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PDL 2884

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2884



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRO ALFANO, ADOLFO, BARANI, BENEDETTI VALENTINI, BERNARDO, CATANOSO, COMPAGNON, DELFINO, DIONISI, FASOLINO, FERRIGNO, GRECO, HOLZMANN, LENNA, MARCAZZAN, MAZZONI, MEREU, NESPOLI, OPPI, RAZZI, RUVOLO, TUCCI, ZACCHERA

Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici e degli specialisti delle Forze armate

Presentata il 10 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende proporre l'avanzamento degli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, al ruolo tecnico-amministrativo delle altre Armi e Corpi, al ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica e al ruolo tecnico-operativo del Corpo della guardia di finanza, ruoli che erano stati istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e per i quali la medesima legge aveva previsto il grado apicale di maggiore o grado corrispondente con il limite di età di 63 anni.

      Con il successivo decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, tali ruoli sono stati considerati ad esaurimento e sono stati istituiti altri ruoli speciali che sono stati alimentati con il personale appartenente al ruolo dei marescialli.

      L'intento del legislatore, con l'istituzione dei ruoli di cui alla citata legge n. 212 del 1983, era quello di dare la possibilità al personale maggiormente meritevole, in possesso del grado apicale di maresciallo di 1a classe scelto, di progredire nella carriera e di continuare a fornire, nell'ambito delle Forze armate e dei
 

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Corpi armati dello Stato, un prezioso e fattivo contributo in virtù del brillante percorso di carriera espletato e dell'esperienza maturata.

      La progressione di carriera di tali ruoli prevede che i maggiori, dopo cinque anni, vengano promossi al grado di tenente colonnello ad anzianità, con la possibilità di arrivare fino al grado di colonnello.
      Sempre in forza del menzionato decreto legislativo n. 490 del 1997, gli ufficiali del ruolo tecnico sono promossi al grado di maggiore dopo dodici anni dalla nomina a tenente. Pertanto il personale interessato resta nel grado di maggiore per un periodo medio di 9-12 anni, fino al collocamento in congedo per limiti di età.

      Il grado di maggiore è stato sempre considerato assimilabile al grado di tenente colonnello (mentre, nella gerarchia della Polizia di Stato, il grado corrispondente a quello di maggiore è stato abolito): con la presente proposta di legge si intende, quindi, proporre l'istituzione del grado di tenente colonnello anche per i ruoli tecnici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
      Peraltro l'istituzione di tale grado non comporterebbe alcun onere in quanto lo stipendio del personale interessato, al momento dell'acquisizione di tale diritto, sarebbe già equiparato allo stipendio previsto per il grado di colonnello.

      L'attribuzione del grado di tenente colonnello risulterebbe, quindi, un riconoscimento (comunque, lo si ripete, senza alcun approvo di oneri) gratificante per quel personale che da oltre 35 anni presta servizio nelle Forze armate.

      Con la presente proposta di legge, pertanto, proprio per i motivi esposti, si propone l'integrazione delle norme di avanzamento degli ufficiali dei suddetti ruoli, includendo nell'aliquota di valutazione gli ufficiali aventi quattro anni di anzianità nel grado di maggiore e prevedendo per gli stessi l'avanzamento ad anzianità al grado di tenente colonnello-capitano di fregata per la Marina militare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è previsto l'avanzamento ad anzianità al grado di tenente colonnello e grado corrispondente della Marina degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i maggiori aventi quattro anni di anzianità di grado».


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