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PDL 2934

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2934



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SERVODIO, BAFILE, BELISARIO, CARRA, CINZIA MARIA FONTANA, GRASSI, LION, MOSELLA, PERTOLDI, RUGGERI, RUTA, SASSO, SCHIRRU, VICO

Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria
sui treni viaggiatori a lunga percorrenza

Presentata il 20 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende istituire un servizio di assistenza sanitaria sui treni viaggiatori a lunga percorrenza, prevedendo la presenza di un medico o di un infermiere con la dotazione di medicinali e di apparecchiature di pronto soccorso.
      II trasporto ferroviario è un servizio che è largamente utilizzato da un elevatissimo numero di cittadini durante tutto l'arco dell'anno. Numerose sono le richieste per incrementare la sicurezza dei viaggiatori e la qualità del servizio ferroviario anche per quanto riguarda l'aspetto sanitario durante il viaggio, in attesa di raggiungere una stazione ferroviaria.
      In Europa sono state già avviate similari iniziative; anche nel nostro Paese è necessario predisporre un servizio di assistenza sanitaria per migliorare la qualità, la sicurezza e la competitività del trasporto ferroviario passeggeri.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Ferrovie dello Stato Spa provvede all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria, assicurando la presenza di un medico o di un infermiere sui treni adibiti al trasporto viaggiatori con percorrenza superiore a 600 chilometri e, comunque, sui treni che effettuano percorsi della durata di almeno 8 ore ovvero di almeno 1 ora e 30 minuti senza fermate intermedie.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i requisiti del personale medico e infermieristico nonché la dotazione delle apparecchiature di pronto soccorso e dei medicinali necessari all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo. Con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di coordinamento tra il servizio di assistenza sanitaria sui treni viaggiatori a lunga percorrenza e il servizio di emergenza sanitaria, codice «118», del Ministero della salute.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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