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PDL 2935

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2935



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, WIDMANN, ZELLER

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 20 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce una novità fondamentale nell'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero, prevedendo la possibilità che i cittadini italiani che intendano votare candidati italiani non debbano più obbligatoriamente venire in Italia, ma possano votare i candidati italiani della circoscrizione elettorale in cui sono iscritti per corrispondenza.
      L'introduzione del voto per corrispondenza ci consente, peraltro, di adeguarci ad altri Stati europei che già sperimentano da tempo questa modalità di voto con grandi successi in termini di partecipazione politica: si pensa in particolare alla Svizzera, alla Germania e, da ultimo, all'Austria. Tutti gli esempi riportati si basano sul modello di voto per corrispondenza su richiesta dell'elettore e anche nella presente proposta di legge l'elettore deve scegliere se venire a votare in Italia oppure votare i candidati italiani per corrispondenza.
      Nel caso specifico dei cittadini italiani della provincia di Bolzano residenti all'estero (circa 15.000 elettori che vengono in Italia per votare i loro rappresentanti, pena la rinuncia al voto), data la peculiarità sociale e politica della zona interessata, questo nuovo sistema consentirebbe loro di votare per corrispondenza i rappresentanti al Parlamento italiano delle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e di non essere più costretti a venire in Italia solo per votare.
      Le modificazioni introdotte dalla presente proposta di legge alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono dirette a fare sì
 

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che, fermo restando l'impianto fondamentale del voto nella circoscrizione Estero - cioè, per i candidati della circoscrizione Estero - l'elettore residente all'estero possa, alternativamente, scegliere di votare per i candidati della circoscrizione del territorio nazionale nella quale è (o resta) iscritto sia recandosi personalmente al seggio del territorio nazionale, sia esprimendo il proprio voto per corrispondenza.
      La presente proposta di legge non modifica la disciplina dell'anagrafe degli italiani all'estero e degli schedari consolari, né le disposizioni che determinano l'iscrizione dei cittadini residenti all'estero nelle liste elettorali dei comuni italiani.
      L'articolo 1, comma 1, lettera a), trasforma l'opzione prevista dalla citata legge n. 459 del 2001 prevedendo che quella espressa per «votare in Italia» possa essere esercitata anche «per votare in Italia per corrispondenza». Inoltre - per ragioni pratiche e per favorire questa scelta - l'opzione da «una tantum» viene trasformata in permanente sino a revoca espressa. Revoca che avviene anche scegliendo semplicemente un'altra opzione. In questo modo si rende più semplice la gestione delle opzioni in caso di fine anticipata della legislatura. L'elettore che ha optato non è costretto - come avviene ora - in tempi brevissimi a confermare la propria scelta, ma continua ad esprimere il proprio voto nella modalità con cui lo ha espresso la volta precedente. La disciplina già esistente è sufficiente a far sì che i comuni siano avvertiti per tempo degli elettori che, avendo esercitato l'opzione, voteranno per corrispondenza i candidati del territorio nazionale.
      L'articolo 1, comma 1, lettera b), estende la disciplina delle comunicazioni e dell'assistenza consolari al cittadino residente all'estero, prevedendo che gli stessi consolati e le rappresentanze diplomatiche debbano illustrare la nuova modalità di votazione e le condizioni pratiche del suo utilizzo.
      Le lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1 disciplinano tempi e modalità per l'invio delle schede agli elettori. Il fac-simile delle schede di votazione è trasmesso al Ministero dell'interno dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo della circoscrizione del territorio nazionale che ne cura la formazione. Il Ministero dell'interno trasmette i fac-simile ai consolati tramite il Ministero degli affari esteri.
      L'invio del plico all'elettore, la votazione e la spedizione del plico con il voto seguono la disciplina ordinaria. Non si è ritenuto utile coinvolgere il comune di residenza (come avviene in altri ordinamenti) perché si metterebbe in moto una macchina troppo complessa per essere alla portata di tutti i comuni. E, peraltro, come si è detto, i tempi (spedizione dei plichi e ricezione delle schede votate) si dilaterebbero oltre misura. Dunque, una volta formata la scheda elettorale della circoscrizione, la spedizione e la ricezione restano a carico del Ministero degli affari esteri. Da questo momento in poi le schede non si distinguono più tra loro (voto nella circoscrizione Estero e voto per corrispondenza nella circoscrizione del territorio nazionale); tutte le schede seguono il medesimo percorso.
      Per le medesime ragioni si è scelto di far compiere all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero tutte le operazioni di spoglio e di scrutinio, compresa la decisione sulle schede contestate. L'ufficio, però, «accantona» schede e voti espressi per corrispondenza e invia il tutto alla circoscrizione competente. Questa compie soltanto le operazioni per l'assegnazione dei seggi inglobando i voti pervenuti dalla circoscrizione Estero nelle cifre elettorali di calcolo.
      Le lettere f), g), h), i) e l) del comma 1 disciplinano la possibilità di una diversa procedura di spoglio e di scrutinio sia nei seggi elettorali della circoscrizione Estero, sia nell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero in modo da ridurre quanto più sia possibile le lungaggini nella trasmissione dei dati agli uffici circoscrizionali e regionali che devono procedere all'assegnazione dei seggi, al fine di evitare gli inconvenienti che si sono verificati nelle ultime elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, proprio per il ritardo dell'afflusso dei dati sui voti degli italiani all'estero.
 

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Si prevede, pertanto, un diverso colore delle buste interne che contengono, da una parte, il voto degli italiani all'estero e, dall'altra, il voto dei candidati italiani per corrispondenza, con una priorità nello spoglio delle schede contenute nelle buste del colore previsto per i voti per corrispondenza di candidati italiani.
      Ciascun seggio separa e scrutina preliminarmente le schede che recano il voto per corrispondenza nelle circoscrizioni del territorio nazionale. Il risultato di tale scrutinio è inviato all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e questi, con precedenza sulle altre operazioni, determina le cifre elettorali da comunicare agli uffici circoscrizionali e regionali, rispettivamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, affinché questi procedano all'assegnazione dei seggi.
      Gli articoli 2 e 3 modificano, rispettivamente, il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993: gli uffici elettorali circoscrizionali, prima di procedere alle operazioni di calcolo e alla determinazione delle cifre elettorali che essi trasmettono all'Ufficio centrale nazionale devono attendere la comunicazione dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tale ufficio invia le schede, il computo dei voti espressi per corrispondenza e il relativo verbale a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale. Se non vi sono stati voti per corrispondenza, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia una comunicazione in tale senso affinché l'ufficio elettorale circoscrizionale possa procedere tempestivamente.
      L'articolo 4 prevede che il Governo modifichi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, per adeguarlo alle nuove norme introdotte dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione del voto per corrispondenza all'estero di candidati italiani).

      1. Alla legge 27 dicembre 2001, 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia personalmente, ovvero per corrispondenza. In tale ultimo caso essi votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione valida per la votazione immediatamente successiva e per le votazioni che si susseguono sino a revoca dell'opzione medesima. Con l'opzione per l'espressione del voto nella circoscrizione del territorio nazionale l'elettore indica se intende votare personalmente, ovvero se intende avvalersi del voto per corrispondenza. Con le medesime modalità l'elettore può modificare la propria scelta revocando contestualmente la precedente opzione»;

          b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia sia direttamente, sia per corrispondenza, specificando in particolare che l'opzione per l'espressione del voto nella circoscrizione del territorio nazionale è valida per la votazione immediatamente successiva e per le votazioni che si susseguono sino a

 

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revoca dell'opzione medesima. L'elettore è altresì informato delle modalità con le quali può modificare la propria scelta revocando contestualmente la precedente opzione»;

          c) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole: «Le schede» sono inserite le seguenti: «per la votazione nella circoscrizione Estero»;

          d) dopo il comma 2 dell'articolo 11, è inserito il seguente:

      «2-bis. Le schede della votazione per corrispondenza nella circoscrizione del territorio nazionale hanno, per la rispettiva votazione e per ciascuna circoscrizione del territorio nazionale in cui l'elettore esercita il voto, il contenuto, le caratteristiche e il colore di quelle previste dagli articoli 31 e 92 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dagli articoli 11 e 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

          e) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «8-bis. Con le medesime modalità e nei medesimi termini previsti dal presente articolo, gli uffici consolari inviano agli elettori che hanno esercitato l'opzione di votare per corrispondenza nella rispettiva circoscrizione del territorio nazionale le schede relative unitamente al plico di cui ai commi 3 e 4. La busta nella quale l'elettore inserisce la scheda, o le schede votate, è di colore unico per tutte le circoscrizioni del territorio nazionale e diverso dal colore dell'analoga busta utilizzata per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero. All'espressione del voto e alla sua trasmissione all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8»;

 

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          f) al comma 1 dell'articolo 13, le parole: «che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, escludendo da tale numero coloro che abbiano esercitato l'opzione di votare personalmente nel territorio nazionale»;

          g) al numero 3) della lettera c) del comma 3 dell'articolo 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in ciascun seggio sono disposte due urne sigillate: in una di queste sono poste le buste contenenti le schede per il voto nella circoscrizione Estero e nell'altra, contraddistinte dal diverso colore, le buste contenenti le schede per il voto nella circoscrizione del territorio nazionale»;

          h) l'alinea della lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

          «d) completati l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nelle urne sigillate di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine, iniziando e completando preliminarmente lo spoglio delle schede recanti il voto per corrispondenza nelle circoscrizioni del territorio nazionale:»;

          i) dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 14-bis. - 1. Prima di procedere all'apertura dell'urna in cui sono contenute le buste recanti il voto per la circoscrizione Estero, il presidente, assistito dal segretario, raccoglie e sigilla, separatamente per l'elezione della Camera dei deputati e per l'elezione del Senato della Repubblica quando queste sono contestuali, le schede scrutinate che recano il voto per corrispondenza nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
      2. Alla trasmissione delle schede e del verbale di scrutinio all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 72, 73, terzo comma, e 74 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

 

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marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
      3. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio relativo ai voti di cui ai commi 1 e 2 e ne fa certificazione in apposito verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

      Art. 14-ter. - 1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non appena riceve da ciascuno dei seggi elettorali di cui all'articolo 13, comma 1, le schede scrutinate che recano l'espressione del voto per corrispondenza nelle circoscrizioni del territorio nazionale:

          a) determina, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della rispettiva circoscrizione, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;

          b) determina, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e la comunica, a mezzo di estratto verbale, all'Ufficio elettorale regionale della rispettiva circoscrizione.

      2. Delle operazioni e dell'esito dello scrutinio di cui al comma 1 è data menzione in apposito processo verbale.
      3. I voti espressi per corrispondenza nelle circoscrizioni del territorio nazionale non sono computati ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 15»;

          l) all'alinea del comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole: «Concluse le operazioni

 

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di scrutinio» sono inserite le seguenti: «e le operazioni di cui all'articolo 14-ter».

Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 76 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «2-bis) al termine delle operazioni relative alle schede votate nelle sezioni del territorio nazionale, procede all'esame del verbale e delle schede eventualmente inviati dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e compie le operazioni di cui ai numeri 1) e 2)»;

          b) al numero 1) del comma 1 dell'articolo 77, dopo le parole: «nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «e nelle schede votate per corrispondenza nella circoscrizione Estero»;

          c) al secondo comma dell'articolo 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, computando fra questi quelli eventualmente espressi per corrispondenza nella circoscrizione Estero».

Art. 3.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive

 

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione e delle schede votate per corrispondenza nella circoscrizione Estero»;

          b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle singole sezioni elettorali della circoscrizione e della circoscrizione Estero».

Art. 4.
(Norme regolamentari).

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, al fine di adeguare le norme ivi previste alle modifiche introdotte alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, dalla presente legge.


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