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PDL 2098

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2098



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PINOTTI, NACCARATO, TENAGLIA

Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza

Presentata il 21 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è intesa a conferire al Governo la delega per l'adozione del nuovo codice penale militare di pace, abrogando quello attualmente vigente, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
      Il codice in questione, ancorché abbia subìto nel corso degli anni diverse modifiche a seguito di interventi legislativi (in particolare la legge 23 marzo 1956, n. 167) e della Corte costituzionale, necessita di una profonda rivisitazione che tenga conto della professionalizzazione delle Forze armate e della connessa sospensione della leva, nonché del crescente impegno nazionale nel contesto di missioni internazionali.
      In tale prospettiva si è ritenuto di operare un intervento sistematico rispondente all'esigenza di razionalizzare la legge penale militare, senza ampliare la nozione di reato militare e mantenendone immutato l'ambito soggettivo di applicazione, in linea con la previsione dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione e con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 429 del 1992.
      Da un punto di vista sistematico si è tenuto conto della necessità di ancorare i reati militari a interessi definibili come «militari», secondo un criterio di ragionevolezza, e dei limiti richiamati dalla Corte costituzionale in materia di sanzione penale, ritenuta come extrema ratio e non strumento ordinario per perseguire gli illeciti, soprattutto nelle sentenze n. 341 del 1994, n. 519 del 1995 e n. 317 del 1996.
      Il testo proposto consente di superare la frammentarietà degli interventi che si
 

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sono succeduti nel tempo e le conseguenti problematiche sorte in ordine alle disposizioni applicabili nel corso delle missioni internazionali. In tale ottica il provvedimento prevede l'introduzione di disposizioni penali per assicurare la piena tutela dei cosiddetti «soggetti deboli» e delle Forze armate, nel quadro dell'imprescindibile rispetto dei diritti umani e delle norme di diritto internazionale.
      La presente proposta di legge introduce significative novità in materia di:

          a) condizioni di procedibilità, con introduzione della querela per alcuni reati contro la persona e il patrimonio in aggiunta alla richiesta di procedimento del comandante di corpo;

          b) pene principali e accessorie, rispettivamente con previsione della multa e con abrogazione delle pene militari accessorie, che vengono così ricondotte alla disciplina della legge penale comune. Quanto ai limiti di pena, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di coerenza dell'ordinamento, sono state eliminate disarmonie tra i limiti edittali per i reati previsti dalla legge penale militare, dal codice penale e dalle leggi speciali che disciplinano analoghe fattispecie, curandone il coordinamento (in particolare per i delitti contro la personalità dello Stato e contro la persona, ma anche per i reati commessi nel corso delle operazioni all'estero);

          c) armonizzazione dei delitti contro la persona e l'amministrazione militare con gli analoghi istituti disciplinati dal codice penale, con ciò eliminando anomalie evidenti come nel caso del peculato militare;

          d) abrogazione delle fattispecie non più attuali, ritenute incostituzionali o tacitamente abrogate ovvero sprovviste di offensività sufficiente a giustificarne la rilevanza sul piano penale, come le disposizioni in materia di duello, attività sediziosa, domanda o reclamo collettivo, danneggiamento colposo di cose mobili dell'amministrazione militare;

          e) introduzione di specifiche fattispecie autonome che offendono interessi militari o circostanze aggravanti, come quelle dell'omicidio tra pari grado commesso in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina ovvero in luogo militare (al momento in tali circostanze solo l'omicidio tra militari di grado diverso costituisce reato militare), del furto di armi, del cosiddetto «nonnismo», di reati commessi nel corso di operazioni militari armate all'estero ovvero in operazioni condotte in caso di pubblica calamità;

          f) revisione e razionalizzazione dei reati contro la disciplina militare, delimitando l'ambito dei reati militari ai soli fatti effettivamente lesivi di interessi militari;

          g) procedura penale militare, confermando l'applicazione delle norme del codice di procedura penale, salva diversa disposizione di legge, e mantenendo soltanto le disposizioni necessarie, previa opportuna modifica;

          h) missioni internazionali, prevedendo norme penali sostanziali per perseguire gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, come nel caso di cattura di ostaggi, tortura, violenza arbitraria contro civili che non prendono parte alle operazioni militari e norme in materia di arresto, fermo e misure cautelari personali e adempimenti connessi, riprendendo e aggiornando istituti già applicati nelle missioni internazionali ma inseriti in molteplici testi normativi.

Articolo 1 - Delega al Governo.

      L'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'adozione del nuovo codice penale militare di pace, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In considerazione della complessità e della portata dell'intervento normativo si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della delega, più adatto in ragione della complessità della materia e coerente con le scelte che hanno accompagnato

 

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riforme legislative di ampia portata, soprattutto in materia penale, come la legge 16 febbraio 1987, n. 81, con cui è stata conferita la delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Articolo 2 - Princìpi e criteri direttivi.

      Nell'articolo 2, comma 1, sono previsti i princìpi e criteri direttivi generali [lettera a)], e quelli specifici relativi alla parte sostanziale e speciale [lettera b)], nonché all'apposito regime penale delle operazioni militari armate all'estero [lettera c)].

1) Reato militare.

      Viene confermata la disposizione del vigente codice penale militare di pace per la quale costituisce reato militare qualunque violazione della legge penale militare e qualunque reato qualificato come tale dalla legge.

      La determinazione delle fattispecie di reato militare da mantenere nel nuovo codice penale militare è stata effettuata previa individuazione di interessi definibili come militari e ritenuti meritevoli di tutela penale, rispettando il canone della ragionevolezza secondo i parametri posti dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 42 del 1977 e n. 298 del 1995. Si è altresì operato un bilanciamento tra tali interessi e altri di natura diversa, tenendo in ogni caso conto dell'esigenza di assicurare l'efficacia dell'azione giudiziaria, la chiarezza delle nuove norme e la loro coerenza rispetto alle fattispecie analoghe previste dalla legge penale comune.
      Per quanto riguarda le pene principali, il sistema viene in parte modificato salvaguardando tuttavia l'esigenza di recuperare al consesso militare l'appartenente alle Forze armate condannato a pena detentiva.
      È previsto infatti che i reati militari sono puniti con l'ergastolo, la reclusione e la multa e che, se alla condanna non consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e se il condannato non ha in altro modo cessato di appartenere alle Forze armate, la pena detentiva viene convertita in reclusione militare, da scontare negli stabilimenti militari di pena.
      Per i militari in servizio permanente condannati per reati comuni viene confermata la disposizione per la quale la reclusione comune viene convertita in reclusione militare e scontata presso il carcere militare, salvi i casi dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici o di colui che abbia in altro modo cessato di appartenere alle Forze armate.
      Per quanto concerne le pene accessorie si è ritenuta superata l'attuale autonoma disciplina, peraltro in alcune parti oggetto di censure e in altre di critiche della Corte costituzionale (sentenze n. 258 del 1993 e n. 490 del 1989), e si è optato per l'applicazione integrale della disciplina del codice penale comune.

2) Cause di giustificazione.

      La speciale definizione della legittima difesa, contenuta nell'articolo 42 del codice penale militare di pace, diversa da quella del codice penale comune, non appare né attuale né ragionevole. Infatti, non può più giustificarsi una normativa speciale che limiti l'operatività della causa di giustificazione alla necessità di respingere da sé o da altri una «violenza» e non ne preveda l'applicabilità in caso di difesa di un diritto proprio o altrui, né che giustifichi la condotta difensiva solo di fronte a una «violenza attuale», oltre che ingiusta, e non nel caso di «pericolo attuale di un'offesa».
      Si ritiene pertanto preferibile evitare una norma speciale in materia di difesa legittima, lasciando operare direttamente la scriminante di diritto comune.
      È stata confermata la causa di giustificazione dei casi particolari di necessità militare, attualmente prevista dall'articolo 44 del codice penale militare di pace, secondo cui non è punibile il militare che ha commesso un fatto costituente reato in quanto costretto dalla necessità di impedire reati quali l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione.
      Viene inoltre espressamente prevista la responsabilità penale del militare che esegue

 

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un ordine che sia manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato. L'inserimento del principio in questione, già operante nell'ordinamento in base all'articolo 4 della legge 11 luglio 1978, n. 382, nell'ambito della disciplina delle scriminanti, risponde a esigenze di sistematicità e di chiarezza, anche alla luce della particolare valenza del principio in ambito internazionale, come si rileva anche dall'articolo 33 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

3) Forme di manifestazione del reato.

      Nell'ambito delle circostanze del reato viene sostanzialmente confermato il sistema attuale, con alcuni aggiornamenti. Accanto alle circostanze aggravanti di aver agito per timore di un pericolo al quale si aveva un particolare dovere giuridico di esporsi, l'essere rivestito di un grado o investito di un comando, l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, l'aver commesso il fatto alla presenza di tre o più militari o trovandosi per servizio all'estero o in concorso con inferiori in grado, alcuni reati come la disobbedienza, la rivolta e l'insubordinazione con minaccia sono aggravati se commessi nel corso di un'operazione militare armata all'estero ovvero durante operazioni condotte in caso di pubblica calamità. Tra le attenuanti viene mantenuta la circostanza dell'aver commesso il fatto per eccesso di zelo.

4) Pene, sanzioni sostitutive e misure alternative.

      Le disposizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi irrogate per reati militari e di misure alternative alla detenzione assolvono soprattutto a un'esigenza di maggior chiarezza della disciplina, comunque già applicata in via interpretativa, anche a seguito di specifici interventi della Corte costituzionale. In particolare, con la sentenza n. 284 del 1995, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati militari, per ingiustificata disparità di trattamento dei condannati militari rispetto a quelli comuni, rilevando altresì la necessità di comporre le antinomie emergenti tra il sistema dettato dalla legge di modifica al sistema penale e particolari categorie di soggetti come i militari. Con pronuncia n. 414 del 1991, la Corte ha dichiarato altresì la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, lasciando tuttavia aperte alcune problematiche in materia di detenzione domiciliare.
      L'intervento tiene conto della necessità di garantire la compatibilità delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del condannato militare, nonché di coordinare i riferimenti contenuti nella legge 29 aprile 1983, n. 167, alle corrispondenti fattispecie di reato che saranno introdotte nell'esercizio della delega di cui alla presente proposta di legge.

5) Riabilitazione militare.

      L'attuale disciplina in materia di riabilitazione militare (articoli 412 del codice penale militare di pace e 683, comma 1, del codice di procedura penale) è caratterizzata da irragionevoli duplicazioni che aggravano sensibilmente il procedimento e penalizzano il militare condannato dall'autorità giudiziaria militare. L'ordinamento subordina infatti la riabilitazione militare al preventivo riconoscimento della riabilitazione da parte della magistratura ordinaria. Tale incoerenza viene superata attribuendo al tribunale militare di sorveglianza competenza esclusiva sul punto.

6) Reati contro la fedeltà e la difesa militare.

      La normativa in materia di reati militari contro la fedeltà e la difesa militare,

 

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contenuta nel codice penale militare di pace del 1941, viene sostanzialmente confermata, considerando anche che molti dei più gravi reati già previsti trovano corrispondenza in analoghe disposizioni del codice penale.
      Per i reati di offesa alla libertà del Presidente della Repubblica, dell'arruolamento non autorizzato a favore di uno Stato estero e del vilipendio della Repubblica, del Governo, dell'Ordine giudiziario o delle Forze armate, è stata mantenuta la condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia, già prevista dell'articolo 3 del regio decreto-legge n. 1386 del 1941, convertito dalla legge n. 560 del 1942, prevedendo che la medesima venga rilasciata previo parere del Ministro da cui il militare interessato dipende. Detta condizione di procedibilità viene peraltro espunta in relazione al reato di intelligenze con lo straniero, in quanto non prevista per l'analoga fattispecie di cui all'articolo 243 del codice penale.
      Sono state ridotte le pene per i reati di vilipendio, tenendo conto che per alcune delle corrispondenti violazioni del codice penale la legge 24 febbraio 2006, n. 85, ha escluso la pena detentiva.

7) Reati contro il servizio militare.

      Le condotte di violazione di doveri generali inerenti al comando sono ridefinite riducendo in alcuni casi le pene al fine di armonizzarle con previsioni analoghe contenute nel codice penale e nel codice della navigazione e abrogando le fattispecie ritenute non più attuali.
      Il reato di violata consegna viene rimodulato, mantenendo la punibilità del militare comandato di sentinella o ad altro servizio regolato da consegne che abbandona il servizio o in altro modo viola la consegna ricevuta, in assenza di un giusto motivo. Quest'ultima condizione conferisce il necessario rilievo all'obbligo di leale collaborazione sancito dall'articolo 13 del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, secondo cui il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato le disposizioni ricevute, cercando di conseguire comunque lo scopo che gli era stato prefisso e informando appena possibile i propri superiori.
      È stata poi inserita una specifica aggravante in considerazione del particolare rilievo rivestito dalla scrupolosa osservanza delle consegne nel caso della sentinella in servizio durante operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità.
      L'ambito del reato di omessa presentazione in servizio viene limitato al caso del servizio armato regolato da consegne o disposto nel corso di un'operazione militare armata all'estero, sempre che dal fatto derivi l'interruzione della continuità del servizio o un pericolo per le persone o per le infrastrutture. In tal modo vengono superate le incertezze interpretative della norma attuale, riconoscendo rilievo penale soltanto alle condotte connotate da una specifica offensività e riconducendo nell'ambito esclusivamente disciplinare altri comportamenti caratterizzati da un ben diverso disfavore (lievi ritardi in servizio che non abbiano cagionato effettivo danno alla continuità del medesimo ovvero mancate presentazioni per svolgere servizi di ufficio).
      Per quanto concerne l'assenza arbitraria dal servizio, viene abrogato il reato di allontanamento illecito, escludendo la rilevanza penale dell'assenza dal servizio protrattasi per non più di cinque giorni; quanto alla mancata assunzione del servizio da parte di chi, a qualsiasi titolo, abbia l'obbligo di prestare servizio militare, il termine minimo per la sussistenza del reato è stato portato a dieci giorni.
      Per quanto attiene ai casi di procurata o simulata infermità, vengono unificate le relative fattispecie, con diminuzione di pena, coerente con il venir meno degli obblighi di leva, che conferivano ai reati in questione una maggiore offensività. Viene contestualmente abrogata l'ipotesi di procurata inabilità o simulata infermità in cui il soggetto abbia agito per sottrarsi a un

 

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servizio specifico assegnatogli, e non agli obblighi militari nel loro complesso, al momento procedibile a richiesta del comandante di corpo.
      Vengono inoltre riviste le disposizioni in materia di danneggiamento di armi, esplosivi, opere militari, edifici e beni immobili militari ad esso destinate, limitando la rilevanza penale del danneggiamento colposo al solo caso di distruzione di navi o aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari ed escludendo tutte le rimanenti ipotesi di colpa, al momento perseguibili a richiesta del comandante di corpo, in quanto si ritiene che trovino una definizione più appropriata in sede disciplinare.
      La sottrazione di armi, munizioni, esplosivi o materiali di armamento appartenenti all'amministrazione militare viene punita prevedendo due specifiche figure di reato, la più grave delle quali sanziona severamente, in analogia con quanto avviene nella disciplina comune, il caso del furto in armeria.
      Per il reato di disobbedienza viene esclusa la punibilità del militare che, avendo dichiarato di non voler eseguire l'ordine, lo esegue comunque dopo la reiterazione da parte del superiore. Viene poi prevista un' aggravante speciale se il fatto è commesso durante operazioni militari armate all'estero ovvero interventi in occasione di pubblica calamità.
      Le previsioni in materia di attività e di comportamenti sediziosi vengono profondamente innovate, in particolare abrogando i reati di attività sediziosa e raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta, ora disciplinati dagli articoli 182 e 184 del codice penale militare di pace. Tali disposizioni presentano criticità sul piano costituzionale con riguardo alla loro dubbia compatibilità con il diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, nonché a profili di indeterminatezza e difetto di tassatività. Peraltro già la giurisprudenza ha limitato fortemente la portata dell'articolo 182 del codice penale militare di pace (nel senso definito dalla corte militare d'appello nella sentenza del 9 febbraio 1988), fornendone una lettura restrittiva.
      Il reato di manifestazione sediziosa viene di contro confermato, anche perché tuttora rispondente ad analoga incriminazione del codice penale comune e in considerazione del fatto che la pubblicità della condotta conferisce a questa un disvalore che ne giustifica la perseguibilità sul piano penale; viene tuttavia eliminato il riferimento alle grida, in quanto non più attuale.
      Le vigenti disposizioni in materia di insubordinazione con violenza, con minaccia o con ingiuria, ovvero di violenza, minaccia e ingiuria contro un inferiore, vengono ripensate. Si è ritenuto che, a seguito dell'abrogazione del reato comune di oltraggio a pubblico ufficiale, tutti i casi di ingiurie tra militari di grado diverso, anche se avvenute in servizio o per cause attinenti al servizio e alla disciplina, possano essere ricondotti al reato militare di ingiuria e, conseguentemente, perseguibili a querela ovvero a richiesta del comandante di corpo, escludendo così la procedibilità d'ufficio per condotte caratterizzate da una limitata offensività.

      Le minacce e le violenze tra militari di grado diverso vengono poi mantenute nell'ambito dei reati contro il servizio, punite più gravemente e procedibili d'ufficio, solo se si tratti di fatti avvenuti in servizio o per causa attinente al servizio e alla disciplina, riconducendo gli altri episodi ai reati militari di lesione e di minaccia, che nei casi meno gravi sono puniti con pene più lievi e sono perseguibili a querela della parte offesa o a richiesta del comandante di corpo.

8) Reati contro l'amministrazione militare.

      In materia di reati contro la pubblica amministrazione sono state mantenute le fattispecie di peculato e di malversazione già previste dal codice penale militare di pace. Non si è ritenuto di prevedere la militarizzazione della corruzione e della concussione in quanto particolarmente problematica, soprattutto in ragione della

 

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natura di reato plurisoggettivo a concorso necessario della prima e della struttura della seconda. I richiamati reati sono infatti caratterizzati dal possibile coinvolgimento (come correi ovvero come soggetto attivo e parte offesa) di militari ed estranei alle Forze armate. Quanto alla corruzione, in particolare, ciò sconsiglia di introdurre meccanismi di separazione dei procedimenti poiché difficilmente compatibili con i princìpi di efficacia e di speditezza del processo, in materia di formazione della prova e di eguaglianza, con rischio di disparità di trattamento tra gli indagati o imputati soggetti alla giurisdizione militare e quelli soggetti alla giurisdizione ordinaria.
      Tali problemi non si pongono per il peculato e per la malversazione, che hanno una diversa struttura. Le due ipotesi vengono pensate simmetricamente a quelle analoghe disciplinate dal codice penale, superando così una disarmonia creatasi a seguito del mancato adeguamento della legge penale militare alle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 1990, n. 86. Si provvede, infine, ad estendere ai reati in questione anche la confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale e le pene accessorie applicabili alle corrispondenti ipotesi comuni.

9) Reati contro la persona e contro il patrimonio.

      Anche la materia dei reati militari contro la persona viene profondamente rivisitata. La mutata realtà delle Forze armate, soprattutto a seguito della sospensione della leva obbligatoria, non giustifica più l'applicazione del codice penale militare a tutti i fatti di violenza, ingiuria o minaccia intercorsi tra militari, ovunque e per qualsiasi motivo avvenuti.
      Mancando un interesse militare meritevole di tutela innanzi al giudice militare, le condotte illecite riconducibili a vicende di natura privata occorse tra militari volontari fuori delle strutture militari e per cause estranee al servizio vengono devolute alla giurisdizione ordinaria.
      Solo le lesioni, le ingiurie o le minacce poste in essere a danno di un militare da altro militare durante il servizio, o per causa attinente al servizio, ovvero in luogo militare o dinanzi a militari riuniti per servizio offendono interessi riferibili al tempo stesso alla parte offesa e all'istituzione militare e, pertanto, solo esse vengono riservate alla cognizione del giudice militare. In tal modo si è applicato a tutti i reati militari contro la persona il limite al momento previsto dall'articolo 199 del codice penale militare di pace per i soli reati di insubordinazione con violenza, con minaccia e con ingiuria, di violenza, minaccia o ingiuria verso un inferiore.
      Per una maggiore armonia del sistema, le sanzioni sono state poi assimilate a quelle del codice penale comune, ritenendo ormai superati i motivi che a suo tempo indussero il legislatore a differenziare le relative pene. L'introduzione della condizione di procedibilità della querela, in aggiunta alla richiesta del comandante di corpo per i reati di ingiuria, minaccia non aggravata e lesioni personali lievissime, rappresenta un adeguato bilanciamento dei diritti della parte offesa con l'interesse dell'amministrazione militare. Coerentemente con tale obiettivo, viene prevista l'irrevocabilità della querela per garantirne il coordinamento con la richiesta di procedimento e calibrare l'istituto in modo tale da assicurarne il corretto esercizio.
      Al fine di apprestare idonei strumenti di contrasto del fenomeno del cosiddetto «nonnismo», che si auspica comunque superato con la sospensione della leva obbligatoria, è stata introdotta, per i reati militari di minacce, percosse, lesioni e omicidio, la circostanza aggravante specifica dell'aver agito avvalendosi della forza di intimidazione o del vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra militari più anziani in servizio, con aumento di pena da un terzo alla metà e procedibilità d'ufficio anche nei casi meno gravi.
      Anche per quanto riguarda i reati militari contro il patrimonio, la nuova disciplina assimila in punto di pena le fattispecie a quelle analoghe del codice comune,

 

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introducendo anche la procedibilità a querela per i reati di furto d'uso di cose di tenue valore, appropriazione indebita e appropriazione indebita di cose smarrite, ora perseguibili a richiesta del comandante di corpo, nonché per il reato di truffa, nella sola ipotesi base, per la quale viene introdotta, per esigenze di coerenza del sistema, anche la richiesta del comandante di corpo.

10) Giurisdizione penale militare.

      La presente proposta di legge mantiene inalterati i limiti della giurisdizione penale militare, nel pieno rispetto dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace è limitata ai soli reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze armate, e delle puntuali indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 429 del 1992, con la quale è stato chiarito che la giurisdizione dei tribunali militari è esercitata esclusivamente nei confronti dei militari in servizio alle armi e dei soggetti considerati militari in servizio alle armi.
      In tutti i casi in cui soggetti estranei alle Forze armate sono chiamati a rispondere di un reato militare, rimane ferma, per costoro, la cognizione del giudice ordinario.

11) Processo penale militare.

      Nell'articolato non viene disciplinata la connessione di procedimenti di competenza del giudice ordinario e militare, ritenendosi sul punto sufficiente la norma contenuta nell'articolo 13, comma 2, del codice di procedura penale, per il quale fra reati comuni e reati militari la connessione opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, essendo in tal caso competente per tutti i reati il giudice ordinario.
      Il militare che abbia commesso reati comuni e reati militari, fra i quali sussista un vincolo di connessione, viene pertanto giudicato dal giudice ordinario nel caso in cui i primi siano più gravi, poiché in tale ipotesi la speciale considerazione che l'ordinamento riconosce alle condotte che offendono interessi di carattere militare recede dinanzi alla maggior gravità del reato comune connesso.
      Diversamente, ove il reato militare contestato sia più grave di quello comune connesso, il vincolo posto dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione non consente l'unificazione dei processi dinnanzi all'autorità giudiziaria militare.
      Quanto, infine, al caso particolare del concorso di militari ed estranei alle Forze armate nel reato militare, le alterne posizioni della giurisprudenza sono state definitivamente composte dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 5135 del 2006. Pertanto, in base alle norme vigenti, i soli estranei alle Forze armate rispondono al giudice ordinario, mentre rimane ferma la giurisdizione speciale nei confronti dei militari. Dunque l'abrogazione dell'articolo 264 del codice penale militare di pace conferma definitivamente l'attuale disciplina della separazione dei giudizi.

12) Reati commessi nel corso di operazioni militari armate all'estero.

      L'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente proposta di legge prevede l'introduzione, in un apposito titolo, della disciplina penale per le operazioni militari che l'Italia svolge all'estero nel quadro dell'articolo 11 della Costituzione e nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite. Le fattispecie introdotte sono intese ad assicurare adeguata tutela a tutti i soggetti - militari, civili e popolazioni locali - a qualunque titolo coinvolti nelle situazioni di crisi in cui hanno luogo le missioni internazionali.
      Tali disposizioni consentono di perseguire gli atti ostili condotti contro uno Stato in violazione delle convenzioni internazionali o delle disposizioni che regolano la missione, il ricorso a mezzi o a modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, la cattura di ostaggi, l'uso arbitrario di violenza contro civili, il compimento di atti di tortura, il saccheggio e l'incendio, la distruzione di beni culturali, l'uso di armi contro ambulanze,

 

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ospedali e strutture sanitarie, il maltrattamento di feriti e di naufraghi, la violazione delle norme di diritto internazionale sulla tutela di persone inferme o verso prigionieri.
      Le norme, pur riprendendo nei contenuti le disposizioni sulla tutela dei cosiddetti «soggetti deboli», inserite nel libro III, titolo IV, del codice penale militare di guerra, recano modifiche, adeguamenti in materia di pena e adattamenti necessari per renderle aderenti alle diversificate circostanze di impiego delle Forze armate nelle missioni internazionali. L'intervento realizza un sistema di tutela dei diritti umani e di rispetto del diritto internazionale umanitario applicabile in occasione di qualsiasi missione militare armata all'estero, in linea con le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ratificate ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e con i protocolli aggiuntivi del 1977, ratificati ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762, nonché con la Convenzione del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279, e con lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della citata legge n. 232 del 1999.
      La disciplina in esame risulta peraltro coerente con l'importante ruolo svolto dall'Italia nel processo di mantenimento della pace in ambito internazionale, al quale le Forze armate e di polizia forniscono un prezioso contributo, apprezzato unanimemente, oltre che per la professionalità, per l'esemplarità delle condotte del personale e per la capacità di relazionarsi costruttivamente con le popolazioni locali anche nelle situazioni di maggiore criticità.
      Le pene sono individuate nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto dell'offensività delle condotte, della natura dei beni giuridici violati e del rapporto con analoghe fattispecie previste dal codice penale o da leggi speciali.
      Vengono infine confermate le disposizioni sulla competenza del tribunale militare di Roma per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate durante le operazioni militari armate all'estero, quella del tribunale di Roma per i reati commessi dal cittadino che partecipa alle medesime operazioni, nonché la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia per i reati commessi dallo straniero contro lo Stato ovvero contro le Forze armate italiane, previste dai provvedimenti legislativi di autorizzazione delle missioni (da ultimo, l'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38).

Articolo 3 - Disposizioni finali.

      All'articolo 3 viene previsto l'inserimento della disposizione, ora contenuta nell'articolo 409 del codice penale militare di pace, nella legge 7 maggio 1981, n. 180, previsione che si rende necessaria per riunire nel medesimo testo le norme sul tribunale militare di sorveglianza e sull'ufficio militare di sorveglianza.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da esprimere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione, un decreto legislativo recante il nuovo codice penale militare di pace, comprensivo delle disposizioni penali intese ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nel corso delle missioni militari armate all'estero autorizzate dal Parlamento.
      2. Il codice penale militare di pace di cui al comma 1 entra in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dal medesimo comma 1.
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del codice penale militare di pace di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 2 e secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, in conformità ai princìpi della Costituzione e del diritto internazionale con particolare riguardo alle convenzioni internazionali

 

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ratificate dall'Italia, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) conformare le disposizioni penali secondo i princìpi e criteri direttivi generali di seguito indicati:

              1) dare attuazione ai princìpi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza;

              2) adeguare la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;

          b) conformare le disposizioni penali secondo i princìpi e criteri direttivi specifici di seguito indicati:

              1) prevedere che la legge penale militare si applica ai militari in servizio e a quelli considerati tali e che la legge determina i casi nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai soggetti assimilati ai militari e alle persone estranee alle Forze armate dello Stato;

              2) prevedere che rientrano tra i militari gli appartenenti all'Esercito, alla Marina militare, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza e le persone che a norma di legge acquistano tale qualità, e che sotto la denominazione di Forze armate agli effetti del codice penale militare di pace sono intese le forze militari indicate dal presente numero;

              3) prevedere che il servizio inizia per il militare dal momento stabilito per la presentazione, se questa è obbligatoria, o dal momento dell'effettiva presentazione negli altri casi, e termina con il collocamento in congedo;

              4) prevedere che agli effetti della legge penale militare sono considerati in servizio i militari in stato di assenza arbitraria, quelli collocati in aspettativa, sospesi dal servizio o dall'impiego, nonché quelli in congedo illimitato durante

 

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l'espiazione della reclusione militare o comunque in stato di custodia cautelare in carcere militare per reato soggetto alla giurisdizione militare. La legge determina gli altri casi nei quali i militari sono considerati in servizio;

              5) prevedere che la legge penale militare si applica in ogni caso ai militari in congedo illimitato quando commettono alcuno dei reati previsti dai numeri 27), 28), 34), 35), 36), 37), 38) e 40), nonché quello di cui al numero 46), con riferimento alle fattispecie indicate nei numeri 34), 35), 36), 37), 38) e 40), che in tali circostanze si applicano altresì le disposizioni di cui ai numeri 48) e 49) e che la legge penale militare si applica altresì ai militari in congedo illimitato che commettono il reato di cui al numero 73);

              6) prevedere che la legge penale militare si applica ai piloti e ai comandanti di navi mercantili o di aeromobili civili nelle particolari condizioni di cui ai numeri da 116) a 121) per i reati ivi descritti e che agli effetti della legge penale militare sono navi e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le navi e gli aeromobili trasformati in navi e in aeromobili da guerra e ogni altra nave e aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato alle dipendenze di un comandante militare;

              7) prevedere:

                  7.1) che, al di fuori dei casi previsti dai numeri 4) e 5), i militari in congedo sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle Forze armate dello Stato;

                  7.2) che, oltre i casi espressamente previsti dalla legge, le persone estranee alle Forze armate dello Stato che concorrono a commettere un reato militare sono soggette alla legge penale militare e che alle persone estranee alle Forze armate dello Stato che commettono i fatti di cui ai numeri 67), 68) e 69) si applicano le pene stabilite per i militari; in tale ultimo caso il giudice può diminuire la pena;

 

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              8) prevedere che la legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio, anche se scoperti o giudicati quando il colpevole si trova in congedo o ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato;

              9) prevedere che la legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle Forze armate dello Stato, anche se posteriormente alla commissione del reato è stata dichiarata la nullità dell'arruolamento o l'incapacità di appartenere alle Forze stesse, e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi;

              10) prevedere che è punito secondo la legge italiana, nell'osservanza delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, il militare che commette un reato militare all'estero in territorio ove hanno luogo le operazioni militari armate o nei territori di soggiorno o di transito delle Forze armate dello Stato o se comunque ivi si trovi per ragioni di servizio. Nei rimanenti casi si applicano le disposizioni del codice penale in materia di reati commessi all'estero e la competenza per la richiesta di procedimento è attribuita al Ministro individuato ai sensi del numero 53);

              11) prevedere che le disposizioni del codice penale militare di pace si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra in quanto non sia stabilito diversamente;

              12) prevedere che i reati militari sono puniti con la pena dell'ergastolo, della reclusione e della multa, secondo le disposizioni del codice penale, e che nel caso di condanna per reati militari, da pronunciare o pronunciata nei confronti di militare, ancorché non più in servizio attivo, salvo che alla condanna consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o che il condannato abbia in altro modo cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, la pena della reclusione viene convertita in reclusione militare per uguale durata, da scontare negli stabilimenti militari di pena, con l'applicazione delle disposizioni comuni in materia di

 

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pene accessorie e di altri effetti penali della condanna. Fermo restando quanto indicato nel primo periodo del presente numero, la previsione della pena della reclusione militare come sanzione inflitta da altre leggi si intende riferita alla reclusione;

              13) prevedere che la reclusione militare è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia e che, per quanto non specificamente previsto, si applicano le norme vigenti in materia di reclusione;

              14) prevedere che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale, priva il militare condannato della qualità di militare e della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze armate dello Stato;

              15) prevedere che costituisce reato militare qualunque violazione del codice penale militare di pace o di altre leggi penali militari ovvero qualunque reato qualificato come tale dalla legge;

              16) prevedere che non è punibile il militare che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza, e che la legge determina gli altri casi nei quali il militare è autorizzato ad usare le armi o altro mezzo di coazione fisica;

              17) prevedere che agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza sono compresi l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi;

              18) prevedere che non è punibile il militare che ha commesso il fatto costituente reato perché costretto dalla necessità di impedire i reati di cui ai numeri 81) e 82) ovvero il saccheggio, la devastazione o comunque fatti tali da compromettere la

 

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sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile;

              19) prevedere l'applicabilità delle disposizioni del codice penale in materia di eccesso colposo anche alle fattispecie di cui ai numeri 16) e 18);

              20) prevedere che, se un fatto costituente reato è commesso in esecuzione di un ordine, ne risponde anche il militare che lo ha eseguito, quando l'ordine sia manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la sua esecuzione costituisca comunque manifestamente reato;

              21) prevedere che oltre alle circostanze previste dal codice penale:

                  21.1) aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali:

                      21.1.1) l'aver agito per timore di un pericolo al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;

                      21.1.2) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

                      21.1.3) l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

                      21.1.4) l'aver commesso il fatto alla presenza di tre o più militari;

                      21.1.5) l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per servizio;

                  21.2) attenua il reato militare l'aver agito per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

              22) prevedere che in caso di concorso di persone nel reato militare, oltre che nelle ipotesi previste dal codice penale, la pena è aumentata per il superiore che è concorso con un inferiore;

              23) confermare l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi irrogate per reati militari, definendone

 

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il contenuto e i limiti di applicazione in modo conforme a quanto previsto dalla legge penale comune, ferma restando l'esigenza di garantirne la compatibilità con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato;

              24) confermare l'applicabilità al condannato durante l'espiazione della reclusione militare, per quanto non previsto dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, e successive modificazioni, della disciplina di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ferma restando l'esigenza di garantirne la compatibilità con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato:

                  24.1) prevedendo che all'affidamento in prova del condannato militare, di cui alla legge 29 aprile 1983, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le limitazioni previste dagli articoli 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

                  24.2) coordinando le fattispecie alle quali è fatto riferimento nell'articolo 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, con le corrispondenti fattispecie di reato militare introdotte nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge;

              25) prevedere che:

                  25.1) la pena della reclusione inflitta per reati comuni al militare in servizio permanente che non ha riportato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici è sostituita con la reclusione militare di pari durata;

                  25.2) nei casi di concorso di reato militare e di reato comune, ascritto a militare in servizio temporaneo, è esclusa la conversione della pena anche per il reato militare, e al di fuori di tali casi la pena detentiva irrogata al militare in servizio temporaneo per il reato militare, convertita in reclusione militare, è espiata prima della pena detentiva irrogata per il reato comune;

              26) prevedere che nei confronti del condannato che ha cessato di appartenere

 

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alle Forze armate dello Stato o il cui arruolamento è stato dichiarato nullo non si provvede alla conversione della reclusione in reclusione militare e la conversione eventualmente disposta è revocata;

              27) prevedere che il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 242, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 289-bis del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione, e che il militare che commette alcuno dei delitti previsti dall'articolo 284 del codice penale è punito con l'ergastolo;

              28) prevedere che è punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà, il militare:

                  28.1) che commette istigazione o cospirazione dirette al compimento dei reati di cui al numero 27);

                  28.2) che promuove, costituisce od organizza una banda armata diretta a commettere i reati di cui al numero 27);

              29) prevedere che il militare che offende l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci è punito con la reclusione da uno a sei anni;

              30) confermare, per i reati militari di cui ai numeri 27), in relazione ai soli articoli 277 e 288 del codice penale, e 29), la condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia, di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1386, convertito dalla legge 7 maggio 1942, n. 560, prevedendo che venga sentito il Ministro da cui il militare dipende;

              31) prevedere che il militare che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di esse, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario o le Forze armate dello Stato o parte di esse è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, previa autorizzazione a procedere dell'Assemblea

 

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legislativa o della Corte costituzionale contro cui il vilipendio è diretto e, negli altri casi, del Ministro della giustizia, sentito il Ministro da cui il militare dipende;

              32) prevedere che il militare che pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione fino a due anni;

              33) prevedere che il militare che pubblicamente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e che il militare che pubblicamente vilipende la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni;

              34) prevedere che il militare che tiene intelligenze con lo straniero dirette a favorire per il caso di guerra con lo Stato italiano le operazioni militari di uno Stato estero è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni e, ove le offerte di servizi non siano ancora accettate, con la reclusione non inferiore a dieci anni;

              35) prevedere che il militare che in tutto o in parte sopprime, distrugge, falsifica, sottrae o distrae, anche temporaneamente, ovvero si appropria di atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e, se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, con l'ergastolo;

              36) prevedere che il militare che rivela nell'interesse di uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con l'ergastolo;

              37) prevedere che l'accordo tra due o più militari per commettere il reato di cui al numero 36) è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da quattro a dieci anni e con la reclusione non inferiore a otto anni per i promotori e gli organizzatori;

              38) prevedere che il militare che, allo scopo di darne comunicazione a uno

 

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Stato estero, si procura le notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la pena dell'ergastolo;

              39) prevedere che il militare che, per scopi diversi dallo spionaggio, si procura illecitamente le notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la reclusione non inferiore a dieci anni;

              40) prevedere che è punito con la reclusione fino a cinque anni il militare che:

                  40.1) esegue senza la necessaria autorizzazione disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

                  40.2) si intrattiene in luoghi o in zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato o in prossimità di essi, essendo in possesso ingiustificatamente di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati al numero 40.1);

                  40.3) detiene ingiustificatamente carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato;

              41) prevedere che è punito con la reclusione fino a cinque anni il militare che si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o nelle zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

              42) prevedere che è punito con la reclusione fino ad un anno il militare che si introduce senza autorizzazione nei luoghi o nelle zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

 

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              43) prevedere che il militare che, fuori dei casi di cui al numero 36), rivela notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la pena non inferiore a cinque anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato prevedere la reclusione non inferiore a dodici anni. Se il fatto è commesso per colpa, nell'ipotesi di cui al primo periodo prevedere la reclusione da sei mesi a due anni e nell'ipotesi di cui al secondo periodo del presente numero, prevedere la reclusione da tre a quindici anni;

              44) prevedere che per il militare che commette i fatti di cui ai numeri 36), 37), 38), 39) e 43), quando le notizie non sono tra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà;

              45) prevedere che, quando l'esecuzione dei fatti di cui ai numeri 35), 36), 38), 39), 43), con esclusione dei fatti colposi, e 44), con esclusione dei fatti di cui al numero 37) e di quelli colposi di cui al numero 43), è resa possibile o agevolata per colpa del militare che, per ragioni di ufficio o di servizio, ha la custodia o il possesso della cosa, è a conoscenza della notizia ovvero esercita la vigilanza sui luoghi di interesse militare, questo è punito con la reclusione fino a cinque anni e, se il fatto ha compromesso la preparazione e la difesa militare dello Stato, con la reclusione da tre a quindici anni;

              46) prevedere che il militare che istiga altri a commettere alcuno dei reati di cui ai numeri da 34) a 43) è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso:

                  46.1) con la reclusione da tre a dieci anni se la pena stabilita per il reato è l'ergastolo;

 

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                  46.2) negli altri casi con la pena stabilita per il reato diminuita dalla metà a due terzi;

              47) prevedere che il militare che, avendo notizia dei reati di cui ai numeri da 27) a 46), puniti con la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, non informa immediatamente i superiori è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

              48) prevedere l'applicazione delle pene stabilite ai numeri da 34) a 47) anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato con lo Stato italiano, nell'ambito di un conflitto armato o di una operazione militare armata all'estero;

              49) prevedere che le pene stabilite per i reati di cui ai numeri da 27) a 48) sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulta di lieve entità;

              50) prevedere che il comandante che, senza autorizzazione, compie contro uno Stato estero atti ostili tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di un conflitto armato è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e, se il conflitto armato avviene ovvero se dagli atti ostili è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, con l'ergastolo;

              51) prevedere che, se gli atti ostili di cui al numero 50) sono tali da turbare le relazioni con un Governo estero ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni e, se segue la rottura delle relazioni diplomatiche o se avvengono rappresaglie o ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se atti ostili non sono tali da provocare conseguenze nei rapporti internazionali, la pena è della reclusione fino a tre anni;

              52) prevedere che nei casi colposi di cui ai numeri 50) e 51) la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione

 

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non inferiore a cinque anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi;

              53) prevedere che i reati di cui ai numeri 50), 51) e 52) sono puniti a richiesta del Ministro da cui il militare dipende e, in caso di concorso nel reato di militari dipendenti da Ministeri diversi, a richiesta del Ministro da cui dipende il militare più elevato in grado o a parità di grado, il più anziano;

              54) prevedere che il comandante di una forza navale o aeronautica che cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o aeromobili dipendenti dal suo comando è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni e che la stessa pena si applica al comandante di una nave o di un aeromobile o ad altro militare che vi è imbarcato che ne cagiona la perdita o la cattura. Se il fatto ha compromesso la preparazione e l'efficienza delle Forze armate dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica l'ergastolo;

              55) prevedere che quando i fatti di cui al numero 54) sono commessi per colpa, si applica la reclusione fino a dieci anni;

              56) prevedere che quando l'esecuzione dei fatti di cui al numero 54) è stata resa possibile o agevolata per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questo è punito con la reclusione da uno a cinque anni;

              57) prevedere che il comandante che durante le operazioni militari, senza giustificato motivo, abbandona il comando è punito con la reclusione da due a cinque anni e, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo o determina pregiudizio per l'esito dell'operazione, con la reclusione da quattro a otto anni;

              58) prevedere che il comandante che in caso di pericolo non è l'ultimo ad abbandonare la nave o l'aeromobile è punito con la reclusione fino a cinque anni; se dal fatto deriva l'impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile, la pena è da cinque a dodici anni;

 

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              59) prevedere che il comandante di una forza militare o di una o più navi militari o di uno o più aeromobili militari che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare o altra nave o aeromobile che necessita di assistenza in caso di pericolo è punito con la reclusione fino a tre anni;

              60) prevedere che il militare che, in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero di ordini ricevuti, assume o ritiene un comando è punito con la reclusione da due a quindici anni e che se il fatto ha compromesso l'esito di un'operazione militare la pena è aumentata;

              61) prevedere che il comandante che senza essere stato incaricato o autorizzato, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari è punito con la reclusione da uno a sette anni;

              62) prevedere che il comandante di una unità militare che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli o non osserva le istruzioni ricevute per lo svolgimento di un'operazione militare o non adotta le modalità di organizzazione del servizio stabilite dall'autorità superiore, oralmente o per iscritto, è punito con la reclusione fino a tre anni;

              63) prevedere che:

                  63.1) il militare che, senza giustificato motivo, interrompe il servizio di sentinella al quale è stato comandato ovvero viola la consegna che regola quest'ultimo è punito con la reclusione fino a tre anni e, nel caso di fatto commesso nel corso di operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità, con la reclusione da uno a cinque anni;

                  63.2) fuori dai casi di cui al numero 63.1), al militare che, senza giustificato motivo, interrompe il servizio regolato da consegne al quale è stato comandato ovvero viola le consegne medesime si applica la reclusione fino a un anno e che la pena è aumentata nel caso di servizio armato;

 

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                  63.3) se nei casi di cui ai numeri 63.1) e 63.2) deriva un danno grave per l'amministrazione militare o un grave pericolo per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata;

              64) prevedere che il militare che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere un servizio armato regolato da consegne al quale è stato comandato, ovvero un servizio armato disposto nel corso di un'operazione militare armata all'estero, se dal fatto deriva l'interruzione della continuità del servizio medesimo o pericolo per l'incolumità di una o più persone o per la sicurezza di un'infrastruttura è punito con la reclusione fino a sei mesi;

              65) prevedere che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, si applica la reclusione fino a due anni. Se il fatto avviene per colpa la pena è della reclusione fino ad un anno;

              66) prevedere che il militare che, durante lo svolgimento di un servizio ovvero dopo essere stato comandato per il medesimo, è colto in stato di ubriachezza o di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope, volontaria o colposa, tale da escludere o da menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi;

              67) prevedere che il militare che in qualsiasi modo forza una consegna è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un'aeromobile o nel corso di operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità la reclusione è da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con armi o da tre o più persone la pena è aumentata;

 

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              68) prevedere che il militare che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella nell'esecuzione di una consegna ricevuta è punito con la reclusione fino ad un anno, e che il militare che minaccia o ingiuria una sentinella è punito con la reclusione da uno a tre anni;

              69) prevedere che il militare che usa violenza contro una sentinella è punito con la reclusione da uno a cinque anni e che la pena è aumentata se la violenza è commessa da più persone riunite o con armi. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, ancorché tentato o preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

              70) prevedere che il militare che interrompe la prestazione del servizio alle armi, allontanandosi arbitrariamente od omettendo di ripresentarsi senza giustificato motivo, e rimane assente per oltre cinque giorni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e che la pena è aumentata se l'assenza arbitraria supera i sei mesi ed è diminuita se non supera i trenta giorni;

              71) prevedere che le pene di cui al numero 70) si applicano al militare che senza autorizzazione si trova assente al momento della partenza di un corpo di spedizione;

              72) prevedere che il militare che, avendo l'obbligo di assumere il servizio alle armi, non vi adempie, senza giusto motivo, entro dieci giorni da quello previsto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Le stesse pene si applicano al chiamato di leva e al militare in congedo richiamato per qualsiasi motivo. Se la chiamata alle armi è fatta allo scopo di istruzione, il militare che non si presenta, senza giustificato motivo, nei venti giorni successivi a quello previsto, è punito con la reclusione fino a sei mesi. Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo periodo del presente numero, la pena è aumentata se l'assenza arbitraria supera i sei mesi ed è diminuita se non supera i trenta giorni;

 

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              73) prevedere che il militare che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare, anche se volontariamente assunto, si procura o simula un'infermità è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica anche per i fatti commessi dagli iscritti di leva e dai militari in congedo illimitato, durante lo stato di congedo, se richiamati;

              74) prevedere che il militare che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili armi, munizioni, esplosivi o altro materiale di armamento di proprietà dell'amministrazione militare è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni;

              75) prevedere che, fuori dai casi previsti dai numeri 54) e 55), il militare che distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, navi o aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione e l'efficienza delle Forze armate dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica l'ergastolo. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a tre anni nell'ipotesi di cui al primo periodo del presente numero, ovvero la reclusione fino a cinque anni nell'ipotesi di cui al secondo periodo;

              76) prevedere che, fuori dei casi previsti dai primi due periodi del numero 75), il militare che danneggia immobili militari è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni;

              77) prevedere che, fuori dei casi previsti dal numero 74), il militare che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili appartenenti all'amministrazione militare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

              78) prevedere che il militare che, in armerie, depositi o altri locali militari adibiti alla custodia di armi, si impossessa

 

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di armi, munizioni, esplosivi o altro materiale di armamento, al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottraendoli all'amministrazione militare che li detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se concorre taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del codice penale, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098;

              79) prevedere che il militare che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di armi, munizioni, esplosivi o materiali di armamento appartenenti all'amministrazione militare di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni;

              80) prevedere che il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina impartitogli da un superiore è punito con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso in occasione di operazioni militari armate all'estero o di interventi in circostanze di pubblica calamità si applica la reclusione da uno a cinque anni. Non è punibile il militare che dichiara di non voler eseguire l'ordine quando, dopo che l'ordine è stato confermato dal superiore, lo esegue;

              81) prevedere che:

                  81.1) sono puniti con la pena della reclusione da tre a quindici anni i militari che, in numero di quattro o superiore:

                      81.1.1) mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

                      81.1.2) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, impartito da un loro superiore;

                      81.1.3) ponendo in essere atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'intimazione di interrompere tali atti fatta da un superiore;

 

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                  81.2) per chi ha promosso, organizzato o diretto il fatto di cui ai numeri 81.1.1) e 81.1.2) o 81.1.3) si applica la reclusione non inferiore a otto anni;

              82) prevedere che, fuori dai casi di cui al numero 81), sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i militari che, riuniti in numero di almeno quattro, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore. Per chi ha promosso, organizzato o diretto il fatto si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso durante operazioni militari armate all'estero o interventi in circostanze di pubblica calamità. Non è punibile il militare che desiste immediatamente dall'azione dopo che l'ordine è stato reiterato dal superiore;

              83) prevedere che se alcuno dei reati di cui ai numeri 81) e 82) è commesso nello stato di ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà;

              84) prevedere che il militare che, avendo notizia dei fatti di cui ai numeri 81) e 82), omette di informarne tempestivamente i superiori, è punito con la reclusione fino ad un anno;

              85) prevedere che quando quattro o più militari si accordano al fine di commettere alcuno dei reati di cui ai numeri 81) e 82), coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non viene commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà;

              86) prevedere che quando più militari si accordano per commettere un reato al fine di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o del posto, ovvero impedire l'esercizio dei poteri del comandante, si applica la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà;

 

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              87) prevedere che nei casi previsti dai numeri 85) e 86) non sono punibili coloro che recedono dall'accordo prima che questo sia stato scoperto e che il reato per cui l'accordo è intervenuto venga commesso;

              88) prevedere che il militare che pubblicamente compie manifestazioni sediziose è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno;

               89) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio ovvero per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, usa violenza contro un superiore o un inferiore è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

              90) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio ovvero per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, minaccia un ingiusto danno a un superiore o a un inferiore, alla loro presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio ovvero durante un'operazione militare armata all'estero la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nel presente numero mediante qualunque forma di comunicazione, scritti o disegni, diretti al superiore o all'inferiore;

              91) prevedere che le pene per i fatti di cui al numero 90) sono aumentate se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339, primo comma, del codice penale. Se ricorrono le circostanze di cui al secondo comma del citato articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione da due a otto anni, nelle ipotesi semplici, e della reclusione da tre a quindici anni se il fatto

 

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è commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero a omettere un atto del proprio ufficio o servizio;

              92) prevedere che il militare che pubblicamente istiga uno o più militari a commettere un reato militare è punito con la reclusione fino a tre anni se l'istigazione non è accolta ovvero se il reato non è commesso. La pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale l'istigazione si riferisce;

              93) prevedere che il militare che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati dall'articolo 266 del codice penale verso militari in servizio alle armi soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto ad un terzo. La pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà di quella stabilita per il reato al quale l'istigazione si riferisce;

              94) prevedere che il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare o ad altro militare, se ne appropria è punito con la reclusione da tre a dieci anni e che quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

              95) prevedere che il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra cosa mobile appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare è punito con la reclusione da due mesi a tre anni;

              96) prevedere che ai reati di cui ai numeri 94) e 95), ricorrendone i presupposti, si applicano la confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale e le pene accessorie previste per le corrispondenti

 

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fattispecie di cui agli articoli 314 e 316 del medesimo codice;

              97) prevedere che il militare che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o un permesso o un'autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione fino ad un anno, e che la stessa pena si applica al militare che fa uso di detti fogli, autorizzazioni o documenti, da altri falsificati o alterati, ovvero regolarmente rilasciati ad altro militare e non alterati;

              98) prevedere che il militare che trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, percuote altro militare è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi e che tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato;

              99) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, cagiona ad altro militare una lesione personale dalla quale deriva una malattia del corpo o della mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del codice penale il fatto è punibile a querela della persona offesa. Se la lesione personale è grave o gravissima si applicano rispettivamente la reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni;

              100) prevedere che nei casi di cui al numero 99) la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 del codice penale, e fino ad un

 

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terzo se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577 del medesimo codice penale ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive;

              101) prevedere che al militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, cagiona la morte di un altro militare si applicano le corrispondenti pene e le circostanze previste dal codice penale;

              102) prevedere che al militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, con atti diretti a commettere uno dei fatti di cui ai numeri 98) e 99) cagiona la morte di altro militare si applicano le pene e le circostanze previste dal codice penale per l'omicidio preterintenzionale;

              103) prevedere che:

                  103.1) il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, offende l'onore o il decoro di un altro militare presente è punito con la reclusione fino a sei mesi;

                  103.2) alla pena di cui al numero 103.1) soggiace il militare che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

                  103.3) la pena è della reclusione fino a un anno se l'offesa è rivolta ad un superiore o ad un inferiore in grado, per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, ovvero se consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

                  103.4) le pene di cui ai numeri 103.1), 103.2) e 103.3) sono aumentate se l'offesa è commessa in presenza di più persone;

                  103.5) i reati di cui ai numeri 103.1), 103.2), 103.3) e 103.4) sono procedibili a querela della persona offesa;

 

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              104) prevedere che:

                  104.1) il militare che, fuori dai casi indicati nel numero 103), trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, comunicando con più persone, offende la reputazione di un altro militare è punito con la reclusione fino ad un anno;

                  104.2) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni;

                  104.3) se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico la pena è della reclusione fino a tre anni;

                  104.4) se l'offesa è recata a un corpo militare o a un corpo giudiziario militare le pene previste dai numeri 104.1), 104.2) e 104.3) sono aumentate;

                  104.5) i reati di cui ai numeri 104.1), 104.2), 104.3) e 104.4) sono procedibili a querela della persona offesa;

              105) prevedere che nei casi previsti dal numero 103), se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli autori del fatto e che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dai numeri 103) e 104) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. La presente disposizione non si applica per i fatti di cui al numero 103.3), prima parte;

              106) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, minaccia ad un altro militare un ingiusto danno, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due mesi, e se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d'ufficio;

              107) prevedere che se i fatti di cui ai numeri 98), 99), 100), 101), 102) e 106)

 

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sono commessi valendosi della forza d'intimidazione o del vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra militari più anziani in servizio, la pena ivi prevista è aumentata da un terzo alla metà e si procede in ogni caso d'ufficio;

              108) prevedere che il militare che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad un altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da euro 154 a euro 516;

              109) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare sono compresi le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo ove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio;

              110) prevedere che:

                  110.1) la pena per il fatto di cui al numero 108) è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 se:

                      110.1.1) il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare;

                      110.1.2) il colpevole usa violenza sulle cose o si avvale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

                      110.1.3) il colpevole porta indosso armi o narcotici senza farne uso;

                      110.1.4) il fatto è commesso con destrezza ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

                      110.1.5) il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola che sia travisata;

                  110.2) se concorrono più circostanze previste dal numero 110.1) ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 del codice penale, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549;

 

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              111) prevedere che nei casi di cui al numero 108) si applica la reclusione fino a sei mesi e che il delitto è punibile a querela della persona offesa se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita, salvo che la mancata restituzione dipenda da caso fortuito o da forza maggiore, se il fatto è commesso su cose di tenue valore per provvedere ad un grave e urgente bisogno, ovvero se il fatto è commesso su effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, e che tali disposizioni non si applicano se ricorre alcuna delle circostanze di cui al numero 110.1);

              112) prevedere che il militare che, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di un altro militare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o con il pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare ovvero ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Si procede a querela della persona offesa salvo che ricorra una delle circostanze previste dal secondo periodo del presente numero o altra circostanza aggravante. Nel caso di fatto commesso a danno dell'amministrazione militare o con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare si applica la confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale;

              113) prevedere che il militare che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile di un altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione fino a tre anni e, se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena è aumentata; se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento

 

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militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, la pena è diminuita e, non ricorrendo l'aggravante di cui alla prima parte del presente numero, si procede a querela della persona offesa;

              114) prevedere che il militare che, avendo trovato in luogo militare denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria o non le consegna senza ritardo al superiore, ovvero che si appropria di cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a sei mesi o, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa, con la reclusione fino a due anni;

              115) prevedere che fuori dei casi di concorso nel reato, il militare che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a due anni e, se il reato militare da cui le cose provengono importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo, con la reclusione fino a sei anni;

              116) prevedere che il pilota non militare che:

                  116.1) cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a dieci anni;

                  116.2) cagiona l'investimento, l'incaglio o una grave avaria di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta è punito con la reclusione non inferiore a sei anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a due anni;

              117) prevedere che il pilota non militare che abbandona la nave militare o

 

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la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta è punito con la reclusione fino a tre anni; se il fatto è commesso in caso di grave pericolo si applica la reclusione da due a sei anni;

              118) prevedere che il pilota non militare che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere o di prestare il servizio è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

              119) prevedere che le disposizioni di cui ai numeri 116), 117) e 118) si applicano anche al pilota non militare di aeromobile militare o di aeromobile non militare sotto scorta o direzione militare;

              120) prevedere che il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile non militare, in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a dieci anni;

              121) prevedere che il cittadino dello Stato, comandante di una nave mercantile o di un aeromobile non militare, che rifiuta od omette di prestare ad una nave o ad un aeromobile militare l'assistenza chiesta in circostanze di pericolo è punito con la reclusione da uno a tre anni;

              122) prevedere che le disposizioni del codice di procedura penale, salvo che la legge disponga diversamente, si osservano anche per i procedimenti davanti agli organi della giustizia militare. A tal fine i riferimenti al tribunale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, alla corte di appello, al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al tribunale di sorveglianza e al magistrato di sorveglianza, si intendono operati rispettivamente al tribunale militare, al procuratore della Repubblica presso il tribunale militare, alla corte militare di appello, al procuratore generale presso la corte militare di appello, al procuratore generale

 

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presso la Corte di cassazione, al tribunale militare di sorveglianza e al magistrato militare di sorveglianza;

              123) prevedere che appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dai militari in servizio o considerati in servizio al momento della consumazione del reato;

              124) prevedere che le leggi in materia di ordinamento giudiziario militare determinano la specie, la composizione e il numero degli organi che esercitano la giurisdizione militare;

              125) prevedere che appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare e che per la determinazione della competenza territoriale si applicano le norme del codice di procedura penale e le altre disposizioni previste dalla legge;

              126) prevedere che, ferme restando le disposizioni del codice di procedura penale in materia di incompatibilità, astensione e ricusazione, non può esercitare le funzioni di giudice militare l'ufficiale che ha partecipato o è intervenuto a qualsiasi titolo nel corso di un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto;

              127) prevedere che, fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di notificazioni, le mansioni dell'ufficiale giudiziario possono essere svolte dal messo giudiziario militare;

              128) prevedere che per i reati soggetti alla giurisdizione militare le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell'ordine seguente: dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate dello Stato; dagli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati dall'articolo 57 del codice di procedura penale;

              129) prevedere che le persone indicate nel numero 128) che, senza giustificato motivo, omettono o ritardano di riferire la notizia di reato o l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o l'eseguono solo in

 

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parte o negligentemente, o comunque violano qualunque altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggette alle sanzioni disciplinari stabilite dai rispettivi ordinamenti e che il relativo procedimento è avviato dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare presso la corte militare di appello;

              130) prevedere che, oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, i soggetti indicati al numero 128) procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza dei delitti non colposi, consumati o tentati, contro la personalità dello Stato, previsti dal numero 27), per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni ovvero nel massimo a dieci anni, ovvero di furto di armi di cui al numero 78);

              131) prevedere che, fermo restando quanto previsto dal numero 130), i soggetti indicati al numero 128) procedono all'arresto di chiunque nel corso di operazioni militari armate all'estero è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

                  131.1) delitto previsto dal numero 80), secondo periodo;

                  131.2) delitto previsto dal numero 81);

                  131.3) delitto previsto dal numero 82);

                  131.4) delitto previsto dal numero 89), se commesso contro un superiore ovvero nei casi di cui al secondo periodo;

              132) definire gli adempimenti conseguenti all'arresto in flagranza, al fermo o all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, eseguiti nel corso di operazioni militari armate all'estero, prevedendo che:

                  132.1) nei casi di arresto in flagranza o di fermo, se sussistono particolari circostanze operative che non consentano di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione

 

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dell'autorità giudiziaria militare e di trasmettere il verbale entro il termine previsto dall'articolo 386, comma 3, del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria deve comunque fare pervenire, entro quarantotto ore, il verbale al pubblico ministero, anche con mezzi telematici. In tale caso l'avviso al difensore dell'arrestato o del fermato è effettuato dal pubblico ministero. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini indicati dal presente numero;

                  132.2) se ricorrono le circostanze di cui al numero 132.1) l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato e l'udienza di convalida, ai sensi degli articoli 388 e 391 del codice di procedura penale, possono avere luogo, con la partecipazione necessaria del difensore, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in ciascuno dei due luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'arrestato o il fermato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei;

                  132.3) alle operazioni di cui al numero 132.2), nel luogo in cui si trova l'arrestato o il fermato, assiste un ufficiale di polizia giudiziaria che redige un verbale nel quale attesta l'identità dell'arrestato o fermato dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al medesimo arrestato o fermato. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio e dei provvedimenti ad esso conseguenti, l'arrestato o il fermato ha altresì diritto ad essere assistito, nel luogo in cui si trova, da un altro difensore di fiducia o da un ufficiale presente sul luogo e, dopo il rientro nel territorio nazionale, ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie;

 

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                  132.4) l'arresto o il fermo diviene inefficace se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive alla ricezione del verbale di cui al numero 132.1) da parte del pubblico ministero;

                  132.5) con le stesse modalità di cui ai numeri 132.2), 132.3) e 132.4), si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, nel carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare;

              133) prevedere che il militare arrestato in flagranza o sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per reato militare, ovvero alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria militare, sia condotto in un carcere giudiziario militare ovvero, se lo richieda, presso la casa circondariale o mandamentale individuata ai sensi degli articoli 285 e 386, commi 4 e 5, del codice di procedura penale;

              134) prevedere che la reclusione militare venga eseguita nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia e che per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di ordinamento penitenziario comune;

              135) prevedere che il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione della pena da reclusione a reclusione militare e viceversa, se non è stata disposta con sentenza, e che il condannato può proporre incidente di esecuzione;

              136) prevedere l'esclusiva competenza del tribunale militare di sorveglianza sulle richieste di riabilitazione relative a condanne pronunciate dall'autorità giudiziaria militare;

              137) prevedere che i reati militari di cui ai numeri 64), 66) e 72), relativamente alla fattispecie di cui al terzo periodo,

 

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e ogni altro reato militare per il quale sia dalla legge prevista una pena non superiore nel massimo a sei mesi, sono puniti a richiesta del comandante di corpo dal quale dipende il militare a cui sono contestati, fermo restando quanto previsto al numero 138), e che in caso di concorso nel reato di militari appartenenti a corpi diversi, dal comandante di corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano. Se il comandante di corpo è parte offesa del reato, la richiesta compete al comandante dell'ente superiore. La richiesta non può essere proposta decorso il termine di trenta giorni dalla data in cui il comandante competente ha avuto notizia del fatto e i suoi effetti si estendono agli eventuali concorrenti nel reato estranei alle Forze armate dello Stato;

              138) prevedere che i reati di cui ai numeri 98), 99), 103), 104), 106), 111), 112), 113) e 114), relativamente alle sole ipotesi perseguibili a querela, possano essere perseguiti anche a richiesta del comandante di corpo, secondo le modalità di cui al numero 137);

              139) prevedere che la querela di parte presentata per i reati di cui ai numeri 98), 99), 103), 104), 106), 111), 112), 113) e 114) sia irrevocabile;

          c) disciplinare in apposito titolo le disposizioni penali per le missioni militari armate all'estero autorizzate dal Parlamento, secondo i princìpi e criteri direttivi di seguito indicati:

              1) prevedere che il comandante che, senza autorizzazione o fuori dai casi di necessità o comunque in violazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni che regolano la missione o degli ordini ricevuti, ordina di compiere atti ostili contro uno Stato è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se l'atto è commesso per colpa, si applica la reclusione da uno a cinque anni;

              2) prevedere che il comandante di una forza militare che ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di

 

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combattimento vietati dalle convenzioni internazionali o dalla legge o comunque contrari all'onore militare è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione non inferiore a cinque anni;

              3) prevedere che le pene stabilite dal numero 2) si applicano anche a chiunque adopera mezzi o usa modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, dalla legge o comunque contrari all'onore militare. In tale caso le pene possono essere diminuite;

              4) prevedere che il comandante che, in violazione delle convenzioni internazionali, ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia, è punito con la reclusione da tre a dieci anni;

              5) prevedere che:

                  5.1) è punito con la reclusione fino a tre anni il comandante che omette di adottare i provvedimenti previsti dalle convenzioni internazionali o dalla legge per assicurare il rispetto degli ospedali o di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di beni culturali o edifici destinati all'esercizio di un culto, quando essi non siano allo stesso tempo utilizzati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi previsti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente resi noti, e facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata;

                  5.2) la pena prevista dal numero 5.1) si applica anche a chiunque, avendone la responsabilità, omette di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici indicati dal medesimo numero 5.1) mediante segni visibili, ovvero di darne adeguata comunicazione ai responsabili delle operazioni militari;

              6) prevedere che:

                  6.1) è punito con la reclusione fino a sette anni chiunque usa indebitamente,

 

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a fini di aggressione o per commettere atti ostili:

                      6.1.1) i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei beni e degli edifici indicati dal numero 5);

                      6.1.2) i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale e degli aeromobili sanitari adibiti a servizio militare;

                      6.1.3) i distintivi internazionali di protezione;

                      6.1.4) la bandiera parlamentare;

                  6.2) la pena di cui al numero 6.1) si applica anche a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali;

              7) prevedere che chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione è punito con la reclusione fino a tre anni;

              8) prevedere che il militare il quale costringe il cittadino straniero a partecipare ad azioni ostili contro il proprio Paese ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione è punito con la reclusione da uno a cinque anni;

              9) prevedere che il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle convenzioni internazionali è punito con la reclusione da due a dieci anni. La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alle finalità dell'operazione militare armata, al fine di costringere alla consegna di persona o di cose. Se la violenza è attuata si applica anche la disposizione di cui al numero 10);

              10) prevedere che il militare che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla missione militare armata, usa violenza

 

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contro civili, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata. Le stesse pene si applicano a chiunque nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato usa violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti;

              11) prevedere che agli effetti della legge penale militare, il prigioniero, l'ostaggio e qualunque altra persona trattenuta, a qualsiasi titolo, dalle Forze armate dello Stato nel corso di un'operazione militare armata all'estero sono equiparati ai prigionieri di guerra;

              12) prevedere che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il militare il quale, per cause non estranee alle finalità della missione militare armata, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime è punito con la reclusione da tre a sette anni;

              13) prevedere che chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato è punito con la reclusione da otto a quindici anni;

              14) prevedere che chiunque, nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco ad una casa o ad un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica l'ergastolo. Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di beni culturali o di beni destinati al culto o all'istruzione;

 

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              15) prevedere che il militare che, nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato, si impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, è punito con la reclusione fino a cinque anni. Se il fatto è commesso da due o più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se si è usata violenza si applica la reclusione da uno a otto anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata. Il militare che, avendo notizia dei fatti, omette d'informarne tempestivamente i superiori è punito con la reclusione fino ad un anno;

              16) prevedere che il militare addetto al servizio sanitario il quale, in occasione di un'operazione armata, omette di prestare la sua assistenza ai militari o ad altre persone coinvolte nella medesima, che siano infermi, feriti o naufraghi, è punito con la reclusione da uno a dieci anni. Se alcuno dei fatti indicati dal presente numero è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a cinque anni;

              17) prevedere che chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, aeromobili sanitari addetti al servizio militare, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, è punito con la pena della reclusione non inferiore a sei anni. Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica l'ergastolo;

              18) prevedere che chiunque compie maltrattamenti contro feriti o naufraghi, ancorché abbiano posto in essere atti ostili, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se i maltrattamenti sono gravi, o si tratta di sevizie, ovvero se il fatto è commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si

 

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applica la reclusione non inferiore a dieci anni. Si applica l'ergastolo se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago;

              19) prevedere che:

                  19.1) chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorché abbiano posto in essere atti ostili, ovvero sottrae ad essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; se il fatto è commesso con violenza contro la persona, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni, se il colpevole è un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applicano le seguenti pene:

                      19.1.1) reclusione non inferiore a dieci anni, nel caso previsto dal numero 19.1), prima parte;

                      19.1.2) reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso previsto dal numero 19.1), seconda parte;

                  19.2) si applica l'ergastolo se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago;

              20) prevedere che, fuori del caso previsto dal numero 17), chiunque usa violenza contro alcuna delle persone addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere considerate rispettate o protette, o nei confronti di ministri di culto addetti alle Forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

              21) prevedere che chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia o comunque trattiene alcuna delle persone indicate al numero 20), quando hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi

 

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dove prestavano servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;

              22) prevedere che chiunque sottrae, mutila o deturpa il cadavere di un caduto in operazioni militari, o commette su di esso atti di vilipendio, di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione non inferiore a sei anni;

              23) prevedere che chiunque, al fine di trarne profitto, spoglia il cadavere di un caduto in operazioni militari, o sottrae al cadavere denaro od oggetti preziosi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

              24) prevedere che il comandante che, non usando verso prigionieri, ovvero verso persone inferme, ferite o naufraghe, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle medesime persone è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione non inferiore a tre anni;

              25) prevedere che il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri che, abusando di questa sua qualità, commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a dieci anni;

              26) prevedere che il militare che vilipende un prigioniero, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la reclusione fino a tre anni;

              27) prevedere che, fuori dei casi previsti dai numeri 25) e 26):

                  27.1) il militare che usa violenza contro un prigioniero è punito con la reclusione da uno a cinque anni e che la pena è aumentata se la violenza è commessa da più persone riunite o con armi. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, ancorché tentato o preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale

 

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e la pena detentiva temporanea è aumentata;

                  27.2) il militare che commette minaccia o ingiuria contro un prigioniero è punito rispettivamente con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e fino a due anni;

              28) prevedere che è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri per costringerli a dare informazioni o per costringerli a lavori che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari in atto o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

              29) prevedere che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni impartite dall'autorità militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la libertà di religione o di culto dei prigionieri è punito con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero, mediante vilipendio di questa, in sua presenza;

              30) prevedere che il militare che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero è punito con la reclusione fino a cinque anni; se il militare è incaricato di scortare, sorvegliare o custodire il prigioniero, la pena è della reclusione da tre a sette anni;

              31) prevedere che il militare che, avendo notizia dei reati di cui ai numeri 13), 14), 18) e 19), non informa tempestivamente i superiori è punito con la reclusione da due a cinque anni;

              32) prevedere che il militare che per cause non estranee all'operazione militare armata, in violazione di convenzioni internazionali o della legge o delle disposizioni che regolano l'operazione stessa

 

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ovvero degli ordini ricevuti, al di fuori dei casi di cui ai numeri 9), 10), 15), 27) e 28), usa violenza contro una persona estranea alle Forze armate dello Stato è punito con la reclusione fino a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

              33) prevedere la competenza territoriale del tribunale militare di Roma per i reati militari commessi nel corso di operazioni militari armate all'estero che rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare;

              34) prevedere che i reati commessi dallo straniero nei territori esteri in cui si svolgono le operazioni militari armate di cui alla presente legge, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle operazioni suddette o ad interventi di cooperazione allo sviluppo o umanitari, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato;

              35) prevedere che, per i reati di cui al numero 34) e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono le operazioni militari armate e gli interventi di cui al medesimo numero 34), dal cittadino che partecipa alle stesse attività, la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

Art. 3
(Disposizioni finali).

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Ufficio militare di sorveglianza). - 1. L'ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

 

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      2. All'ufficio militare di sorveglianza sono assegnati magistrati militari di cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
      3. Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che disciplinano le funzioni e i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
      4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
      5. Con decreto del presidente della corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare avente la qualifica di magistrato militare di cassazione, di appello o di tribunale».

      2. L'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo codice penale militare di pace, di cui all'articolo 1 della presente legge.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo codice penale militare di pace, stabilita dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, è abrogato il codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.


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