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PDL 1938

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1938



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FASOLINO

Disposizioni in materia di indicazione del luogo di nascita
in caso di parto avvenuto in un centro ospedaliero

Presentata il 13 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa attuale dell'ordinamento dello stato civile prevede che la nascita del bambino venga registrata nel comune di residenza dei genitori o del genitore, ma indicando come «luogo» di nascita quello dell'avvenuto parto anche quando la nascita è avvenuta presso un centro ospedaliero.
      Tale previsione di legge produce un evidente danno ai comuni che non sono sede di centri ospedalieri.
      Tali comuni, in particolare i più piccoli, si trovano allo stato attuale nella condizione di poter «registrare» le nascite nel proprio stato civile «solo» come e ai fini della «residenza», con il risultato che vi sono comuni che fra pochi anni non registreranno più alcun nato nonostante la residenza nel loro ambito fin dalla nascita del soggetto.
      Il legislatore, infatti, con le novelle apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ha modificato in parte la legislazione precedente facendo prevalere «il luogo materiale e fisico» dell'avvenuta nascita anziché quello, a giudizio del proponente prevalente, della «residenza» dei genitori, che è invece il luogo ove, presumibilmente, si svolgerà la vita del nascituro e che sarà sede dei suoi affetti, dei suoi preminenti interessi sociali e culturali, delle tradizioni che lo caratterizzeranno, facendogli perdere, e fin dalla nascita, l'identità delle sue «vere» origini.
      Le disposizioni che si propongono con la presente proposta di legge nascono, perciò, dall'esigenza di salvaguardare l'identità socio-culturale del bambino, indipendentemente dal luogo della «materiale e fisica» nascita dello stesso, che costituisce una mera circostanza di fatto sulla spinta di esigenze di carattere medico-sanitarie.
      Infatti, solo ragioni di salvaguardia della salute della puerpera e del nascituro
 

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inducono la puerpera stessa al ricovero ospedaliero, evento che privilegia quei comuni che, o per loro dimensioni o per circostanze storiche e territoriali, sono sedi di centri ospedalieri, in danno degli altri comuni, in genere i più piccoli, che con il tempo, non potendo più indicare il loro comune come luogo di nascita di alcuno, scompariranno anche dai dati statistici, prima, e forse dalla memoria, dopo.
      La proposta di legge nasce, dunque, da questa esigenza di salvaguardia e trova il suo presupposto giuridico, analogico, nel principio della «extraterritorialità»: in effetti, il centro ospedaliero pubblico o convenzionato (di proposito si è escluso il caso di cliniche «private» tout court, per le quali continua ad applicarsi la legislazione vigente che indica come luogo di nascita il comune ove ha sede la stessa clinica, nella sua qualità di centro ospedaliero «comprensoriale» è, di fatto, una promanazione degli stessi comuni che fanno parte del comprensorio; esso costituisce in effetti una entità amministrativa «di comuni che ricadono nel comprensorio», quindi «anche» del comune di residenza dei genitori del nascituro, che hanno, in uno con il loro comune, il diritto di veder indicato come luogo di nascita del bambino il luogo che sarà centro della sua vita (a tale proposito si rileva come dalla modifica si sia esclusa la circostanza di chi nasce «materialmente», ancorché in un centro ospedaliero pubblico, in un centro ospedaliero che non racchiude nel proprio comprensorio il comune di residenza dei genitori).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In caso di parto avvenuto presso un centro ospedaliero pubblico o convenzionato, la dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può essere resa nel comune di residenza dei genitori legittimi, ovvero, qualora i genitori risiedano in comuni diversi, nel comune di residenza di uno dei due genitori, scelto di comune accordo tra loro, anche se il centro ospedaliero ha sede nel territorio di un diverso comune.
      2. Nei casi di cui al comma 1, la nascita si ha per avvenuta, a tutti gli effetti di legge, nel comune in cui è resa la dichiarazione di nascita e tale comune è indicato come luogo di nascita nell'atto di nascita, a condizione che il comune stesso sia compreso nella circoscrizione del centro ospedaliero pubblico o convenzionato in cui è avvenuto il parto. In caso contrario, il luogo di nascita è individuato nel comune in cui ha sede il centro ospedaliero.
      3. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, nei casi di cui al primo periodo del comma 2 la dichiarazione di nascita è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della madre nonché l'indicazione del centro ospedaliero pubblico o convenzionato in cui è avvenuto il parto, del comune in cui esso ha sede, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino. Nell'atto di nascita, l'indicazione del luogo di nascita è accompagnata da quelle del centro ospedaliero in cui è avvenuto il parto e del comune in cui il centro stesso ha sede.

Art. 2.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 1

 

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si applicano anche ai bambini nati entro i dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, i genitori possono chiedere al presidente del tribunale competente per territorio la modifica dei registri dello stato civile ai fini della correzione dell'indicazione relativa al luogo di nascita dei propri figli. Il presidente del tribunale, qualora ne ricorrano le condizioni, emette il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe del comune in cui è avvenuto il parto e autorizza il comune individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, all'iscrizione dell'interessato nella propria anagrafe. La richiesta di modifica dei registri dello stato civile prevista dal presente articolo è presentata dagli interessati all'ufficio dello stato civile del comune in cui gli stessi risiedono ed è esente da imposte di bollo o da altri tributi.

Art. 3.

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie a garantirne l'adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.


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