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PDL 3025

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3025



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

e con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari

Presentato il 7 settembre 2007


      

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Onorevoli Deputati! - L'avvio dell'anno scolastico 2007-2008 presenta vari punti di criticità legati alla rapida successione delle disposizioni in materia di istruzione adottate negli ultimi anni, che hanno contribuito a determinare una serie di problemi di natura diversa, che rendono peraltro alquanto incerta e difficoltosa la programmazione delle attività da parte delle istituzioni scolastiche. In particolare si presenta incerta e difficoltosa la programmazione delle attività riguardanti vari settori dell'attività scolastica, quali: l'istituzione e il funzionamento dei posti di tempo pieno in relazione alla sempre crescente domanda da parte delle famiglie, la programmazione delle attività propedeutiche allo svolgimento degli esami di Stato della
 

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scuola secondaria di primo e di secondo grado in relazione alle recenti modifiche legislative introdotte nella materia, la programmazione degli interventi per le attività educative destinate ai bambini dai due ai tre anni, la gestione della disciplina del personale docente, la gestione delle assunzioni del personale scolastico e delle procedure di pagamento delle relative competenze.
      Al fine di fare fronte a tali contingenti situazioni di difficoltà operativa, si è ritenuto indispensabile intervenire con un provvedimento di urgenza, nel quale è dettata una serie articolata di disposizioni finalizzate a definire in maniera più puntuale vari aspetti della normativa vigente in materia di istruzione, in maniera da assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilità di programmare con maggiore consapevolezza e certezza la loro azione e realizzare le migliori condizioni per un ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2007-2008.
      Il provvedimento, oltre alla disposizione che disciplina l'entrata in vigore, si compone di tre articoli, che dettano norme urgenti in materia, rispettivamente, di ordinamenti scolastici, di personale scolastico e di assunzione di ricercatori.
      Va precisato che le norme contenute nel presente provvedimento erano contenute nel disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione (atto Camera n. 2272-ter). Il disegno di legge suddetto è stato approvato, in sede referente, dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 27 luglio 2007.
      Il protrarsi dell'iter parlamentare del predetto disegno di legge non ne ha consentito l'entrata in vigore in tempo utile per l'operatività delle sue disposizioni sin dall'inizio dell'anno scolastico 2007-2008 ai fini della programmazione e dell'organizzazione delle varie attività, a esse correlate, da parte delle scuole.
      Ciò ha determinato la necessità di adottare il presente provvedimento che, con il suo carattere di straordinaria necessità ed urgenza, e con le disposizioni in esso inserite, consentirà alle scuole di realizzare le proprie finalità istituzionali con l'efficacia che la situazione richiede.
      Passando all'illustrazione delle disposizioni contenute negli articoli del provvedimento, si evidenzia quanto segue.

Articolo 1 - (Norme in materia di ordinamenti scolastici).

      Comma 1. Il comma intende ripristinare il tempo pieno così come era previsto dalle norme della legge 24 settembre 1971, n. 820, previgenti al decreto legislativo sul primo ciclo (decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). Al fine di evitare oneri aggiuntivi di bilancio, è comunque precisato che l'organizzazione delle classi funzionanti a tempo pieno è realizzata nei limiti dei posti di tempo pieno funzionanti nell'anno scolastico 2007-2008 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio. La norma intende, inoltre, dare risposta alle numerose istanze sociali volte a favorire l'accoglienza prolungata degli alunni nelle scuole e tempi di apprendimento più distesi.
      Comma 2. Le norme modificano alcune delle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, contenute nell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; in particolare viene precisato che i candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, qualora manchi nel comune l'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, ove manchi anche in questa il medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio

 

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scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. Si tratta in sostanza di norme che, modificando le disposizioni vigenti, introducono un maggior rigore nell'individuazione delle sedi di esame per i candidati esterni, ponendo così rimedio agli inconvenienti, alle disfunzioni e agli abusi registratisi nel corso degli ultimi anni.
      Comma 3. Si dettano le disposizioni per la copertura dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato.
      Comma 4. Le disposizioni del comma 4 introducono, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione, il giudizio di ammissione o di non ammissione all'esame stesso, da parte del consiglio di classe.
      Comma 5. Le norme contenute nel comma 5 disciplinano le modalità e le procedure per la valutazione, esterna, del sistema complessivo dell'istruzione scolastica da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. Si prevede che a tale fine il Ministro adotti annualmente un'apposita direttiva, contenente gli obiettivi generali della valutazione e la determinazione degli anni di corso, del primo e del secondo ciclo, che formano oggetto della valutazione. Si dettano anche norme dirette a modificare la composizione del comitato d'indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
      Comma 6. La norma introduce una precisazione circa l'ambito applicativo dell'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplina l'accesso agli elenchi anagrafici della popolazione residente, ambito nel quale sono comprese, pertanto, anche le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale dell'istruzione, in considerazione dei problemi legati alla specificità determinata dal principio generale dell'autonomia scolastica.
      Comma 7. Vengono dettate le norme per l'attuazione del punto 12) dell'Accordo-quadro sancito nella Conferenza unificata del 14 giugno 2007, in materia di iniziative, anche sperimentali, per la realizzazione dei progetti di ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni di età (cosiddette «classi primavera»); a tale fine si dispone che l'onere di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale, per la realizzazione di queste iniziative, è quantificato in euro 9.783.656, per l'anno 2007. Le relative disponibilità sono riassegnate al Ministero della pubblica istruzione.
      Comma 8. Si apporta una limitata modifica alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che ha dettato le norme in materia di parità scolastica. La legge n. 62 del 2000, all'articolo 1, comma 4, ha previsto, tra i requisiti necessari per il riconoscimento della parità scolastica, l'obbligo per le scuole private di utilizzare docenti forniti di titoli di abilitazione all'insegnamento; il successivo comma 4-bis ha previsto, in parziale deroga a tale principio, che per i docenti di scuola materna in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2000 nelle scuole che chiedono il riconoscimento della parità, deve considerarsi valido, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, il titolo di studio (diploma di scuola magistrale) conseguito ai sensi dell'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La norma contenuta nel presente comma intende modificare il citato comma 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, al fine di estendere il riconoscimento della validità abilitante del titolo di studio in parola anche ai docenti che non erano in servizio nelle scuole materne paritarie alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2000, e che sono stati assunti dopo tale data. Si intende quindi sancire un principio di carattere generale, e cioè il riconoscimento della validità abilitante del titolo di studio di cui all'articolo 334 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
 

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n. 297 del 1994, posseduto dai docenti in servizio presso le scuole dell'infanzia riconosciute paritarie, a prescindere dalla data di assunzione in servizio dei docenti. L'applicazione della norma non comporta riflessi finanziari a carico del bilancio pubblico.

Articolo 2 - (Norme urgenti in materia di personale scolastico).

      Comma 1. Le norme contenute in questo comma hanno lo scopo di snellire e rendere più incisive le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale docente, introducendo varie modifiche agli articoli 503 e 506 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardanti, rispettivamente, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e la destituzione e la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale. Le norme introdotte sono finalizzate, da un lato, a ricondurre alla competenza del dirigente scolastico e del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale l'iniziativa nella materia in questione, nei confronti, rispettivamente, del personale docente e dei dirigenti scolastici, e, per altro verso, a rendere meno complesse le procedure per l'adozione dei provvedimenti, semplificando, tra l'altro, anche l'acquisizione dei pareri prescritti, che assumono la veste di pareri obbligatori non vincolanti. Di particolare rilievo è inoltre la disposizione, del tutto innovativa, che prevede la possibilità di sospensione cautelare da parte del dirigente scolastico nei casi di esistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra la scuola e le famiglie degli alunni; in questi casi il provvedimento è immediatamente comunicato al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, per la convalida ovvero la revoca entro il termine di quindici giorni, scaduto il quale senza che quest'ultimo abbia adottato alcun provvedimento, la sospensione è automaticamente revocata; invece, in caso di inerzia del dirigente scolastico competente, la sospensione può essere adottata dal suddetto dirigente dell'ufficio scolastico regionale; questo tipo di sospensione non produce effetti sul trattamento economico del dipendente. Si tratta, come è facile intuire, di una norma che intende rispondere alle esigenze, oggettive e urgenti, di assegnare a compiti diversi dall'insegnamento docenti che, con il loro comportamento, abbiano recato grave turbamento e pregiudizio al rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni.
      Comma 2. Il comma prevede che le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 503 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dal comma 1, non si applicano ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
      Comma 3. La norma si propone di semplificare le procedure per il conferimento delle supplenze temporanee ai collaboratori scolastici da parte dei capi d'istituto. Infatti, le norme vigenti in materia prevedono che il predetto personale venga assunto attraverso le liste di collocamento tenute dagli uffici territoriali dei centri per l'impiego. Le scuole, pertanto, inviano a tali centri le richieste numeriche delle assunzioni da effettuare e i centri comunicano, successivamente, i nominativi del personale da nominare. La procedura è complessa e poco funzionale, in quanto, in caso di rinuncia da parte degli interessati, deve essere ripetuto l'intero iter. La norma consente invece ai capi d'istituto di nominare direttamente il personale in questione sulla base degli elenchi forniti dai centri per l'impiego, eliminando i passaggi della richiesta numerica da parte delle scuole e la successiva risposta da parte dei centri. La norma consente, allo stesso tempo, di procedere alla surroga dei rinunciatari in tempi brevi e funzionali alle esigenze delle istituzioni scolastiche.
      Comma 4. Le disposizioni del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, citate nel comma 4 prevedono la trasmissione immediata ai competenti servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei provvedimenti di instaurazione

 

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dei rapporti di lavoro subordinato adottati dalle pubbliche amministrazioni. Tale procedura risulta però molto impegnativa per le scuole, tenuto conto dell'elevato numero di rapporti di lavoro temporanei che le scuole stesse istaurano con i docenti e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) incaricati di effettuare le supplenze temporanee; tali supplenze infatti sono quasi sempre di durata molto ridotta e spesso ripetute nel tempo, in quanto le scuole sono costrette, per esigenze strutturali, ad effettuare, nel corso dell'anno scolastico, la sostituzione dei titolari assenti anche per periodi brevi; ciò comporta, ovviamente, l'obbligo di trasmettere agli uffici del lavoro un elevato numero di comunicazioni, spesso anche quotidianamente. La norma contenuta nel comma 4 fissa in dieci giorni il termine entro cui le scuole devono inviare le suddette comunicazioni, in modo da poter adempiere a tale obbligo di comunicazione dei nuovi rapporti di lavoro in tempi più adeguati ai numerosi e complessi carichi di lavoro delle scuole stesse. Al fine di porre rimedio alle contestazioni già intervenute in materia di mancata comunicazione da parte delle scuole dei nuovi rapporti di lavoro instaurati, con le norme contenute nel comma in esame si precisa inoltre che le sanzioni irrogate alle pubbliche amministrazioni sono annullate.
      Comma 5. La disposizione è finalizzata a semplificare le procedure per il pagamento delle spettanze ai supplenti per le assenze connesse con l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, la cui competenza viene attribuita direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3 - (Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori).

      L'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, «al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori» è definito «un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008».
      Il comma 650 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 assicura, per le predette finalità, 20 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
      L'articolo 1, comma 651, della citata legge n. 296 del 2006 prevede un piano di assunzione straordinaria di ricercatori «nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca».
      Il comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 assicura, per tali finalità, 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
      In ambedue i casi, per problemi procedimentali dovuti all'adozione dei regolamenti di disciplina dei concorsi (il regolamento per i concorsi per ricercatore universitario ha appena ricevuto un parere interlocutorio del Consiglio di Stato), non sarà possibile utilizzare le somme stanziate per il 2007 per le finalità previste dall'articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006.
      Si rende, pertanto, necessario consentire la utilizzabilità di tali somme per il solo anno 2007, assicurandole, rispettivamente, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università e al Fondo di finanziamento degli enti di ricerca.
      Attraverso l'attribuzione delle somme a tali fondi con il vincolo della loro destinazione all'assunzione di ricercatori, si rende possibile la rapida assunzione degli stessi, mediante concorsi regolati dalla disciplina attualmente vigente.
      Per esse non vi è necessità di relazione tecnica, trattandosi di somme già previste dalla legge finanziaria 2007, e di mere modificazioni di autorizzazioni di spesa.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Con riferimento al testo del provvedimento in esame, si forniscono qui di seguito, per i singoli articoli, le necessarie precisazioni in ordine ai possibili effetti finanziari:

            articolo 1, comma 1: la norma prevede la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria, da realizzarsi nell'ambito delle consistenze complessive di organico del personale annualmente assegnate a livello regionale. La neutralità finanziaria è garantita dalla previsione normativa, la quale stabilisce che l'organizzazione del tempo pieno deve essere realizzata nei limiti della dotazione dell'organico di diritto, determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio. Nessun maggior onere deriva, pertanto, a carico della finanza pubblica.

            articolo 1, comma 2: non determina alcun maggiore onere a carico del bilancio dello Stato;

            articolo 1, comma 3: circa l'ulteriore integrazione prevista, per complessivi euro 40,2 milioni, si fa presente che la somma è finalizzata ad adeguare i compensi già fissati per i componenti le commissioni degli esami di Stato, che sono ritenuti inadeguati ai relativi impegni.

        Ciò premesso si stima un aumento medio pro capite, al lordo degli oneri a carico dello Stato, così determinato:

  Numero presidenti     (a)             12.274
  Numero commissari interni statali     (b)             66.432
  Numero commissari esterni statali e no     (c)             36.822
  TOTALE COMPONENTI COMMISSIONI     (d) = (a)+(b)+(c)           115.528
  INTEGRAZIONE PREVISTA (milioni di euro)     (e)                   40,2
  AUMENTO MEDIO PRO CAPITE LORDO   STATO (euro)

    (f) = (e)/(d)

                347,96

            articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8: non determinano alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

            articolo 2: non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.

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ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

ART. 2.
(Ammissione).

(omissis)

        4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

(omissis)

Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59

ART. 11.
(Valutazione, scrutini ed esami).

(omissis)

        4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.

(omissis)

Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286

ART. 6.
(Comitato di indirizzo).

      1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non

 

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più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.

(omissis)

Legge 10 marzo 2000, n. 62

ART. 1.

(omissis)

        4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

(omissis)

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

ART. 503.
(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione).

(omissis)

        5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.

 

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ART. 506.

(Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale).

(omissis)

        2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:

            a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;

            b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.

(omissis)

        4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

(omissis)

ART. 468.
(Trasferimento per incompatibilità ambientale).

        1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilità di programmare ed organizzare le loro attività dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le condizioni per un ordinato avvio dello stesso, nonché di garantire l'immediata assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca;

        Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le istituzioni scolastiche in relazione a specifiche richieste in materia di «tempo scuola» avanzate dalle famiglie, agli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, nonché a questioni relative all'assunzione e gestione del personale scolastico;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Norme in materia di ordinamenti scolastici).

        1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già

 

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previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.
        2. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

        «I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame».

        3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 40.200.000 annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis»;

            b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti

 

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il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo».

        5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola». A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo.
        6. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si applicano al Sistema nazionale di istruzione.
        7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti».

Articolo 2.
(Norme urgenti in materia di personale scolastico).

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 503:

                1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30

 

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giugno 1999, n. 233, le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere»; le parole: «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento»;

                2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        «5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5»;

            b) all'articolo 506:

                1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;

                2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto»;

            c) all'articolo 468:

                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento»;

 

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                2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, tali da risultare incompatibili con l'esercizio della funzione educativa, il dirigente scolastico può altresì disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, il quale, in via sostitutiva, può provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento, fermo quanto stabilito dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».

        2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        3. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587.
        4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.

 

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        5. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno 2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori).

        1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 7 settembre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
Mussi, Ministro dell'università e della ricerca.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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