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PDL 2988

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2988


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSSI GASPARRINI

Modifica all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per il sostegno della maternità delle donne casalinghe o disoccupate

Presentata il 31 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Oramai è noto a tutti che l'Italia è tra i Paesi al occidentali con il più basso tasso di natalità. Potremmo avanzare in merito diverse riflessioni e dare diverse risposte sulle cause del fenomeno. Il fatto è che sino ad oggi non vi è stata una coesa e univoca politica familiare.
      Finalmente negli ultimi tempi il tema della famiglia, seppure con molte difficoltà, è tornato al centro del dibattito politico ed è stato posto come obiettivo del sistema di protezione sociale, nella constatazione che un numero significativo di nuclei familiari è oggi in uno stato di povertà e non è in grado di costruirsi il futuro.
      L'Europa ci è maestra di percorsi di sostegno moderni, non pietisti, ma rispettosi dei ruoli dei genitori. Importante è l'iniziativa della Germania, che parte dal presupposto che ogni bambino di cittadinanza tedesca che nasce ha diritto a un minimo vitale.
      Da tale presupposto è derivata la scelta di sostenere la famiglia, attraverso un assegno mensile che la stessa utilizza nella pienezza del suo diritto alla scelta.
      In Italia la maternità è tutelata, anche se in modo ondivago, solo per quanto riguarda le donne lavoratrici che, pur avendo diritto a un sostegno per cinque mesi (in genere due mesi prima del parto e tre mesi dopo), spesso possono utilizzare forme composte di aiuto che arrivano anche a periodi di ventiquattro mesi.
      Finalmente con l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fu istituito un
 

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Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione era stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per consentire, attraverso l'erogazione di assegni corrisposti alle neomamme, casalinghe e disoccupate, dai comuni, una maternità più serena.
      Infatti, alle donne cittadine italiane residenti, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità perché non lavoratrici, era concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili, rivalutato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000, nel limite massimo di cinque mensilità alla nascita del figlio. Successivamente, a seguito delle modifiche legislative intervenute, l'importo dell'assegno di cui al citato articolo 66 della legge n. 448 del 1998 è stato elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000, mantenendo inalterato il limite massimo di cinque mensilità per le madri casalinghe e disoccupate.
      Seppure l'importo fosse decisamente minimo, l'intervento normativo in favore della maternità poteva definirsi coraggioso.
      Purtroppo, con il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il sistema dell'assegno mensile è stato sostituito con quello di un assegno una tantum, che si rileva, però, del tutto inadeguato e non coerente.
      Con la presente proposta di legge si vuole quindi ripristinare il sistema previgente, ma anche ampliare il sostegno alla maternità prevedendo per la concessione dell'assegno di maternità il limite massimo di quattordici mensilità per i due mesi antecedenti alla nascita del bambino e per i dodici mesi successivi alla nascita. Tale beneficio è esteso anche ai casi di affidamento preadottivo o di adozione di un minore, prevedendo la concessione dell'assegno a decorrere dalla data d'inizio dell'affidamento o dell'adozione stessa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di sostegno della maternità).

      1. Il comma 1 dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

          «1. Per ogni figlio nato dal 1o gennaio 2008, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità prevista dagli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno mensile di maternità pari a 300 euro nel limite massimo di due mensilità antecedenti e di dodici mensilità successive alla nascita o alla data d'inizio dell'affidamento o dell'adozione».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 72.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

 

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finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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