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PDL 2952

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2952



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRIMOLDI, BODEGA

Modifica dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di condizioni per la richiesta di decreto ingiuntivo da parte della Banca d'Italia e delle banche

Presentata il 25 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge interviene in materia di decreto ingiuntivo modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
      In caso di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile, la banca si basa sull'estratto conto, che tiene necessariamente conto di tutte le voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi le spese, le ritenute fiscali, gli interessi attivi e passivi maturati e le commissioni di massimo scoperto trimestrali.
      Nonostante l'anatocismo sia vietato per legge, proprio gli interessi «ultralegali», maggiorati dal gioco delle valute, le commissioni di massimo scoperto trimestrali e le spese vengono trasformati dalla banca in capitale e producono a loro volta interessi, influendo sulle commissioni e sugli interessi del trimestre successivo, generando un processo di moltiplicazione geometrica del debito tendente all'infinito. Dopo qualche trimestre, quindi, è impossibile distinguere quale sia il capitale vero e proprio prestato dalla banca al cliente e quale sia il capitale fittizio, cioè le competenze bancarie.
 

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      Accade spesso che la banca, dopo aver intimato al correntista il rientro immediato con lettera raccomandata, faccia notificare dall'autorità giudiziaria il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il che equivale a dire che la banca, con tale provvedimento emesso dal giudice «inaudita altera parte», può subito iniziare, a carico del debitore, una procedura esecutiva immobiliare.
      Il decreto ingiuntivo emesso, come testimonia una consolidata giurisprudenza, è sicuramente invalido poiché contiene voci di costo illegittime, che contribuiscono trimestre dopo trimestre allo sfasamento del conto; il saldo finale, quindi, non è né certo, né liquido, né esigibile.
      È poi quanto meno inopportuno che a certificare l'estratto conto bancario sia un dirigente della banca stessa. Molto spesso, a causa dei vizi citati, accade che ci sia una forte divergenza tra i decreti provvisoriamente emessi ed i calcoli eseguiti dai curatori fallimentari che, eliminando l'anatocismo e le commissioni di massimo scoperto, ammettono al passivo somme fortemente ridotte rispetto a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo.
      A tutela del debitore-correntista è, quindi, necessario affidare la certificazione della reale consistenza del conto corrente non a un dirigente di parte, ma a professionisti esterni alla banca, iscritti all'albo dei revisori, nominati dal giudice.
      Tale certificazione esterna costituirà fondamentale garanzia d'imparzialità per il debitore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

      «Art. 50. - (Decreto ingiuntivo). - 1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile in base all'estratto conto, certificato da tre revisori dei conti iscritti all'albo, esterni alla banca interessata, nominati dal giudice competente».


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