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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2958 |
1. In considerazione della diffusione del prodotto e del legame con le tradizioni, gli usi e i costumi locali, la presente legge promuove la produzione artigianale e senza fini di lucro delle grappe e delle acqueviti di frutta secondo le modalità, le agevolazioni e i limiti previsti dalla legge medesima.
1. La presente legge si applica alle grappe ottenute da uve prodotte e vinificate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, nonché alle acqueviti di frutta rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui al capo II del medesimo regolamento.
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acqueviti di frutta per l'autoconsumo ovvero per la degustazione gratuita.
2. La produzione per l'autoconsumo è consentita, per ciascuna azienda, nel limite complessivo annuo di 30 litri.
3. La produzione per la degustazione gratuita è destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici di gestione del produttore ed è consentita nel limite complessivo annuo di 50 litri per ciascuna azienda.
4. Le aziende agricole vitivinicole e frutticole sono tenute ad osservare le disposizioni sull'igiene alimentare di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
1. La distillazione delle grappe e delle acqueviti di frutta con le modalità previste all'articolo 3 è consentita previa comunicazione in carta semplice, da parte del legale rappresentante dell'azienda, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ufficio equivalente competente per territorio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata da atto sostitutivo di atto notorio, con cui il legale rappresentante dell'azienda attesta l'osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge e l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
3. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ufficio equivalente trasmette all'ufficio competente dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari l'elenco delle aziende intenzionate a distillare le grappe e le acqueviti di frutta nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
1. La violazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro e la distruzione dei prodotti.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
3. Alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ufficio equivalente competente per territorio.
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