal quinto comma, il comandante del reparto, acquisita l'autorizzazione all'uso delle armi, determina le modalità operative dell'intervento e l'uso dell'equipaggiamento ritenuto più idoneo»;

          d) all'articolo 42-bis, comma 5, le parole: «dalla direzione penitenziaria competente, le quali» sono sostituite dalle seguenti: «dal comando del reparto competente, i quali».

 

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      4. All'articolo 18, comma 6, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: «ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «occupa, a domanda, l'alloggio di servizio».
      5. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 46, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) alla lettera a), le parole: «direttore della divisione da cui dipende» sono sostituite dalle seguenti: «funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale dipende» e le parole: «direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente del citato Corpo da cui dipende»;

              2) alla lettera b), le parole: «direttore della divisione presso la quale il personale in transito presta servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente del Corpo di polizia penitenziaria da cui il personale interessato dipende»;

          b) all'articolo 47, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) alla lettera a), le parole: «primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «funzionario del Corpo» e le parole: «dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dal comandante regionale»;

              2) alla lettera b), le parole: «dal primo dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comandante regionale»;

          c) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) alla lettera a), le parole: «direttore dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante del reparto»;

              2) alla lettera b), le parole: «direttore dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante regionale»;

 

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          d) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a), le parole: «direttore dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante regionale» e le parole: «provveditore regionale» sono sostituite dalle seguenti: «comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria».

      6. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «direttore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «comandante del reparto»;

          b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1:

                  1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) dal Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria, che lo convoca e lo presiede»;

                  1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) da due funzionari appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

              3) al comma 4:

                  2.1) alla lettera a), le parole: «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria di qualifica non inferiore a primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «il comandante regionale»;

                  2.2) alla lettera b), le parole: «due funzionari dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella IX qualifica funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «due funzionari appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

 

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              4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo ispettivo del Corpo di polizia penitenziaria».

      7. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «L'autorità dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente o funzionario del Corpo da quale dipende»;

          b) all'articolo 9, comma 3, le parole: «l'autorità dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente o funzionario del Corpo dal quale dipende».

      8. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «Il direttore dell'istituto« sono sostituite dalle seguenti: «Il comandante del reparto»;

          b) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «istituti di istruzione,» sono inserite le seguenti: «nonché i dirigenti o funzionari del Corpo responsabili del servizio»;

          c) all'articolo 22, comma 1, le parole: «sentito, ove possibile, il» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del comandante del reparto»;

          d) all'articolo 27, comma 2, le parole: «sentito il» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del»;

          e) all'articolo 29, comma 1, le parole: «emanati dal direttore, acquisito il parere del comandante di reparto» sono sostituite dalla seguenti: «emanati dal comandante del reparto. Gli ordini di servizio che interessano materie di competenza anche di altre aree sono vistati dall'autorità dirigente»;

 

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          f) all'articolo 30, comma 2, le parole: «predisposto dal comandante del reparto, approvato dal direttore» sono sostituite dalle seguenti: «predisposto dai coordinatori delle unità operative, approvato dal comandante del reparto e vistato dal direttore»;

          g) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) ai commi 2, 3, 4, 5, alinea, 6, alinea, 7, e alla rubrica, la parola: «comandante» è sostituita dalle seguenti: «coordinatore delle unità operative»;

              2) al comma 2, le parole: «direttore dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante del reparto»;

              3) ai commi 3, 4, 5, lettera a), 6, alinea, e 7, la parola: «direttore» è sostituita dalle seguenti: «comandante del reparto»;

          h) all'articolo 32, comma 1, la parola: «direttore» è sostituita dalle seguenti: «dello stesso comandante del reparto»;

          i) all'articolo 33, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) le parole: «direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «comandante del reparto»;

              2) la parola: «direttore» è sostituita dalle seguenti: «comandante del reparto»;

          l) all'articolo 51, comma 1, le parole: «sono espletati dal» sono sostituite dalle seguenti: «sono espletati dai comandi nucleo operativo del»;

          m) all'articolo 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «comandante regionale del Corpo»;

              2) ai commi 1, 2 e 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «- Direzione

 

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generale del Corpo di polizia penitenziaria»;

              3) ai commi 2 e 3, la parola: «provveditore» è sostituita dalla seguente: «comandante»;

              4) al comma 4, le parole: «direttori degli istituti o servizi penintenziari» sono sostituiti dalle seguenti: «comandanti dei reparti»;

          n) all'articolo 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) ai commi 2 e 4, alinea, le parole: «direttore dell'istituto penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «comandante della base navale»;

              2) al comma 4, lettera d), numero 3), le parole: «direttore dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante della base navale»;

          o) all'articolo 57, comma 2, le parole: «direttore dell'istituto penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «comandante della base navale»;

          p) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «dall'autorità che lo ha disposto» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente o funzionario del Corpo di polizia penitenziaria responsabile del servizio»;

              2) al comma 2, le parole: «all'autorità», sono sostituite dalle seguenti: « al dirigente o funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»;

              3) al comma 3, settimo capoverso, le parole: «l'autorità» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente o funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»;

          q) all'articolo 82, comma 1, le parole: «direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente o funzionario del Corpo di polizia penitenziaria responsabile del servizio».

 

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      9. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) ai commi 1, 2, 4 e 5, le parole: «vice commissari penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «commissari capi penitenziari»;

              2) al comma 2, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

              3) alla rubrica, le parole: «vice commissario penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo penitenziario»;

          b) all'articolo 14, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che la decorrenza della nuova qualifica ha inizio dal giorno successivo a quella di maturazione dell'anzianità prevista»;

          c) all'articolo 17, comma 1, le parole: «direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale del Corpo».

      10. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 74, commi 5, 6 e 7, la parola: «direttore» è sostituita dalle seguenti: «Comandante del reparto»;

          b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Qualora si renda necessario prevenire il compimento di atti ritenuti lesivi dell'ordine e della sicurezza dell'istituto o costituenti reato, il comandante del reparto può, in attesa dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, disporre che l'autore, o gli autori, di tali comportamenti siano isolati dal resto della popolazione detenuta».

 

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Art. 20.
(Ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria).

      1. Per le esigenze tecnico-operative del Corpo di polizia penitenziaria, comprese le attività attinenti all'archiviazione e alla gestione della banca dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e delle procedure informatiche, dei servizi amministrativo-contabili, tecnici e sanitari, sono istituiti i ruoli tecnici, secondo modalità analoghe a quanto già previsto per la Polizia di Stato.
      2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 è inquadrato in carriere direttive e dirigenziali.
      3. Al personale appartenente ai ruoli tecnici di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'ordinamento del personale tecnico della Polizia di Stato anche ai fini dello sviluppo di carriera.
      4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di stabilire i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, l'accesso e le piante organiche per ogni singolo servizio, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla medesima legge e, in particolare, dal presente articolo.

Art. 21.
(Limiti di età per il collocamento
a riposo d'ufficio).

      1. Il personale appartenente al ruolo direttivo e al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei limiti di età al medesimo fine previsti per la Polizia di Stato.

      2. Gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di vice questore penitenziario conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente il giorno successivo alla

 

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cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente hanno prestato servizio senza demerito.

Art. 22.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'articolazione delle strutture centrali e periferiche del Corpo di polizia penitenziaria e le relative competenze, nonché di introdurre ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo, con particolare riguardo al conferimento di funzioni dirigenziali, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge e, in particolare, dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria è affidata la competenza su tutte le materie concernenti il medesimo Corpo nonché l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della dotazione di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

          b) la gestione delle risorse finanziarie e strumentali attribuite al Corpo di polizia penitenziaria è demandata alla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, fino a quando il medesimo Corpo non potrà disporre di personale appartenente ai ruoli tecnici previsti dell'articolo 20;

          c) l'articolazione periferica del Corpo di polizia penitenziaria deve essere realizzata, nell'ambito dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, con l'istituzione dei comandi regionali e, in ambito provinciale, presso ogni circondario di tribunale, con l'istituzione dei comandi nucleo operativo e presso ogni istituto, scuola e servizi, dei comandi di reparto;

 

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          d) il comando regionale ha competenza su tutti i servizi istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria ed esercita il coordinamento delle attività devolute ai comandi nucleo operativo e ai comandi di reparto;

          e) il comandante regionale è un dirigente superiore o un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria posto alle dipendenze funzionali del provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;

          f) la direzione delle scuote del Corpo di polizia penitenziaria è affidata a un dirigente superiore o a un primo dirigente del medesimo Corpo;

          g) la dotazione organica del personale del Corpo di polizia penitenziaria è stabilita sulla base delle effettive esigenze operative di ogni singolo servizio.

Art. 23.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, il Direttore generale - Comandante generate del Corpo di polizia penitenziaria è designato tra i dirigenti superiori del medesimo Corpo che hanno maturato almeno dieci anni di permanenza nel grado di generale di brigata del ruolo ad esaurimento e che hanno superato il corso di alta formazione presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia prevista dall'articolo 22 della legge 1o aprile 1981, n. 121.

      2. Fino al completamento delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, i commissari capi penitenziari svolgono anche le funzioni demanate dalla presente legge ai vice questori penitenziari.

Art. 24.
(Clausola finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le

 

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risorse finanziarie previste dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nonché attraverso una riduzione della dotazione organica del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria pari a duecento unità.

      2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le direzioni generali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia sono destinati, nei limiti delle attività ad essa devolute ai sensi della presente legge, alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria.

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Tabella A
(Articolo 4, comma 4)

DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DIRIGENZIALI E DIRETTIVI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.

      Qualifica: Dirigente generale - Comandante del Corpo; dotazione organica: 1;

      Qualifica: Dirigente superiore; dotazione organica: 25;

      Qualifica: Primo dirigente; dotazione organica: 50;

      Qualifica: Ruolo direttivo (Commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; Commissario capo vice questore penitenziario); dotazione organica: 503.

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Tabella B
(Articolo 15, comma 2)

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEDI DI COMANDO REGIONALE A CUI SONO ASSEGNATI DIRIGENTI SUPERIORI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.

        Bari: Puglia;

        Bologna: Emilia-Romagna;

        Cagliari: Sardegna;

        Catanzaro: Calabria;

        Firenze: Toscana;

        Milano: Lombardia;

        Napoli: Campania;

        Padova: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

        Palermo: Sicilia;

        Pescara: Abruzzo e Molise;

        Roma: Lazio;

        Torino: Piemonte e Valle d'Aosta.

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEDI DI COMANDO REGIONALE A CUI SONO ASSEGNATI PRIMI DIRIGENTI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.

        Ancona: Marche;

        Perugia: Umbria;

        Potenza: Basilicata;

        Genova: Liguria.

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Tabella C
(Articolo 15, comma 7)

SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA TRASFORMATE IN ISTITUTI DI ISTRUZIONE E CENTRI DI RECLUTAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA A CUI SONO ASSEGNATI DIRIGENTI SUPERIORI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.

        Cairo Montenotte;

        Parma;

        Portici;

        Monastir;

        Sulmona.

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Tabella D
(Articolo 3, comma 6)

UFFICI DI DIRIGENZA NON GENERALE ISTITUITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

        Ufficio I: Segreteria Comando generale, affari generali, servizi tecnico-amministrativo e logistici del Corpo, contenzioso;

        Ufficio II: Arruolamenti e concorsi, assegnazioni, trasferimenti e missioni;

        Ufficio III: Disciplina, promozioni, avanzamenti, quiescenza, rapporti con il consiglio di amministrazione;

        Ufficio IV: Rapporti con i comandi regionali, comandi dei reparti, comandi di nucleo operativo, G.O.M., servizi operativi reparto centrale investigativo del Corpo;

        Ufficio V: Istituti di istruzione, formazione e aggiornamento del personale del Corpo, poligoni di tiro, esercitazioni dell'Istituto nazionale per le sperimentazioni e perfezionamento al tiro;

        Ufficio VI: Specializzazioni, servizio navale, servizio cinofilo, servizio a cavallo, banda del Corpo, mezzi del Corpo.

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Allegato I
(Articolo 3, comma 2)

REQUISITI PER L'ACCESSO AI RUOLI DIRETTIVI E DIRIGENTI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.

      1) Diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, o lauree equiparate, conseguito presso una università della Repubblica o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

      2) laurea specialistica, conseguita presso una università della Repubblica o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001:

          a) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);

          b) classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia (64/S);

          c) classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S);

          d) classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);

          e) classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S);

          f) classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S).


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