Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2943

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2943



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

INTRIERI, AMENDOLA, CESARIO, MANTINI, MARAN, VELO

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. Riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria con quelle del personale dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato

Presentata il 24 luglio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Nell'anno 2000, con il decreto legislativo n. 146, sono stati istituiti il ruolo direttivo «ordinario» e il ruolo direttivo «speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, ruoli che sin dalla riforma del 1990 costituivano il passo necessario, a lungo atteso, per un'effettiva parificazione della polizia penitenziaria alle altre Forze di polizia ad ordinamento civile.
      Con l'entrata in vigore dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 334, e 3 aprile 2001, n. 155, disciplinanti i nuovi assetti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, l'inquadramento normativo dei funzionari di polizia penitenziaria risulta, tuttavia, mortificato quanto a status organizzativo.
      In via puramente schematica è possibile evidenziare che:

          1) attualmente i funzionari di polizia del ruolo direttivo «ordinario» dell'Amministrazione penitenziaria sono penalizzati rispetto ai colleghi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato per quanto attiene alla qualifica iniziale nei ruoli, successiva ai corsi di formazione, che risulta di «vice commissario» per la polizia penitenziaria (parametro stipendiale 133,25 euro), e di «commissario capo» per le altre Forze di polizia (parametro stipendiale pari a 144,50 euro);

          2) sono previsti sviluppi di carriera notevolmente più lenti per i funzionari di polizia penitenziaria, considerato che il

 

Pag. 2

personale dei ruoli direttivi «ordinari» della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato raggiunge il livello apicale (rispettivamente di «vice questore aggiunto» e di «vice questore forestale») in un «ruolo aperto (aperto a tutti), mediante scrutinio per merito comparativo» maturando cinque anni e sei mesi di effettivo servizio, laddove la normativa per il Corpo di polizia penitenziaria prevede la promozione al livello equivalente (di «commissario coordinatore», oggi da aggiornare in «vice questore aggiunto penitenziario»), attraverso uno «scrutinio per merito comparativo» nell'ambito di un ruolo «chiuso» (consentito solo a un numero esiguo), con una permanenza complessiva nel ruolo direttivo ordinario di almeno nove anni e sei mesi, e, quindi, con un ritardo minimo, per i più meritevoli, di ben quattro anni;

          3) simili problematiche, inerenti la qualifica iniziale e gli sviluppi di carriera, investono e penalizzano, anche se in diversa misura, il personale del ruolo direttivo «speciale» del Corpo di polizia penitenziaria.

      In tale sperequato panorama normativo nasce la necessità di adeguare, con la presente proposta di legge, l'inquadramento dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria a quello delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, per renderne coerente e non dissimile la progressione in carriera.
      Attraverso il richiamo agli articoli 22-bis e 22-ter del citato decreto legislativo n. 334 del 2000 è stato possibile concepire un inquadramento e una progressione in carriera per i funzionari del ruolo direttivo «ordinario» che non fossero fonte di ulteriore asistematicità normativa e frutto di ulteriori differenziazioni con le discipline interessanti la Polizia di Stato e il Corpo forestale dello Stato.
      Per i funzionari del ruolo direttivo «speciale» del Corpo di polizia penitenziaria è stato, invece, sufficiente un mero richiamo agli articoli 17 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, che ricostruiscono la loro anzianità nella qualifica di «commissario penitenziario» dalla data di ultimazione del corso di formazione.
      Nessuna sovrapposizione o confusione quindi si opera tra funzionari, quelli del ruolo «ordinario» e quelli del ruolo «speciale», diversamente inquadrati in ragione dei requisiti di accesso al rispettivo ruolo.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato:

          a)  commissario penitenziario;

          b)  commissario capo penitenziario;

          c)  vice questore aggiunto penitenziario.

      2. La dotazione organica relativa al ruolo di cui al comma 1 è fissata nella tabella D allegata al presente decreto.
      3. L'accesso alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alla tabella D prevista dal comma 2 del presente articolo, avviene con le modalità stabilite dagli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni».

      2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di direttore dell'area sicurezza presso gli Istituti penitenziari»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di direttore del

 

Pag. 4

l'area sicurezza presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria»;

          c) al comma 7, le parole: «responsabile delle aree sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «direttore delle aree sicurezza».

      3. L'articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Corso per la nomina a commissario penitenziario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7 sono nominati commissari penitenziari.
      2. I commissari penitenziari frequentano, presso l'Istituto superiore di studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico-pratico della durata di ventiquattro mesi. Il secondo anno di corso è comprensivo di un tirocinio operativo presso le strutture del Corpo di polizia penitenziaria. Durante il corso i commissari penitenziari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ma non possono essere impiegati in servizio d'istituto.
      3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.
      4. I commissari penitenziari che hanno superato gli esami finali del corso e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di commissario capo penitenziario secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.
      5. I commissari penitenziari che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi».

      4. Gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono abrogati.

 

Pag. 5


      5. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Promozione a vice questore aggiunto penitenziario). - 1. La promozione a vice questore aggiunto penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

      6. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita dalla seguente:

          «d) vice questore aggiunto penitenziario».

      7. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente:

      «2. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari e devono frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria della durata di diciotto mesi. Durante il corso i vice commissari penitenziari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ma non possono essere impiegati in servizi d'istituto. I vice commissari penitenziari che hanno superato gli esami finali del corso prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di commissario penitenziario secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Ai commissari penitenziari competono le funzioni di vice direttore delle aree sicurezza presso gli Istituti penitenziari».

      8. L'articolo 24 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato.
      9. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,

 

Pag. 6

dopo le parole: «si consegue» sono inserite le seguenti: «, nel limite dei posti disponibili,».
      10. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «commissario coordinatore penitenziario», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;

          b) al comma 1, dopo le parole: «si consegue» sono inserite le seguenti: «, nel limite dei posti disponibili,» e le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni e sei mesi».

      11. Al capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

      «Art. 26-bis. - (Conferimento a titolo onorifico di qualifiche connesse alla cessazione dal servizio). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori che riveste la qualifica di ispettore superiore consegue, a titolo onorifico, la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, per infermità o per decesso, se nel quinquennio precedente non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori alla pena pecuniaria.
      2. I vice questori aggiunti penitenziari del ruolo direttivo ordinario e speciale conseguono, a titolo onorifico, la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, per infermità o per decesso, se nel quinquennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla pena pecuniaria».

      12. La tabella D allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita dalla tabella D di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      13. La tabella E allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita

 

Pag. 7

dalla tabella E di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Art. 2.

      1. Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria istituito ai sensi del capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge, è inquadrato, con decorrenza dalla data di ultimazione del relativo corso di formazione, nella qualifica di commissario capo penitenziario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 146 del 2000, come sostituito dal predetto articolo 1, comma 1, della presente legge.
      2. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria istituito ai sensi del capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, in servizio dalla data di entrata in vigore della medesima legge, è inquadrato, con decorrenza dalla data di ultimazione del relativo corso di formazione, nella qualifica di commissario penitenziario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 146 del 2000, come sostituito dal predetto articolo 1, comma 1, della presente legge.

torna su
 

Pag. 8

Allegato 1
(Articolo 1, comma 12)

«Tabella D
(articolo 5, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI
E DEL RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO

QUALIFICHE
NUMERO POSTI
Dirigenti superiori
4
Primi dirigenti
8
Commissari penitenziari, commissari capo penitenziari e vice questori aggiunti penitenziari
503
TOTALE
515

».

 

Pag. 9

Allegato 2
(Articolo 1, comma 13)

«Tabella E
(articolo 20, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

QUALIFICHE
NUMERO POSTI
Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari
150
Commissari capo penitenziari
30
Vice questori aggiunti penitenziari
20
TOTALE
200

».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
torna su