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PDL 2876

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2876



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLASIO, FRANCESCHINI, SERENI, BRESSA, BENZONI, BIMBI, DE BIASI, FISTAROL, FOGLIARDI, FRIGATO, FRONER, GHIZZONI, GIULIETTI, LUSETTI, GIORGIO MERLO, MOSELLA, NACCARATO, RUSCONI, TESSITORE, VIOLA, VOLPINI, ZACCARIA

Norme generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, nonché delega al Governo per la disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo e per l'introduzione di misure di incentivazione e agevolazione fiscale

Presentata il 6 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Da tempo il mondo del cinema o, per essere più precisi, l'universo dell'audiovisivo domanda una nuova e innovativa legge di sistema. In questi ultimi anni, poi, si è assistito ad una accelerazione da parte della politica e ad una inedita «presa di coscienza» da parte di una molteplicità di soggetti a vario titolo attivi nel «sistema cinema». Il movimento dei «Cento autori», trasformatosi progressivamente in un nuovo soggetto politico, con oltre mille adesioni, ha rappresentato un utile interlocutore, a partire dalla affollatissima riunione dell'Ambra Jovinelli di Roma, fino alla redazione della proposta di legge che qui si presenta e che si configura come una proposta condivisa all'interno del Partito Democratico: naturalmente, fermi restando l'autonomia della politica e il necessario confronto con le associazioni di rappresentanza del comparto dell'audiovisivo e con le altre forze politico-parlamentari.
      Ma veniamo ai «fondamenti» della presente proposta di legge. L'obiettivo è quello di rafforzare e di consolidare la nostra industria cinematografica e audiovisiva. Per fare ciò si interviene su tutti i soggetti della filiera e si colmano vuoti, lacune e incongruenze che hanno segnato, in negativo, le vicende di questo, per noi, strategico comparto dell'industria culturale.
 

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La presente proposta di legge parte dalla consapevolezza delle anomalie del nostro sistema, in primis dall'oligopolio televisivo, che limita la competitività degli attori, e delle asimmetrie normative rispetto agli obblighi previsti dalla legge n. 122 del 1998, spesso elusi o aggirati. Vi è anche precisa consapevolezza che difese corporative, spesso celate dietro lo schermo del «paradigma autorale», hanno ingenerato situazioni di spreco di risorse pubbliche. Tanti, troppi film non hanno avuto un esito positivo nelle sale e, se lo hanno avuto, il loro impatto in termini di pubblico è stato comunque disastroso. Certo vi è un concorso di cause, spesso non imputabili alla qualità intrinseca del prodotto filmico. Resta comunque necessario ed ineludibile introdurre nuove regole che, sostenendo dimensione autorale e risultati di mercato, diano nuovo slancio alla nostra industria cinematografica. Siamo anche consapevoli del fatto che il mercato italiano è debole, tanto sul fronte della domanda che su quello dell'offerta. I dati del box office, comparati a quelli degli altri grandi Paesi europei, evidenziano una debolezza intrinseca della domanda. Se la media europea è di 2,4 biglietti staccati per abitante, in Italia il valore è pari a 2. È vero che dal 1992, quando il box office si arrestò poco sopra la soglia di 80 milioni di biglietti staccati, il trend di crescita è stato costante, pur con qualche lieve oscillazione: oggi siamo tra i 105 e i 110 milioni di biglietti staccati. Siamo sopra la soglia critica di sopravvivenza, tuttavia, se si considera che in Francia, Germania, Inghilterra e Spagna il rapporto è di 3 a 1, si comprende quale sia il ritardo con cui ci si confronta. Debolezza dell'offerta o, meglio, ritardo nell'adeguare un moderno sistema di multisale: solo dal 1997 il mercato si è liberalizzato. L'aver difeso ad oltranza le monosale dei centri storici è stata una giusta battaglia culturale, andava però parallelamente preso atto della diversificazione della domanda, specie all'interno del mondo giovanile. Resta il fatto che oggi la domanda cresce in particolare nei multiplex e nei megaplex. Così come resta irrisolto il nodo degli squilibri territoriali nella struttura dell'offerta: questa si concentra al nord e al centro, mentre al sud e nelle isole ci si confronta con realtà che si configurano come dei veri e propri deserti culturali.
      Con la presente proposta di legge si afferma poi un principio culturale che si ritiene qualificante: l'intera nostra industria cinematografica e audiovisiva rientra nella categoria dell'eccezione culturale e la si assume come meritevole di specifiche politiche di sostegno. Si tratta di comprendere come per il Vecchio Continente, e per l'Italia nello specifico, l'industria culturale rappresenti un vettore strategico per la tutela e per la valorizzazione dell'identità culturale, che non solo va difesa dai rischi dell'omologazione, ma che rappresenta un vero e proprio «atout» strategico per il nostro sistema.
      Grande obiettivo della presente proposta di legge è poi quello di incrementare la competizione e il pluralismo culturali. Il solo modo per farlo è quello di rafforzare i soggetti che operano nel sistema, in primis i produttori indipendenti: sono questi che garantiscono la libertà di espressione e la pluralità degli sguardi, ma essi vanno liberati dalla «morsa» che li lega ai grandi broadcaster. Il rapporto «asimmetrico» tra grandi operatori e produttori indipendenti è un'altra anomalia del caso italiano. È chiaro che senza una consistenza patrimoniale adeguata i produttori indipendenti rischiano, come spesso succede, tanto per i film che per la fiction, di configurarsi sempre più come produttori esecutivi od organizzatori della produzione. Questo riduce la «pluralità culturale» del sistema e ne comprime la libertà. Quello che si vuole ottenere con la presente proposta di legge, al contrario, è il rafforzamento patrimoniale e l'incremento di autonomia culturale e imprenditoriale, a condizione, comunque, che si accetti coerentemente il rischio d'impresa. È noto che il cinema, in particolare, è un'industria di prototipi e che il rischio incorporato nel singolo prodotto filmico è elevatissimo. Si aggiunga, per l'Italia, il fatto che troppo spesso il fuoco dell'attenzione è stato portato sull'«opera» filmica,
 

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ovvero sul prodotto, a prescindere dalla sua necessaria veicolazione. E questo è avvenuto non tenendo conto delle difficoltà, che pure esistono, a livello di distribuzione.
      Del resto nel programma dell'Unione si era trovato un buon punto di equilibrio tra dimensione autorale e logica di mercato, il riferimento al sistema francese era ed è un punto fermo. Questo spiega il fatto di aver pensato la legge all'interno di una strategia valevole per l'intera filiera dell'audiovisivo e per la nuova ed inedita articolazione delle piattaforme. Il nuovo Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo vedrà quindi la luce dalle ceneri del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), a partire da una specifica tassa di scopo sull'intera filiera dell'audiovisivo: dall'esercizio alla rete. Nel Fondo confluiranno, innanzitutto, le risorse che attualmente il FUS già destina al cinema. A queste si aggiungeranno le nuove risorse provenienti dalla tassa di scopo che verranno definite d'intesa tra le categorie ed il Ministero per i beni e le attività culturali. Cogliamo l'occasione per precisare che, per quanto concerne la rete, non si è mai pensato di «tassare» il traffico, ma esclusivamente le transazioni legali aventi per oggetto «prodotti filmici». Sempre su questo punto è doveroso precisare che, trattandosi di aziende in fase di start up in un settore fortemente innovativo, sarà cura di chi dovrà applicare la legge procedere per gradi, nel rispetto delle dinamiche di mercato.
      Va ancora precisato che l'obiettivo primario resta quello di rafforzare il ruolo e la funzione dei produttori indipendenti. Si tratta di rafforzarli nei loro rapporti con il broadcaster e in modo specifico nella difesa e nella valorizzazione dei «diritti secondari». Si è operato per meglio precisare ambiti e limiti della legge n. 122 del 1998: gli obblighi di investimento e di acquisto devono innanzitutto valere per tutti, e non devono essere vanificati da interpretazioni restrittive o da prassi elusive. Definire meglio chi fa cosa servirà a precisare i rapporti tra i soggetti in campo e, ci si augura, a far crescere l'autonomia progettuale ed imprenditoriale dei nostri produttori. Ne uscirà rafforzato il grado di pluralismo all'interno di questo segmento strategico della nostra industria culturale.
      La presente proposta di legge prevede, poi, tutta una serie di interventi funzionali ad attirare capitali privati nel sistema dell'audiovisivo; gli strumenti previsti sono il tax shelter e il credito d'imposta. L'obiettivo è quello di attrarre capitali «endogeni» ed «esogeni» al sistema e di creare nuove ed inedite condizioni di interazione tra cinema e finanza.
      Dal lato dell'allocazione delle risorse il punto qualificante è rappresentato dall'introduzione di precisi meccanismi automatici: box office e «minutaggio» divengono variabili rilevanti nei criteri di assegnazione delle risorse. Va detto come con questo criterio operativo si riduca l'ambito «discrezionale»: si riduce, infatti, l'invasività della politica e finalmente si introducono regole trasparenti e tendenzialmente «oggettive».
      Particolare attenzione viene riservata ai giovani e ai nuovi talenti. Innanzitutto siamo convinti che rendere più libero e articolato il sistema sia già un prerequisito per incrementarne le opportunità di accesso di nuovi soggetti: è questo il senso delle norme concernenti le opere prime e seconde, non solo per gli autori ma anche per giovani produttori che vogliono affacciarsi al mercato.
      In tema di costi della politica, con la presente proposta di legge si ridefinisce e si razionalizza la governance del sistema pubblico: la Direzione Cinema e Cinecittà Holding Spa sono ricondotte all'interno del nuovo Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, sono ridotti i consigli di amministrazione e sono razionalizzati i costi di gestione della macchina amministrativa, valorizzando al meglio quelle funzioni che è corretto ineriscano al polo pubblico, internazionalizzazione e formazione per prime.
      Particolare sostegno è previsto per l'esercizio e l'ammodernamento delle sale e sono previsti meccanismi premiali e incentivanti per la distribuzione di opere di nazionalità italiana.
 

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Analogamente sono previste norme funzionali a garantire spazi e visibilità alle opere italiane all'interno dei palinsesti televisivi.

      Si passa ora ad una breve analisi dell'articolato della presente proposta di legge.

      Articolo 1. L'articolo 1 individua i princìpi - sia costituzionali che tecnici - su cui la presente proposta di legge si fonda. Merita attenzione il fatto che si individua come «di interesse culturale» l'intero fenomeno cinematografico e audiovisivo, abbandonando il principio secondo cui tale «interesse» era riconoscibile solo in capo a determinate opere e non ad altre, non cogliendo così la portata culturale, sociale e strategica dell'intero settore produttivo cinematografico e audiovisivo nel suo insieme, come veicolo di cultura e momento di aggregazione e di condivisione sociale, di fondamentale importanza strategica per la formazione e per l'evoluzione del «comune sentire» e della lingua italiana.

      Articolo 2. L'articolo 2, nel presentare le definizioni base utilizzate nella presente proposta di legge, introduce una importante novità in tema di definizione di «produttore indipendente». Ed invero, superando i «datati» concetti civilistici di «collegamento» e di «controllo» societario, rende più rigoroso e stringente il divieto di interessenza da parte di diffusori televisivi all'interno di società di produzione. Inoltre, è rimosso il vincolo di destinazione di prodotto nel triennio. Tale scelta è stata operata sulla base - di merito - che il divieto di destinare (ai fini del riconoscimento della qualifica di produttore indipendente) il 90 per cento della produzione di un produttore nel triennio ad un unico diffusore televisivo sia una previsione che, per le peculiarità del mercato italiano della diffusione televisiva, rende «impossibile» per un produttore essere qualificato come «indipendente». Tale modifica normativa poggia sulla base - tecnica - dei princìpi generali della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, cosiddetta «televisione senza frontiere», che precisa come tale norma debba essere valutata dai Paesi membri dell'Unione europea sulla base della «capacità televisiva» dei singoli Paesi. Considerando come in Italia esistano, allo stato, solo due grandi diffusori generalisti, è di tutta evidenza come la previsione in esame, nel non tenere conto della situazione duopolistica-duopsonistica del mercato rilevante della diffusione televisiva, si riduca ad un indebito ostacolo per i produttori nazionali a essere considerati come «indipendenti».

      Articolo 3. Con l'articolo 3 si individuano, su base definitoria, le imprese nazionali dei diversi «anelli» della filiera destinatarie della presente proposta di legge.

      Articolo 4. L'articolo 4 detta le regole per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive. La grande innovazione portata da questa norma è il riconoscimento - per la prima volta in Italia - della «nazionalità» anche al prodotto audiovisivo che fino ad oggi - pur in presenza di una normativa vigente riferentesi a «produzione italiana» - non si era mai visto riconoscere lo status formale di nazionalità italiana.

      Articolo 5. Con l'articolo 5 si dettano le regole e i princìpi generali relativi alle coproduzioni. Viene naturalmente riconosciuto il ruolo preminente degli accordi internazionali in materia, dettando una normativa più flessibile e più idonea a raccogliere le diverse realtà produttive che si manifestano nel mercato per i casi non già disciplinati da tali accordi internazionali.

      Articoli da 6 a 9. Gli articoli in oggetto recano l'istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, nuovo organismo per la gestione unitaria di tutti gli interventi pubblici nel settore, titolare e responsabile del Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 10, che sostiene lo sviluppo dell'intera filiera produttiva e industriale.

 

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      Il riassetto delle istituzioni pubbliche che gestiscono e amministrano gli interventi e le risorse economico-finanziarie destinate al settore avviene, innanzitutto, dando concreta e operativa attuazione ai princìpi costituzionali sanciti dal titolo V della parte seconda della Costituzione e creando, perciò, un organismo di gestione degli interventi pubblici in materia di spettacolo a carattere nazionale aperto agli enti di governo territoriali, e non una nuova amministrazione esclusivamente statale.
      Con il Centro, poi, si dà luogo, non solo alla razionalizzazione del sistema pubblico che sostiene il cinema e l'audiovisivo, ma si realizza un'importantissima attività di innovazione e di semplificazione organizzativa, passando dall'attuale frammentazione delle competenze amministrative ad una gestione unitaria, organica e più coerente con gli indirizzi politici di intervento e con i bisogni del sistema pubblico e privato del settore.
      Il Centro è un organismo di diritto pubblico, a carattere gestionale e amministrativo, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, gestionale e decisionale. Il Centro svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge e la sua attività è indirizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali con una convenzione quadriennale in cui sono definiti gli obiettivi e i risultati da raggiungere in un determinato periodo di tempo, nonché le risorse e le modalità di verifica dei risultati della gestione. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i poteri di vigilanza sul Centro. Sono organi del Centro: il presidente, il direttore, il comitato direttivo, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, la consulta per le attività cinematografiche e audiovisive.
      Il presidente svolge un ruolo di alta rappresentanza del Centro e presiede il consiglio di amministrazione.
      Il direttore dirige il centro e coordina le attività dei direttori dei diversi settori e uffici del Centro. È, inoltre, il responsabile dell'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno e di promozione del settore e risponde del conseguimento dei risultati stabiliti dalla citata convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali. Il direttore esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente il Centro.
      Il comitato direttivo è composto dai titolari degli uffici dirigenziali in cui il Centro si articola (produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva, promozione nazionale, promozione internazionale, valorizzazione, gestione, conservazione del patrimonio filmico nazionale, studio, ricerca e innovazione, affari generali, personale e bilancio). Il comitato è organo di collaborazione diretta del direttore.
      Il consiglio di amministrazione è composto da membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al consiglio di amministrazione è rimesso il compito di deliberare lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, i bilanci e, in genere, gli atti di programmazione attinenti al funzionamento del Centro.
      I consiglieri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro delle comunicazioni vengono scelti all'interno di una rosa di candidati espressi direttamente dalle categorie del settore cinematografico e audiovisivo. Il consiglio di amministrazione determina i criteri della ripartizione delle risorse tra le diverse attività e settori di intervento del Centro e definisce le procedure per l'accesso ai contributi e alle sovvenzioni. I membri del consiglio di amministrazione devono obbligatoriamente possedere requisiti curriculari tali da garantire che essi siano in possesso di alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni e ai compiti assegnati al Centro.
      Il collegio dei revisori dei conti è il consueto e indispensabile organo di controllo economico-finanziario.
 

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      La consulta per le attività cinematografiche e audiovisive, composta da membri designati dalle associazioni delle diverse categorie e dalle organizzazioni sindacali, è organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Centro. Essa esprime pareri obbligatori sui criteri della ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento di cui all'articolo 10 e, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali o del consiglio di amministrazione del Centro, sugli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo che interessa gli interventi pubblici per il settore.
      Presso il Centro è, poi, istituita la commissione per il cinema e l'audiovisivo. La commissione valuta e classifica i progetti e le opere ai fini del riconoscimento dei contributi selettivi di cui agli articoli 15 e 20. La commissione opera con piena autonomia di giudizio e i suoi membri devono possedere alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni e ai compiti assegnati alla stessa commissione. I membri sono nominati dal consiglio di amministrazione del Centro in base a rose di candidati espressi dalle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative. La funzione di membro della commissione è incompatibile, a pena di decadenza, con qualunque altra attività professionale o imprenditoriale che possa determinare, in qualunque forma, un conflitto di interessi.
      Sono, in ogni caso, presenti nella commissione, che deve comunque comprendere al suo interno almeno due donne e almeno due uomini:

          a) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva;

          b) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza degli autori cinematografici e di opere audiovisive;

          c) due esperti di chiara fama nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive.

      Articolo 10. L'istituzione di un nuovo Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo risponde anche al bisogno di superare i limiti strutturali e finanziari del Fondo unico per lo spettacolo. Si stabiliscono regole che, attraverso la partecipazione di tutti gli attori del sistema alla formazione delle risorse economico-finanziarie, attivano la sinergia che occorre tra la produzione cinematografica e audiovisiva e tutti i soggetti che operano nella distribuzione e nella diffusione dei contenuti in qualunque forma e con qualunque tecnologia. Tutti gli operatori del sistema, dalla produzione all'esercizio, alle industrie tecniche e così via, possono chiedere contributi di carattere selettivo o automatico, secondo i princìpi generali indicati dalla legge, in base ai quali il Centro definisce i parametri, i criteri e le modalità della ripartizione tra i diversi settori di attività, sia per i contributi automatici sia per quelli selettivi. Dunque, l'istituzione di un Fondo alimentato con risorse provenienti dallo Stato e dalla filiera economico-industriale del cinema e dell'audiovisivo consente di realizzare un'azione pubblica combinata che risponde, allo stesso tempo, alle ragioni di politica culturale e a quelle di politica industriale, rispetto alle quali la funzione pubblica è quella di regolatore.

      Articolo 11. Si provvede poi, attraverso una delega al Governo, a stabilire la confluenza nella struttura operativa del nuovo Centro di tutti i diversi enti pubblici e semi-pubblici che attualmente operano nel settore cinematografico e audiovisivo, come Cinecittà Holding Spa, e le società da essa detenute e controllate, nonché la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Ciò, oltre a dare soluzione al problema della frammentazione delle funzioni e delle risorse pubbliche per il settore, rispetta i princìpi della razionalizzazione della spesa in rapporto all'aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione

 

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pubblica e della necessità di una semplificazione amministrativa. La nuova disciplina si propone, così, di corrispondere alle diverse norme di legge sul contenimento della spesa pubblica, improntate alla necessità di eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, di razionalizzare le competenze delle strutture pubbliche ottimizzandone la funzionalità, nonché di contenere gli organismi della pubblica amministrazione e il numero dei loro membri.

      Articolo 12. L'articolo 12 definisce i criteri generali di ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento dell'intero settore stabilendo:

          a) contributi automatici: per la produzione e la distribuzione di opere filmiche e audiovisive, per l'esercizio cinematografico, per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere audiovisive realizzate come home-video o attraverso altre tecniche o supporti di innovazione tecnologica, per le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive. La quota riservata ai contributi automatici non può essere inferiore ai due terzi del totale delle risorse del Fondo;

          b) contributi complementari: tali contributi sono erogabili, in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, a quelle imprese di produzione cinematografica indipendenti, titolari di un proprio conto aperto presso il Centro, che hanno esaurito, temporaneamente, la propria disponibilità. Questa tipologia di contributi consente di evitare esclusioni di fatto dal meccanismo della contribuzione per le imprese di produzione; essi sono, naturalmente, soggetti a restituzione integrale da parte delle imprese stesse. Sostanzialmente si tratta di un'anticipazione sui futuri contributi totalizzati dal produttore a fronte degli esiti delle sue produzioni successive;

          c) contributi selettivi: per la produzione di opere filmiche o audiovisive prime o seconde e di opere di cui sia stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale, nonché per la distribuzione, per l'esercizio cinematografico e per altre forme di aiuto selettivo. A differenza dei contributi automatici e complementari, quelli selettivi sono erogabili dal Centro per le opere, i progetti e le diverse attività per le quali la commissione riconosce l'esistenza di requisiti di qualità artistica o di valore culturale. I contributi selettivi assistono anche le fasi di ideazione e di sviluppo. A questi contributi potrà accedere anche la società di produzione non ancora titolare di un proprio conto presso il Centro. Tale previsione rende possibile il sostegno anche all'opera prima del produttore e ha il fine di favorire e di facilitare l'accesso al mercato delle imprese di produzione.

      Articoli 13 e 26. Questi due articoli rilanciano e ridefiniscono le norme previste, prima, dalla citata legge n. 122 del 1998 e, attualmente, dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, con l'obiettivo di realizzare la sinergia indispensabile all'economia del settore, tra l'emittenza televisiva, in tutte le sue diverse forme, piattaforme e modalità di trasmissione, e il sistema della produzione cinematografica e audiovidiva. Pertanto tutti gli operatori di rete, le emittenti televisive e i fornitori di contenuti sono obbligati ad investire in produzione e in acquisto di opere cinematografiche e audiovisive italiane ed europee almeno il 10 per cento dei propri fatturati, al netto della sola imposta sul valore aggiunto (IVA), così come sono obbligati a programmare le produzioni italiane ed europee di recente realizzazione. All'interno delle previsioni di obbligo generale, sia per gli investimenti in produzione e in acquisto, sia per gli obblighi di programmazione, sono previste specifiche quote riservate alle produzioni indipendenti cinematografiche, nonché alle opere in lingua originale italiana. Per la concessionaria radiotelevisiva pubblica, per la quale vige l'obbligo di rispondere a specifici obiettivi culturali e di interesse generale in forza del contratto di servizio, gli obblighi sono più elevati che per i soggetti privati.

 

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      Le norme sugli obblighi di programmazione e di investimento da parte delle emittenti televisive, volte a favorire la diffusione della cultura e delle opere cinematografiche e audiovisive, nonché a creare le condizioni minime per i prodotti e per le imprese europei per poter competere con successo sui mercati delle produzioni statunitensi, nascono dalle direttive emanate dall'Unione europea in materia. Inoltre, gli interventi normativi per la regolazione del mercato, attuati sia attraverso gli obblighi di investimento in produzione e in acquisto dei cosiddetti «diritti d'antenna», che con normative specifiche sulle negoziazioni relative alla cessione dei diritti di sfruttamento delle opere tra i broadcaster, generalmente integrati verticalmente, e i produttori indipendenti, sono ritenuti tra gli assi portanti dei sistemi di intervento pubblico per lo sviluppo di tali settori in Paesi come la Francia e la Gran Bretagna.

      Articoli 16 e 17. In tali articoli si prevedono le norme indispensabili in materia di incentivi alla distribuzione e all'esercizio cinematografici e dirette a promuovere la diffusione e la programmazione del cinema italiano ed europeo nelle sale. Tali norme rispettano la necessità di definire i princìpi fondamentali e i livelli minimi delle prestazioni pubbliche per la promozione del cinema. La determinazione dei parametri, dei criteri e delle modalità dell'erogazione di tali incentivi, compresi gli obblighi di investimento e di reinvestimento che i soggetti beneficiari di tali contributi sono obbligati a rispettare, spetta al Centro. Naturalmente, l'attuazione di queste norme dovrà rispettare l'obiettivo che si prefigge la legge e che è non solo quello di incentivare la distribuzione e la programmazione del cinema italiano, ma anche di favorire l'accesso al mercato e il consumo del cinema di qualità e di quelle produzioni che sono meno avvantaggiate sul piano commerciale. Le misure di incentivo devono essere volte anche a correggere gli effetti delle concentrazioni esistenti su tali mercati, che rendono difficoltoso l'accesso alle imprese non integrate e alle opere meno commerciali e di qualità. Il combinato disposto delle norme sulla produzione indipendente e sulle misure di incentivo previste per la distribuzione e per l'esercizio cinematografici dalla legge è improntato, perciò, anche alla necessità di correggere tali distorsioni. In questo senso i parametri da stabilire in fase di attuazione per le diverse tipologie di contributi non potranno che essere tali da garantire la riduzione degli ostacoli per l'accesso al mercato degli operatori della distribuzione e dell'esercizio, la massima diffusione delle opere italiane e di quelle di qualità, nonché la tenuta di queste programmazioni nelle sale e lo sviluppo di progetti culturali.

      Articolo 19. Sono raccolte in questo articolo le norme relative alla promozione e alla valorizzazione cinematografica e audiovisiva nonché alla diffusione cinematografica.

      Articoli 20 e 21. In tali articoli sono individuati i princìpi generali per l'accesso alle diverse tipologie di contributi per la produzione audiovisiva.

      Articolo 22. Questo articolo è particolarmente rilevante ai fini della regolazione generale del mercato cinematografico e audiovisivo e si inserisce nel complesso degli interventi che la legge prevede per ridurre l'effetto sui produttori indipendenti delle concentrazioni che derivano dalle verticalizzazioni delle emittenti televisive e dei broadcaster in generale. Si introducono regole destinate ad assicurare negoziazioni eque e trasparenti per la cessione dei diritti di sfruttamento delle opere tra i produttori e gli operatori delle comunicazioni. Si prevede perciò che questi contratti debbano indicare distintamente:

          a) ciascun diritto oggetto della negoziazione e il relativo corrispettivo;

          b) ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione delle opere;

          c) il numero dei passaggi e la durata massima temporale delle cessioni o delle licenze oggetto di tali negoziazioni che sia compatibile con l'accesso ai finanziamenti

 

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del programma Media 2007-2013 dell'Unione europea e in nessun caso superiore a cinque anni.

      Articolo 25. Nell'articolo 25 sono previste norme specifiche per la tutela della concorrenza nel mercato cinematografico e audiovisivo che, naturalmente, si inseriscono nella disciplina dettata in materia dalla legge n. 287 del 1990. Salvo, dunque, l'applicazione delle norme vigenti in materia di antitrust nel settore cinematografico e audiovisivo, si stabilisce che le contrattazioni realizzate in violazione delle norme previste dall'articolo 22 della legge si configurano come intesa in violazione delle regole sulla libera concorrenza di cui alla legge n. 287 del 1990. Si prevedono, inoltre, specifici parametri di individuazione di eventuali concentrazioni sul mercato dell'esercizio.
      Anche in questo caso le misure necessarie a contenere gli effetti negativi sulla libera concorrenza e il pluralismo determinati dalle concentrazioni e dalle posizioni dominanti previste dalla legge vanno poste in rapporto e a completamento di quanto stabilito dagli articoli 13 e 26 sulla promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali e sugli obblighi di programmazione delle opere italiane ed europee in capo ai medesimi soggetti.

      Articolo 27. Le norme previste dall'articolo 27, nel pieno rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato, si propongono di stabilire le condizioni per il concorso alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive da parte degli enti di governo territoriali ma, soprattutto, tendono a realizzare la leale collaborazione tra essi e lo Stato.
      Stante, infatti, l'architettura generale della legge in oggetto e l'istituzione di un nuovo organismo pubblico nazionale per la gestione degli interventi nel settore, l'obiettivo da conseguire è quello di un nuovo modello organizzativo fondato sulla cooperazione tra le parti in causa. In questo senso, il dettato dell'articolo 117 della Costituzione, che regola le potestà legislative dello Stato e delle regioni, offre l'opportunità di distribuire le funzioni tra i diversi gradi di governo secondo il principio della cooperazione tra centro e periferia e intorno al comune obiettivo di realizzare un sistema di governo che pone al centro di una politica integrata per lo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità locali la produzione culturale come motore della diffusione generale e orizzontale del benessere.

      Articoli 29 e 30. Questi articoli stabiliscono norme per il riconoscimento di benefìci fiscali per il settore, ritenuti essenziali per favorire lo sviluppo della produzione e dell'economia del cinema e dell'audiovisivo. Queste misure consentono, infatti, il reperimento in tutto il settore privato di fonti di finanziamento e di capitali di investimento aggiuntivi alle risorse del Fondo di cui il Centro è titolare. Pertanto, oltre a stabilire un regime tributario agevolato per il credito cinematografico e audiovisivo, il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che prevedano crediti d'imposta a favore delle persone fisiche e delle imprese per gli investimenti compiuti nelle produzioni cinematografiche, misure di tax shelter e benefìci fiscali per le imprese che prestano servizi di produzione esecutiva per committenti esteri, utilizzando manodopera e professionisti italiani, la riduzione e l'armonizzazione dell'IVA per le operazioni, le attività e i contratti di vendita dei diritti delle opere e per la distribuzione, il noleggio e il mandato relativi allo sfruttamento delle opere, nonché per la costituzione dei soggetti che operano per la diffusione del cultura cinematografica e audiovisiva.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.
(Princìpi).

      1. La presente legge detta i princìpi fondamentali di disciplina dell'intervento pubblico per la promozione delle attività cinematografiche e audiovisive. Le regioni esercitano la propria potestà legislativa in materia in conformità a tali princìpi.
      2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
      3. La Repubblica riconosce il cinema e l'audiovisivo come attività culturali, definite ai sensi della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e resa esecutiva dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19.
      4. La Repubblica riconosce le attività cinematografiche e audiovisive come settore dell'industria culturale, in ragione della loro rilevanza imprenditoriale ed economica.
      5. In attuazione dei princìpi sanciti dagli articoli 3, 9 e 41 della Costituzione, in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione e ai princìpi fissati dalla presente legge, la Repubblica adotta e attua le politiche e gli interventi per la promozione e il sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive, in quanto espressione culturale degli individui e della comunità nazionale, con riferimento, in particolare, alla formazione, alla ricerca, all'innovazione artistica e tecnologica, alla produzione, alla post-produzione, alla diffusione e alla distribuzione.
      6. La Repubblica promuove idonei strumenti finalizzati allo sviluppo delle

 

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imprese del settore cinematografico e audiovisivo, favorendo l'apporto di risorse economico-finanziarie da parte di intermediari finanziari e di investitori privati.
      7. La Repubblica garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva.
      8. Fermo restando quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, la conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e ne favoriscono le pubbliche fruizione e valorizzazione.
      9. Al fine di favorire la nascita di una cultura cinematografica e audiovisiva europea che contribuisca alla formazione e al consolidamento di una cultura comune, la Repubblica promuove la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva italiana ed europea in Italia e all'estero, nonché le coproduzioni e le codistribuzioni. La Repubblica favorisce, altresì, le relazioni artistiche e industriali tra gli Stati membri dell'Unione europea e le nazioni extracomunitarie.
      10. Nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 33 della Costituzione, la Repubblica promuove l'educazione alla cultura cinematografica e audiovisiva nonché la formazione di settore presso le scuole di ogni ordine e grado e presso le università.
      11. Nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 21 della Costituzione, la Repubblica adotta le misure necessarie a garantire il rispetto della dignità umana e la tutela dei diritti dei minori nelle opere cinematografiche e audiovisive.
      12. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. La presente legge si applica alle opere filmiche e audiovisive, in quanto prodotti

 

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dell'ingegno ai sensi della legislazione vigente sulla protezione del diritto d'autore, realizzate con tecnologie e con supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e con qualunque altro mezzo, esistente o di futura realizzazione, utilizzato per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive dal titolare dei diritti di utilizzazione.
      2. Ai fini della presente legge sono definiti:

          a) opera filmica o film, l'opera dell'ingegno ai sensi della legislazione vigente sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata, prioritariamente, allo sfruttamento nelle sale cinematografiche di cui alla lettera g), dal titolare dei diritti di utilizzazione;

          b) opera audiovisiva, l'opera dell'ingegno ai sensi della legislazione vigente sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, e destinata al pubblico, attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere diversi dalla sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;

          c) lungometraggio, l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, di durata superiore a 75 minuti;

          d) cortometraggio, l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, di durata non superiore a 15 minuti, ad eccezione delle opere a carattere esclusivamente pubblicitario;

          e) opere filmiche o audiovisive di nazionalità italiana, le opere che hanno ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana in base ai criteri di individuazione di cui all'articolo 4;

          f) film d'essai, l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta di particolare

 

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valore, artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. I film di archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche e private, finanziate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, sono equiparati ai film d'essai;

          g) sala cinematografica, qualunque spazio al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, destinato al pubblico spettacolo cinematografico;

          h) sala d'essai, la sala cinematografica il cui titolare si impegna per un periodo, non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai e cortometraggi di qualità e di valore culturale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. In tali quote, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o europea;

          i) sala della comunità ecclesiale o religiosa, la sala cinematografica di cui è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o di enti ecclesiali o religiosi, dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato e la cui programmazione cinematografica risponde a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa;

          l) produttori e distributori indipendenti, i soggetti che svolgono attività di produzione e di distribuzione filmica o audiovisiva e che non sono:

              1) controllati da, o collegati a, soggetti proprietari o che esercitano il controllo societario, diretto o indiretto, anche attraverso strutture societarie complesse o che sono parte di assetti societari facenti capo a holding o ad altre tipologie di

 

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struttura societaria che implicano la comproprietà o il controllo, anche indiretto, i quali possiedono o dispongono, a qualunque titolo, di mezzi, reti e strumenti atti alla diffusione radiotelevisiva nazionale, indipendentemente dalle modalità della trasmissione, o che sono operatori delle telecomunicazioni, fisse e mobili, compresi i fornitori di accesso alla rete internet;

              2) legati ai soggetti di cui al numero 1) da accordi di esclusiva che hanno per oggetto lo sviluppo, la produzione o la fornitura di opere filmiche e audiovisive, limitatamente alla tipologia di opere eventualmente oggetto di esclusiva.

Art. 3.
(Imprese nazionali di produzione, distribuzione, esportazione ed esercizio e industrie tecniche).

      1. Possono beneficiare dei contributi e degli incentivi di cui alla presente legge le imprese di produzione e distribuzione indipendenti, di esportazione e di esercizio e le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive aventi sede legale e residenza fiscale in Italia, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12.
      2. Le imprese di produzione e di distribuzione indipendenti, di esportazione e di esercizio e le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive sono iscritte in appositi elenchi informatici istituiti presso il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6. L'iscrizione in tali elenchi è condizione essenziale per l'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge.

Art. 4.
(Riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle opere audiovisive)

      1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano al Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di

 

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cui all'articolo 6 istanza di riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera filmica o audiovisiva prodotta. Nell'istanza il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche dell'opera filmica o audiovisiva da prendere in considerazione sono le seguenti:

          a) regista italiano;

          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

          d) interpreti principali in maggioranza italiani;

          e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

          f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

          g) autore della fotografia cinematografica italiano;

          h) montatore italiano;

          i) autore della musica italiano;

          l) scenografo italiano;

          m) costumista italiano;

          n) troupe italiana;

          o) riprese e uso di teatri di posa in Italia;

          p) utilizzo di industrie tecniche italiane;

          q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva del film o dell'opera audiovisiva, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o) e p), nonché agli oneri sociali.

 

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      3. Per quanto attiene ai film e alle opere audiovisive in tecnica di animazione, realizzati con immagini animate per almeno l'80 per cento dell'opera, le componenti artistiche e tecniche da prendere in considerazione, ai fini di cui al comma 1, sono le seguenti:

          a) regista italiano;

          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

          d) ideatori italiani dei personaggi;

          e) realizzatori italiani di disegni delle inquadrature dei film;

          f) realizzatori italiani dell'assemblaggio delle immagini e dei suoni dei film;

          g) realizzatori italiani dell'animazione;

          h) montatore italiano;

          i) autore della musica italiano;

          l) realizzatori italiani dei sottofondi;

          m) utilizzo di industrie tecniche italiane;

          n) effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film o dell'opera audiovisiva, con riferimento alle componenti tecniche di cui alla lettera m), nonché agli oneri sociali.

      4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, per «italiano» si intende la persona fisica che gode della cittadinanza italiana o di uno status civile ad essa equiparato dalle leggi nazionali o dalle convenzioni internazionali in materia. I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.
      5. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film o alle opere audiovisive che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g) e h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l) e m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2,

 

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lettere o) e p). Per i film o le opere audiovisive in tecnica di animazione di cui al comma 3 è riconosciuta la nazionalità italiana ai film e alle opere audiovisive che presentano almeno otto delle componenti previste dal primo periodo.
      6. Il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6 è autorizzato a concedere deroghe, per ragioni artistiche o culturali, al possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3.
      7. Le condizioni e le modalità procedurali per l'ottenimento del riconoscimento, provvisorio e definitivo, della nazionalità italiana dei film e delle opere audiovisive sono stabilite dal Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui al comma 6, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare. Il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo provvede, altresì, sulle istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e di ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, entro novanta giorni dalla data della loro presentazione.
      8. I film e le opere audiovisive che hanno i requisiti previsti dal presente articolo sono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana, in appositi elenchi informatici istituiti presso il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6.

Art. 5.
(Riconoscimento della nazionalità italiana delle coproduzioni).

      1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere riconosciuti di nazionalità italiana i lungometraggi, i cortometraggi e le opere audiovisive realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.
      2. La quota minima di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non membri dell'Unione europea non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film o dell'opera audiovisiva, quando il costo della produzione è pari o inferiore

 

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a 5 milioni di euro. Qualora il costo della produzione sia superiore al limite di 5 milioni di euro, la quota minima di partecipazione alle coproduzioni è ridotta al 15 per cento. Qualora il costo della produzione sia superiore a 10 milioni di euro, la quota minima di partecipazione è ridotta al 10 per cento e, qualora il costo della produzione sia compreso tra 30 milioni e 50 milioni di euro, la quota minima di partecipazione è ridotta al 5 per cento. Per le coproduzioni il cui costo complessivo è superiore a 50 milioni di euro l'impresa di produzione italiana presenta l'istanza di cui al comma 6 evidenziando l'importo della propria quota di partecipazione minoritaria. L'ammissibilità di tale istanza di partecipazione italiana alla coproduzione è valutata dal Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6 ed è soggetta ad approvazione del Centro medesimo, che avviene con il provvedimento previsto dal comma 6 del presente articolo.
      3. I limiti di cui al comma 2 non si applicano alle coproduzioni con Paesi membri dell'Unione europea.
      4. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata dal Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
      5. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro due mesi dalla prima uscita in sala del film o dell'opera audiovisiva in uno dei Paesi coproduttori. Il mancato adempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento del requisito della nazionalità italiana del film o dell'opera audiovisiva, richiesto, ai sensi dell'articolo 4, dal coproduttore maggioritario.
      6. Il riconoscimento della coproduzione del film o dell'opera audiovisiva è rilasciato, con proprio provvedimento, dal Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6, su istanza dell'impresa di produzione italiana,
 

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presentata almeno un mese prima della data di inizio della lavorazione del film o dell'opera audiovisiva.

Capo II

CENTRO NAZIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Art. 6.
(Istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo).

      1. È istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato «Centro», con personalità giuridica di diritto pubblico. In conformità con le disposizioni della presente legge e del proprio statuto, il Centro ha autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e di bilancio, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
      2. Il Centro, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, opera secondo princìpi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, con indipendenza di giudizio e di valutazione, e secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge, il Centro agisce secondo le norme del diritto privato.
      3. Al Centro sono attribuiti, con le inerenti risorse, le funzioni amministrative e i compiti, di interesse nazionale, esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente o indirettamente nel settore cinematografico, dal Ministero per i beni e le attività culturali. Nel settore dell'audiovisivo, il Centro esercita le funzioni amministrative e i compiti che gli sono attribuiti dalla presente legge, ferme restando le competenze del Ministero delle comunicazioni. Al Centro spettano, in particolare:

          a) la promozione e il sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive

 

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anche attraverso l'adozione di misure finalizzate allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, con riferimento a tutte le fasi e a tutti i settori che formano le filiere della produzione e della distribuzione;

          b) la promozione e la diffusione del cinema e dell'audiovisivo nonché della cultura cinematografica, presso il pubblico italiano e internazionale, fatte salve, con riferimento alla diffusione dell'arte e della cultura cinematografiche all'estero, le attribuzioni del Ministero degli affari esteri;

          c) la valorizzazione, la gestione e la conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo;

          d) lo studio, la ricerca, l'innovazione e l'alta formazione nelle materie di competenza;

          e) la realizzazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale per il settore cinematografico e audiovisivo;

          f) tutte le altre attività previste dalla presente legge o connesse e strumentali a quelle di cui al presente comma, comprese quelle di monitoraggio, ispezione, vigilanza e controllo, che non sono assegnate alla competenza di altre amministrazioni dello Stato, dirette a perseguire il massimo livello di osservanza e di attuazione delle disposizioni della presente legge.

      4. Al Centro sono, altresì, devoluti, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti esercitati dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, nonché da Cinecittà Holding Spa, istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, e dalle società da essa detenute o controllate. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione del presente comma, in conformità a quanto disposto

 

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dal medesimo comma e ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 5.
      5. Nell'attuazione della delega di cui al comma 4, il Governo persegue l'obiettivo di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale, comprese le competenze e le professionalità esistenti, della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e di Cinecittà Holding Spa e delle società da essa detenute o controllate, e si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) coordinamento delle funzioni e dei compiti esercitati, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e da Cinecittà Holding Spa e dalle società da essa detenute o controllate con le disposizioni della presente legge;

          b) adeguamento degli assetti organizzativi, anche attraverso la razionalizzazione e la riorganizzazione delle attribuzioni e delle strutture esistenti, secondo criteri di omogeneità, complementarità, organicità e flessibilità ai fini dell'efficienza gestionale del contenimento dei costi di funzionamento;

          c) eliminazione delle eventuali duplicazioni organizzative e funzionali, anche attraverso il riordino e la soppressione di strutture e di uffici, ai fini della riduzione dei costi amministrativi e della speditezza dell'azione;

          d) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4.

      6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta

 

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giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Il Governo acquisisce, altresì, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», che deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      7. Al Centro è devoluta, nell'ambito dei provvedimenti per il pubblico sostegno alla cinematografia e all'audiovisivo, la tenuta del pubblico registro cinematografico, istituito ai sensi del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458. È istituito, presso il Centro, il pubblico registro per l'audiovisivo, le cui modalità e criteri di tenuta sono dettati con i regolamenti di cui al comma 8.
      8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il Governo adotta norme per l'attuazione del comma 7 del presente articolo nonché per riordinare le procedure e ridefinire le condizioni per l'iscrizione dei film e delle opere audiovisive nei pubblici registri cinematografico e per l'audiovisivo di cui al medesimo comma 7. Nell'adozione di tali norme, il Governo persegue gli obiettivi della riduzione dei costi amministrativi connessi alla tenuta dei registri, della complessiva semplificazione degli adempimenti correlati e strumentali, nonché della riduzione o eliminazione degli oneri, anche erariali, connessi all'iscrizione nei medesimi registri.
      9. Sugli schemi dei regolamenti di cui al comma 8, le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere ed
 

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entrano in vigore quindici giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      10. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti prevista ai sensi del comma 9, il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, è abrogato.
      11. Il Centro svolge le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dalla presente legge, in attuazione e in conformità agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
      12. Nel rispetto dell'autonomia ad esso attribuita, il Centro è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, che la esercita secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
      13. Il Ministero per i beni e le attività culturali e il Centro, sulla base degli indirizzi generali di cui al comma 11, stipulano una convenzione quadriennale soggetta ad adeguamento annuale, anche in funzione della rendicontazione annuale da parte del Centro sulle proprie attività da presentare al Ministro per i beni e le attività culturali, con la quale sono fissati:

          a) gli obiettivi da raggiungere;

          b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

          c) le risorse disponibili o acquisibili;

          d) le modalità di verifica dei risultati della gestione;

          e) le misure necessarie per assicurare al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni l'acquisizione di dati e di notizie.

      14. Il Centro, per la realizzazione delle proprie attività e per assicurare il coordinamento nazionale delle attività e degli interventi stabiliti localmente per la promozione e per il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

 

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      15. Il Centro svolge i propri compiti con l'impiego delle risorse economico-finanziarie del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 10, del quale è titolare, e delle altre risorse al medesimo Centro destinate dalla presente legge. Il Centro ha la responsabilità della gestione e della vigilanza sull'adempimento degli obblighi di concorso alla formazione delle risorse del citato Fondo da parte dei soggetti obbligati ai sensi della presente legge.
      16. Il Centro può istituire o promuovere l'istituzione di fondi di garanzia e di fondi di investimento per il cinema e per l'audiovisivo, dei quali assume la titolarità, anche attraverso convenzioni con enti pubblici, istituti di credito e intermediari finanziari. Le modalità e gli obiettivi dell'istituzione di tali fondi e della loro gestione sono stabiliti nella convenzione di cui al comma 13.
      17. Il Centro è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Ordinamento del Centro).

      1. L'ordinamento e l'attività del Centro sono regolati dalla presente legge nonché dallo statuto, deliberato, su proposta del direttore del Centro, dal consiglio di amministrazione del Centro stesso e approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.
      2. Lo statuto, in conformità alle disposizioni della presente legge, disciplina le competenze degli organi di vertice e fissa i princìpi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento del Centro. Lo statuto prevede, altresì, l'istituzione di un'apposita struttura interna preposta al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.
      3. Fermi restando i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 1, gli

 

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altri atti di gestione del Centro non sono sottoposti a controllo preventivo del Ministro per i beni e le attività culturali.
      4. L'organizzazione e il funzionamento del Centro rispettano i princìpi di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza; favoriscono la devoluzione alle strutture e alle articolazioni interne di atti di organizzazione e di funzionamento quando ciò sia necessario per garantire la speditezza dell'azione amministrativa e superare la frammentazione delle procedure; perseguono la semplificazione dei rapporti con i privati e con gli altri soggetti pubblici.
      5. Il Centro si articola in non più di cinque uffici dirigenziali generali, coordinati dal direttore del medesimo Centro, con competenze nei seguenti settori: sostegno alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio e alle industrie tecniche del settore cinematografico, con riferimento a tutte le fasi che ne compongono la filiera; sostegno alla produzione, alla distribuzione e alle industrie tecniche del settore audiovisivo, con riferimento a tutte le fasi che ne compongono la filiera; indirizzo, programmazione e coordinamento degli interventi pubblici nel settore cinematografico e audiovisivo, comprese la promozione e la diffusione del cinema e dell'audiovisivo sul territorio nazionale e all'estero; valorizzazione, gestione e conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo, nonché studio, ricerca, innovazione e formazione nei settori di competenza; affari generali, bilancio e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con lo statuto e disciplinati con i regolamenti di organizzazione e di funzionamento adottati dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa.
      6. Sono organi del Centro:

          a) il presidente;

          b) il direttore;

          c) il comitato direttivo;

          d) il consiglio di amministrazione;

 

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          e) il collegio dei revisori dei conti;

          f) la consulta per le attività cinematografiche e audiovisive.

      7. Il presidente è scelto tra eminenti personalità della cultura e del settore cinematografico e audiovisivo ed è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di nomina. L'incarico ha la durata di quattro anni, può essere confermato una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato.
      8. Il direttore, scelto in base a criteri di alta professionalità e capacità manageriale nei settori di intervento del Centro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, formulata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'incarico ha la durata di quattro anni, può essere immediatamente confermato una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
      9. Il comitato direttivo è composto dai titolari degli uffici dirigenziali generali nei quali si articola il Centro ai sensi del comma 5.
      10. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, in possesso di alte e riconosciute qualificazioni professionali di natura gestionale e amministrativa direttamente riferibili alle funzioni e ai compiti del Centro, dei quali due designati dalla Conferenza Stato-regioni, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e uno designato dal Ministro delle comunicazioni. I membri designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro delle comunicazioni sono scelti all'interno di una rosa composta da non meno di cinque e da non più di sette nomi, proposta dalla consulta per le attività cinematografiche e audiovisive. Nel caso in cui la consulta non presenti le candidature

 

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richieste nei tempi stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro delle comunicazioni, questi provvedono, direttamente, ad effettuare le designazioni di loro competenza. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati, nel rispetto delle designazioni effettuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica quattro anni e possono essere immediatamente confermati una sola volta. Sono, altresì, membri del consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore del Centro. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto e i regolamenti di cui al comma 5 prescrivano maggioranze speciali.
      11. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il presidente, e da due membri supplenti, scelti tra persone fisiche iscritte nell'albo dei revisori dei conti. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
      12. La consulta per le attività cinematografiche e audiovisive, di seguito denominata «consulta», è composta da undici membri, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei produttori cinematografici e audiovisivi; uno designato dalle associazioni degli esercenti di sale; due designati delle associazioni dei distributori cinematografici e degli audiovisivi; due designati delle associazioni degli autori cinematografici e di opere audiovisive; uno designato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo; due designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo per il campo del cinema e dell'audiovisivo; uno designato dalle organizzazioni professionali dei critici cinematografici. La consulta elegge, a maggioranza, tra i propri componenti il presidente.
 

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      13. Il termine di durata della consulta è stabilito in due anni. I componenti sono nominati, nel rispetto delle designazioni effettuate ai sensi del comma 12, con decreto del direttore del Centro e possono essere confermati una sola volta. Nel caso in cui i soggetti che vi sono tenuti non effettuino le designazioni nei tempi richiesti dal direttore del Centro, questi provvede in via sostitutiva, nel rispetto delle componenti di categoria indicate dal citato comma 12. L'organizzazione e il funzionamento della consulta sono stabiliti dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare.
      14. Dalla data di costituzione della consulta è soppressa la sezione per il cinema del Comitato per i problemi dello spettacolo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      15. I compensi del presidente e del direttore del Centro e dei componenti degli organi collegiali, di cui alle lettere c) e d) del comma 6 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio del Centro. I componenti della consulta operano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di trasferta o di missione.
      16. In caso di gravi violazioni di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione o di impossibilità di funzionamento degli organi del Centro, con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza Stato-regioni, può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dalla presente legge e dallo statuto, del presidente e del direttore del Centro. La nomina del commissario straordinario è disposta per il periodo di un anno. A conclusione dell'incarico del commissario straordinario sono nominati il presidente, il direttore e il consiglio di amministrazione del Centro subentranti agli organi dichiarati decaduti.
 

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Art. 8.
(Funzioni degli organi del Centro).

      1. Il presidente formula proposte al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, di promozione e di diffusione del cinema e dell'audiovisivo e presiede il consiglio di amministrazione del Centro.
      2. Il direttore dirige il Centro. Al direttore sono attribuiti i poteri e le responsabilità per l'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, di promozione e di diffusione del cinema e dell'audiovisivo, nonché per il conseguimento dei risultati fissati nella convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 13. A tale fine, e in conformità a quanto indicato dal comma 4, il direttore propone ed esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenendone informato quest'ultimo, coordina gli uffici e le attività del Centro e ne assicura il mantenimento dell'unità di azione. Il direttore vigila sull'efficacia e sul rendimento degli uffici del Centro e ne riferisce periodicamente al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni. Il direttore adotta, altresì, tutti gli altri provvedimenti che gli sono assegnati dalla presente legge e svolge tutte le funzioni e le attività amministrative che non sono attribuite, in base alle disposizioni della presente legge o dello statuto, ad altri organi.
      3. Il comitato direttivo è organo di collaborazione diretta del direttore del Centro nell'esercizio delle attribuzioni conferite al medesimo comitato.
      4. Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani e le spese che impegnano il bilancio del Centro e gli altri atti di programmazione e di carattere generale che regolano il funzionamento e le attività del medesimo Centro. Il consiglio di amministrazione determina, in conformità alle disposizioni della presente

 

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legge, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10 tra i diversi settori di attività, sentita la consulta, fissa le procedure per l'accesso ai contributi e alle sovvenzioni e adotta tutti gli altri provvedimenti ad esso assegnati ai sensi della presente legge.
      5. La consulta è organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Centro. La consulta, in particolare, esprime pareri:

          a) su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, di promozione e di diffusione del cinema e dell'audiovisivo;

          b) obbligatoriamente, su richiesta del consiglio di amministrazione del Centro, in merito ai criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10 tra i diversi settori di attività, nonché, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, ai fini dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 3;

          c) su richiesta del consiglio di amministrazione del Centro, su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente gli interventi in materia di attività cinematografica e audiovisiva.

      6. I pareri di cui al comma 5 sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni.
      7. La consulta può avanzare proposte al Ministro per i beni e le attività culturali o al consiglio di amministrazione del Centro, in relazione alle loro rispettive funzioni e competenze, su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo in materia di attività cinematografica e audiovisiva.

Art. 9.
(Commissione per il cinema e l'audiovisivo).

      1. È istituita, presso il Centro, la commissione per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata «commissione».

 

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      2. Sulla base dei criteri fissati dal consiglio di amministrazione del Centro, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, la commissione valuta e classifica i progetti, le opere e i requisiti dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi selettivi, di cui agli articoli 15 e 20. La commissione riconosce l'esistenza dei requisiti per l'ammissione ai contributi selettivi. Il consiglio di amministrazione delibera la concessione dei contributi, il loro ammontare e le modalità di erogazione in base alle determinazioni della commissione. La commissione valuta, classifica e riconosce qualunque altra tipologia di contribuzione selettiva erogabile dal Centro in base ai criteri fissati dal consiglio di amministrazione di cui al periodo precedente.
      3. Nell'esercizio delle sue funzioni, la commissione opera in base ai princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Essa assume i provvedimenti che le competono con piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      4. La commissione rende pubblici i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie determinazioni entro trenta giorni dall'adozione delle medesime. Essa redige un rapporto annuale sugli esiti della propria attività reso al consiglio di amministrazione del Centro e da questo inviato al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni.
      5. La commissione è composta da un numero di membri non inferiore a sei né superiore a undici, definito dal consiglio di amministrazione. Nella commissione devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti devono possedere alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni e ai compiti della stessa commissione.
      6. Sono, in ogni caso, presenti nella commissione:

          a) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva;

 

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          b) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza degli autori cinematografici e di opere audiovisive;

          c) due esperti di chiara fama nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive.

      7. I membri della commissione sono nominati dal consiglio di amministrazione del Centro in base ad una rosa di cinque candidati, proposta dalle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore cinematografico e audiovisivo, per ciascuna delle categorie dei rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, nonché per ciascuno degli ulteriori membri della commissione esprimibili entro i limiti numerici di cui al comma 5. Nel caso in cui i soggetti che vi sono tenuti non presentino le candidature stabilite nei tempi richiesti dal consiglio di amministrazione, questo provvede in via sostitutiva nel rispetto delle componenti delle categorie indicate dal citato comma 6, lettere a), b) e c).
      8. I membri della commissione, durante il loro mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza, le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile, quando esse attengono al settore cinematografico e audiovisivo; non possono essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono, a pena di decadenza, essere titolari di rapporti di collaborazione professionale o di consulenza con il Ministero per i beni e le attività culturali, né con gli organi di direzione del Centro; non possono essere amministratori o sindaci né presidenti o membri dei consigli di amministrazione di società, enti o soggetti destinatari, anche parziali, di contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Centro, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, dipende dalle valutazioni e dalle deliberazioni della medesima commissione.
      9. La commissione dura in carica due anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente confermati. L'organizzazione

 

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e il funzionamento della commissione sono stabiliti dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare. Il trattamento economico dei componenti della commissione è stabilito dal consiglio di amministrazione ed è posto a carico del bilancio del Centro.
      10. Dalla data di costituzione della commissione è soppressa la Commissione per la cinematografia istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

Capo III

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Art. 10.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo).

      1. Per il finanziamento delle attività cinematografiche e audiovisive è istituito il Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo», del quale il Centro è titolare e gestore.
      2. Il Fondo è alimentato con le seguenti risorse:

          a) una quota percentuale del fatturato annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti, degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione;

          b) una quota percentuale del fatturato annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete, delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;

          c) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni

 

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fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete internet, derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione o di trasferimento dati;

          d) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori di home-video, derivante da noleggio e da vendita di videogrammi;

          e) una quota percentuale dei fatturati annui da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuti dagli esercenti cinematografici.

      3. Lo Stato partecipa e sostiene le attività del Centro con lo stanziamento di fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Stato destina alle attività al Centro la quota parte del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) spettante alle attività cinematografiche, ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni. I fondi destinati al Centro dallo Stato non possono comunque essere inferiori alla quota del FUS spettante alle attività cinematografiche e determinata ai sensi della citata legge n. 163 del 1985, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Centro riceve dallo Stato risorse stabilite in via quadriennale, che possono essere incrementate dalla destinazione di quote provenienti dagli introiti derivanti allo Stato dall'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalle estrazioni infrasettimanali del lotto, dei giochi e delle lotterie nazionali, nonché da nuovi e ulteriori stanziamenti di risorse decisi dallo Stato.

Art. 11.
(Delega al Governo per l'attuazione degli obblighi di partecipazione al Fondo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 10,

 

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in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 10 e ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) le aliquote percentuali relative alla quota obbligatoria di partecipazione al Fondo sono definite separatamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 10;

          b) gli obblighi di partecipazione alle risorse del Fondo devono raggiungere il pieno regime entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea;

          c) le percentuali obbligatorie calcolate sui fatturati annui dei soggetti obbligati alla partecipazione al Fondo sono incrementate progressivamente, con inizio del prelievo nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea e con perfezionamento del medesimo prelievo entro ventiquattro mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi di decreto legislativo il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Il Governo acquisisce, altresì, il parere della Conferenza Stato-regioni, che deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure previsti dai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

 

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Art. 12.
(Criteri generali di ripartizione delle risorse del Fondo).

      1. Il Centro sostiene e promuove il cinema e l'audiovisivo con le risorse economiche e finanziarie del Fondo. Il Centro concede contributi, di carattere automatico o selettivo, alla produzione e alla distribuzione cinematografiche e audiovisive, all'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche, alla promozione e all'esportazione.
      2. La ripartizione delle risorse complessive del Fondo prevede:

          a) contributi automatici per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche o audiovisive, per l'esercizio cinematografico, per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere audiovisive realizzate come home-video o attraverso altre tecniche o supporti di innovazione tecnologica, per le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive. La quota riservata ai contributi automatici non può essere comunque inferiore ai due terzi del totale delle risorse del Fondo. Ove tali contributi siano maturati da soggetti diversi da quelli definiti ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'articolo 2, i contributi stessi sono accreditati sul relativo conto tenuto presso il Centro in misura non superiore al 20 per cento di quanto maturato;

          b) contributi complementari: in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che hanno esaurito, temporaneamente, la propria disponibilità;

          c) contributi selettivi: per la produzione di opere filmiche o audiovisive prime o seconde e per le opere di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale, compresa la sperimentazione di nuovi formati, dalla commissione, per la distribuzione e l'esercizio

 

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cinematografici, nonché per altre forme di aiuto selettivo.

      3. I contributi selettivi sono attribuiti esclusivamente in base alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera filmica o audiovisiva o del progetto da realizzare e assistono anche le fasi di ideazione e di sviluppo, in base alle determinazioni della commissione.
      4. I contributi automatici sono concessi alle imprese che sono titolari di un apposito conto, istituito a loro nome presso il Centro, nel quale è computato il contributo maturato in loro favore, ai sensi di quanto stabilito dal capo VI.
      5. In sede di prima attuazione della presente legge, le risorse finanziarie destinate al Fondo dallo Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 10, sono finalizzate alla realizzazione di interventi per il settore cinematografico con riferimento alla formazione, produzione, distribuzione, esercizio e promozione del cinema in Italia e all'estero, nonché alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio filmico.
      6. I parametri, i criteri e le modalità della ripartizione delle risorse del Fondo da destinare alla contribuzione automatica e selettiva per le opere filmiche e audiovisive e per le diverse attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, nonché i requisiti, le procedure, gli adempimenti e la documentazione da produrre per l'accesso ai contributi da parte dei soggetti richiedenti, sono stabiliti dal Centro in base a princìpi di proporzionalità e adeguatezza.
      7. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, le imprese di produzione depositano presso il Centro una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica, che non ha effettuato passaggi in sale cinematografiche. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 6, il Centro può avvalersi delle copie acquisite dalla Cineteca nazionale per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.

 

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Il patrimonio filmico del Centro e della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Art. 13.
(Promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali).

      1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi, soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano obbligatoriamente ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento dei rispettivi fatturati annui al netto dell'imposta sul valore aggiunto, come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, alla produzione e all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di produzione europea realizzate da produttori indipendenti.
      2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina, alle medesime finalità di cui al comma 1, una quota stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 15 per cento del fatturato annuo complessivo al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
      3. Una percentuale non inferiore al 50 per cento di ciascuna delle quote indicate ai commi 1 e 2 è destinata all'acquisto di opere filmiche di produttori indipendenti italiani o di Paesi membri dell'Unione europea. All'interno di tale percentuale, almeno la metà deve essere destinata a opere filmiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 4 e prodotte nell'ultimo triennio.
      4. Qualora i soggetti di cui al presente articolo destinino una quota parte delle percentuali di investimento obbligatorie di cui ai commi 1 e 2 direttamente al Fondo, in forma aggiuntiva e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10, tali soggetti possono godere di un credito di imposta da utilizzare ai fini dell'imposta sul reddito delle società a valere sulla suddetta quota parte. I parametri, i criteri e le modalità del riconoscimento del credito di imposta

 

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sono stabiliti dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera b).

Capo IV

ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE

Art. 14.
(Contributi alla produzione cinematografica).

      1. Il Centro concede:

          a) contributi automatici alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il medesimo Centro, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera l), per l'ideazione e lo sviluppo delle medesime;

          b) contributi complementari in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che hanno esaurito la propria disponibilità sul conto medesimo;

          c) contributi alle imprese cinematografiche indipendenti per la promozione all'estero delle opere filmiche, ivi comprese le spese per il doppiaggio e per la sottotitolazione delle opere medesime;

          d) contributi selettivi per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere filmiche prime e seconde, nonché per le opere di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione, anche qualora tali imprese non siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro.

      2. I requisiti dei progetti, delle opere e delle imprese legittimati ad accedere ai contributi automatici, complementari e selettivi di cui al comma 1 del presente articolo, sono stabiliti dal Centro ai sensi

 

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dell'articolo 12, comma 6. Il Centro definisce, altresì, le modalità di calcolo, erogazione, compensazione e restituzione dei medesimi contributi.
      3. Fatte salve le disposizioni della legge 10 aprile 1962, n. 165, e successive modificazioni, per i film e per le opere audiovisive che contengono inquadrature di marchi o di prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di tali marchi o prodotti ai costi di produzione delle opere. Le relative modalità tecniche di attuazione sono stabilite dal Centro nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

Art. 15.
(Accesso ai contributi).

      1. L'ammontare complessivo dei contributi automatici e complementari erogabili per uno stesso film non può superare, rispettivamente, il 50 per cento e il 70 per cento del costo complessivo dell'opera filmica o del costo massimo ammissibile della stessa, come definiti al comma 2, a seconda di quale tra i due costi sia il minore. In caso di coproduzione internazionale in cui il produttore italiano è minoritario, il contributo è parametrato alla sola quota di partecipazione italiana.
      2. La configurazione di costo complessivo dell'opera filmica è costituita dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti e il compenso per la produzione. Le spese generali e il compenso per la produzione sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5 per cento del costo di realizzazione alla prima copia. Il costo massimo ammissibile rappresenta il volume massimo di costo complessivo dell'opera filmica che il Centro prende in considerazione per la determinazione dei contributi da riconoscere.
      3. Per le opere filmiche prime e seconde, nonché per i progetti e le opere

 

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filmici di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione, il limite massimo dei contributi erogabili dal Centro è elevato all'80 per cento del costo complessivo dell'opera, ovvero del costo massimo ammissibile di cui al comma 2. Per i cortometraggi che rispondono ai medesimi requisiti artistici o culturali di cui al periodo precedente il limite massimo del contributo erogabile è elevato al 90 per cento del costo complessivo dell'opera, ovvero del costo massimo ammissibile di cui al citato comma 2.

Art. 16.
(Incentivi alla distribuzione cinematografica).

      1. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche di nazionalità italiana ed europea, è concesso dal Centro un contributo percentuale calcolato sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, secondo gli accertamenti effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
      2. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche che hanno ottenuto l'accesso ai contributi selettivi per la produzione sono concessi contributi percentuali a valere sul finanziamento selettivo ottenuto dal produttore.
      3. Alle imprese di esportazione sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di opere filmiche di nazionalità italiana, che hanno usufruito dei contributi per la produzione di cui alla presente legge, in proporzione alla cessione dei diritti di sfruttamento delle opere a imprese estere, nonché degli incassi realizzati all'estero dalle opere medesime.
      4. I parametri, i criteri e le modalità per l'accesso e per l'erogazione dei contributi, nonché gli obblighi di investimento e di reinvestimento delle imprese di distribuzione per la diffusione e la programmazione delle opere filmiche nelle sale cinematografiche di cui al presente articolo sono stabiliti dal Centro.

 

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Art. 17.
(Incentivi per l'esercizio cinematografico).

      1. Gli esercenti cinematografici che proiettano nelle sale lungometraggi e cortometraggi di nazionalità italiana ed europea possono beneficiare di contributi finalizzati a incentivare la programmazione delle medesime opere di nazionalità italiana ed europea calcolati sul numero di giornate di programmazione destinate a tali opere durante l'anno solare. I contributi sono erogati dal Centro in base ai parametri, ai criteri e alle modalità da esso stabiliti, che tengono particolare conto dei film d'essai e dei film per i quali è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione.
      2. Le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche multisala con almeno cinque schermi, che riservano non meno del 35 per cento, con arrotondamento per eccesso, degli spettacoli a film di nazionalità italiana ed europea, possono beneficiare di contributi finalizzati a incentivare la programmazione di tali opere, calcolati sul numero di spettacoli riservati alle opere filmiche italiane ed europee. I contributi sono erogati dal Centro in base ai parametri, ai criteri e alle modalità da esso stabiliti, che tengono particolare conto dei film d'essai e dei film per i quali è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione.
      3. Il Centro eroga contributi, diretti a favorire la diffusione del cinema di qualità e di valore culturale nonché alla promozione della cultura cinematografica, alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali.
      4. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale cinematografiche, ad attività continuativa e con non più di quattro schermi, che garantiscono un'adeguata offerta culturale nei centri urbani e nei centri minori e che destinano una parte prevalente delle giornate di programmazione a film riconosciuti di particolare qualità artistica o di valore culturale dalla

 

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commissione, di produzione italiana e di Paesi membri dell'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti, identificati dal Centro, nonché ad attività dirette a favorire la diffusione della cultura cinematografica.
      5. Alle sale cinematografiche di rilevante interesse culturale di cui al comma 4, situate in edifici o in locali di interesse storico-artistico, sono concessi dal Centro contributi specifici mirati alla ristrutturazione, conservazione e manutenzione dei medesimi edifici o locali, in misura non superiore al 30 per cento dei costi annuali documentati. Tali contributi sono aggiuntivi a quelli eventualmente concessi ai sensi di quanto previsto dal comma 8.
      6. Il Centro eroga contributi alle sale di rilevante interesse culturale di cui al comma 4, individuate d'intesa con le regioni, e ai loro eventuali circuiti. Tali contributi possono essere anche volti a sostenere iniziative di contenimento del prezzo del biglietto d'ingresso agli spettacoli.

      7. I parametri, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 3, 5 e 6 sono stabiliti dal Centro.
      8. Gli esercenti cinematografici e le imprese di esercizio possono beneficiare di contributi erogati dal Centro, in conto capitale o in conto interessi, sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per la realizzazione, l'apertura, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale, tecnologico e digitale delle sale cinematografiche esistenti, nonché per l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche. I parametri, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono stabiliti dal Centro.

Art. 18.
(Incentivi per le industrie tecniche
cinematografiche).

      1. Alle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali a

 

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tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alla realizzazione, ristrutturazione, trasformazione o adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione e di post-produzione.
      2. I parametri, i criteri e le modalità degli investimenti e dei contributi previsti dal comma 1 sono stabiliti dal Centro, anche in relazione al numero degli addetti e all'ubicazione delle industrie tecniche cinematografiche nelle aree svantaggiate del territorio nazionale.

Art. 19.
(Interventi per la promozione e per la valorizzazione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica).

      1. Il Centro sostiene la promozione e la valorizzazione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica, nazionale ed europea, presso il pubblico italiano e internazionale, anche attraverso la concessione di contributi erogati, sulla base di criteri e di parametri da esso definiti, a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che pongono in essere attività dirette a:

          a) l'organizzazione di mostre d'arte cinematografica e audiovisiva di particolare rilevanza culturale e internazionale, festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale;

          b) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, anche a carattere non permanente, diretti a favorire la diffusione del cinema e dell'audiovisivo nei loro aspetti artistici, culturali e tecnici;

          c) la programmazione stagionale di film;

          d) l'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse culturale, posta in essere anche a fini didattici e, in particolare, per la promozione della

 

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conoscenza del linguaggio cinematografico e audiovisivo presso i giovani e l'infanzia;

          e) la realizzazione di iniziative di formazione, anche a carattere non permanente, volte a favorire lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo anche attraverso la riqualificazione delle professionalità e l'individuazione di nuove figure professionali;

          f) la pubblicazione, la diffusione e la conservazione di studi e di ricerche a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia e l'audiovisivo;

          g) la valorizzazione, la gestione e la conservazione del patrimonio filmico nazionale e internazionale.

      2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il Centro concede contributi, secondo criteri e modalità da esso stabiliti, ma comunque commisurati alla struttura organizzativa nonché alle attività svolte, alle associazioni nazionali di cultura cinematografica definite ai sensi del comma 3.
      3. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione, senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica, definiti ai sensi del comma 4, e organismi specializzati. Ai fini di cui alla presente legge, il Centro provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati dal periodo precedente.
      4. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
      5. Le associazioni e i circoli di cui ai commi 3 e 4 possono avvalersi, nell'ambito della loro attività, anche delle riproduzioni visivo-sonore da supporti video, ottici, elettronici,

 

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magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate a evitare qualsiasi sfruttamento illegale. Possono, altresì, assumere, per il perseguimento dei rispettivi fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e di sale video riservate ai soci e usufruire dei contributi concessi a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.
      6. Il Centro può, inoltre, stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per la definizione di altre forme di sostegno, diverse dalla concessione di contributi, a favore delle attività di cui al comma 1 poste in essere dai medesimi soggetti.

Capo V

ATTIVITÀ AUDIOVISIVE

Art. 20.
(Contributi alla produzione audiovisiva).

      1. Il Centro concede:

          a) contributi automatici alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), per l'ideazione e lo sviluppo delle medesime;

          b) contributi complementari, in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che hanno esaurito la propria disponibilità sul conto medesimo;

          c) contributi selettivi alle imprese audiovisive per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere audiovisive, di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione, ovvero qualora le imprese non siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro;

          d) contributi alle imprese audiovisive indipendenti per la promozione all'estero delle opere, comprese le spese per il

 

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doppiaggio e per la sottotitolazione delle opere medesime.

      2. I parametri, i criteri, le modalità e i requisiti delle opere e dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi automatici, complementari e selettivi, nonché le modalità di calcolo, erogazione, compensazione e restituzione dei medesimi da parte delle imprese di cui al comma 1 sono stabiliti dal Centro.

Art. 21.
(Accesso ai contributi).

      1. L'ammontare complessivo dei contributi automatici e complementari fruibili per una stessa opera audiovisiva non può superare, rispettivamente, il 50 per cento e il 70 per cento del costo complessivo dell'opera o del costo massimo ammissibile della stessa, come definiti al comma 2, a seconda di quale tra i due costi sia minore. In caso di coproduzione internazionale in cui il produttore italiano sia minoritario, il contributo è parametrato alla sola quota della partecipazione italiana.
      2. La configurazione di costo complessivo dell'opera audiovisiva è costituita dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione sino a integrale completamento della produzione, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti e il compenso per la produzione. Le spese generali e il compenso per la produzione sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5 per cento del costo di realizzazione della produzione. Il costo massimo ammissibile rappresenta il volume massimo di costo complessivo dell'opera che il Centro prende in considerazione per la determinazione dei contributi da riconoscere.
      3. Per le opere audiovisive di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione, il limite massimo dei contributi erogabili dal Centro è elevato all'80 per cento del costo complessivo dell'opera,

 

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ovvero del costo massimo ammissibile di cui al comma 2.

Art. 22.
(Rapporti tra operatori di comunicazione e produzione indipendente).

      1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, nonché gli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili ed i fornitori di accesso alla rete internet sono obbligati a condurre relativamente alle opere audiovisive e filmiche realizzate da produttori indipendenti, anche in regime di appalto, negoziazioni eque, trasparenti e distinte in relazione a:

          a) ciascun diritto oggetto di negoziazione e il relativo corrispettivo;

          b) ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione;

          c) il numero dei passaggi e la durata massima temporale delle cessioni o delle licenze oggetto delle negoziazioni di cui alla lettera a) che sia compatibile con l'accesso ai finanziamenti del programma Media 2007-2013 dell'Unione europea e in nessun caso superiore a cinque anni;

          d) il prezzo relativo all'acquisizione dei diritti di sfruttamento, distinto per ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione, e stabilito in base a parametri di valutazione oggettivi determinati dal Centro con propri provvedimenti, sentita la consulta ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

      2. Agli operatori di rete, alle emittenti televisive nazionali, ai fornitori di contenuti, agli operatori delle telecomunicazioni fine e mobili e ai fornitori di accesso alla rete internet di cui al comma 1 è fatto divieto di rendersi cessionari o licenziatari di diritti di sfruttamento di opere audiovisive e filmiche relativi a piattaforme o modalità di trasmissione per le quali essi

 

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non sono in possesso dei titoli abilitativi per procedere direttamente alla diffusione delle opere medesime.

Capo VI

ISTITUZIONE DEI CONTI DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA

Art. 23.
(Conti di produzione cinematografica e audiovisiva).

      1. Ogni impresa di produzione cinematografica e audiovisiva di nazionalità italiana ha diritto di aprire, presso il Centro, un conto di produzione sul quale sono accantonati i contributi maturati in favore dell'impresa stessa. Il Centro è responsabile della corretta e trasparente tenuta di tali conti di produzione.
      2. L'accesso ai contributi automatici previsti dalla presente legge per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è condizionato all'apertura e alla titolarità di un apposito conto presso il Centro ai sensi del comma 1.
      3. Gli importi giacenti sui conti di produzione di cui al comma 1 sono improduttivi di interessi.

Art. 24.
(Parametri e criteri di valutazione dei contributi automatici).

      1. Per la determinazione dei parametri di valutazione e di calcolo dei contributi automatici relativi alle opere audiovisive si tiene conto della durata dell'opera realizzata e dei relativi costi medi orari di realizzazione.
      2. Per la determinazione dei parametri di valutazione e di calcolo dei contributi automatici relativi alle opere filmiche si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche dai film realizzati dalle imprese di produzione, nonché di ulteriori

 

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eventuali parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal Centro.
      3. I parametri, i criteri e le modalità di accesso, di calcolo e di erogazione dei contributi automatici, nonché le modalità di tenuta dei conti delle imprese presso il Centro, di cui all'articolo 23, sono stabiliti dal medesimo Centro.

Capo VII

NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 25.
(Norme per la tutela della concorrenza nel mercato cinematografico e audiovisivo).

      1. Le imprese e i soggetti che operano nella produzione, nella distribuzione e nell'esercizio cinematografico e audiovisivo sono sottoposti alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. Al settore cinematografico e audiovisivo si applicano, in particolare, le norme previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 della citata legge n. 287 del 1990.
      2. Ai fini di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le funzioni e i poteri ad essa spettanti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
      3. Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti per la tutela della concorrenza e del mercato nel settore cinematografico e audiovisivo:

          a) si considera intesa finalizzata a restringere, impedire o falsare in maniera consistente la libera concorrenza nel mercato cinematografico e audiovisivo nazionale, o di una sua parte rilevante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive, da parte

 

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degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali titolari di concessione, licenza o autorizzazione, dei fornitori di contenuti, nonché degli operatori di reti di telecomunicazioni, fisse e mobili, nonché di reti di interconnessione e di trasferimento dati, inclusa la rete internet, avvenuta in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 22;

          b) si verifica concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, soggetta agli obblighi di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 287 del 1990, qualora si venga a detenere o a controllare, direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica, Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato lordo della distribuzione cinematografica o una quota superiore al 25 per cento dell'incasso spettante alle sale cinematografiche ivi in attività.

Art. 26.
(Obblighi di programmazione delle emittenti televisive per la promozione delle opere filmiche e audiovisive europee).

      1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere filmiche e audiovisive europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Tale quota deve essere ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione e ripartita tra i diversi generi di opere filmiche e audiovisive europee

 

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e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il 60 per cento di quest'ultima quota deve essere riservato a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana. Il 50 per cento della programmazione filmica e audiovisiva europea deve essere trasmesso in prime time. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.
      2. Per le opere di cui al comma 1, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva una quota non inferiore al 65 per cento del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, servizi teletext e talk show. Tale quota deve essere ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il 50 per cento della programmazione filmica e audiovisiva europea deve essere trasmesso in prime time. Il 60 per cento di quest'ultima quota deve essere riservato a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana. Gli obblighi derivanti dall'attuazione del presente comma alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono regolati nel contratto di servizio stipulato dalla medesima concessionaria con il Ministero delle comunicazioni.
      3. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere filmiche e audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la concessionaria del servizio
 

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pubblico radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 25 per cento. Il 60 per cento della predetta quota deve essere riservato a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.
(Funzioni e compiti delle regioni nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive).

      1. Nel rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le regioni concorrono alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive in conformità a quanto previsto dalla presente legge.
      2. Le regioni, in particolare, nell'ambito della propria autonomia legislativa e regolamentare:

          a) attuano i princìpi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari nonché delle proprie strutture amministrative;

          b) definiscono i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi e alle altre misure di sostegno da esse concesse a favore delle attività cinematografiche e audiovisive;

          c) promuovono forme di raccordo e di concertazione, strutturale o funzionale, con gli enti locali, per il coordinamento e per l'armonizzazione degli interventi diretti alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive posti in essere nel rispettivo territorio nonché per la definizione di strategie e di obiettivi comuni diretti a consentire un'adeguata valorizzazione delle risorse culturali e artistiche, esistenti sul rispettivo territorio, di interesse

 

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per le attività cinematografiche e audiovisive, favorendo l'integrazione, nei processi di valorizzazione concordati, delle infrastrutture, anche tecnologiche, e dei settori produttivi collegati nonché il raccordo con i processi di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

          d) definiscono, con propria legge, i criteri e le modalità di autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, nonché per la ristrutturazione o l'ampliamento di sale già in attività, al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, in relazione al rapporto tra popolazione e numero degli schermi cinematografici presenti e all'ubicazione delle sale nei territori di riferimento e nelle zone liminari, tutelando le strutture operanti nei centri storici, nonché assicurando il rispetto del principio di libera concorrenza. Le regioni, nel fissare i criteri e le modalità di cui alla presente lettera, perseguono, altresì, l'obiettivo di rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli immobili destinati a sale cinematografiche, con particolare riguardo a fattori quali la viabilità, la mobilità dei consumatori e l'inquinamento urbano. A tale fine si intendono, comunque, sottoposti ad autorizzazione gli interventi di cui alla prima parte della presente lettera, quando hanno ad oggetto sale cinematografiche il cui numero di posti è o diventa superiore a 1.300. Sono fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza previste dagli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

          e) qualora la regione non provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, o comunque non abbia già provveduto, ad emanare la legge di cui alla lettera d), il Governo provvede, in via sostitutiva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e

 

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sentita la regione inadempiente, con uno o più provvedimenti, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale emanata in attuazione della citata lettera d);

          f) nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui alla lettera d), elaborano, con il concorso delle province e dei comuni, il piano regolatore regionale per l'apertura di nuove sale cinematografiche e multiplex, anche al fine di individuare le sale e gli schermi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17;

          g) istituiscono apposite commissioni per le opere filmiche al fine di incentivare le iniziative cinematografiche e audiovisive che operano sul rispettivo territorio, di sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa, nonché di promuovere, anche ai sensi della lettera c), lo sviluppo e la valorizzazione dei territori nonché dei beni materiali e immateriali che li connotano;

          h) promuovono la realizzazione di centri di produzione cinematografici e audiovisivi, anche interregionali;

          i) sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con istituti di credito per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;

          l) in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 8, promuovono lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva e valorizzano il patrimonio filmico e audiovisivo regionale e locale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, a fini educativi e culturali, di opere filmiche e audiovisive, nonché tramite la costituzione, o la collaborazione alla costituzione, di mediatiche e di cineteche, di interesse regionale o locale. Le regioni operano per favorire il raccordo funzionale e organizzativo delle mediateche e delle cineteche, esistenti sul rispettivo territorio, con quelle presenti in altre regioni nonché con quelle di rilievo nazionale. Le regioni garantiscono, altresì, la pubblica fruizione, per finalità di studio

 

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e ricerca, del patrimonio filmico e audiovisivo da esse conservato o catalogato;

          m) operano per la formazione e per l'aggiornamento professionali nel settore cinematografico e audiovisivo nonché per la promozione di nuovi eventuali profili professionali, anche in collaborazione con il Centro e con altri soggetti pubblici e privati dediti alle attività di formazione e di aggiornamento professionale di cui alla presente lettera;

          n) nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni di alta cultura e delle altre agenzie formative, promuovono, con proprie leggi, l'educazione alla cultura cinematografica e audiovisiva, con particolare riferimento ai percorsi formativi alla cui elaborazione esse partecipano.

      3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e d), e nelle more dei provvedimenti attuativi dei princìpi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, le regioni, attraverso le rispettive commissioni per le opere filmiche istituite ai sensi del citato comma 2, lettera g), possono riconoscere contributi a fondo perduto alle produzioni cinematografiche e audiovisive indipendenti. I contributi erogati dalle regioni alle produzioni indipendenti possono essere anche aggiunti ai finanziamenti pubblici statali alle medesime produzioni.

Art. 28.
(Disciplina della revisione cinematografica).

      1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film di nazionalità italiana sono libere.
      2. Con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografici, le associazioni dei genitori e dei consumatori e di tutela degli animali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono

 

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definite norme di autoregolamentazione e disciplina volte a:

          a) definire eventuali restrizioni alla visione dei film nelle sale cinematografiche in Italia, in considerazione della protezione dei minori e nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti poste a loro tutela;

          b) costituire un organo di vigilanza del settore cinematografico, nel quale è prevista anche la partecipazione di un rappresentante delle associazioni di tutela degli animali individuate dal decreto di cui all'alinea, relativamente ai film per i quali è previsto l'utilizzo di animali;

          c) definire le modalità di accertamento delle violazioni delle medesime norme di autoregolamentazione e di applicazione di eventuali sanzioni amministrative irrogate con atto dell'organo di cui alla lettera b), avverso le quali è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.

      3. In mancanza di accordi stipulati ai sensi del comma 2 del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di autoregolamentazione e disciplina di cui al medesimo comma 2 sono adottate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni individuate dal decreto di cui al citato comma 2 e la consulta.
      4. Le norme di autoregolamentazione e disciplina di cui al comma 2 costituiscono usi e consuetudini commerciali e sono parametri di valutazione del principio della correttezza professionale in ambito cinematografico, ai sensi dell'articolo 2598, numero 3), del codice civile.

Art. 29.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Alle operazioni di credito cinematografico e audiovisivo effettuate ai sensi

 

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della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
      2. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dalla emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, a condizione che siano da ritenere enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che siano state rispettate le disposizioni previste dal titolo II, capo III, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

      3. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153.

Art. 30.
(Delega al Governo per le misure di incentivazione e di agevolazione fiscale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme volte a sviluppare una piattaforma finanziaria inclusiva per il settore cinematografico e audiovisivo favorendo l'accesso di intermediari finanziari e di investitori privati nei meccanismi di sostegno al cinema e all'audiovisivo, sia attraverso la previsione di interventi e di strumenti finanziari innovativi, sia tramite meccanismi di defiscalizzazione degli investimenti privati di provenienza esogena al sistema cine

 

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matografico e audiovisivo, nonché altre agevolazioni fiscali allo scopo di favorire il reperimento di capitali da parte delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. I decreti legislativi di cui al presente comma devono, inoltre, attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riconoscimento alle persone fisiche, non esercenti attività di impresa, che investono nella produzione di opere cinematografiche o audiovisive attraverso contratti di associazione in partecipazione, cointeressenza e simili con imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per un periodo non superiore a cinque anni, di un credito di imposta, da utilizzare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un ammontare non superiore al 50 per cento dell'investimento effettuato;

          b) riconoscimento alle imprese, non operanti nel settore cinematografico e audiovisivo, che investono nella produzione di opere cinematografiche o audiovisive attraverso contratti di associazione in partecipazione, cointeressenza e simili con imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per un periodo non superiore a cinque anni, di un credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore al 30 per cento dell'investimento effettuato;

          c) individuazione di meccanismi di tassazione sostitutiva dei proventi netti incassati dalle persone fisiche o dalle imprese di cui alle lettere a) e b) in eccedenza rispetto all'investimento effettuato;

          d) obbligo per le imprese di produzione che beneficiano degli investimenti di utilizzare il 100 per cento di tali risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera italiana e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione;

          e) il credito di imposta di cui alla lettera a) non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul

 

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reddito delle persone fisiche, non può eccedere la somma di 25.000 euro per ciascun periodo di imposta e il relativo investimento non può rappresentare più del 5 per cento del costo complessivo di produzione;

          f) introduzione di un credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 20 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5.000.000 di euro e condizionato al sostenimento in Italia di spese di produzione non inferiori al doppio del credito di imposta stesso;

          g) introduzione di un credito di imposta per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione di opere di nazionalità italiana od europea, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5.000.000 di euro;

          h) introduzione di un credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle sale cinematografiche gestite ovvero pari al 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove

 

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sale cinematografiche, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5.000.000 di euro;

          i) previsione di norme per la deducibilità o per la detraibilità dalle imposte dirette degli investimenti compiuti da imprese non operanti nel settore cinematografico e audiovisivo e destinati alla produzione di opere filmiche e audiovisive di produttori indipendenti nazionali, anche qualora tali investimenti avvengano attraverso la partecipazione a iniziative di raccolta di fondi attuate da società o da organismi pubblici e privati e da destinare al finanziamento delle produzioni cinematografiche e audiovisive di cui al presente comma;

          l) previsione di benefìci fiscali in favore di imprese di produzione cinematografica e audiovisiva nazionali che, utilizzando mano d'opera e professionisti italiani, prestano servizi di produzione esecutiva a committenti esteri;

          m) riduzione e armonizzazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate alle seguenti operazioni, attività e contratti:

              1) la vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive, nonché i contratti di distribuzione, di noleggio, di mandato, di agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento delle opere medesime;

              2) gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi e dei contributi di cui alla presente legge, nonché gli atti relativi all'esecuzione e all'estinzione delle operazioni di finanziamento di cui al presente comma;

              3) gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, esclusa l'acquisizione in proprietà di beni immobili da parte dei medesimi soggetti.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa

 

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con il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle comunicazioni, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.
      3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure previsti dai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 31.
(Personale del Centro).

      1. Alla copertura dell'organico del Centro si provvede, nell'ordine:

          a) mediante l'inquadramento del personale assegnato alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle fondazioni e alle società le cui funzioni amministrative e i cui compiti, nel settore cinematografico, sono devoluti, con le inerenti risorse, al Centro, ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 7;

          b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

          c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

 

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      2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni statali di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite al Centro. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
      3. Al personale inquadrato nell'organico del Centro ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del contratto integrativo collettivo del Centro.

Art. 32.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 668 del codice penale, la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Ogni riferimento alle competenze degli uffici, operanti nel settore cinematografico, del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia si intende effettuato al Centro.
      2. Sino alla data di effettiva entrata in funzione del Centro, alla disciplina delle attività cinematografiche continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
      3. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.

 

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      4. In sede di prima attuazione della presente legge, la nomina del presidente e del direttore del Centro nonché dei membri del consiglio di amministrazione del medesimo Centro devono avvenire entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 33.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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