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PDL 2967

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2967



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENIA

Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. Istituzione dei ruoli dirigenziali ad esaurimento dei direttori reggenti gli uffici dell'esecuzione penale esterna e dei direttori penitenziari nominati senza concorso

Presentata il 27 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si mira a sanare una grave ingiustizia perpetrata nei confronti di pochi funzionari i quali, pur dirigendo, diversi per molti anni, i centri di servizio sociale per adulti (ora uffici locali di esecuzione penale esterna), sono stati esclusi dalla disciplina di cui alla legge n. 154 del 2005 e al relativo decreto legislativo n. 63 del 2006, che hanno riconosciuto solo ai funzionari direttori penitenziari d'istituto e di centro di servizio sociale, i quali fin dall'inizio accedettero alla carriera direttiva, la qualifica dirigenziale di diritto pubblico.
      Bisogna, inoltre, sanare anche la situazione di un numero modesto di funzionari direttori penitenziari (appena in numero di sei) i quali ebbero accesso alla relativa carriera non per accesso «diretto» tramite concorso, ma attraverso altre forme previste dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
      Risulta utile rammentare che tutti questi funzionari rappresentano una importante risorsa per l'amministrazione penitenziaria e, nel caso dei direttori reggenti di uffici di esecuzione penale esterna, essi continuano, nonostante la riforma, a dirigere con atti formali le realtà amministrative alle quali sono stati preposti, seppure in «reggenza».
      In una fase come l'attuale, che vede oramai spegnersi gli effetti deflattivi dell'indulto, con il numero dei detenuti che torna a crescere, e con tutte le problematiche che ciò comporta nel sistema penitenziario, sarebbe incomprensibile spiegare
 

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il perché i predetti funzionari debbano continuare ad assicurare, senza alcuna aspettativa di crescita professionale, le funzioni attuali di natura certamente dirigenziale, se è vero che i loro atti producono, alla pari di quelli prodotti dai dirigenti penitenziari ex legge n. 154 del 2005, gli stessi effetti.
      Giova ricordare che gran parte degli stessi è in possesso di titoli professionali e culturali di particolare rilevanza e che costante risulta essere stato il loro impegno a favore dell'amministrazione penitenziaria.
      La proposta, quindi, mira ad ottenere attraverso una nuova norma che risulti più logica e coerente in relazione alla riforma, l'inquadramento in un apposito ruolo speciale ad esaurimento della dirigenza penitenziaria, purché si tratti di funzionari con posizione economica C3 e preposti almeno da un anno dalla data di entrata in vigore della legge alla direzione degli uffici.
      In tal modo, con un ruolo speciale ad esaurimento che segua quello ordinario, dal quale saranno sempre attinti, e in via esclusiva, i funzionari da assegnare a incarichi dirigenziali superiori e generali, si consentirà la regolare funzionalità degli uffici attualmente coperti con i predetti reggenti i quali, altrimenti, potrebbero chiedere altra allocazione, liberandosi dalle rilevanti responsabilità che derivano dal dirigere uffici di così particolare delicatezza.
      Ad ogni buon conto, può essere utile ricordare che lo stesso sindacato più rappresentativo dei direttori penitenziari d'istituto, degli uffici dell'esecuzione penale esterna e degli ospedali psichiatrici giudiziari (SIDIPE - affiliato alla CISL/FPS), si è costantemente espresso favorevolmente ad una sanatoria in tal senso, ben intuendo quanto fosse importante non disperdere un patrimonio umano e di esperienza professionale quale risulta essere quello dei funzionari di cui sopra.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è inserito il seguente:

      «Art. 26-bis. - (Ruoli dirigenziali ad esaurimento dei direttori reggenti gli uffici dell'esecuzione penale esterna e dei direttori penitenziari nominati senza concorso). - 1. Il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al presente decreto comprende anche i direttori reggenti gli uffici di esecuzione penale esterna inquadrati nella posizione economica C3, purché preposti in modo continuativo ed esclusivo alla direzione degli uffici dell'esecuzione penale esterna o di altri uffici normalmente diretti da dirigenti penitenziari da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito il ruolo dirigenziale ad esaurimento dei direttori reggenti gli uffici dell'esecuzione penale esterna. Il relativo ordine nel ruolo dei soggetti iscritti è stabilito in base alla loro effettiva anzianità di servizio come direttori reggenti gli uffici dell'esecuzione penale esterna.
      3. È altresì istituito il ruolo dirigenziale ad esaurimento dei direttori penitenziari nominati senza concorso, che hanno assunto tale incarico per effetto di disposizioni di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro.
      4. La copertura economica dei ruoli dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 è assicurata dalla reimputazione delle risorse finanziarie già stanziate per i precedenti incarichi di direttori reggenti gli uffici di esecuzione penale esterna e di direttori penitenziari nominati senza concorso dei soggetti iscritti nei ruoli di cui ai medesimi commi 2 e 3, nonché dalle maggiori entrate derivanti dalla adeguata riduzione delle spese per indennità di missione e di trasferimento dei medesimi soggetti».


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