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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2876 |
Articolo 1. L'articolo 1 individua i princìpi - sia costituzionali che tecnici - su cui la presente proposta di legge si fonda. Merita attenzione il fatto che si individua come «di interesse culturale» l'intero fenomeno cinematografico e audiovisivo, abbandonando il principio secondo cui tale «interesse» era riconoscibile solo in capo a determinate opere e non ad altre, non cogliendo così la portata culturale, sociale e strategica dell'intero settore produttivo cinematografico e audiovisivo nel suo insieme, come veicolo di cultura e momento di aggregazione e di condivisione sociale, di fondamentale importanza strategica per la formazione e per l'evoluzione del «comune sentire» e della lingua italiana.
Articolo 2. L'articolo 2, nel presentare le definizioni base utilizzate nella presente proposta di legge, introduce una importante novità in tema di definizione di «produttore indipendente». Ed invero, superando i «datati» concetti civilistici di «collegamento» e di «controllo» societario, rende più rigoroso e stringente il divieto di interessenza da parte di diffusori televisivi all'interno di società di produzione. Inoltre, è rimosso il vincolo di destinazione di prodotto nel triennio. Tale scelta è stata operata sulla base - di merito - che il divieto di destinare (ai fini del riconoscimento della qualifica di produttore indipendente) il 90 per cento della produzione di un produttore nel triennio ad un unico diffusore televisivo sia una previsione che, per le peculiarità del mercato italiano della diffusione televisiva, rende «impossibile» per un produttore essere qualificato come «indipendente». Tale modifica normativa poggia sulla base - tecnica - dei princìpi generali della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, cosiddetta «televisione senza frontiere», che precisa come tale norma debba essere valutata dai Paesi membri dell'Unione europea sulla base della «capacità televisiva» dei singoli Paesi. Considerando come in Italia esistano, allo stato, solo due grandi diffusori generalisti, è di tutta evidenza come la previsione in esame, nel non tenere conto della situazione duopolistica-duopsonistica del mercato rilevante della diffusione televisiva, si riduca ad un indebito ostacolo per i produttori nazionali a essere considerati come «indipendenti».
Articolo 3. Con l'articolo 3 si individuano, su base definitoria, le imprese nazionali dei diversi «anelli» della filiera destinatarie della presente proposta di legge.
Articolo 4. L'articolo 4 detta le regole per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive. La grande innovazione portata da questa norma è il riconoscimento - per la prima volta in Italia - della «nazionalità» anche al prodotto audiovisivo che fino ad oggi - pur in presenza di una normativa vigente riferentesi a «produzione italiana» - non si era mai visto riconoscere lo status formale di nazionalità italiana.
Articolo 5. Con l'articolo 5 si dettano le regole e i princìpi generali relativi alle coproduzioni. Viene naturalmente riconosciuto il ruolo preminente degli accordi internazionali in materia, dettando una normativa più flessibile e più idonea a raccogliere le diverse realtà produttive che si manifestano nel mercato per i casi non già disciplinati da tali accordi internazionali.
Articoli da 6 a 9. Gli articoli in oggetto recano l'istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, nuovo organismo per la gestione unitaria di tutti gli interventi pubblici nel settore, titolare e responsabile del Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 10, che sostiene lo sviluppo dell'intera filiera produttiva e industriale.
a) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva;
b) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza degli autori cinematografici e di opere audiovisive;
c) due esperti di chiara fama nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive.
Articolo 10. L'istituzione di un nuovo Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo risponde anche al bisogno di superare i limiti strutturali e finanziari del Fondo unico per lo spettacolo. Si stabiliscono regole che, attraverso la partecipazione di tutti gli attori del sistema alla formazione delle risorse economico-finanziarie, attivano la sinergia che occorre tra la produzione cinematografica e audiovisiva e tutti i soggetti che operano nella distribuzione e nella diffusione dei contenuti in qualunque forma e con qualunque tecnologia. Tutti gli operatori del sistema, dalla produzione all'esercizio, alle industrie tecniche e così via, possono chiedere contributi di carattere selettivo o automatico, secondo i princìpi generali indicati dalla legge, in base ai quali il Centro definisce i parametri, i criteri e le modalità della ripartizione tra i diversi settori di attività, sia per i contributi automatici sia per quelli selettivi. Dunque, l'istituzione di un Fondo alimentato con risorse provenienti dallo Stato e dalla filiera economico-industriale del cinema e dell'audiovisivo consente di realizzare un'azione pubblica combinata che risponde, allo stesso tempo, alle ragioni di politica culturale e a quelle di politica industriale, rispetto alle quali la funzione pubblica è quella di regolatore.
Articolo 11. Si provvede poi, attraverso una delega al Governo, a stabilire la confluenza nella struttura operativa del nuovo Centro di tutti i diversi enti pubblici e semi-pubblici che attualmente operano nel settore cinematografico e audiovisivo, come Cinecittà Holding Spa, e le società da essa detenute e controllate, nonché la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Ciò, oltre a dare soluzione al problema della frammentazione delle funzioni e delle risorse pubbliche per il settore, rispetta i princìpi della razionalizzazione della spesa in rapporto all'aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione
Articolo 12. L'articolo 12 definisce i criteri generali di ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento dell'intero settore stabilendo:
a) contributi automatici: per la produzione e la distribuzione di opere filmiche e audiovisive, per l'esercizio cinematografico, per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere audiovisive realizzate come home-video o attraverso altre tecniche o supporti di innovazione tecnologica, per le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive. La quota riservata ai contributi automatici non può essere inferiore ai due terzi del totale delle risorse del Fondo;
b) contributi complementari: tali contributi sono erogabili, in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, a quelle imprese di produzione cinematografica indipendenti, titolari di un proprio conto aperto presso il Centro, che hanno esaurito, temporaneamente, la propria disponibilità. Questa tipologia di contributi consente di evitare esclusioni di fatto dal meccanismo della contribuzione per le imprese di produzione; essi sono, naturalmente, soggetti a restituzione integrale da parte delle imprese stesse. Sostanzialmente si tratta di un'anticipazione sui futuri contributi totalizzati dal produttore a fronte degli esiti delle sue produzioni successive;
c) contributi selettivi: per la produzione di opere filmiche o audiovisive prime o seconde e di opere di cui sia stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale, nonché per la distribuzione, per l'esercizio cinematografico e per altre forme di aiuto selettivo. A differenza dei contributi automatici e complementari, quelli selettivi sono erogabili dal Centro per le opere, i progetti e le diverse attività per le quali la commissione riconosce l'esistenza di requisiti di qualità artistica o di valore culturale. I contributi selettivi assistono anche le fasi di ideazione e di sviluppo. A questi contributi potrà accedere anche la società di produzione non ancora titolare di un proprio conto presso il Centro. Tale previsione rende possibile il sostegno anche all'opera prima del produttore e ha il fine di favorire e di facilitare l'accesso al mercato delle imprese di produzione.
Articoli 13 e 26. Questi due articoli rilanciano e ridefiniscono le norme previste, prima, dalla citata legge n. 122 del 1998 e, attualmente, dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, con l'obiettivo di realizzare la sinergia indispensabile all'economia del settore, tra l'emittenza televisiva, in tutte le sue diverse forme, piattaforme e modalità di trasmissione, e il sistema della produzione cinematografica e audiovidiva. Pertanto tutti gli operatori di rete, le emittenti televisive e i fornitori di contenuti sono obbligati ad investire in produzione e in acquisto di opere cinematografiche e audiovisive italiane ed europee almeno il 10 per cento dei propri fatturati, al netto della sola imposta sul valore aggiunto (IVA), così come sono obbligati a programmare le produzioni italiane ed europee di recente realizzazione. All'interno delle previsioni di obbligo generale, sia per gli investimenti in produzione e in acquisto, sia per gli obblighi di programmazione, sono previste specifiche quote riservate alle produzioni indipendenti cinematografiche, nonché alle opere in lingua originale italiana. Per la concessionaria radiotelevisiva pubblica, per la quale vige l'obbligo di rispondere a specifici obiettivi culturali e di interesse generale in forza del contratto di servizio, gli obblighi sono più elevati che per i soggetti privati.
Articoli 16 e 17. In tali articoli si prevedono le norme indispensabili in materia di incentivi alla distribuzione e all'esercizio cinematografici e dirette a promuovere la diffusione e la programmazione del cinema italiano ed europeo nelle sale. Tali norme rispettano la necessità di definire i princìpi fondamentali e i livelli minimi delle prestazioni pubbliche per la promozione del cinema. La determinazione dei parametri, dei criteri e delle modalità dell'erogazione di tali incentivi, compresi gli obblighi di investimento e di reinvestimento che i soggetti beneficiari di tali contributi sono obbligati a rispettare, spetta al Centro. Naturalmente, l'attuazione di queste norme dovrà rispettare l'obiettivo che si prefigge la legge e che è non solo quello di incentivare la distribuzione e la programmazione del cinema italiano, ma anche di favorire l'accesso al mercato e il consumo del cinema di qualità e di quelle produzioni che sono meno avvantaggiate sul piano commerciale. Le misure di incentivo devono essere volte anche a correggere gli effetti delle concentrazioni esistenti su tali mercati, che rendono difficoltoso l'accesso alle imprese non integrate e alle opere meno commerciali e di qualità. Il combinato disposto delle norme sulla produzione indipendente e sulle misure di incentivo previste per la distribuzione e per l'esercizio cinematografici dalla legge è improntato, perciò, anche alla necessità di correggere tali distorsioni. In questo senso i parametri da stabilire in fase di attuazione per le diverse tipologie di contributi non potranno che essere tali da garantire la riduzione degli ostacoli per l'accesso al mercato degli operatori della distribuzione e dell'esercizio, la massima diffusione delle opere italiane e di quelle di qualità, nonché la tenuta di queste programmazioni nelle sale e lo sviluppo di progetti culturali.
Articolo 19. Sono raccolte in questo articolo le norme relative alla promozione e alla valorizzazione cinematografica e audiovisiva nonché alla diffusione cinematografica.
Articoli 20 e 21. In tali articoli sono individuati i princìpi generali per l'accesso alle diverse tipologie di contributi per la produzione audiovisiva.
Articolo 22. Questo articolo è particolarmente rilevante ai fini della regolazione generale del mercato cinematografico e audiovisivo e si inserisce nel complesso degli interventi che la legge prevede per ridurre l'effetto sui produttori indipendenti delle concentrazioni che derivano dalle verticalizzazioni delle emittenti televisive e dei broadcaster in generale. Si introducono regole destinate ad assicurare negoziazioni eque e trasparenti per la cessione dei diritti di sfruttamento delle opere tra i produttori e gli operatori delle comunicazioni. Si prevede perciò che questi contratti debbano indicare distintamente:
a) ciascun diritto oggetto della negoziazione e il relativo corrispettivo;
b) ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione delle opere;
c) il numero dei passaggi e la durata massima temporale delle cessioni o delle licenze oggetto di tali negoziazioni che sia compatibile con l'accesso ai finanziamenti
Articolo 25. Nell'articolo 25 sono previste norme specifiche per la tutela della concorrenza nel mercato cinematografico e audiovisivo che, naturalmente, si inseriscono nella disciplina dettata in materia dalla legge n. 287 del 1990. Salvo, dunque, l'applicazione delle norme vigenti in materia di antitrust nel settore cinematografico e audiovisivo, si stabilisce che le contrattazioni realizzate in violazione delle norme previste dall'articolo 22 della legge si configurano come intesa in violazione delle regole sulla libera concorrenza di cui alla legge n. 287 del 1990. Si prevedono, inoltre, specifici parametri di individuazione di eventuali concentrazioni sul mercato dell'esercizio.
Anche in questo caso le misure necessarie a contenere gli effetti negativi sulla libera concorrenza e il pluralismo determinati dalle concentrazioni e dalle posizioni dominanti previste dalla legge vanno poste in rapporto e a completamento di quanto stabilito dagli articoli 13 e 26 sulla promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali e sugli obblighi di programmazione delle opere italiane ed europee in capo ai medesimi soggetti.
Articolo 27. Le norme previste dall'articolo 27, nel pieno rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato, si propongono di stabilire le condizioni per il concorso alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive da parte degli enti di governo territoriali ma, soprattutto, tendono a realizzare la leale collaborazione tra essi e lo Stato.
Stante, infatti, l'architettura generale della legge in oggetto e l'istituzione di un nuovo organismo pubblico nazionale per la gestione degli interventi nel settore, l'obiettivo da conseguire è quello di un nuovo modello organizzativo fondato sulla cooperazione tra le parti in causa. In questo senso, il dettato dell'articolo 117 della Costituzione, che regola le potestà legislative dello Stato e delle regioni, offre l'opportunità di distribuire le funzioni tra i diversi gradi di governo secondo il principio della cooperazione tra centro e periferia e intorno al comune obiettivo di realizzare un sistema di governo che pone al centro di una politica integrata per lo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità locali la produzione culturale come motore della diffusione generale e orizzontale del benessere.
Articoli 29 e 30. Questi articoli stabiliscono norme per il riconoscimento di benefìci fiscali per il settore, ritenuti essenziali per favorire lo sviluppo della produzione e dell'economia del cinema e dell'audiovisivo. Queste misure consentono, infatti, il reperimento in tutto il settore privato di fonti di finanziamento e di capitali di investimento aggiuntivi alle risorse del Fondo di cui il Centro è titolare. Pertanto, oltre a stabilire un regime tributario agevolato per il credito cinematografico e audiovisivo, il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che prevedano crediti d'imposta a favore delle persone fisiche e delle imprese per gli investimenti compiuti nelle produzioni cinematografiche, misure di tax shelter e benefìci fiscali per le imprese che prestano servizi di produzione esecutiva per committenti esteri, utilizzando manodopera e professionisti italiani, la riduzione e l'armonizzazione dell'IVA per le operazioni, le attività e i contratti di vendita dei diritti delle opere e per la distribuzione, il noleggio e il mandato relativi allo sfruttamento delle opere, nonché per la costituzione dei soggetti che operano per la diffusione del cultura cinematografica e audiovisiva.
1. La presente legge detta i princìpi fondamentali di disciplina dell'intervento pubblico per la promozione delle attività cinematografiche e audiovisive. Le regioni esercitano la propria potestà legislativa in materia in conformità a tali princìpi.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La Repubblica riconosce il cinema e l'audiovisivo come attività culturali, definite ai sensi della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e resa esecutiva dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19.
4. La Repubblica riconosce le attività cinematografiche e audiovisive come settore dell'industria culturale, in ragione della loro rilevanza imprenditoriale ed economica.
5. In attuazione dei princìpi sanciti dagli articoli 3, 9 e 41 della Costituzione, in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione e ai princìpi fissati dalla presente legge, la Repubblica adotta e attua le politiche e gli interventi per la promozione e il sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive, in quanto espressione culturale degli individui e della comunità nazionale, con riferimento, in particolare, alla formazione, alla ricerca, all'innovazione artistica e tecnologica, alla produzione, alla post-produzione, alla diffusione e alla distribuzione.
6. La Repubblica promuove idonei strumenti finalizzati allo sviluppo delle
1. La presente legge si applica alle opere filmiche e audiovisive, in quanto prodotti
a) opera filmica o film, l'opera dell'ingegno ai sensi della legislazione vigente sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata, prioritariamente, allo sfruttamento nelle sale cinematografiche di cui alla lettera g), dal titolare dei diritti di utilizzazione;
b) opera audiovisiva, l'opera dell'ingegno ai sensi della legislazione vigente sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, e destinata al pubblico, attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere diversi dalla sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;
c) lungometraggio, l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, di durata superiore a 75 minuti;
d) cortometraggio, l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, di durata non superiore a 15 minuti, ad eccezione delle opere a carattere esclusivamente pubblicitario;
e) opere filmiche o audiovisive di nazionalità italiana, le opere che hanno ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana in base ai criteri di individuazione di cui all'articolo 4;
f) film d'essai, l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta di particolare
g) sala cinematografica, qualunque spazio al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, destinato al pubblico spettacolo cinematografico;
h) sala d'essai, la sala cinematografica il cui titolare si impegna per un periodo, non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai e cortometraggi di qualità e di valore culturale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. In tali quote, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o europea;
i) sala della comunità ecclesiale o religiosa, la sala cinematografica di cui è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o di enti ecclesiali o religiosi, dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato e la cui programmazione cinematografica risponde a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa;
l) produttori e distributori indipendenti, i soggetti che svolgono attività di produzione e di distribuzione filmica o audiovisiva e che non sono:
1) controllati da, o collegati a, soggetti proprietari o che esercitano il controllo societario, diretto o indiretto, anche attraverso strutture societarie complesse o che sono parte di assetti societari facenti capo a holding o ad altre tipologie di
2) legati ai soggetti di cui al numero 1) da accordi di esclusiva che hanno per oggetto lo sviluppo, la produzione o la fornitura di opere filmiche e audiovisive, limitatamente alla tipologia di opere eventualmente oggetto di esclusiva.
1. Possono beneficiare dei contributi e degli incentivi di cui alla presente legge le imprese di produzione e distribuzione indipendenti, di esportazione e di esercizio e le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive aventi sede legale e residenza fiscale in Italia, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12.
2. Le imprese di produzione e di distribuzione indipendenti, di esportazione e di esercizio e le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive sono iscritte in appositi elenchi informatici istituiti presso il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6. L'iscrizione in tali elenchi è condizione essenziale per l'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge.
1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano al Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese e uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva del film o dell'opera audiovisiva, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o) e p), nonché agli oneri sociali.
3. Per quanto attiene ai film e alle opere audiovisive in tecnica di animazione, realizzati con immagini animate per almeno l'80 per cento dell'opera, le componenti artistiche e tecniche da prendere in considerazione, ai fini di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) ideatori italiani dei personaggi;
e) realizzatori italiani di disegni delle inquadrature dei film;
f) realizzatori italiani dell'assemblaggio delle immagini e dei suoni dei film;
g) realizzatori italiani dell'animazione;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) realizzatori italiani dei sottofondi;
m) utilizzo di industrie tecniche italiane;
n) effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film o dell'opera audiovisiva, con riferimento alle componenti tecniche di cui alla lettera m), nonché agli oneri sociali.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, per «italiano» si intende la persona fisica che gode della cittadinanza italiana o di uno status civile ad essa equiparato dalle leggi nazionali o dalle convenzioni internazionali in materia. I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.
5. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film o alle opere audiovisive che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g) e h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l) e m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2,
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere riconosciuti di nazionalità italiana i lungometraggi, i cortometraggi e le opere audiovisive realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.
2. La quota minima di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non membri dell'Unione europea non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film o dell'opera audiovisiva, quando il costo della produzione è pari o inferiore
1. È istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato «Centro», con personalità giuridica di diritto pubblico. In conformità con le disposizioni della presente legge e del proprio statuto, il Centro ha autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e di bilancio, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
2. Il Centro, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, opera secondo princìpi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, con indipendenza di giudizio e di valutazione, e secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge, il Centro agisce secondo le norme del diritto privato.
3. Al Centro sono attribuiti, con le inerenti risorse, le funzioni amministrative e i compiti, di interesse nazionale, esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente o indirettamente nel settore cinematografico, dal Ministero per i beni e le attività culturali. Nel settore dell'audiovisivo, il Centro esercita le funzioni amministrative e i compiti che gli sono attribuiti dalla presente legge, ferme restando le competenze del Ministero delle comunicazioni. Al Centro spettano, in particolare:
a) la promozione e il sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive
b) la promozione e la diffusione del cinema e dell'audiovisivo nonché della cultura cinematografica, presso il pubblico italiano e internazionale, fatte salve, con riferimento alla diffusione dell'arte e della cultura cinematografiche all'estero, le attribuzioni del Ministero degli affari esteri;
c) la valorizzazione, la gestione e la conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo;
d) lo studio, la ricerca, l'innovazione e l'alta formazione nelle materie di competenza;
e) la realizzazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale per il settore cinematografico e audiovisivo;
f) tutte le altre attività previste dalla presente legge o connesse e strumentali a quelle di cui al presente comma, comprese quelle di monitoraggio, ispezione, vigilanza e controllo, che non sono assegnate alla competenza di altre amministrazioni dello Stato, dirette a perseguire il massimo livello di osservanza e di attuazione delle disposizioni della presente legge.
4. Al Centro sono, altresì, devoluti, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti esercitati dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, nonché da Cinecittà Holding Spa, istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, e dalle società da essa detenute o controllate. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione del presente comma, in conformità a quanto disposto
a) coordinamento delle funzioni e dei compiti esercitati, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e da Cinecittà Holding Spa e dalle società da essa detenute o controllate con le disposizioni della presente legge;
b) adeguamento degli assetti organizzativi, anche attraverso la razionalizzazione e la riorganizzazione delle attribuzioni e delle strutture esistenti, secondo criteri di omogeneità, complementarità, organicità e flessibilità ai fini dell'efficienza gestionale del contenimento dei costi di funzionamento;
c) eliminazione delle eventuali duplicazioni organizzative e funzionali, anche attraverso il riordino e la soppressione di strutture e di uffici, ai fini della riduzione dei costi amministrativi e della speditezza dell'azione;
d) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta
a) gli obiettivi da raggiungere;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le risorse disponibili o acquisibili;
d) le modalità di verifica dei risultati della gestione;
e) le misure necessarie per assicurare al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni l'acquisizione di dati e di notizie.
14. Il Centro, per la realizzazione delle proprie attività e per assicurare il coordinamento nazionale delle attività e degli interventi stabiliti localmente per la promozione e per il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
1. L'ordinamento e l'attività del Centro sono regolati dalla presente legge nonché dallo statuto, deliberato, su proposta del direttore del Centro, dal consiglio di amministrazione del Centro stesso e approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.
2. Lo statuto, in conformità alle disposizioni della presente legge, disciplina le competenze degli organi di vertice e fissa i princìpi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento del Centro. Lo statuto prevede, altresì, l'istituzione di un'apposita struttura interna preposta al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.
3. Fermi restando i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 1, gli
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il comitato direttivo;
d) il consiglio di amministrazione;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) la consulta per le attività cinematografiche e audiovisive.
7. Il presidente è scelto tra eminenti personalità della cultura e del settore cinematografico e audiovisivo ed è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di nomina. L'incarico ha la durata di quattro anni, può essere confermato una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato.
8. Il direttore, scelto in base a criteri di alta professionalità e capacità manageriale nei settori di intervento del Centro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, formulata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'incarico ha la durata di quattro anni, può essere immediatamente confermato una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
9. Il comitato direttivo è composto dai titolari degli uffici dirigenziali generali nei quali si articola il Centro ai sensi del comma 5.
10. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, in possesso di alte e riconosciute qualificazioni professionali di natura gestionale e amministrativa direttamente riferibili alle funzioni e ai compiti del Centro, dei quali due designati dalla Conferenza Stato-regioni, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e uno designato dal Ministro delle comunicazioni. I membri designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro delle comunicazioni sono scelti all'interno di una rosa composta da non meno di cinque e da non più di sette nomi, proposta dalla consulta per le attività cinematografiche e audiovisive. Nel caso in cui la consulta non presenti le candidature
1. Il presidente formula proposte al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, di promozione e di diffusione del cinema e dell'audiovisivo e presiede il consiglio di amministrazione del Centro.
2. Il direttore dirige il Centro. Al direttore sono attribuiti i poteri e le responsabilità per l'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, di promozione e di diffusione del cinema e dell'audiovisivo, nonché per il conseguimento dei risultati fissati nella convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 13. A tale fine, e in conformità a quanto indicato dal comma 4, il direttore propone ed esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenendone informato quest'ultimo, coordina gli uffici e le attività del Centro e ne assicura il mantenimento dell'unità di azione. Il direttore vigila sull'efficacia e sul rendimento degli uffici del Centro e ne riferisce periodicamente al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni. Il direttore adotta, altresì, tutti gli altri provvedimenti che gli sono assegnati dalla presente legge e svolge tutte le funzioni e le attività amministrative che non sono attribuite, in base alle disposizioni della presente legge o dello statuto, ad altri organi.
3. Il comitato direttivo è organo di collaborazione diretta del direttore del Centro nell'esercizio delle attribuzioni conferite al medesimo comitato.
4. Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani e le spese che impegnano il bilancio del Centro e gli altri atti di programmazione e di carattere generale che regolano il funzionamento e le attività del medesimo Centro. Il consiglio di amministrazione determina, in conformità alle disposizioni della presente
a) su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, di promozione e di diffusione del cinema e dell'audiovisivo;
b) obbligatoriamente, su richiesta del consiglio di amministrazione del Centro, in merito ai criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10 tra i diversi settori di attività, nonché, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, ai fini dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 3;
c) su richiesta del consiglio di amministrazione del Centro, su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente gli interventi in materia di attività cinematografica e audiovisiva.
6. I pareri di cui al comma 5 sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni.
7. La consulta può avanzare proposte al Ministro per i beni e le attività culturali o al consiglio di amministrazione del Centro, in relazione alle loro rispettive funzioni e competenze, su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo in materia di attività cinematografica e audiovisiva.
1. È istituita, presso il Centro, la commissione per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata «commissione».
a) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva;
b) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza degli autori cinematografici e di opere audiovisive;
c) due esperti di chiara fama nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive.
7. I membri della commissione sono nominati dal consiglio di amministrazione del Centro in base ad una rosa di cinque candidati, proposta dalle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore cinematografico e audiovisivo, per ciascuna delle categorie dei rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, nonché per ciascuno degli ulteriori membri della commissione esprimibili entro i limiti numerici di cui al comma 5. Nel caso in cui i soggetti che vi sono tenuti non presentino le candidature stabilite nei tempi richiesti dal consiglio di amministrazione, questo provvede in via sostitutiva nel rispetto delle componenti delle categorie indicate dal citato comma 6, lettere a), b) e c).
8. I membri della commissione, durante il loro mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza, le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile, quando esse attengono al settore cinematografico e audiovisivo; non possono essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono, a pena di decadenza, essere titolari di rapporti di collaborazione professionale o di consulenza con il Ministero per i beni e le attività culturali, né con gli organi di direzione del Centro; non possono essere amministratori o sindaci né presidenti o membri dei consigli di amministrazione di società, enti o soggetti destinatari, anche parziali, di contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Centro, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, dipende dalle valutazioni e dalle deliberazioni della medesima commissione.
9. La commissione dura in carica due anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente confermati. L'organizzazione
1. Per il finanziamento delle attività cinematografiche e audiovisive è istituito il Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo», del quale il Centro è titolare e gestore.
2. Il Fondo è alimentato con le seguenti risorse:
a) una quota percentuale del fatturato annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti, degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione;
b) una quota percentuale del fatturato annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete, delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;
c) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni
d) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori di home-video, derivante da noleggio e da vendita di videogrammi;
e) una quota percentuale dei fatturati annui da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuti dagli esercenti cinematografici.
3. Lo Stato partecipa e sostiene le attività del Centro con lo stanziamento di fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Stato destina alle attività al Centro la quota parte del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) spettante alle attività cinematografiche, ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni. I fondi destinati al Centro dallo Stato non possono comunque essere inferiori alla quota del FUS spettante alle attività cinematografiche e determinata ai sensi della citata legge n. 163 del 1985, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Centro riceve dallo Stato risorse stabilite in via quadriennale, che possono essere incrementate dalla destinazione di quote provenienti dagli introiti derivanti allo Stato dall'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalle estrazioni infrasettimanali del lotto, dei giochi e delle lotterie nazionali, nonché da nuovi e ulteriori stanziamenti di risorse decisi dallo Stato.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 10,
a) le aliquote percentuali relative alla quota obbligatoria di partecipazione al Fondo sono definite separatamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 10;
b) gli obblighi di partecipazione alle risorse del Fondo devono raggiungere il pieno regime entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea;
c) le percentuali obbligatorie calcolate sui fatturati annui dei soggetti obbligati alla partecipazione al Fondo sono incrementate progressivamente, con inizio del prelievo nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea e con perfezionamento del medesimo prelievo entro ventiquattro mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi di decreto legislativo il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Il Governo acquisisce, altresì, il parere della Conferenza Stato-regioni, che deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure previsti dai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
1. Il Centro sostiene e promuove il cinema e l'audiovisivo con le risorse economiche e finanziarie del Fondo. Il Centro concede contributi, di carattere automatico o selettivo, alla produzione e alla distribuzione cinematografiche e audiovisive, all'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche, alla promozione e all'esportazione.
2. La ripartizione delle risorse complessive del Fondo prevede:
a) contributi automatici per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche o audiovisive, per l'esercizio cinematografico, per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere audiovisive realizzate come home-video o attraverso altre tecniche o supporti di innovazione tecnologica, per le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive. La quota riservata ai contributi automatici non può essere comunque inferiore ai due terzi del totale delle risorse del Fondo. Ove tali contributi siano maturati da soggetti diversi da quelli definiti ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'articolo 2, i contributi stessi sono accreditati sul relativo conto tenuto presso il Centro in misura non superiore al 20 per cento di quanto maturato;
b) contributi complementari: in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che hanno esaurito, temporaneamente, la propria disponibilità;
c) contributi selettivi: per la produzione di opere filmiche o audiovisive prime o seconde e per le opere di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale, compresa la sperimentazione di nuovi formati, dalla commissione, per la distribuzione e l'esercizio
3. I contributi selettivi sono attribuiti esclusivamente in base alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera filmica o audiovisiva o del progetto da realizzare e assistono anche le fasi di ideazione e di sviluppo, in base alle determinazioni della commissione.
4. I contributi automatici sono concessi alle imprese che sono titolari di un apposito conto, istituito a loro nome presso il Centro, nel quale è computato il contributo maturato in loro favore, ai sensi di quanto stabilito dal capo VI.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, le risorse finanziarie destinate al Fondo dallo Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 10, sono finalizzate alla realizzazione di interventi per il settore cinematografico con riferimento alla formazione, produzione, distribuzione, esercizio e promozione del cinema in Italia e all'estero, nonché alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio filmico.
6. I parametri, i criteri e le modalità della ripartizione delle risorse del Fondo da destinare alla contribuzione automatica e selettiva per le opere filmiche e audiovisive e per le diverse attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, nonché i requisiti, le procedure, gli adempimenti e la documentazione da produrre per l'accesso ai contributi da parte dei soggetti richiedenti, sono stabiliti dal Centro in base a princìpi di proporzionalità e adeguatezza.
7. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, le imprese di produzione depositano presso il Centro una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica, che non ha effettuato passaggi in sale cinematografiche. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 6, il Centro può avvalersi delle copie acquisite dalla Cineteca nazionale per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.
1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi, soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano obbligatoriamente ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento dei rispettivi fatturati annui al netto dell'imposta sul valore aggiunto, come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, alla produzione e all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di produzione europea realizzate da produttori indipendenti.
2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina, alle medesime finalità di cui al comma 1, una quota stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 15 per cento del fatturato annuo complessivo al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Una percentuale non inferiore al 50 per cento di ciascuna delle quote indicate ai commi 1 e 2 è destinata all'acquisto di opere filmiche di produttori indipendenti italiani o di Paesi membri dell'Unione europea. All'interno di tale percentuale, almeno la metà deve essere destinata a opere filmiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 4 e prodotte nell'ultimo triennio.
4. Qualora i soggetti di cui al presente articolo destinino una quota parte delle percentuali di investimento obbligatorie di cui ai commi 1 e 2 direttamente al Fondo, in forma aggiuntiva e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10, tali soggetti possono godere di un credito di imposta da utilizzare ai fini dell'imposta sul reddito delle società a valere sulla suddetta quota parte. I parametri, i criteri e le modalità del riconoscimento del credito di imposta
1. Il Centro concede:
a) contributi automatici alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il medesimo Centro, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera l), per l'ideazione e lo sviluppo delle medesime;
b) contributi complementari in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che hanno esaurito la propria disponibilità sul conto medesimo;
c) contributi alle imprese cinematografiche indipendenti per la promozione all'estero delle opere filmiche, ivi comprese le spese per il doppiaggio e per la sottotitolazione delle opere medesime;
d) contributi selettivi per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere filmiche prime e seconde, nonché per le opere di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione, anche qualora tali imprese non siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro.
2. I requisiti dei progetti, delle opere e delle imprese legittimati ad accedere ai contributi automatici, complementari e selettivi di cui al comma 1 del presente articolo, sono stabiliti dal Centro ai sensi
1. L'ammontare complessivo dei contributi automatici e complementari erogabili per uno stesso film non può superare, rispettivamente, il 50 per cento e il 70 per cento del costo complessivo dell'opera filmica o del costo massimo ammissibile della stessa, come definiti al comma 2, a seconda di quale tra i due costi sia il minore. In caso di coproduzione internazionale in cui il produttore italiano è minoritario, il contributo è parametrato alla sola quota di partecipazione italiana.
2. La configurazione di costo complessivo dell'opera filmica è costituita dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti e il compenso per la produzione. Le spese generali e il compenso per la produzione sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5 per cento del costo di realizzazione alla prima copia. Il costo massimo ammissibile rappresenta il volume massimo di costo complessivo dell'opera filmica che il Centro prende in considerazione per la determinazione dei contributi da riconoscere.
3. Per le opere filmiche prime e seconde, nonché per i progetti e le opere
1. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche di nazionalità italiana ed europea, è concesso dal Centro un contributo percentuale calcolato sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, secondo gli accertamenti effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
2. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche che hanno ottenuto l'accesso ai contributi selettivi per la produzione sono concessi contributi percentuali a valere sul finanziamento selettivo ottenuto dal produttore.
3. Alle imprese di esportazione sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di opere filmiche di nazionalità italiana, che hanno usufruito dei contributi per la produzione di cui alla presente legge, in proporzione alla cessione dei diritti di sfruttamento delle opere a imprese estere, nonché degli incassi realizzati all'estero dalle opere medesime.
4. I parametri, i criteri e le modalità per l'accesso e per l'erogazione dei contributi, nonché gli obblighi di investimento e di reinvestimento delle imprese di distribuzione per la diffusione e la programmazione delle opere filmiche nelle sale cinematografiche di cui al presente articolo sono stabiliti dal Centro.
1. Gli esercenti cinematografici che proiettano nelle sale lungometraggi e cortometraggi di nazionalità italiana ed europea possono beneficiare di contributi finalizzati a incentivare la programmazione delle medesime opere di nazionalità italiana ed europea calcolati sul numero di giornate di programmazione destinate a tali opere durante l'anno solare. I contributi sono erogati dal Centro in base ai parametri, ai criteri e alle modalità da esso stabiliti, che tengono particolare conto dei film d'essai e dei film per i quali è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione.
2. Le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche multisala con almeno cinque schermi, che riservano non meno del 35 per cento, con arrotondamento per eccesso, degli spettacoli a film di nazionalità italiana ed europea, possono beneficiare di contributi finalizzati a incentivare la programmazione di tali opere, calcolati sul numero di spettacoli riservati alle opere filmiche italiane ed europee. I contributi sono erogati dal Centro in base ai parametri, ai criteri e alle modalità da esso stabiliti, che tengono particolare conto dei film d'essai e dei film per i quali è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione.
3. Il Centro eroga contributi, diretti a favorire la diffusione del cinema di qualità e di valore culturale nonché alla promozione della cultura cinematografica, alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali.
4. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale cinematografiche, ad attività continuativa e con non più di quattro schermi, che garantiscono un'adeguata offerta culturale nei centri urbani e nei centri minori e che destinano una parte prevalente delle giornate di programmazione a film riconosciuti di particolare qualità artistica o di valore culturale dalla
1. Alle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali a
1. Il Centro sostiene la promozione e la valorizzazione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica, nazionale ed europea, presso il pubblico italiano e internazionale, anche attraverso la concessione di contributi erogati, sulla base di criteri e di parametri da esso definiti, a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che pongono in essere attività dirette a:
a) l'organizzazione di mostre d'arte cinematografica e audiovisiva di particolare rilevanza culturale e internazionale, festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale;
b) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, anche a carattere non permanente, diretti a favorire la diffusione del cinema e dell'audiovisivo nei loro aspetti artistici, culturali e tecnici;
c) la programmazione stagionale di film;
d) l'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse culturale, posta in essere anche a fini didattici e, in particolare, per la promozione della
e) la realizzazione di iniziative di formazione, anche a carattere non permanente, volte a favorire lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo anche attraverso la riqualificazione delle professionalità e l'individuazione di nuove figure professionali;
f) la pubblicazione, la diffusione e la conservazione di studi e di ricerche a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia e l'audiovisivo;
g) la valorizzazione, la gestione e la conservazione del patrimonio filmico nazionale e internazionale.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il Centro concede contributi, secondo criteri e modalità da esso stabiliti, ma comunque commisurati alla struttura organizzativa nonché alle attività svolte, alle associazioni nazionali di cultura cinematografica definite ai sensi del comma 3.
3. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione, senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica, definiti ai sensi del comma 4, e organismi specializzati. Ai fini di cui alla presente legge, il Centro provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati dal periodo precedente.
4. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
5. Le associazioni e i circoli di cui ai commi 3 e 4 possono avvalersi, nell'ambito della loro attività, anche delle riproduzioni visivo-sonore da supporti video, ottici, elettronici,
1. Il Centro concede:
a) contributi automatici alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), per l'ideazione e lo sviluppo delle medesime;
b) contributi complementari, in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che hanno esaurito la propria disponibilità sul conto medesimo;
c) contributi selettivi alle imprese audiovisive per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere audiovisive, di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione, ovvero qualora le imprese non siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro;
d) contributi alle imprese audiovisive indipendenti per la promozione all'estero delle opere, comprese le spese per il
2. I parametri, i criteri, le modalità e i requisiti delle opere e dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi automatici, complementari e selettivi, nonché le modalità di calcolo, erogazione, compensazione e restituzione dei medesimi da parte delle imprese di cui al comma 1 sono stabiliti dal Centro.
1. L'ammontare complessivo dei contributi automatici e complementari fruibili per una stessa opera audiovisiva non può superare, rispettivamente, il 50 per cento e il 70 per cento del costo complessivo dell'opera o del costo massimo ammissibile della stessa, come definiti al comma 2, a seconda di quale tra i due costi sia minore. In caso di coproduzione internazionale in cui il produttore italiano sia minoritario, il contributo è parametrato alla sola quota della partecipazione italiana.
2. La configurazione di costo complessivo dell'opera audiovisiva è costituita dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione sino a integrale completamento della produzione, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti e il compenso per la produzione. Le spese generali e il compenso per la produzione sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5 per cento del costo di realizzazione della produzione. Il costo massimo ammissibile rappresenta il volume massimo di costo complessivo dell'opera che il Centro prende in considerazione per la determinazione dei contributi da riconoscere.
3. Per le opere audiovisive di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione, il limite massimo dei contributi erogabili dal Centro è elevato all'80 per cento del costo complessivo dell'opera,
1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, nonché gli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili ed i fornitori di accesso alla rete internet sono obbligati a condurre relativamente alle opere audiovisive e filmiche realizzate da produttori indipendenti, anche in regime di appalto, negoziazioni eque, trasparenti e distinte in relazione a:
a) ciascun diritto oggetto di negoziazione e il relativo corrispettivo;
b) ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione;
c) il numero dei passaggi e la durata massima temporale delle cessioni o delle licenze oggetto delle negoziazioni di cui alla lettera a) che sia compatibile con l'accesso ai finanziamenti del programma Media 2007-2013 dell'Unione europea e in nessun caso superiore a cinque anni;
d) il prezzo relativo all'acquisizione dei diritti di sfruttamento, distinto per ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione, e stabilito in base a parametri di valutazione oggettivi determinati dal Centro con propri provvedimenti, sentita la consulta ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
2. Agli operatori di rete, alle emittenti televisive nazionali, ai fornitori di contenuti, agli operatori delle telecomunicazioni fine e mobili e ai fornitori di accesso alla rete internet di cui al comma 1 è fatto divieto di rendersi cessionari o licenziatari di diritti di sfruttamento di opere audiovisive e filmiche relativi a piattaforme o modalità di trasmissione per le quali essi
1. Ogni impresa di produzione cinematografica e audiovisiva di nazionalità italiana ha diritto di aprire, presso il Centro, un conto di produzione sul quale sono accantonati i contributi maturati in favore dell'impresa stessa. Il Centro è responsabile della corretta e trasparente tenuta di tali conti di produzione.
2. L'accesso ai contributi automatici previsti dalla presente legge per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è condizionato all'apertura e alla titolarità di un apposito conto presso il Centro ai sensi del comma 1.
3. Gli importi giacenti sui conti di produzione di cui al comma 1 sono improduttivi di interessi.
1. Per la determinazione dei parametri di valutazione e di calcolo dei contributi automatici relativi alle opere audiovisive si tiene conto della durata dell'opera realizzata e dei relativi costi medi orari di realizzazione.
2. Per la determinazione dei parametri di valutazione e di calcolo dei contributi automatici relativi alle opere filmiche si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche dai film realizzati dalle imprese di produzione, nonché di ulteriori
1. Le imprese e i soggetti che operano nella produzione, nella distribuzione e nell'esercizio cinematografico e audiovisivo sono sottoposti alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. Al settore cinematografico e audiovisivo si applicano, in particolare, le norme previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 della citata legge n. 287 del 1990.
2. Ai fini di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le funzioni e i poteri ad essa spettanti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti per la tutela della concorrenza e del mercato nel settore cinematografico e audiovisivo:
a) si considera intesa finalizzata a restringere, impedire o falsare in maniera consistente la libera concorrenza nel mercato cinematografico e audiovisivo nazionale, o di una sua parte rilevante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive, da parte
b) si verifica concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, soggetta agli obblighi di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 287 del 1990, qualora si venga a detenere o a controllare, direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica, Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato lordo della distribuzione cinematografica o una quota superiore al 25 per cento dell'incasso spettante alle sale cinematografiche ivi in attività.
1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere filmiche e audiovisive europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Tale quota deve essere ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione e ripartita tra i diversi generi di opere filmiche e audiovisive europee
1. Nel rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le regioni concorrono alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive in conformità a quanto previsto dalla presente legge.
2. Le regioni, in particolare, nell'ambito della propria autonomia legislativa e regolamentare:
a) attuano i princìpi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari nonché delle proprie strutture amministrative;
b) definiscono i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi e alle altre misure di sostegno da esse concesse a favore delle attività cinematografiche e audiovisive;
c) promuovono forme di raccordo e di concertazione, strutturale o funzionale, con gli enti locali, per il coordinamento e per l'armonizzazione degli interventi diretti alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive posti in essere nel rispettivo territorio nonché per la definizione di strategie e di obiettivi comuni diretti a consentire un'adeguata valorizzazione delle risorse culturali e artistiche, esistenti sul rispettivo territorio, di interesse
d) definiscono, con propria legge, i criteri e le modalità di autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, nonché per la ristrutturazione o l'ampliamento di sale già in attività, al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, in relazione al rapporto tra popolazione e numero degli schermi cinematografici presenti e all'ubicazione delle sale nei territori di riferimento e nelle zone liminari, tutelando le strutture operanti nei centri storici, nonché assicurando il rispetto del principio di libera concorrenza. Le regioni, nel fissare i criteri e le modalità di cui alla presente lettera, perseguono, altresì, l'obiettivo di rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli immobili destinati a sale cinematografiche, con particolare riguardo a fattori quali la viabilità, la mobilità dei consumatori e l'inquinamento urbano. A tale fine si intendono, comunque, sottoposti ad autorizzazione gli interventi di cui alla prima parte della presente lettera, quando hanno ad oggetto sale cinematografiche il cui numero di posti è o diventa superiore a 1.300. Sono fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza previste dagli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
e) qualora la regione non provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, o comunque non abbia già provveduto, ad emanare la legge di cui alla lettera d), il Governo provvede, in via sostitutiva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e
f) nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui alla lettera d), elaborano, con il concorso delle province e dei comuni, il piano regolatore regionale per l'apertura di nuove sale cinematografiche e multiplex, anche al fine di individuare le sale e gli schermi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17;
g) istituiscono apposite commissioni per le opere filmiche al fine di incentivare le iniziative cinematografiche e audiovisive che operano sul rispettivo territorio, di sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa, nonché di promuovere, anche ai sensi della lettera c), lo sviluppo e la valorizzazione dei territori nonché dei beni materiali e immateriali che li connotano;
h) promuovono la realizzazione di centri di produzione cinematografici e audiovisivi, anche interregionali;
i) sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con istituti di credito per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;
l) in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 8, promuovono lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva e valorizzano il patrimonio filmico e audiovisivo regionale e locale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, a fini educativi e culturali, di opere filmiche e audiovisive, nonché tramite la costituzione, o la collaborazione alla costituzione, di mediatiche e di cineteche, di interesse regionale o locale. Le regioni operano per favorire il raccordo funzionale e organizzativo delle mediateche e delle cineteche, esistenti sul rispettivo territorio, con quelle presenti in altre regioni nonché con quelle di rilievo nazionale. Le regioni garantiscono, altresì, la pubblica fruizione, per finalità di studio
m) operano per la formazione e per l'aggiornamento professionali nel settore cinematografico e audiovisivo nonché per la promozione di nuovi eventuali profili professionali, anche in collaborazione con il Centro e con altri soggetti pubblici e privati dediti alle attività di formazione e di aggiornamento professionale di cui alla presente lettera;
n) nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni di alta cultura e delle altre agenzie formative, promuovono, con proprie leggi, l'educazione alla cultura cinematografica e audiovisiva, con particolare riferimento ai percorsi formativi alla cui elaborazione esse partecipano.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e d), e nelle more dei provvedimenti attuativi dei princìpi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, le regioni, attraverso le rispettive commissioni per le opere filmiche istituite ai sensi del citato comma 2, lettera g), possono riconoscere contributi a fondo perduto alle produzioni cinematografiche e audiovisive indipendenti. I contributi erogati dalle regioni alle produzioni indipendenti possono essere anche aggiunti ai finanziamenti pubblici statali alle medesime produzioni.
1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film di nazionalità italiana sono libere.
2. Con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografici, le associazioni dei genitori e dei consumatori e di tutela degli animali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono
a) definire eventuali restrizioni alla visione dei film nelle sale cinematografiche in Italia, in considerazione della protezione dei minori e nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti poste a loro tutela;
b) costituire un organo di vigilanza del settore cinematografico, nel quale è prevista anche la partecipazione di un rappresentante delle associazioni di tutela degli animali individuate dal decreto di cui all'alinea, relativamente ai film per i quali è previsto l'utilizzo di animali;
c) definire le modalità di accertamento delle violazioni delle medesime norme di autoregolamentazione e di applicazione di eventuali sanzioni amministrative irrogate con atto dell'organo di cui alla lettera b), avverso le quali è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.
3. In mancanza di accordi stipulati ai sensi del comma 2 del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di autoregolamentazione e disciplina di cui al medesimo comma 2 sono adottate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni individuate dal decreto di cui al citato comma 2 e la consulta.
4. Le norme di autoregolamentazione e disciplina di cui al comma 2 costituiscono usi e consuetudini commerciali e sono parametri di valutazione del principio della correttezza professionale in ambito cinematografico, ai sensi dell'articolo 2598, numero 3), del codice civile.
1. Alle operazioni di credito cinematografico e audiovisivo effettuate ai sensi
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme volte a sviluppare una piattaforma finanziaria inclusiva per il settore cinematografico e audiovisivo favorendo l'accesso di intermediari finanziari e di investitori privati nei meccanismi di sostegno al cinema e all'audiovisivo, sia attraverso la previsione di interventi e di strumenti finanziari innovativi, sia tramite meccanismi di defiscalizzazione degli investimenti privati di provenienza esogena al sistema cine
a) riconoscimento alle persone fisiche, non esercenti attività di impresa, che investono nella produzione di opere cinematografiche o audiovisive attraverso contratti di associazione in partecipazione, cointeressenza e simili con imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per un periodo non superiore a cinque anni, di un credito di imposta, da utilizzare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un ammontare non superiore al 50 per cento dell'investimento effettuato;
b) riconoscimento alle imprese, non operanti nel settore cinematografico e audiovisivo, che investono nella produzione di opere cinematografiche o audiovisive attraverso contratti di associazione in partecipazione, cointeressenza e simili con imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per un periodo non superiore a cinque anni, di un credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore al 30 per cento dell'investimento effettuato;
c) individuazione di meccanismi di tassazione sostitutiva dei proventi netti incassati dalle persone fisiche o dalle imprese di cui alle lettere a) e b) in eccedenza rispetto all'investimento effettuato;
d) obbligo per le imprese di produzione che beneficiano degli investimenti di utilizzare il 100 per cento di tali risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera italiana e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione;
e) il credito di imposta di cui alla lettera a) non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
f) introduzione di un credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 20 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5.000.000 di euro e condizionato al sostenimento in Italia di spese di produzione non inferiori al doppio del credito di imposta stesso;
g) introduzione di un credito di imposta per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione di opere di nazionalità italiana od europea, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5.000.000 di euro;
h) introduzione di un credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle sale cinematografiche gestite ovvero pari al 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove
i) previsione di norme per la deducibilità o per la detraibilità dalle imposte dirette degli investimenti compiuti da imprese non operanti nel settore cinematografico e audiovisivo e destinati alla produzione di opere filmiche e audiovisive di produttori indipendenti nazionali, anche qualora tali investimenti avvengano attraverso la partecipazione a iniziative di raccolta di fondi attuate da società o da organismi pubblici e privati e da destinare al finanziamento delle produzioni cinematografiche e audiovisive di cui al presente comma;
l) previsione di benefìci fiscali in favore di imprese di produzione cinematografica e audiovisiva nazionali che, utilizzando mano d'opera e professionisti italiani, prestano servizi di produzione esecutiva a committenti esteri;
m) riduzione e armonizzazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate alle seguenti operazioni, attività e contratti:
1) la vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive, nonché i contratti di distribuzione, di noleggio, di mandato, di agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento delle opere medesime;
2) gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi e dei contributi di cui alla presente legge, nonché gli atti relativi all'esecuzione e all'estinzione delle operazioni di finanziamento di cui al presente comma;
3) gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, esclusa l'acquisizione in proprietà di beni immobili da parte dei medesimi soggetti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa
1. Alla copertura dell'organico del Centro si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale assegnato alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle fondazioni e alle società le cui funzioni amministrative e i cui compiti, nel settore cinematografico, sono devoluti, con le inerenti risorse, al Centro, ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 7;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni statali di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite al Centro. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico del Centro ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del contratto integrativo collettivo del Centro.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 668 del codice penale, la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Ogni riferimento alle competenze degli uffici, operanti nel settore cinematografico, del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia si intende effettuato al Centro.
2. Sino alla data di effettiva entrata in funzione del Centro, alla disciplina delle attività cinematografiche continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
3. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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