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PDL 3002

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3002


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSITANI, BONO, FRASSINETTI

Disciplina delle attività musicali

Presentata il 2 agosto 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - A distanza di quaranta anni dalla data di entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», è necessario effettuare un intervento di riordino del settore musicale. La legge, infatti, pur se ricca di importanti indicazioni, alcune delle quali ancora oggi condivisibili, era essenzialmente una legge destinata a regolamentare soltanto alcuni dei settori delle attività musicali, e cioè, segnatamente, quelli connessi con la musica lirica e sinfonica, non estendendo la propria attenzione a tematiche che hanno rivelato la loro importanza nei decenni successivi.
      La presente proposta di legge vuole affrontare il problema della normativa musicale nella sua globalità, anche relativamente alle tematiche nuove quali la proprietà, i diritti connessi, la discografia, le agenzie eccetera, e rappresentare un riferimento organico per tutti coloro che operano nei vari settori delle attività musicali quali autori, artisti, organizzatori, associazioni, enti di varia natura eccetera, con lo scopo di tutelare la musica italiana e favorirne la diffusione all'interno e all'estero.
      La presente proposta di legge definisce, pertanto, una regolamentazione di tutte le attività musicali senza distinzione di generi.
 

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      Senza distinzione di generi perché a tutti i generi musicali deve essere riconosciuta pari dignità nelle peculiari differenze che li contraddistinguono: così per la prima volta, normative sulla musica leggera (che abbiamo continuato a chiamare leggera perché questo è il nome che tutti le danno, distinguendola dalla musica popolare che è la musica della «tradizione popolare») si affiancheranno a quelle relative alla musica lirica o alla musica sinfonica.
      Nella legge vengono definiti alcuni interventi di sostegno per le attività musicali che rappresentano delle novità rilevanti:

          a) l'istituzione del fondo per il sostegno delle attività musicali che consente, ad esempio, interventi in ambiti non previsti dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

          b) la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore delle attività del settore musicale, che stimola l'afflusso di risorse private verso di questo;

          c) il tax shelter e la detassazione degli utili reinvestiti, che nei Paesi in cui sono stati introdotti hanno consentito il rilancio delle imprese del settore e, già dopo qualche anno, il recupero del gettito fiscale;

          d) la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che comporterà una significativa riduzione del prezzo dei dischi.

      Tra le altre novità della legge, segnaliamo l'istituzione dell'Ufficio di garanzia per la musica. Tale struttura, oltre a sostituire la vecchia commissione consultiva per la musica, ha compiti di ripartizione e di assegnazione delle risorse (del FUS e del fondo per il sostegno delle attività musicali di cui all'articolo 10) ai soggetti beneficiari e alle regioni (capo II). A garantire la trasparenza di questo organismo, che ha un ruolo accresciuto nell'importanza e nei compiti rispetto alla precedente commissione, è stato scelto un criterio di nomina dei membri che lo compongono tendente a diminuire sensibilmente il condizionamento politico, al fine di garantire una maggiore libertà e obiettività nelle decisioni.
      Le nomine dei dieci membri dell'Ufficio di garanzia (che viene, comunque, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato), infatti, vengono effettuate dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali (articolo 8).
      Abbiamo ritenuto importante dare nel testo un'indicazione significativa per l'inserimento della musica (nei suoi vari aspetti: storico, di educazione all'ascolto, di pratica strumentale) tra le materie di studio nella scuola (articolo 1), in considerazione dell'importanza che la musica riveste dal punto di vista pedagogico, in generale, e segnatamente nella formazione del carattere, nello sviluppo dell'intelligenza, nella capacità di relazione sociale, nonché nella funzione di stimolo alle capacità cognitive, di memorizzazione, di lettura, di coordinazione eccetera, come ormai acclarato dalle più recenti ricerche scientifiche.
      Un approfondito studio della musica nell'età scolare crea, inoltre, un bagaglio di conoscenze che andrà a rivelarsi fondamentale, in futuro, perché realizza un investimento sulla formazione di un pubblico di utenti preparati e coscienti.
      Al fine di incrementare la pratica e l'ascolto della musica, è stata abbassata l'aliquota IVA, come già detto, per l'acquisto di strumenti musicali e del materiale di diffusione fonografica (articolo 13).
      Tra le novità introdotte dalla legge ricordiamo (articolo 10) l'istituzione di un fondo per il sostegno delle attività musicali (accanto al FUS), che, oltre a contribuire a iniziative quali la costruzione di strutture per la realizzazione di spettacoli, la creazione di circuiti musicali per concerti, lirica, danza e le attività di avviamento professionale eccetera, consente di sostenere iniziative importanti come l'erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto di strumenti musicali o iniziative per la distribuzione dei prodotti italiani, o la promozione di orchestre sinfoniche italiane

 

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nel panorama fonografico internazionale e altro.
      Per il finanziamento di tale fondo (articolo 11) sono state individuate una serie di fonti. Tra queste citiamo le somme incassate per la ripristinata riscossione dei diritti per le opere di «pubblico dominio» e le somme incassate per le maggiori vendite di dischi, determinate da misure quali l'abbassamento dell'aliquota IVA sul materiale di riproduzione fonografica.
      Tra le fonti di finanziamento del fondo, oltre al già citato ripristino dei diritti sulle opere di «pubblico dominio» o alla riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi, sono da segnalare l'istituzione di una lotteria della musica e alcune emissioni filateliche collegate ai Festival degli eponimi.
      L'istituzione dei Festival degli eponimi (articolo 7) mira a far istituire (nei rispettivi comuni o province di nascita) festival intitolati ai grandi della musica italiana di tutti i generi, finalizzati alla conoscenza e alla diffusione delle loro opere. A titolo di esempio potrebbero essere istituiti, accanto a quelli già esistenti, dei festival Verdi, Bellini, Donizetti, ma anche Battisti o Modugno eccetera.
      Relativamente alle fondazioni lirico-sinfoniche vengono proposti gli indirizzi per un riordino, stabilendo una netta divisione tra la gestione artistica e quella amministrativa e attribuendo al consiglio di amministrazione alcune delle prerogative che i sovrintendenti avevano precedentemente (la nomina del direttore artistico).
      Merita particolare attenzione la norma (articolo 16) relativa alla promozione radiotelevisiva della musica operistica, concertistica, del balletto classico e del jazz, che consente una maggiore diffusione della musica e del balletto, con una importante attività di formazione del pubblico.
      Analoga attenzione è dovuta alla norma (articolo 15) che premia le emittenti radiofoniche che privilegiano la trasmissione di musica italiana, consentendo loro di dimezzare il canone di concessione.
      All'articolo 17 viene data una precisa definizione della «musica dal vivo» in considerazione degli importanti riflessi che questo comporta, ad esempio, per la riscossione della tassa sugli intrattenimenti e connessi.
      Da ultimo, all'articolo 18, sono state regolamentate, per la prima volta in Italia, le professioni di agente e di produttore di spettacolo, con l'obbligo d'iscrizione ad un registro appositamente istituito.
      Relativamente alle fondazioni lirico-sinfoniche (capo IV) viene proposto un riordino del loro ordinamento a distanza di alcuni anni dalla loro trasformazione da «enti lirici» (sottoposti alla disciplina pubblicistica) in fondazioni lirico-sinfoniche (sottoposte alla disciplina privatistica).
      Le differenze più rilevanti riguardano:

          a) il consiglio di amministrazione (articoli 21 e 22) che ha una maggiore sovranità e una diversa composizione, con:

              1) la nomina o la revoca del direttore artistico;

              2) l'ingresso di un rappresentante della provincia in cui ha sede la fondazione, per garantire un maggiore legame con il territorio;

              3) l'ingresso del direttore del locale conservatorio per garantire un rapporto più efficace tra la struttura formativa e la struttura produttiva garantendo, quindi, un'opera di effettivo avviamento professionale;

              4) una riduzione della soglia percentuale in base alla quale soggetti privati possono nominare un loro rappresentante in seno ai consigli di amministrazione, visto che le fondazioni del centro e del sud d'Italia non hanno, finora, trovato soci privati;

          b) il direttore generale (articolo 25) che:

              1) mantenendo il ruolo di direzione e coordinamento dell'attività della fondazione, prende il posto del sovrintendente, cedendo, però, al consiglio di amministrazione alcune delle prerogative che i sovrintendenti

 

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avevano precedentemente (la nomina del direttore artistico);

              2) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

          c) il direttore artistico (articolo 26) che:

              1) torna ad essere obbligatoriamente un musicista o un regista e non un musicologo, necessaria garanzia di professionalità per un ruolo che non è di sola programmazione ma prevede anche la responsabilità della conduzione artistica della fondazione (audizioni, valutazione di composizioni proposte, rapporti con le masse artistiche eccetera) richiedendo, pertanto, una consolidata esperienza;

              2) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

      Alcune norme finali (articolo 27) ripristinano l'età della pensione di vecchiaia per tersicorei e ballerini a quaranta anni per le donne e a quarantacinque per gli uomini, sanando una situazione (che riguarda qualche migliaia di persone) che ha portato a un aggravio di spesa per gli enti dotati di corpo di ballo, visto che dopo questa età tali professionisti non sono utilizzabili e per realizzare le produzioni artistiche è necessario assumere personale a tempo determinato con un evidente aggravio della spesa.
      L'articolo 28 riguarda le assunzioni a tempo determinato nel campo musicale che, per le caratteristiche peculiari del settore e in analogia con quanto stabilito per le fondazioni lirico-sinfoniche dalla vigente legislazione, non possono essere normate secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
      Di rilevante importanza le norme che definiscono i diritti del produttore-proprietario di fonogrammi (articoli 30, 31 e 32) che modificano la legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali norme sanciscono princìpi importantissimi nel settore della riproduzione fonografica.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO.
SOGGETTI E ATTIVITÀ MUSICALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Lo Stato considera di assoluta rilevanza la tutela, il sostegno, la valorizzazione e la diffusione della musica nelle sue varie espressioni, per il valore culturale, educativo e di crescita sociale che essa riveste.
      2. Lo Stato concorre con gli organismi europei, le regioni e gli enti locali per assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato delle attività musicali sul territorio nazionale e promuove e sostiene la diffusione della musica a livello europeo ed internazionale.
      3. Lo Stato considera fondamentale l'insegnamento della musica nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale. A tale fine stabilisce che queste discipline siano inserite, nel rispetto dell'autonomia scolastica, tra le materie di studio delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
      4. Le scuole che inseriscono nei programmi di studio l'insegnamento della musica, ai sensi del comma 3, possono usufruire, oltre alle risorse gia previste dal Ministero della pubblica istruzione, di un contributo a valere sul fondo di cui all'articolo 10, finalizzato all'acquisto di strumenti e di materiali di didattica musicale.

 

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Art. 2.
(Fondazioni lirico-sinfoniche).

      1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale; esse perseguono la diffusione dell'opera lirica, della musica sinfonica e del balletto, l'avviamento professionale dei quadri artistici, nonché la tutela del patrimonio artistico di cui dispongono.
      2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento o per la conservazione della qualifica di fondazione lirico-sinfonica è effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito il parere vincolante della regione e obbligatoriamente quelli della provincia, del comune di appartenenza e delle associazioni tra le fondazioni lirico-sinfoniche.
      3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.
      4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che le fondazioni lirico-sinfoniche garantiscano:

          a) un numero minimo di almeno quindici produzioni l'anno;

          b) una percentuale minima, su base annua, di pubblico pagante;

          c) la presenza annuale di produzioni musicali contemporanee in lingua italiana e di autore italiano espressamente commissionate;

          d) una concreta attività di avviamento professionale artistico e tecnico;

          e) una prevalente presenza di interpreti italiani e comunitari;

          f) una significativa attività di scambio tra le fondazioni liriche;

          g) una concreta attività in trasferta estera con cadenza almeno triennale.

 

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Art. 3.
(Teatri di tradizione e istituzioni
concertistico-orchestrali).

      1. I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO) sono enti di prioritario interesse nazionale.
      2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento o la conservazione della qualifica di teatro di tradizione o di ICO è effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito il parere vincolante della regione e obbligatoriamente quelli della provincia, del comune di appartenenza e delle associazioni tra i teatri di tradizione o tra le ICO.
      3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività dei teatri di tradizione e delle ICO.
      4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che i teatri di tradizione e le ICO garantiscano:

          a) un numero minimo di rappresentazioni;

          b) una percentuale minima, su base annua, di pubblico pagante;

          c) la presenza annuale di produzioni musicali contemporanee in lingua italiana e di autore italiano espressamente commissionate;

          d) una congrua presenza di altri contributi pubblici o privati oltre a quello statale;

          e) una concreta attività di avviamento professionale artistico e tecnico;

          f) una prevalente presenza di interpreti italiani e comunitari;

          g) per i soli teatri, una significativa attività di scambio con enti consimili;

          h) l'attivazione di iniziative atte a facilitare e a incrementare l'accesso dei cittadini agli spettacoli in sede e di iniziative finalizzate alla formazione del pubblico.

 

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Art. 4.
(Attività delle associazioni musicali).

      1. Lo Stato riconosce e finanzia l'attività degli enti e degli organismi di diritto pubblico o privato senza fini di lucro, operanti nel settore musicale, di teatro musicale e di balletto, la cui attività ha rilevanza e carattere nazionale o internazionale.
      2. Il riconoscimento dell'attività di cui al comma 1 è effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito obbligatoriamente il parere della regione in cui hanno sede i soggetti di cui al medesimo comma 1.
      3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività dei soggetti di cui al comma 1.
      4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che i soggetti di cui al comma 1 garantiscano:

          a) la qualità e la continuità dell'attività;

          b) la presenza di altri contributi oltre quelli statali;

          c) la presenza annuale di commissioni di nuove opere musicali in lingua italiana e di autore italiano;

          d) la valorizzazione di artisti italiani e comunitari;

          e) la valorizzazione di luoghi storici o di siti archeologici;

          f) il coinvolgimento di bande musicali e di cori amatoriali.

      5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 hanno titolo di precedenza le iniziative proposte dai conservatori di musica e dalle accademie di danza.

 

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Art. 5.
(Musica leggera, musica popolare
e musica per le immagini).

      1. Lo Stato riconosce e tutela le attività collegate alla musica leggera, alla musica popolare e alla musica per le immagini, realizzate su iniziativa di enti od organismi di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, in quanto importanti forme espressive della nostra epoca e patrimonio artistico-culturale della nazione, nonché per il loro rilevante interesse sociale.
      2. Il riconoscimento delle attività di cui al comma 1 è effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito obbligatoriamente il parere della regione competente.
      3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività dei soggetti di cui al comma 1.
      4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che i soggetti di cui al comma 1 garantiscano:

          a) la capacità di progettualità pluriennale;

          b) la presenza di altri contributi oltre quelli statali;

          c) la capacità di organizzazione di corsi e di concorsi finalizzati all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro;

          d) la promozione di opere prime di giovani interpreti;

          e) la realizzazione di iniziative finalizzate all'avviamento professionale di artisti, tecnici e operatori del settore;

          f) la realizzazione di festival musicali;

          g) la costituzione e la promozione di orchestre giovanili.

 

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Art. 6.
(Partecipazione dello Stato
alle attività delle regioni).

      1. Lo Stato partecipa al finanziamento delle attività delle regioni finalizzate a:

          a) costruzione, adeguamento e restauro di strutture variamente dimensionate per la realizzazione di eventi musicali, con particolare riguardo alla costruzione di strutture all'aperto multifunzionali, quali lirica, balletto e concerti di tutti i generi musicali, in particolare nelle località a vocazione turistica;

          b) realizzazione di circuiti musicali, di teatro musicale e di balletto, sia regionali che interregionali;

          c) distribuzione sul territorio delle attività musicali;

          d) costituzione di orchestre sinfoniche con carattere di stabilità;

          e) realizzazione di attività di avviamento professionale;

          f) attivazione di iniziative atte a facilitare e ad incrementare l'accesso dei cittadini della regione agli spettacoli che in essa hanno luogo;

          g) promozione delle tradizioni musicali locali;

          h) attivazione di progetti finalizzati all'educazione e alla formazione dello spettatore;

          i) attivazione di progetti per la catalogazione e la conservazione del patrimonio musicale;

          l) istituzione di osservatori per la raccolta di dati statistici e per le attività di monitoraggio sul territorio.

      2. Lo Stato, attraverso l'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, mediante accordi di programma di durata massimo triennale, definisce con le regioni gli obiettivi, le priorità e le risorse da destinare alle attività delle singole regioni

 

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di cui al comma 1. Le quote di partecipazione dello Stato alle attività delle regioni sono, comunque, proporzionali alle somme previste per le stesse finalità nei bilanci regionali.

Art. 7.
(Festival degli eponimi).

      1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, incoraggia la realizzazione di festival intitolati ai grandi musicisti italiani autori di musica lirica, sinfonica, leggera e popolare, finalizzati alla conoscenza e alla diffusione delle loro opere e istituiti nei comuni o nelle province di origine degli stessi.
      2. L'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito il parere vincolante della regione competente, valuta le proposte dei soggetti interessati al fine di realizzare iniziative a carattere stabile e, in collaborazione con le regioni, ne finanzia le attività per i primi tre anni, mediante il fondo di cui all'articolo 10. A decorrere dal quarto anno, e ottenuto il riconoscimento del prioritario interesse nazionale di cui all'articolo 3, i festival degli eponimi possono usufruire dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) secondo le norme della presente legge.
      3. Lo Stato dispone un'emissione filatelica dedicata al musicista eponimo in occasione dell'istituzione del relativo festival ai sensi del comma 1.

Capo II
UFFICIO DI GARANZIA PER LA MUSICA E FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

Art. 8.
(Ufficio di garanzia per la musica).

      1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio di garanzia per la musica, di seguito denominato

 

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«Ufficio di garanzia». L'Ufficio di garanzia, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, è composto da dieci membri dei quali tre sono designati dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati, tre dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
      2. I dieci membri di cui al comma 1, individuati tra qualificate personalità di riconosciuta competenza nei settori di cui alla presente legge, sono eletti all'inizio di ogni legislatura e decadono con la fine della stessa legislatura, possono essere rieletti una sola volta e non possono avere, nel periodo in cui sono in carica, rapporti di lavoro con gli enti che beneficiano di risorse alla cui ripartizione presiede l'Ufficio di garanzia. Essi sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. Ai componenti dell'Ufficio di garanzia è riconosciuta un'indennità di carica gravante sul FUS, da definire con apposito provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali, che stabilisce anche le strutture e il personale necessari per lo svolgimento dei compiti dell'Ufficio.
      4. All'atto dell'insediamento dei membri del primo Ufficio di garanzia, da effettuare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa la commissione consultiva per la musica prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.
      5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei componenti dell'Ufficio di garanzia nominati ai sensi del comma 1, è adottato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, il regolamento relativo al funzionamento dell'Ufficio.
 

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Art. 9.
(Compiti dell'Ufficio di garanzia).

      1. L'Ufficio di garanzia:

          a) conferisce o revoca il titolo per l'accesso al FUS ai soggetti operanti nel settore musicale, sentito il parere vincolante delle regioni competenti;

          b) coordina i programmi di attività degli enti ai fini di un più razionale utilizzo delle risorse e di una più ampia offerta artistica;

          c) definisce la ripartizione della quota del FUS destinata alle diverse attività musicali;

          d) definisce le risorse da destinare alla partecipazione dello Stato alle attività delle singole regioni;

          e) gestisce il fondo di cui all'articolo 10.

      2. L'Ufficio di garanzia verifica annualmente i criteri di finanziamento del fondo di cui all'articolo 10, accertandone la congruità effettiva e invia una relazione al Ministro per i beni e le attività culturali con l'indicazione degli eventuali aggiornamenti, cambiamenti, ampliamenti e implementazioni delle voci di introito che contribuiscono alla costituzione della quota del fondo stesso.

Art. 10.
(Fondo per il sostegno
delle attività musicali).

      1. È istituito un fondo denominato «fondo per il sostegno delle attività musicali».
      2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere:

          a) la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;

 

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          b) l'incremento della presenza di organici orchestrali sinfonici italiani nel panorama fonografico internazionale;

          c) l'erogazione di contributi alle scuole, finalizzati all'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale;

          d) il finanziamento degli interventi a favore della musica leggera, della musica popolare e della musica per le immagini;

          e) il finanziamento delle attività dei festival degli eponimi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7;

          f) la diffusione della cultura musicale italiana all'estero;

          g) le iniziative di gruppi indipendenti italiani, finalizzate all'organizzazione della esclusiva distribuzione di prodotti musicali realizzati in Italia con esecutori e interpreti italiani;

          h) una quota dell'onere per gli interessi derivanti dal debito contratto per finanziare iniziative musicali di particolare rilievo, che valorizzino il prodotto italiano;

          i) la rilevazione dei dati di vendita dei prodotti fonografici italiani al fine di poter redigere una classifica settimanale riservata alla sola musica italiana.

Art. 11.
(Fonti di finanziamento del fondo
per il sostegno delle attività musicali).

      1. Il fondo di cui all'articolo 10 è costituito da:

          a) il 50 per cento della somma derivante dalla riscossione annuale dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi, calcolata esclusivamente sulle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, al netto dell'aggio destinato al soggetto incaricato dell'accertamento, della riscossione e della liquidazione di tale imposta;

          b) una percentuale pari al 25 per cento delle somme incassate dal soggetto incaricato della riscossione, dell'accertamento

 

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e della ripartizione dei diritti di cui all'articolo 34;

          c) i proventi derivanti dalla vendita delle emissioni filateliche di cui al comma 3 dell'articolo 7, detratte le spese per l'organizzazione e per la vendita delle emissioni stesse;

          d) le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni previste dalla presente legge;

          e) i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti della lotteria di cui al comma 3, detratte le spese per l'organizzazione e la realizzazione della lotteria medesima;

          f) i proventi di cui al comma 2;

          g) i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie irrogate ai colpevoli di violazioni sul diritto d'autore e ai colpevoli di violazioni della legislazione in materia di tutela delle opere dell'ingegno musicale di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificata dalla presente legge, al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, e alle altre norme vigenti in materia.

      2. Per la pubblica rappresentazione o esecuzione o diffusione o per lo sfruttamento fonomeccanico comunque attuato, anche attraverso sistemi digitali o di comunicazione a distanza, di opere di pubblico dominio, è dovuto un compenso da chi utilizza le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i Paesi. Tale compenso è corrisposto dall'utilizzatore alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), con le modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere amministrate dalla SIAE stessa, la quale provvede a riversarlo al fondo di cui all'articolo 10, al netto di una provvigione pari a quella determinata dalla SIAE per la riscossione e per la ripartizione dei diritti d'autore.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una lotteria nazionale della musica italiana collegata ad una trasmissione televisiva di grande ascolto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato,

 

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entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.

Capo III
NORME DI PROMOZIONE E TUTELA. MODIFICHE NORMATIVE

Art. 12.
(Incentivi economici).

      1. Per le attività musicali di cui al capo I sono previsti i seguenti incentivi economici:

          a) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al medesimo capo I, ai sensi delle norme vigenti;

          b) detassazione degli utili reinvestiti;

          c) applicazione del tax shelter, a favore di aziende, industrie e singoli operatori economici di settore economico diverso da quello musicale. L'Ufficio di garanzia definisce i tempi degli interventi, le eventuali limitazioni per aziende con bilancio consolidato di gruppo, nonché le certificazioni da annettere ai bilanci delle società erogatrici e beneficiarie. La durata degli interventi non può essere inferiore a tre anni.

Art. 13.
(Riduzione dell'aliquota IVA).

      1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui fonogrammi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota sono tenuti a realizzare almeno una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.

 

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      2. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.
      3. È altresì ridotta al 4 per cento l'aliquota IVA sull'acquisto di strumenti musicali.

Art. 14.
(Detrazioni fiscali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ufficio speciale per il collocamento per i lavoratori dello spettacolo, nonché agli agenti e ai produttori di cui all'articolo 18, è consentita la deduzione dei costi e dell'IVA per viaggi aerei, ferroviari, navali, automobilistici, per ristoranti e hotel, nonché per tutte le spese riconducibili all'attività professionale.
      2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 19-bis1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per gli artisti, gli agenti artistici e gli organizzatori di spettacoli;»;

          b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «le disposizioni della presente lettera non si applicano nei confronti degli agenti artistici e degli organizzatori di spettacoli;».

Art. 15.
(Promozione della musica italiana).

      1. Il canone di concessione previsto dall'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ridotto del 50 per cento con esclusione delle reti RAI - Radiotelevisione italiana Spa e delle reti Mediaset, per le emittenti radiotelevisive

 

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che nell'arco della programmazione quotidiana trasmettono musica italiana nella misura di almeno il 50 per cento del totale delle emissioni. Tale percentuale deve essere destinata a produzioni musicali in lingua italiana, create da autori e artisti italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori italiani.
      2. Almeno il 10 per cento della percentuale di musica italiana di cui al comma 1 deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti.
      3. La musica italiana di cui ai commi 1 e 2 è equamente distribuita nelle fasce orarie della programmazione televisiva.
      4. La SIAE accerta il rispetto da parte dei titolari di concessione radiotelevisiva delle quote di programmazione fissate ai sensi del presente articolo, secondo modalità definite con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 16.
(Promozione radiotelevisiva della musica).

      1. È fatto obbligo complessivamente alle reti televisive pubbliche, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dalla data di entrata in vigore della presente legge, di destinare alla programmazione operistica, concertistica e di balletto classico, almeno una presenza settimanale adeguatamente qualificata.
      2. Almeno una ogni cinque presenze tra quelle di cui al comma 1 deve essere destinata alla musica jazz.
      3. La programmazione di cui ai commi 1 e 2 deve avere luogo tra le ore 07.00 e le ore 23.00.
      4. È fatto obbligo alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa di programmare in una delle sue reti radiofoniche, per almeno l'80 per cento del totale delle emissioni musicali della rete, la trasmissione di musica prodotta nei Paesi membri dell'Unione europea.
      5. Almeno il 50 per cento del totale delle emissioni delle reti di cui al comma 1 deve essere destinato a produzioni musicali

 

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in lingua italiana create da autori e da artisti italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori italiani.
      6. Almeno il 10 per cento della musica italiana di cui al comma 5, che deve essere equamente distribuita nella programmazione musicale trasmessa tra le 07.30 e le ore 23.00, deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti.

Art. 17.
(Musica dal vivo).

      1. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco e altri strumenti.
      2. Nelle esecuzioni dal vivo è vietato l'utilizzo anche parziale di supporti o di apparecchiature che contengono musica preregistrata. A tale fine il responsabile del gruppo musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'inizio di questa, apposita dichiarazione sottoscritta che attesti che il gruppo musicale si esibirà suonando dal vivo.
      3. L'esecuzione musicale che fa uso parziale e non preponderante di musica preregistrata, effettuata da un massimo di due esecutori e in locali che non consentono la presenza di un pubblico superiore alle cento persone, è definita come «parzialmente dal vivo» e consente di beneficiare della defiscalizzazione dell'imposta sugli intrattenimenti pari al 50 per cento. A tale fine il responsabile dell'esecuzione musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'inizio di questa, un'apposita dichiarazione sottoscritta che attesta che l'esecuzione rientra nelle fattispecie di cui al presente comma.
      4. Il gestore del locale o gli organizzatori della manifestazione musicale possono beneficiare della defiscalizzazione dell'imposta sugli intrattenimenti solo se in possesso delle dichiarazioni di cui ai commi 2 o 3.

 

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      5. Agli ispettori della SIAE o agli organi di polizia è consentito effettuare verifiche a campione sui supporti o sulle apparecchiature eventualmente adoperati dai musicisti, per constatare che la manifestazione musicale rientri effettivamente nelle fattispecie di cui ai commi 2 o 3.
      6. In caso di mendace dichiarazione rilasciata ai sensi dei commi 2 o 3, si applica, a carico dei responsabili, una sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve l'eventuale denuncia per frode commerciale o eventuali ulteriori responsabilità di ordine penale.

Art. 18.
(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).

      1. Lo Stato riconosce e disciplina le figure professionali di:

          a) agente di spettacolo e rappresentante di artisti, comunemente definito agente teatrale, la cui attività consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione, assistenza e tutela delle attività di singoli o gruppi di artisti, di seguito denominato «agente»;

          b) produttore e organizzatore di manifestazioni musicali, teatrali, e di balletto, di seguito denominato «produttore».

      2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono incompatibili e in nessun caso le due funzioni possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola né in forma societaria né attraverso compartecipazioni.
      3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro, diviso nelle due categorie di cui al medesimo comma 1, i cui oneri di gestione sono ad esclusivo carico degli iscritti.
      4. Per l'esercizio della professione di agente o di produttore è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al comma 3. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di idoneità effettuato secondo

 

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i criteri definiti dalla commissione di cui al comma 5.
      5. È istituita, con sede presso il Ministero per i beni e le attività culturali, una commissione deputata alla verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione, nonché alla tenuta del registro di cui al comma 3, alla vigilanza sull'attività degli iscritti secondo i princìpi di uno specifico codice deontologico espressamente predisposto, nonché alla definizione e alla quantificazione dei compensi spettanti agli agenti. La commissione, la cui attività è disciplinata con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed è composta da:

          a) un magistrato, con funzioni di presidente;

          b) due rappresentanti degli agenti, uno per categoria, eletti tra gli iscritti al registro;

          c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

          e) due musicisti di chiara fama nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali operanti in diversi settori dell'attività musicale.

      6. È interdetta l'iscrizione al registro di cui al comma 3 di chi abbia carichi pendenti o abbia riportato condanne penali o abbia commesso illeciti disciplinari.
      7. È fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e di iniziative monopolistiche o oligopolistiche, anche a livello regionale. A tale scopo deve essere definito dalla commissione di cui al comma 5 il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.
      8. L'agente è legittimato a rappresentare l'artista solo mediante specifico contratto scritto di procura che stabilisca la forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le modalità di recesso anticipato.

 

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      9. Resta sempre possibile il reclutamento di artisti per chiamata diretta del singolo per coloro che non hanno designato un rappresentante o non hanno definito contratti di esclusiva.
      10. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, chi è già in possesso del requisito richiesto può automaticamente essere iscritto al registro di cui al comma 3. Successivamente a tale data l'iscrizione al registro è subordinata al superamento dell'esame di cui al comma 4.
      11. L'esercizio abusivo della professione di agente o di produttore è punito con un'ammenda da 2.500 euro a 25.000 euro.

Capo IV
RIORDINO DELLE FONDAZIONI
LIRICO-SINFONICHE

Art. 19.
(Statuto e organi).

      1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, di seguito denominate «fondazioni», sono disciplinate dallo statuto che, nel rispetto della presente legge, deve prevedere, oltre allo scopo della fondazione, la composizione, le competenze, i poteri dei suoi organi, i soggetti che ad essa concorrono e i criteri in base ai quali altri soggetti possono intervenire.
      2. Organi delle fondazioni sono:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti;

          d) l'assemblea dei soci.

      3. Agli organi della fondazione è garantita la più ampia autonomia di decisione e i loro componenti, che devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità, non rappresentano chi li ha nominati né ad essi rispondono.

 

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Art. 20.
(Presidente).

      1. Presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede; la sua nomina è indipendente da quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
      2. Il presidente è il legale rappresentante della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che gli atti da esso deliberati abbiano esecuzione.
      3. La fondazione dell'Accademia di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia medesima, che svolge anche le funzioni di direttore generale e di direttore artistico.
      4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.

Art. 21.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione delle fondazioni è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dagli eventuali consiglieri nominati dai privati ai sensi del comma 3. Dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.
      2. Oltre al presidente fanno parte del consiglio di amministrazione:

          a) un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

          b) un membro nominato dal presidente della regione in cui ha sede la fondazione;

          c) un membro nominato dal presidente della provincia in cui ha sede la

 

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fondazione, scelto tra musicisti professionisti con specifica competenza nel settore lirico o sinfonico;

          d) il direttore del conservatorio di musica della città in cui ha sede la fondazione.

      3. I soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano un apporto annuo per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione, non inferiore al 6 per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, hanno diritto di nominare, come singoli o cumulativamente, un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. Essi assumono la qualifica di soci fondatori.
      4. Il numero dei consiglieri nominato dai soci fondatori di cui al comma 3 non può superare il numero di quattro.
      5. Il consiglio di amministrazione dell'Accademia di Santa Cecilia, oltre agli eventuali quattro soci di cui al comma 3, è composto da nove membri, di seguito indicati:

          a) il presidente, che è il presidente dell'Accademia stessa;

          b) un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

          c) un membro nominato dal presidente della regione in cui ha sede la fondazione;

          d) un membro nominato dal presidente della provincia in cui ha sede la fondazione;

          e) il sindaco di Roma o un suo rappresentante;

          f) il direttore del conservatorio di musica di Santa Cecilia;

          g) tre rappresentanti indicati dal corpo accademico.

 

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Art. 22.
(Funzioni del consiglio
di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione:

          a) approva il bilancio di esercizio;

          b) approva il programma di attività;

          c) nomina e revoca il direttore generale;

          d) nomina e revoca il direttore artistico;

          e) approva lo statuto e le sue modifiche;

          f) definisce gli obiettivi di gestione economica e finanziaria;

          g) nomina, su indicazione del direttore artistico, un eventuale direttore principale o musicale individuato tra i direttori d'orchestra di maggiore prestigio;

          h) nomina e revoca i dirigenti della fondazione, su proposta del direttore generale;

          i) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito ad altro organo dalla legge o dallo statuto.

      2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano il direttore generale e il direttore artistico senza diritto di voto.

      3. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 23.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e ne riferisce trimestralmente al Ministero per i beni e le attività culturali. Esso è composto da tre membri

 

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effettivi e da un supplente. Un membro effettivo e il membro supplente sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli altri due membri effettivi sono proposti dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
      2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. Il rappresentante nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2 ricopre la carica di presidente del collegio dei revisori dei conti.
      4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e decadono in caso di cessazione del consiglio di amministrazione. I revisori possono essere rimossi dall'incarico, per giusta causa, da chi li ha nominati.

Art. 24.
(Soci e assemblea dei soci).

      1. Sono definiti soci necessari e hanno l'obbligo di concorrere alla formazione del patrimonio:

          a) il Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) la regione in cui ha sede la fondazione;

          c) la provincia in cui ha sede la fondazione;

          d) il comune in cui ha sede la fondazione.

      2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è rappresentato, nell'assemblea dei soci, dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
      3. Il consiglio di amministrazione conferisce la qualifica di socio benemerito a soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi

 

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di personalità giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma in denaro di importo non inferiore a 250.000 euro per ciascun anno, finalizzata allo svolgimento dell'attività della fondazione ovvero alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, secondo termini e modalità concordati di volta in volta.
      4. I soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma in denaro di importo non inferiore a 10.000 euro annui, sono definiti soci sostenitori.
      5. L'assemblea è costituita da tutti i soci; ad essa partecipano i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.
      6. Il ruolo e le prerogative dell'assemblea dei soci sono definiti dallo statuto.

Art. 25.
(Direttore generale).

      1. Il direttore generale è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, decade dall'incarico unitamente a chi lo ha nominato e può essere riconfermato.
      2. Il direttore generale:

          a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

          b) dirige e coordina, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei programmi approvati, l'attività della fondazione;

          c) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2;

          d) invia annualmente all'Ufficio di garanzia una dettagliata relazione sulle

 

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attività della fondazione, predisposta in collaborazione con il direttore artistico;

          e) propone al consiglio di amministrazione la nomina o la revoca dei dirigenti della fondazione.

      3. L'incarico di direttore generale è incompatibile con qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.

Art. 26.
(Direttore artistico).

      1. Il direttore artistico è individuato tra i direttori d'orchestra o tra i compositori ovvero tra i registi di comprovata competenza nel settore del teatro musicale. Decade dall'incarico unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Può essere revocato dal consiglio di amministrazione con una deliberazione presa a maggioranza assoluta dei membri.
      2. Il direttore artistico:

          a) predispone i programmi di attività artistica da sottoporre al consiglio di amministrazione;

          b) è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione del prodotto;

          c) indica al consiglio di amministrazione un eventuale direttore principale o musicale;

          d) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2;

          e) coadiuva il direttore generale nella stesura della relazione destinata all'Ufficio di garanzia.

      3. L'incarico di direttore artistico è incompatibile con qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.

 

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Capo V
NORME FINALI E TRANSITORIE.
ABROGAZIONI

Art. 27.
(Pensione di vecchiaia per i danzatori).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, già iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne.

Art. 28.
(Lavoro a tempo determinato).

      1. Al personale artistico e tecnico dei soggetti operanti nel campo delle attività musicali di cui alla presente legge, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Art. 29.
(Modifica all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

      «5-bis. Per le prestazioni musicali di cui alla tabella C allegata al presente decreto, rese nei confronti di comitati spontanei locali, costituiti in occasione di feste patronali, da parte di soggetti in regime ordinario di imposta, l'aliquota dell'imposta è ridotta al 2 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle agenzie di spettacolo delegate alla rappresentanza di artisti».

 

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Art. 30.
(Modifica all'articolo 78 della legge
22 aprile 1941, n. 633).

      1. Al comma 1 dell'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore di fonogrammi è proprietario esclusivo della matrice originale o di qualsivoglia sistema di natura analogica o digitale attuale e futuro atto a contenere suoni e voci».

Art. 31.
(Modifica dell'articolo 73 della legge
22 aprile 1941, n. 633).

      1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione registrata dell'opera, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto a un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, e della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra utilizzazione degli stessi attuale e futura. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati, o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore industria.
      2. Ogni forma di utilizzazione dei fonogrammi elencata al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal produttore dei fonogrammi. L'autorizzazione deve indicare la misura del compenso e le modalità necessarie all'identificazione dei supporti diffusi e deve essere rinnovata ogni anno. La misura e le modalità di

 

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corresponsione del compenso oggetto dell'autorizzazione sono determinate mediante accordi generali e periodici stipulati tra le parti interessate o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
      3. L'abusiva diffusione del fonogramma, in mancanza di autorizzazione del produttore o in violazione di questa, è punita con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro, e con l'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di servizio per un periodo da un minimo di un mese a un massimo di tre mesi.
      4. La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso riscosso dai produttori ai sensi del presente articolo e spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono registrate nell'opera, è pari al 50 per cento dell'ammontare globale del compenso stesso.
      5. Gli accordi generali e periodici stipulati tra associazioni o enti che rappresentano le due parti ai sensi del comma 2 continuano ad avere vigore anche dopo la loro scadenza, fino a che non siano stati stipulati nuovi accordi».

Art. 32.
(Introduzione dell'articolo 73-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

      «Art. 73-ter. - 1. Nell'ambito delle garanzie di protezione previste dalla presente legge, escluso il caso di cessione a titolo definitivo del master originale, al produttore di fonogrammi compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale indisponibile, il 50 per cento della quota parte dei proventi per utilizzazioni economiche riservate allo stesso ai sensi degli articoli 73 e 73-bis. Ogni pattuizione contraria è nulla e inefficace».

Art. 33.
(Norma transitoria).

      1. Per il primo triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, i soggetti che godono del riconoscimento di ente di prioritario interesse nazionale mantengono tale qualifica.

Art. 34.
(Abrogazioni. Diritto demaniale).

      1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, sono abrogati a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Sono abrogati:

          a) il titolo II e il titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

          b) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni;

          c) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

      3. Conseguentemente a quanto disposto dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo, è reintrodotto il diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, previsto dagli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che riaquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.


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