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PDL 2822

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2822



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato

MARIANI, SERENI, BETTA, BOCCI, BOFFA, BRANDOLINI, BURTONE, CECCUZZI, CHIANALE, CODURELLI, CORDONI, CRISCI, DE BRASI, DI GIROLAMO, FASCIANI, FERRARI, FILIPPESCHI, FRANCI, FRIGATO, FRONER, GALEAZZI, INCOSTANTE, INTRIERI, LENZI, LOVELLI, LULLI, MARANTELLI, MARCENARO, MARGIOTTA, MISIANI, MOTTA, NACCARATO, OTTONE, PEDULLI, PINOTTI, RUGGHIA, SAMPERI, SCHIRRU, SPINI, VANNUCCI, VELO, VICHI, VICO, VIOLA

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'accelerazione e la semplificazione delle procedure relative all'intervento di soggetti privati nella realizzazione di opere pubbliche

Presentata il 21 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Da alcuni anni è chiaro a tutte le forze politiche, imprenditoriali, sociali e culturali che è urgente superare il gap infrastrutturale del nostro Paese. Vi è anche consapevolezza che ciò non può realizzarsi con le sole risorse pubbliche e che, quindi, occorre favorire nei programmi di realizzazione di infrastrutture il coinvolgimento del capitale privato. La formula che consente tale partecipazione è sicuramente quella di affidare con un unico contratto allo stesso soggetto sia l'attività di costruzione dell'infrastruttura, sia quella di gestione della stessa in modo che dalla gestione si possano ricavare le risorse per coprire il finanziamento delle opere.
      Va ricordato che nel nostro Paese tale possibilità sussisteva sin dal 1929. La legge 24 giugno 1929, n. 1137, prevedeva, infatti, che le pubbliche amministrazioni potevano affidare in concessione, anche a privati, la costruzione di opere pubbliche e ciò indipendentemente dall'affidare o non affidare il loro esercizio. Era anche prevista la facoltà di corrispondere la
 

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spesa a carico del pubblico in non più di trenta rate annuali.
      Tale istituto è una delle formule previste dalle direttive comunitarie. Nel nostro ordinamento, prima dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato «codice», l'istituto era disciplinato dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che era stato più volte modificato con l'obiettivo di aumentare la convenienza del capitale privato a intervenire nella realizzazione di opere pubbliche. Attualmente la concessione dei lavori pubblici è disciplinata dai capi II e III del titolo III della parte II (articoli 142- 160) del codice che ne ha confermato sostanzialmente le previsioni contenute nella legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.
      L'attuale assetto normativo è, quindi, frutto di più interventi del legislatore. Attualmente sono previsti dalle norme due percorsi: uno di iniziativa pubblica e uno di iniziativa privata. In realtà entrambi presuppongono che la pubblica amministrazione abbia individuato i bisogni cui essa deve dare risposta e le opere strumentali per dare tale risposta. Tale individuazione è il contenuto del programma triennale previsto dall'articolo 128 del codice. A valle di tale programma prendono origine i due percorsi. Il primo prevede che sia l'amministrazione pubblica a redigere il progetto preliminare e i piani economico-finanziari delle opere da realizzare e a indire poi le gare per l'affidamento della concessione; il secondo prevede che siano soggetti definiti «promotori» a presentare progetti preliminari e piani economico-finanziari relativi ad opere previste nel programma e che dopo tale presentazione si apra un particolare procedimento che si conclude con l'aggiudicazione di una concessione di lavori pubblici.
      Entrambi i percorsi si concludono, quindi, con l'aggiudicazione di una concessione di lavori pubblici. Il soggetto concessionario, in entrambi i casi, al fine di acquisire le risorse necessarie per realizzare e per gestire l'opera affidata utilizza la tecnica della «finanza di progetto».
      Questo assetto normativo prevede che l'avviso con il quale le amministrazioni informano i possibili promotori della presenza nei loro programmi di interventi realizzabili con capitale privato deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati all'articolo 154 del codice (profilo costruttivo, urbanistico, ambientale, qualità progettuale, funzionalità, fruibilità dell'opera, accessibilità al pubblico, rendimento, costo di gestione e di manutenzione, durata della concessione, durata dei tempi di esecuzione dei lavori, tariffe da applicare, metodologie di aggiornamento delle stesse, valore economico e finanziario del piano, contenuto della bozza di convenzione, assenza di elementi ostativi), in base ai quali si procede alla scelta della proposta.
      L'assetto normativo non è ancora, però, del tutto soddisfacente. In particolare è carente sulla possibilità di coinvolgere il privato nelle cosiddette «opere fredde», sull'ampiezza delle possibili proposte presentabili dai «promotori», sui termini in cui devono essere presentate le proposte, sulla procedura per l'affidamento del contratto a seguito di proposte presentate dai «promotori» e sulle norme in ordine alla tecnica della «finanza di progetto». Tale aspetto non risulta sufficientemente chiarito e risolto dai commi 907, 908, 912 e 913 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per cui occorre intervenire con opportune nuove norme.
      Sul primo aspetto appare necessario introdurre nel nostro ordinamento, oltre alla «locazione finanziaria» prevista dai citati commi 907, 908, 912 e 913 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, anche il «partenariato pubblico privato», cioè la possibilità di affidare a un soggetto privato una concessione o un altro contratto che comunque comporti la partecipazione dello stesso al finanziamento nonché alla
 

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gestione tecnica o economica dell'opera eseguita.
      L'articolo 143, comma 9, del codice già dispone che «le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera».
      La norma ha la finalità di rendere possibile la realizzazione con risorse private di «opere fredde», cioè di opere che non sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici vendibili all'utenza e, quindi, tariffabili. Questo è il caso, per esempio, delle carceri, delle scuole e degli ospedali.
      La difficoltà applicativa della norma è nella quasi impossibilità di far rimanere a carico del concessionario l'indicata «alea economico-finanziaria della gestione dell'opera», fatto salvo che questa non sia considerata quella normale di un soggetto che presta servizi. In realtà la confusione è aver chiamato «concessione» un «contratto misto» di costruzione e di servizi di gestione (per esempio nel «carcere» la pulizia dei locali, la preparazione e la distribuzione dei pasti, la lavanderia, la manutenzione dei servizi tecnologici e dell'edificio), con il pagamento della costruzione in più anni con rate costanti o anche crescenti e con il pagamento dei servizi mediante compensi annuali, semestrali o, anche, mensili.
      La soluzione è, quindi, introdurre nel nostro ordinamento una tipologia contrattuale avente ad oggetto le prestazioni di tali attività e ciò può essere ottenuto integrando le definizioni dell'articolo 3 del codice con nuove disposizioni.
      In merito alle opere che possono esser oggetto di proposte da parte dei «promotori» è necessario chiarire che esse possono essere non solo le cosiddette «opere calde», e cioè quelle suscettibili di gestione economica, ma anche le «opere fredde» o quelle la cui realizzazione è un obbligo di legge ma che non risultano inserite nei programmi.
      Le attuali disposizioni prevedono che i termini in cui devono essere presentate le proposte sono il 30 giugno e il 31 dicembre. Tali termini non risultano coerenti con i tempi di approvazione dei programmi triennali e dei bilanci da parte delle amministrazioni aggiudicarci che spesso avvengono con molti ritardi. Di conseguenza il tempo a disposizione dei potenziali «promotori» risulta, in pratica, assai ridotto rispetto a quello teoricamente individuato dal legislatore e ciò non consente la presentazione di proposte studiate in modo approfondito. Sarebbe opportuno prevedere un termine connesso con la pubblicazione dell'avviso.
      La previsione della pubblicazione dell'avviso suggerisce una profonda modifica al procedimento da seguire per affidare il contratto a seguito di presentazione di proposte da parte di «promotori». La norma vigente prevede la presentazione delle proposte, l'esame comparativo delle proposte da effettuare sulla base dei criteri previsti nell'avviso, la scelta della migliore soluzione, l'indizione di una gara per individuare i soggetti da far partecipare alla procedura negoziata e, infine, la procedura negoziata. Sono tre fasi o sottofasi ognuna delle quali presenta rischi di ricorsi e tempi lunghi. Si può, invece, prevedere, che:

          a) qualora, a seguito dell'avviso, siano state presentate più proposte, l'amministrazione affidi direttamente la commessa applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, attraverso una comparazione delle proposte presentate e ritenute di pubblico interesse;

          b) qualora, a seguito dell'avviso, sia presentata una sola proposta, ritenuta comunque dall'amministrazione di pubblico interesse, l'amministrazione indica una gara, ponendo tale proposta a base della gara, per individuare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti da invitare alla procedura negoziata nella quale il promotore può esercitare il diritto di prelazione.

 

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      Deve essere, inoltre, chiarito che qualora un promotore al momento della presentazione della proposta non possegga i requisiti previsti dall'articolo 98 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 per essere concessionario:

          1) se si verifica il caso di cui alla lettera a), deve acquisirli su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice in un prefissato tempo e comunque prima della conclusione della valutazione comparativa, aggregando altri soggetti, in modo che possa essere aggiudicatario della concessione o del contratto di partenariato pubblico-privato;

          2) se si verifica il caso di cui alla lettera b), deve acquisirli su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice in un prefissato tempo e comunque prima dell'indizione della gara per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata.

      Sono inoltre previste alcune disposizioni che sono finalizzate a garantire i finanziatori.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

          «11. La "concessione di lavori pubblici" è un contratto stipulato fra un'amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico avente per scopo la realizzazione di opere pubbliche nonché di opere ad esse strutturalmente e direttamente collegate; il contratto ha ad oggetto il finanziamento totale o parziale e l'esecuzione, ovvero il finanziamento totale o parziale, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero il finanziamento totale o parziale, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere; il corrispettivo consiste nel diritto di gestire funzionalmente ed economicamente le opere eseguite mediante la prestazione di servizi pubblici, cui sono strumentali le opere realizzate, con tariffe totalmente o parzialmente a carico dell'utenza ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo.
      12. La "concessione di servizi pubblici" è un contratto stipulato fra un'amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico avente ad oggetto la fornitura di servizi pubblici con tariffe totalmente o parzialmente a carico dell'utenza; il corrispettivo consiste nel suddetto diritto di gestire funzionalmente ed economicamente i servizi ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «51-bis. La "locazione finanziaria" e il "partenariato pubblico privato" sono

 

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contratti stipulati fra un'amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico, aventi per scopo la realizzazione di opere destinate all'utilizzazione diretta dell'amministrazione aggiudicatrice in quanto funzionali alla prestazione di servizi pubblici di competenza della medesima amministrazione. Il contratto ha ad oggetto:

          a) il finanziamento e l'esecuzione, ovvero il finanziamento, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero il finanziamento, la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione, ovvero il finanziamento, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e l'esecuzione, nonché in ogni caso la gestione dei servizi necessari al funzionamento e alla manutenzione dell'opera e degli impianti tecnologici;

          b) il pagamento:

              1) nel caso sia previsto che l'opera al termine del contratto diventi di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, di canoni annuali, semestrali o mensili, costanti o crescenti, collegati in modo significativo al mantenimento delle prestazioni corrispondenti per quantità e per qualità a quelle pattuite nel contratto, connessi all'ammortamento del costo di costruzione e alla disponibilità dell'opera;

              2) nel caso non sia previsto che l'opera al termine del contratto diventi di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, di canoni annuali, semestrali o mensili, costanti o crescenti, collegati in modo significativo al mantenimento delle prestazioni corrispondenti per quantità e per qualità a quelle pattuite nel contratto, connessi alla sola disponibilità dell'opera;

          c) il pagamento di canoni annuali, semestrali o mensili, costanti o crescenti, collegati in modo significativo al mantenimento delle prestazioni corrispondenti per quantità e per qualità a quelle pattuite nel contratto, connessi alla prestazione dei servizi di gestione e di manutenzione.

      51-ter. I "programmi" sono i programmi triennali dei lavori pubblici, di cui

 

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all'articolo 128 nonché i diversi programmi di lavori pubblici previsti dalla vigente normativa statale e regionale, ivi incluso il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
      51-quater. La "finanza di progetto" è una tecnica finanziaria che consente ai privati, interessati a partecipare o anche promuovere la realizzazione di lavori pubblici a mezzo di contratti di concessione, di locazione finanziaria o di partenariato pubblico privato, di acquisire le necessarie risorse finanziarie.
      51-quinquies. I "promotori" sono i soggetti che richiedono, con le modalità di cui alla parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari), titolo III (disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici), capo III (promotore finanziario, società di progetto), del presente codice, l'affidamento di una concessione di lavoro pubblico o di un contratto di locazione finanziaria o di partenariato pubblico privato».

Art. 2.

      1. All'articolo 128 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «12-bis. I soggetti pubblici e privati possono collaborare alla programmazione dei lavori pubblici presentando alle amministrazioni aggiudicatrici proposte d'intervento e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, alcun obbligo di esame e di valutazione; ove queste ultime adottino, nell'ambito dei propri programmi, proposte di intervento o studi presentati da soggetti pubblici o privati, tale adozione non determina alcun diritto del presentatore al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
      12-ter. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i

 

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settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici, di cui al presente capo.
      12-quater. L'elenco degli interventi inseriti nel programma triennale per i quali è consentita la presentazione di una proposta di concessione secondo le disposizioni di cui al capo III (promotore finanziario, società di progetto), in quanto suscettibili di gestione economica, deve essere reso noto con avviso da pubblicare secondo le modalità di cui all'articolo 66. Per ciascuno di tali interventi deve essere preferibilmente pubblicato, con le modalità di cui al citato articolo 66, un bando conforme alle previsioni relative all'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 144. Il termine di presentazione delle proposte è stabilito in relazione alla complessità dell'intervento e comunque non può essere inferiore a novanta giorni dalla pubblicazione del bando. Il bando, oppure un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, deve contenere in particolare:

          a) la specificazione della finalità di pubblico interesse perseguita;

          b) le principali indicazioni contenute negli studi di fattibilità e di individuazione dei bisogni nonché le eventuali prescrizioni dei soggetti competenti all'approvazione degli interventi, ove acquisite;

          c) l'indicazione dell'eventuale disponibilità di risorse finanziarie proprie o derivanti da altre fonti nazionali o comunitarie, specificandone anche l'ammontare;

          d) l'indicazione degli elementi di cui è necessario tenere conto nella presentazione di una proposta quali, a titolo indicativo, il valore massimo del prezzo richiedibile, la tipologia dei servizi da prestare agli utenti o al concedente e le

 

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relative tariffe ovvero canoni, le caratteristiche tecniche non derogabili, le modalità, le procedure e gli elementi economici necessari per valutare il costo di eventuali varianti al progetto prescelto e le conseguenti modifiche al piano economico-finanziario;

          e) la specificazione che le proposte presentate saranno valutate, comparativamente, con i criteri di cui all'articolo 154».

Art. 3.

      1. All'articolo 143 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione che costituisce il prezzo che il concedente deve pagare al concessionario per la restituzione dell'opera. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di una quota non superiore ai due terzi di tale valore per la copertura del prezzo di restituzione»;

          b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare contratti di locazione finanziaria o di partenariato pubblico privato determinando in gara il numero di anni e gli importi dei canoni annuali, semestrali o mensili per l'ammortamento del costo di costruzione e della disponibilità dell'opera realizzata ovvero il canone annuale, semestrale o mensile connesso alla sola disponibilità dell'opera nonché dei canoni annuali, semestrali o mensili

 

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relativi alla prestazione dei servizi di gestione e di manutenzione. L'affidamento del contratto deve essere effettuato con procedura aperta o con procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A tale contratto si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per la concessione di lavori pubblici e per la procedura del promotore».

Art. 4.

      1. All'articolo 152 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «3-bis. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici o di contratti di locazione finanziaria o di partenariato pubblico privato le società cooperative e le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, dimostrano il possesso del requisito previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 98 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con riferimento al patrimonio netto.
      3-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono destinare ad altre finalità i proventi tariffari e tributari derivanti dalle opere realizzate e dal servizio gestito, se non è prioritariamente liquidato il debito verso il concessionario o verso il soggetto partecipante al contratto di partenariato pubblico privato. Sono ammesse in favore del concessionario la delegazione di pagamento e la cessione dei proventi tariffari e tributari derivanti dalle opere realizzate e dal servizio gestito».

Art. 5.

      1. L'articolo 153 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

      «Art. 153. - (Promotore). - 1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati

 

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"promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, nonché, indipendentemente dall'inserimento nei programmi, per tutti i lavori costituenti adempimento di obblighi di legge a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, tramite contratti di concessione di lavori pubblici o contratti di locazione finanziaria o contratti di partenariato pubblico privato, di cui all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il termine indicato nel bando di cui all'articolo 128, comma 12-quater. Ove non sia stato pubblicato alcun bando oppure nel caso in cui entro la scadenza del termine indicato nel bando non siano state presentate proposte oppure, se presentate, non siano state ritenute meritevoli di esame, le proposte possono essere presentate entro il 30 giugno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre di ogni anno. A tal fine entro quindici giorni dalla scadenza del 30 giugno deve essere pubblicato presso la sede oppure, se istituito, sul sito internet del soggetto aggiudicatore, un avviso che informa dell'intervenuta presentazione di proposte oppure un avviso che comunica che sono state presentate proposte ma che esse non sono state ritenute meritevoli di esame oppure che sono state presentate proposte che sono state ritenute meritevoli di esame. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto almeno preliminare, oppure, qualora il progetto preliminare sia stato già redatto dal soggetto aggiudicatore, la dichiarazione di farlo proprio, una bozza di convenzione contenente fra l'altro, nel rispetto di quanto previsto nel bando, ove esso sia stato pubblicato, l'indicazione della durata
 

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della concessione, le tariffe da praticare all'utenza, le modalità e le procedure nonché gli elementi economici necessari a valutare il costo di eventuali varianti al progetto e la conseguente modifica del piano economico-finanziario, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del presente codice, e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice, fra le quali un impegno di un soggetto abilitato a rilasciare la cauzione definitiva di buon adempimento ove la proposta sia accolta alle condizioni offerte dal promotore; il regolamento detta indicazioni per chiarire e per agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. L'asseverazione attesta che il piano economico-finanziario è correttamente redatto, sulla scorta dei dati di base, con particolare riferimento al costo dell'intervento e della sua gestione e ai ricavi della gestione, dichiarati dal promotore e non soggetti al controllo dell'asseverante; attesta altresì che, sulla base delle condizioni del mercato al momento della presentazione della proposta e subordinatamente al riscontro dei dati di base, la proposta è meritevole di acquisire i necessari finanziamenti.
 

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      2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
      3. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

          a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

          b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione».

Art. 6.

      1. All'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quinto periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni aggiudicatrici possono dialogare con i promotori, assicurando la parità di trattamento degli stessi, non fornendo, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni promotori rispetto ad altri e possono chiedere, ove necessario, l'integrazione o l'adeguamento delle proposte presentate e dei documenti tecnici e contrattuali proposti. I promotori che ne fanno richiesta devono essere sentiti. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dai promotori partecipanti senza l'accordo di questi ultimi»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Le proposte ritenute non di pubblico interesse sono rigettate con provvedimento motivato con riferimento ai criteri di cui al comma 1.
      1-ter. Ove l'amministrazione aggiudicatrice ritardi la pronuncia oltre i termini previsti dal comma 1, sono dovuti al

 

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promotore o ai promotori, anche in caso di rifiuto delle proposte, interessi in misura legale sull'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta, purché congrue e documentate e comunque non superiori al 2,5 per cento del costo di realizzazione del lavoro.
      1-quater. Qualora sia stato pubblicato il bando di cui all'articolo 128, comma 12-quater, e sia stata presentata una sola proposta ovvero, a seguito dell'esame comparativo tra tutte le proposte presentate, sia ritenuta di pubblico interesse una sola proposta, si procede ai sensi dell'articolo 155. Il promotore prescelto deve prestare, nel termine assegnato, la cauzione prevista dall'articolo 75, e una cauzione supplementare pari al 2,5 per cento del costo di realizzazione dell'intervento.
      1-quinquies. Qualora sia stato pubblicato il bando di cui all'articolo 128, comma 12-quater, e a seguito dell'esame comparativo tra tutte le proposte presentate tempestivamente per lo stesso intervento sia ritenuta di pubblico interesse più di una proposta, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente i promotori a presentare entro un termine non inferiore a quarantacinque giorni eventuali proposte migliorative della proposta presentata, corredate da una nuova asseverazione del piano economico-finanziario aggiornato, dalla cauzione prevista dall'articolo 75 e da una cauzione supplementare pari al 2,5 per cento del costo di realizzazione del lavoro e aggiudicano la concessione all'offerta economicamente più vantaggiosa, prescelta sulla base dei criteri indicati ai sensi dell'articolo 83 nell'invito medesimo.
      1-sexies. Qualora non sia stato pubblicato il bando di cui all'articolo 128, comma 12-quater, e siano state presentate più proposte, le stazioni appaltanti valutano comparativamente le proposte pervenute, individuano quale promotore il proponente della proposta migliore e procedono ai sensi dell'articolo 155. Si procede altresì ai sensi del medesimo articolo 155 anche se è stata presentata una sola proposta purché sia ritenuta di interesse pubblico. Il promotore prescelto deve prestare,
 

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nel termine assegnato, la cauzione prevista dall'articolo 75, e una cauzione supplementare pari al 2,5 per cento del costo di realizzazione dell'intervento.
      1-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano il promotore della proposta dichiarata di pubblico interesse o i promotori delle proposte dichiarate di pubblico interesse ad attestare il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici. I requisiti possono essere conseguiti anche associando o consorziando altri soggetti. La dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata, nel caso di cui al comma 1-quinquies, unitamente alle proposte migliorative finali e nei casi di cui ai commi 1-quater e 1-sexies, nel termine assegnato per la presentazione della cauzione».

Art. 7.

      1. All'articolo 155 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 le amministrazioni aggiudicatrici applicano, ove necessario, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, e, al fine di aggiudicare la concessione prevista dall'articolo 143 del presente codice, procedono a indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, e le condizioni economiche e contrattuali della proposta adottata nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure

 

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previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; si applica l'articolo 53, comma 2, lettera c). Il promotore può partecipare alla gara e, ove non siano state presentate offerte economicamente più vantaggiose di quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo»;

          b) il comma 5 è abrogato.

Art. 8.

      1. All'articolo 156 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. Tutti i crediti della società di progetto, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso l'amministrazione aggiudicatrice e altre pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla società a banche o ad altri soggetti finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili.
      3-ter. In deroga agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, quando risulta che il capitale di una società di progetto è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea solamente nel caso in cui non sia stato rispettato il piano economico-finanziario concordato con le banche finanziatrici all'epoca del finanziamento.
      3-quater. Fintanto che esista un finanziamento garantito dal privilegio generale o la società versi nella situazione di cui al comma 1, la denominazione sociale della società di progetto deve contenere l'indicazione: "Società di progetto". Al mutamento della denominazione sociale provvedono gli amministratori».

Art. 9.

      1. All'articolo 159 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole: «entro novanta giorni dal ricevimento

 

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della comunicazione scritta da parte del concedente» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine individuato nella convenzione di concessione o, in mancanza, assegnato dal concedente, in misura non inferiore a centoventi giorni, nella comunicazione scritta agli enti finanziatori»;

          b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, i criteri e le modalità possono essere fissati dalle parti nel contratto di concessone o nel contratto di partenariato pubblico privato».

Art. 10.

      1. L'articolo 160 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

      «Art. 160. - (Privilegio sui crediti). - 1. I crediti dei soggetti che finanziano una società di progetto hanno privilegio generale su tutti i beni mobili, materiali e immateriali, presenti e futuri, anche a consistenza variabile, e sui crediti della società, presenti e futuri.
      2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente identificati la società di progetto, i creditori privilegiati, il loro rappresentante comune, l'ammontare in linea capitale del finanziamento, la sua durata e i documenti costitutivi del credito. Una copia originale dell'atto, con allegata copia, a seconda del caso, del contratto di finanziamento o della delibera di emissione e del regolamento del prestito obbligazionario o di altro atto costitutivo del credito, deve essere depositata presso il registro delle imprese dove è registrata la società di progetto. Il privilegio è efficace dalla data d'iscrizione nel registro delle imprese. A margine dell'iscrizione devono essere annotate: le eventuali cessioni del credito privilegiato, con l'identificazione dei nuovi creditori privilegiati; le modifiche delle condizioni del finanziamento; le sostituzioni del rappresentante comune; l'eventuale cristallizzazione del vincolo, di

 

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cui al comma 5. Dalla data dell'iscrizione decorrono i termini di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e all'articolo 2903 del codice civile. Il termine di cui al predetto articolo 2903 è ridotto ad un anno per il privilegio previsto dal presente articolo. Nel caso di emissioni obbligazionarie, per creditore privilegiato si intende la massa indistinta degli obbligazionisti, rappresentata dal rappresentante comune; pertanto, non sono richieste annotazioni relative alla circolazione delle obbligazioni.
      3. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile, prima del privilegio speciale previsto dall'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella dell'iscrizione.
      4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i beni soggetti al privilegio di cui al presente articolo non possono essere assoggettati ad altre forme di prelazione, né possono essere pignorati in pregiudizio dei creditori privilegiati.
      5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la società di progetto può disporre liberamente dei beni soggetti al privilegio fino alla data di annotazione della cristallizzazione del privilegio nel registro delle imprese da parte del rappresentante comune dei creditori privilegiati. La cristallizzazione del privilegio può essere annotata solo nei casi di inadempimento e nelle altre circostanze previste nei documenti e nelle scritture di cui al comma 2. L'annotazione ha efficacia costitutiva. Dalla data di annotazione della cristallizzazione del privilegio, qualsiasi atto di disposizione dei beni soggetti allo stesso è subordinato all'approvazione del rappresentante comune dei creditori privilegiati.
      6. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere esercitato in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi posteriormente alla data di annotazione della cri
 

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stallizzazione del privilegio, anche in deroga al disposto degli articoli 2747 e 2913 del codice civile. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
      7. L'iscrizione e le annotazioni del privilegio, nonché l'esercizio dei diritti relativi allo stesso, sono effettuati dal rappresentante comune dei creditori privilegiati, nominato in conformità alle disposizioni del contratto di finanziamento e che risulta dall'iscrizione o dalle successive annotazioni. Gli effetti si producono pro quota direttamente in capo ai creditori privilegiati.
      8. I soggetti che finanziano una società di progetto, anche attraverso l'organizzazione di un'emissione obbligazionaria, possono rinunciare al privilegio di cui al presente articolo».

Art. 11.

      1. Al comma 5 dell'articolo 246 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a quelle relative agli interventi oggetto della proposta di un promotore, di cui agli articoli 153 e seguenti».


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