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PDL 2995

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2995


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MORRONE, AFFRONTI, AMENDOLA, BIANCHI, CIOFFI, FABRIS, INTRIERI, LARATTA, MANCINI, MISITI, ANGELA NAPOLI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, ROSSI GASPARRINI


Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'usura nel Mezzogiorno

Presentata il 1o agosto 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di accertare lo stato del fenomeno dell'usura nel Mezzogiorno al fine di individuare gli strumenti idonei a sradicare lo «strozzinaggio» che da troppi anni deprime lo sviluppo economico e sociale del sud dell'Italia.

      Per riuscire nello scopo prefissato, è necessario prioritariamente conoscere a fondo le cause, le modalità di sviluppo e di diffusione del fenomeno, per poi porre in essere razionali ed efficaci azioni di repressione e adeguate politiche di prevenzione.

      Nonostante siano trascorsi più di dieci anni dall'entrata in vigore della legge contro l'usura (legge 7 marzo 1996, n. 108), la situazione nel Mezzogiorno continua ad essere drammatica, tanto da condizionarne gravemente tutta l'economia.

      Risulta che il fenomeno dell'usura nel sud Italia sia in aumento e che i tassi di interesse vadano addirittura dal 120 al 140 per cento.

      Malgrado la libera iniziativa imprenditoriale sia soffocata da questa attività criminale, il numero di denunce per usura è in forte calo rispetto al 1994 (anno in cui aveva raggiunto un vero e proprio picco), perché gli imprenditori ormai provano grande sfiducia verso le istituzioni e temono ripercussioni come minacce o violenze.

      Per molte vittime dell'usura, anche rivolgersi alle associazioni e alle fondazioni che si occupano della repressione del fenomeno rappresenta una pericolosa esposizione
 

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a ritorsioni da parte delle organizzazioni criminali, e ciò rende ancora più difficile riuscire a tutelare i soggetti colpiti.

      Questa «piaga sociale» non soltanto distrugge il tessuto produttivo meridionale, ma provoca profondi drammi personali, che sono la causa di un impressionante e inaccettabile numero di suicidi di vittime dell'usura. Non si può rimanere indifferenti di fronte a tragedie vissute da chi non ha neanche più la forza per gridare aiuto: è un silenzio, questo, che va ascoltato.

      L'usura nel Meridione ha assunto dimensioni esorbitanti, è in grado di alterare le regole del mercato e di impossessarsi di esso perché attraverso la pressione sui debitori diventa un meccanismo per rilevare le attività degli insolventi.

      Lo Stato deve riappropriarsi del controllo del territorio smantellando il sistema della criminalità organizzata e restituire la fiducia nelle istituzioni ai cittadini del sud che sembrano ormai assuefatti dalla presenza di questo terribile fenomeno che trova la sua linfa vitale nelle situazioni di bisogno e di difficoltà delle sue vittime.


      La Commissione di inchiesta che proponiamo dunque, si pone l'obiettivo di fornire allo Stato gli strumenti idonei a combattere e a vincere la battaglia contro tale inaccettabile fenomeno che sembra essere una delle attività privilegiate della criminalità organizzata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'usura nel Mezzogiorno, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

          a) accertare la distribuzione del fenomeno dell'usura nel Mezzogiorno;

          b) accertare l'ammontare del volume di affari che determina l'attività dell'usura;

          c) accertare i mutamenti intervenuti nella gestione delle attività usurarie e, in particolare, il progressivo controllo esercitato dalle organizzazioni mafiose o similari;

          d) individuare i soggetti che maggiormente ricorrono al prestito usurario;

          e) accertare le modalità e i criteri di concessione di prestiti da parte del sistema bancario del Mezzogiorno nonché i tassi di interesse applicati;

          f) individuare i settori produttivi, commerciali e professionali che fanno ricorso al prestito usurario;

          g) individuare i settori produttivi che, per effetto del ricorso all'usura, sono stati costretti a cessare l'attività o a cederla agli stessi usurai o ad organizzazioni criminali;

          h) accertare il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecita attraverso la pratica dell'usura;

          i) individuare le ragioni che inducono a ricorrere al prestito usurario e gli ostacoli che impediscono a chi ne ha bisogno di ricorrere al normale sistema creditizio, o comunque a forme lecite di finanziamento;

 

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          l) accertare le iniziative che associazioni, fondazioni e organizzazioni antiusura conducono per combattere il fenomeno dell'usura e i risultati ottenuti.

      2. La Commissione, inoltre, ha il compito di formulare suggerimenti per la revisione della legislazione vigente in materia.

Art. 2.
(Composizione e funzionamento della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Nella prima seduta la Commissione elegge il presidente, due vice presidenti e due segretari.
      3. La Commissione, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      4. La Commissione può richiedere copie di atti, informazioni e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria, amministrativa o altri organi inquirenti, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso la Commissione è tenuta a garantire il mantenimento del regime di sicurezza. La Commissione, inoltre, può ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      5. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      6. La Commissione riferisce al Parlamento sullo stato dell'inchiesta ogni tre

 

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mesi e al termine dei suoi lavori, con una relazione finale da trasmettere anche alla magistratura ordinaria.
      7. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno dalla data della sua costituzione.

Art. 3.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione, per quanto non disposto dalla presente legge, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro e poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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