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PDL 3014

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3014



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

di concerto con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

con il ministro della solidarietà sociale
(FERRERO)

con il ministro delle politiche per la famiglia
(BINDI)

con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi

Presentato il 6 agosto 2007


      

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Onorevoli Deputati! - Il capo I del presente disegno di legge è volto a modificare gli strumenti attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche, ispirandosi al binomio dei princìpi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.
      L'obiettivo principale che si vuole perseguire, relativamente al settore cinematografico,
 

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è quello di abolire il sistema della cosiddetta «censura», sostituendolo con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni orientato all'effettività della tutela dei minori. Invero, il meccanismo previsto dall'attuale ordinamento, per quanto complesso e pervasivo, non appresta una tutela adeguata dei minori, come le vicende passate e recenti dimostrano.

      Da un'attenta disamina della legislazione internazionale in materia cinematografica, si è rilevato come nei Paesi dove vige un sistema di autoregolamentazione e dove i film distribuiti sono in buona misura riconducibili a quelli programmati nelle nostre sale, la tutela dei minori appare di fatto maggiore e la classificazione dei film più rigorosa. In Paesi a noi vicini, come ad esempio la Francia, il principio della tutela del minore è prevalente e prioritario rispetto a quello della tutela della morale come guida per la classificazione delle opere destinate a essere distribuite in qualsiasi forma al pubblico.
      Gli esempi offerti dallo studio dei sistemi adottati in altri Paesi, e in particolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove un sistema di autoregolamentazione è in vigore da molti decenni, dimostrano che un principio di autoregolamentazione opportunamente applicato si traduce spesso in un maggiore rigore a favore della protezione del minore.
      Il meccanismo basato sul «filtro» dello Stato, che operi mediante un «visto» preventivo, di per sé non assicura una maggiore tutela, finendo spesso per deresponsabilizzare gli stessi imprenditori che, non di rado, sono i primi a stupirsi per le decisioni delle commissioni ministeriali così dissimili rispetto agli esiti rilevati per lo stesso film in altri Paesi. Anche nei Paesi dove il meccanismo è regolato da strumenti in qualche misura direttamente riconducibili allo Stato, quali Francia e Spagna, appare comunque radicato il principio della partecipazione responsabile degli stessi produttori e distributori al procedimento di classificazione.
      L'introduzione di un sistema di autoregolamentazione, oltre a favorire un più alto livello artistico e culturale dei film, può costituire anche la base per una nuova deontologia professionale degli operatori del settore.
      D'altra parte, occorre difendere il diritto del minore a un corretto sviluppo psico-fisico e morale, alla luce dei princìpi riconosciuti dagli ordinamenti nazionale e internazionale.
      Pertanto, attraverso il presente disegno di legge, con la costituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali della «Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori» (articolo 2), si vuole dare attuazione ai compiti gravanti sulla comunità nazionale, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione, tesi a proteggere l'infanzia e la gioventù. Al tempo stesso si intende dare reale esecuzione ai princìpi della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176, che impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà, e che fa divieto di sottoporli a interferenze arbitrarie o illegali nella privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso e sfruttamento.
      Nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione (articoli 21 e 33, sulla libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica, e articolo 31, sulla protezione dell'infanzia) e dalle convenzioni internazionali, e in accoglimento delle norme comunitarie sulla protezione dei consumatori, in particolare dei giovani, si è, quindi, avvertita la necessità di promuovere e accordare una tutela effettiva ai diritti all'integrità psichica e morale dei minori, attraverso un sistema che, da un lato, responsabilizzi realmente gli imprenditori del settore, e che, dall'altro, prevedendo un'informazione semplice, chiara e completa sulle opere filmiche, favorisca un accesso consapevole e sicuro dei minori alle opere stesse.
 

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      Attualmente, il nostro ordinamento, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, prevede il nulla osta preventivo dell'autorità governativa, rilasciato su parere conforme delle Commissioni per la revisione cinematografica di primo e secondo grado. La Commissione, oltre a poter dare eventuale parere contrario alla proiezione in pubblico dell'opera filmica, ove ravvisi in essa offesa al buon costume (articolo 6 della citata legge n. 161 del 1962), ha il compito di stabilire se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni quattordici o i minori degli anni diciotto, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e alle esigenze della sua tutela morale (articolo 5 della stessa legge).
      Il totale rinnovamento delle attività sinora spettanti alle Commissioni per la revisione cinematografica e la tutela dei minori nella visione di film si basa - in una logica di auto-responsabilizzazione - sull'adozione da parte degli imprenditori del settore (in forma singola o associata), che hanno l'interesse economico a diffondere presso il pubblico opere cinematografiche, di un sistema di classificazione ispirato a una tipologia di categorie chiare e immediatamente riconoscibili da parte degli utenti.
      A tale proposito, occorre evidenziare che, per quanto riguarda le opere cinematografiche, il nulla osta, rilasciato dall'autorità governativa, viene sostituito dalla classificazione ad opera dei produttori, dei distributori e degli importatori.
      Di tale classificazione gli stessi soggetti hanno facoltà di chiedere una verifica alla Commissione di classificazione prevista dall'articolo 2, con ciò ponendosi al riparo da successivi accertamenti e dall'applicazione di sanzioni. Tale sistema, pur garantendo l'intervento - anche se del caso preventivo - di un organismo istituzionale, conduce a un notevole alleggerimento dei lavori della Commissione, che presumibilmente concentrerà i propri sforzi sull'esame di opere che destano maggiori incertezza e problematicità. Considerato, tuttavia, l'indubbio impatto - anche sotto il profilo organizzativo - che il nuovo sistema di autocertificazione può comportare anche sulle imprese di settore, si è ritenuto prudenzialmente di instaurare un regime transitorio della durata di due anni in cui la convalida della classificazione è obbligatoria per i film classificati come vietati ai minori di dieci e di quattordici anni. Ciò dovrebbe consentire anche il consolidarsi di criteri e di linee guida da parte della Commissione tali da orientare, una volta avviato a regime il sistema di autoclassificazione, gli stessi operatori.
      Il capo II del presente disegno di legge è volto a garantire la tutela dei minori nell'utilizzazione dei videogiochi e ad istituire una Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet.
      In Italia non esiste, allo stato attuale, una norma che si riferisce ai videogiochi e alla loro idoneità al pubblico dei minori. Eppure le tecnologie informatiche rappresentano per i bambini e per gli adolescenti in primo luogo strumenti espressivi, ludici e ricreativi, e solo in seconda battuta strumenti di lavoro finalizzati al raggiungimento di uno scopo, come accade, invece, per il mondo degli adulti. Quasi la totalità dei bambini e degli adolescenti italiani ha una buona familiarità con i videogame, che siano su un cellulare, su un computer o su una consolle. Questo fa sì che i videogiochi costituiscono per i ragazzi la principale porta di ingresso all'apprendimento della cultura tecnologica e contribuiscono notevolmente, attraverso l'interattività, alla diffusione dell'alfabetizzazione informatica.
      Già dal 2003 a livello europeo è stato adottato un sistema di classificazione in base all'età consigliata per ciascun videogioco, con l'obiettivo di offrire a genitori, acquirenti e consumatori maggiori consapevolezza e informazione rispetto al contenuto del gioco indicandone l'idoneità per uno specifico gruppo d'età. Questo sistema, denominato Pan European Game Information (PEGI), il cui scopo è assicurare che i minori non siano esposti a giochi non adatti al loro specifico gruppo d'età, è supportato dai principali produttori di consolle, e dagli editori e sviluppatori di giochi interattivi in tutta Europa. Il sistema di classificazione è stato messo
 

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a punto dalla Federazione europea del software interattivo (ISFE) ed è sostenuto dalla Commissione europea, che lo considera un modello di armonizzazione a livello europeo nel settore della protezione dei bambini. Il Consiglio dell'Unione europea, già nel marzo 2002 aveva adottato la risoluzione 2002/C 65/02 sulla protezione dei consumatori, in particolare dei giovani, raccomandando l'inserimento nei videogiochi off line e on line di informazioni chiare circa la valutazione dei contenuti e la classificazione per età. Successivamente il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la raccomandazione 2006/952/CE, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana, nella quale si sottolinea l'esigenza di favorire la cooperazione tra organismi che si occupano di classificazione dei contenuti e la sensibilizzazione alla questione dell'utilizzo dei nuovi media, compresi i videogiochi, da parte dei bambini.
      Il PEGI prevede prima un'autovalutazione dell'editore, successivamente il vaglio da parte di un ente amministratore indipendente, il Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media (NICAM). Nel caso di controversie sulla classificazione, è previsto un ente terzo, denominato PEGI Complaints Board (PCB), formato da un gruppo di esperti in protezione dei minori, e il PEGI Advisory Board, composto dai rappresentanti dei Governi nazionali, che ha lo scopo di sottoporre all'industria eventuali proposte migliorative del sistema che tengano conto degli sviluppi dell'ambiente sociale e culturale di riferimento nei vari Paesi europei.
      Il sistema PEGI utilizza cinque categorie d'età e sette descrittori di contenuto:

          a) videogioco per tutti (3+);

          b) videogioco idoneo a maggiori di sette anni (7+);

          c) videogioco idoneo a maggiori di dodici anni (12+);

          d) videogioco idoneo a maggiori di sedici anni (16+);

          e) videogioco idoneo a maggiori di diciotto anni (18+);

          1) linguaggio scurrile;

          2) discriminazione;

          3) droghe;

          4) paura;

          5) gioco d'azzardo;

          6) sesso;

          7) violenza.

      In questo quadro, la presente iniziativa costituisce ulteriore attuazione della politica avviata dal Ministro delle comunicazioni nella XV legislatura, volta a individuare soluzioni adeguate alle problematiche connesse a un uso consapevole delle nuove tecnologie all'interno del nucleo familiare, affinché il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e diffusione delle medesime fissati con la strategia di Lisbona, sia accompagnato dalla tutela del diritto dei minori a un equilibrato e completo sviluppo mentale, fisico e morale.
      L'esperienza degli ultimi mesi ha però insegnato che l'autoregolamentazione, pur essendo la strada più corretta per la responsabilizzazione di tutti i soggetti interessati, da sola non è sufficiente. In casi particolarmente gravi è necessario potersi avvalere di una norma prescrittiva a cui, in caso di violazioni, devono corrispondere adeguate sanzioni.
      Il presente disegno di legge si compone di nove articoli, il cui contenuto di seguito brevemente si riassume.
      L'articolo 1 contiene l'obbligo di sottoporre a classificazione tutti i film destinati alla diffusione in pubblico. Nel concetto di diffusione è naturalmente ricompresa anche quella all'estero. Gli obblighi si applicano anche ai film trasmessi attraverso la televisione e internet, fino alla revisione delle specifiche norme vigenti in materia mediante l'adozione del Codice di autoregolamentazione media e minori, previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72.

 

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      L'articolo 2 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali la «Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori», articolata in tre sezioni e composta da ventisette membri, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e designati: dalla Commissione parlamentare per l'infanzia (tre membri, con funzione di presidente di sezione), dal Ministro per i beni e le attività culturali (sei membri), dal Ministro delle comunicazioni (tre membri), dal Ministro delle politiche per la famiglia (tre membri), dal Ministro della solidarietà sociale (tre membri), dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (tre membri) e dalle più rappresentative associazioni dei genitori (sei membri).

      La Commissione, tra l'altro, raccoglie e divulga le segnalazioni ad essa pervenute, al fine di promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche.

      Ai sensi dell'articolo 3, la classificazione dei film è attribuita alle imprese di produzione e distribuzione titolari dei diritti di sfruttamento dei film ed è diretta a soddisfare le esigenze di informazione e di tutela indicate. Si prevede l'integrazione dell'attuale qualificazione dei film in relazione all'età, inserendo il divieto ai minori degli anni dieci, tenuto conto della maturata maggiore attenzione ai diversi stadi dell'età evolutiva, che rendono insufficiente il «raggruppamento» di bambini e adolescenti di fasce d'età assolutamente diverse tra loro sotto l'unica «etichetta» del minore di anni quattordici. È stato introdotto un modello basato sulla veritiera e completa informazione del pubblico che potrà così sapere, seppure sinteticamente, quali sono i contenuti «sensibili» (linguaggio, scene violente eccetera) presenti nell'opera e in quale misura. La classificazione delle opere dovrà avvenire in base ai contenuti e alla loro idoneità a incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore. In particolare, dovranno essere considerati, nel contesto generale, il linguaggio, la violenza, la pornografia, l'uso di sostanze psicotrope, i comportamenti criminali, le discriminazioni. Quale corollario dell'autoregolamentazione riconosciuta agli imprenditori del settore segue l'espressa previsione che è «esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione», con ciò determinando un notevole snellimento per gli oneri dello Stato, attualmente rappresentati da una complessa macchina amministrativa (Commissione per la revisione cinematografica, divisa in otto sezioni, per un totale di settantadue componenti, più l'attività istruttoria connessa degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, che coinvolge numerosi dipendenti). L'autoregolamentazione, inoltre, è «temperata» da un meccanismo eventualmente attivabile dal produttore o distributore dell'opera, che prima dell'uscita in sala può farsi «convalidare» dalla Commissione di cui all'articolo 2 la propria classificazione, in modo da porsi al riparo da qualsiasi «contestazione» della stessa. Tale meccanismo è reso obbligatorio per un periodo transitorio di due anni per i film che sono stati classificati come vietati ai minori di dieci o di quattordici anni.
      L'articolo 4 disciplina la procedura di accertamento delle violazioni alle disposizioni dell'articolo 3, promuovibile dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'ufficio o su segnalazione delle associazioni di tutela dei minori e di applicazione delle relative sanzioni. Ove la violazione riguardi la classificazione del film, è richiesto il parere obbligatorio della Commissione. La violazione degli obblighi di classificazione e di comunicazione è soggetta a una sanzione pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro; la violazione degli obblighi di indicazione delle classificazioni e di impedimento di accesso ai minori è punita con una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione delle violazioni nell'arco di un anno, si applicano, inoltre, rispettivamente, il raddoppio della sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo o dell'esercizio commerciale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.
 

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      L'articolo 5, conseguentemente all'abolizione del nulla osta preventivo, novella l'articolo 668, secondo comma, del codice penale, prevedendo la nuova condotta di chi diffonde al pubblico opere cinematografiche sprovviste della classificazione. Sono riprodotte le norme già previste dalla legge n. 161 del 1962, che prevedono che quando l'autorità di pubblica sicurezza inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra l'opera sprovvista di classificazione, salvo il dissequestro dell'opera una volta regolarizzata la sua classificazione ai sensi dell'articolo 3, nonché la competenza del tribunale del luogo ove è avvenuta la prima diffusione al pubblico del film.
      A norma dell'articolo 6, è affidata a un regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, la fissazione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione, delle modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia del film nonché delle modalità e del procedimento di convalida. A partire dalla data di entrata in vigore di tale regolamento entra in vigore il nuovo regime previsto dalla legge.

      L'articolo 7 contiene la disciplina a tutela dei minori nell'uso dei videogiochi. In particolare:

          a) ai commi 1 e 2 si intende innanzitutto riconoscere e dare valore al sistema di classificazione europeo dei videogiochi PEGI, che si applica a tutti i videogiochi, indipendentemente dal loro formato, sia on line che off line, allo scopo di assicurare ai consumatori informazioni chiare e affidabili che permettano di compiere scelte di acquisto informate e consapevoli. Laddove si dispone al comma 1 che: «I produttori, gli importatori e i distributori, anche attraverso le loro associazioni di categoria, provvedono alla classificazione dei videogiochi, off line od on line, utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto», si fa riferimento all'unica associazione di categoria attualmente esistente e denominata Associazione editori software videoludico italiana (AESVI), con la quale il Ministro delle comunicazioni ha avviato un confronto sulle tematiche oggetto della presente disciplina;

          b) al comma 3 è previsto l'obbligo per produttori, importatori e distributori di dare la massima visibilità alla classificazione sia sul prodotto sia attraverso i diversi strumenti di pubblicizzazione;

          c) al comma 4 è previsto l'obbligo per i soggetti di cui al comma 3 di depositare entro i trenta giorni antecedenti la diffusione una copia del videogioco al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, presso il Ministero delle comunicazioni, comunicandone anche la classificazione attribuita;

          d) al comma 5 è previsto che il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, d'ufficio o su segnalazione, proceda entro dieci giorni dal deposito a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione al sistema di cui al comma 1, e, previa eventuale audizione dei soggetti individuati al comma 3, provveda, se del caso, a proporre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere all'organismo europeo a ciò preposto (PCB), la riclassificazione del prodotto, nell'interesse superiore del minore, secondo le categorie già previste dal sistema di autoregolamentazione europeo. L'Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni comunicando le proprie determinazioni anche all'interessato che è avvisato del procedimento di riclassificazione. Nelle more di tale procedimento, non è consentita la diffusione pubblica, la distribuzione o la pubblicizzazione dei videogiochi;

          e) al comma 6 si stabilisce l'obbligo per i distributori e per i rivenditori di assicurare che i minori non acquistino o noleggino videogiochi non conformi alla legge;

          f) al comma 7 si vieta la diffusione e la pubblicizzazione di videogiochi privi di classificazione;

 

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          g) al comma 8 si escludono oneri finanziari a carico dello Stato per la classificazione;

          h) i commi 9 e 10 introducono sanzioni pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 e dei commi 6 e 7, rispettivamente pari a 15.000-100.000 euro e a 1.000-5.000 euro. All'irrogazione della sanzione, accertata d'ufficio o su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, è competente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

      L'articolo 8, comma 1, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, con il compito di prevedere incentivi economici - da determinare con l'annuale direttiva prevista dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440 - a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control; promuovere ed elaborare interventi normativi e amministrativi per l'individuazione di misure idonee a tutela dei minori fruitori della rete, nonché protocolli di intesa con i principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet e a realizzare, con il coinvolgimento degli stessi, campagne di comunicazione.
      I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 stabiliscono, rispettivamente, la composizione della Commissione interministeriale, la durata in carica, l'organizzazione e il funzionamento. Il comma 5 stabilisce che gli oneri derivanti dall'attribuzione di incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per la dotazione di parental control gravano sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, previsto dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
      L'articolo 9 prevede espressamente l'abrogazione della legge 21 aprile 1962, n. 161, e, conseguentemente, l'abolizione del nulla osta dell'autorità governativa e la soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica. Pertanto, sono abrogati il regolamento di esecuzione della predetta legge, di cui decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, che stabiliscono un'anomala competenza del Ministero per i beni e le attività culturali con riferimento alla diversa e collegata tematica del «nulla osta» per la trasmissione televisiva delle opere cinematografiche (e dei film per la televisione) nella fascia oraria dalle 7 alle 22.30, tematica rientrante nelle competenze del Ministero delle comunicazioni.
      Sono inoltre previste disposizioni di coordinamento con il testo unico sulla radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui richiama la legge 21 aprile 1962, n. 161.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        La legge 21 aprile 1962, n. 161, attualmente in vigore, affida alla Commissione di revisione dei film il rilascio del nulla osta preventivo alla rappresentazione nelle sale cinematografiche. La Commissione, riconfermata ai sensi del regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, è composta da settantadue membri e i costi annui calcolati sull'anno finanziario 2007, a seguito dell'entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, ammontano a euro 46.500 per i gettoni di presenza e a euro 19.000 per il trattamento di missione.
        La Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, istituita dall'articolo 2, composta da ventisette membri, a compensi vigenti, comporta una spesa pari a euro 23.730, con un risparmio di euro 41.770 annui. Occorre inoltre sottolineare che il disegno di legge introduce un meccanismo di autofinanziamento dei costi della Commissione, i cui compensi dovranno gravare sulle entrate derivanti dai contributi versati dalle imprese per ottenere la convalida della classificazione dei film, che affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnate al competente capitolo del Ministero per i beni e le attività culturali.
        Quanto all'attuazione dell'articolo 7, esso non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori è organismo operante presso il Ministero delle comunicazioni ed è stato ridenominato «Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori» dall'articolo 6 del regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72.

        Inoltre, l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede, al comma 1, l'istituzione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di una Commissione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la tutela dei minori sulla rete internet. Tale Commissione, come stabilito nella lettera a) del comma 1, ha il compito, tra l'altro, di prevedere incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control a tutela dei minori, il cui ammontare complessivo è rimesso alla fase di ripartizione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, operata annualmente con apposita direttiva.
 

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L'entità dei suddetti incentivi economici si quantifica nella misura non superiore al 5 per cento dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. I criteri e le modalità per l'attribuzione degli incentivi in parola sono stabiliti dalla Commissione medesima. Si precisa, infine, che l'utilizzo della suddetta quota dello stanziamento del fondo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi già fissati nella citata legge n. 440 del 1997.

        Quanto alla tassa prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, di cui è prevista l'abrogazione ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge, si fa presente che essa corrispondeva all'articolo 81 (titolo IX - Radio, cinema e stampa) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, già abrogata ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. È dal 1996, quindi, che essa non viene più corrisposta.

        Occorre infine sottolineare che il disegno di legge comporterà nuove entrate per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 4 e 7.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

Art. 1.
(Classificazione dei film).

      1. La diffusione al pubblico dei film, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e della loro pubblicità, è subordinata alla classificazione degli stessi, secondo le disposizioni della presente legge. Le medesime disposizioni si applicano altresì ai film diffusi mediante la trasmissione televisiva e ai film trasmessi via internet fino alla revisione delle specifiche norme in materia mediante l'adozione del Codice di autoregolamentazione media e minori, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72.

Art. 2.
(Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori).

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», è istituita la Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, di seguito denominata «Commissione», che svolge le funzioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche ai sensi dell'articolo 3, comma 9.
      2. La Commissione, articolata in tre sezioni, è costituita da ventisette componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministro», nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Tre componenti, con funzioni di presidente di

 

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sezione, sono designati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, sei componenti sono designati dal Ministro, tre sono designati dal Ministro delle comunicazioni, tre dal Ministro delle politiche per la famiglia, tre dal Ministro della solidarietà sociale, tre dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e sei dalle più rappresentative associazioni dei genitori, tra persone di riconosciuta professionalità, che si siano distinte in attività rivolte all'affermazione della dignità della persona, e in particolare alla tutela dei minori. In ogni caso, almeno un componente per sezione è scelto tra professori ordinari di psicologia esperti di problemi dell'età evolutiva.
      3. La Commissione dura in carica tre anni. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
      4. La Commissione provvede, tra l'altro, a raccogliere e a dare idonea pubblicità alle segnalazioni a essa pervenute, al fine di promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche.

Art. 3.
(Sistema di classificazione dei film).

      1. Le imprese di produzione e di distribuzione, titolari dei diritti di sfruttamento dei film, provvedono alla classificazione degli stessi, anche attraverso organismi appositamente costituiti presso le rispettive associazioni di categoria. Tale classificazione è volta a soddisfare le seguenti esigenze:

          a) tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori;

          b) promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche;

          c) aiutare le famiglie e i minori a una fruizione corretta e appropriata dello spettacolo cinematografico;

          d) fornire un sistema semplice e chiaro d'individuazione e di corretta informazione dei contenuti dei film.

 

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      2. Ai fini della classificazione dei film, è valutato, nel contesto narrativo generale, anche tenuto conto di possibili comportamenti emulativi e in relazione all'età degli spettatori, ogni elemento che contrasti con la dignità della persona e sia suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psichica del minore, e in particolare i seguenti aspetti: linguaggio; violenza; pornografia; uso di sostanze psicotrope; comportamenti criminali; discriminazioni fondate su razza, religione, opinioni politiche, età, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità; maltrattamento di animali. I parametri di valutazione di cui al presente comma sono sottoposti a periodiche revisioni con decreto adottato dal Ministro, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.
      3. I film sono così classificati:

          a) film la cui visione è consentita a tutti;

          b) film la cui visione è vietata ai minori degli anni dieci;

          c) film la cui visione è vietata ai minori degli anni quattordici;

          d) film la cui visione è vietata ai minori degli anni diciotto.

      4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente alla data di diffusione del film, le imprese di cui al comma 1 comunicano al Ministero la classificazione del medesimo, operata in applicazione dei parametri di cui al comma 2 e adeguatamente motivata, e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell'opera, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Le copie successivamente diffuse devono essere identiche a quella depositata. Il Ministero rilascia attestazione dell'avvenuta comunicazione. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione dei film. Il Ministero provvede a informare immediatamente la Commissione circa l'avvenuta comunicazione.

      5. Le imprese di cui al comma 1 hanno, altresì, l'obbligo di indicare, in maniera chiara e inequivocabile, la classificazione

 

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del film in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. L'esercente della sala cinematografica nella quale si procede alla proiezione dell'opera o il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale della medesima, in qualunque forma o supporto di riproduzione, sono tenuti a dare avviso al pubblico della classificazione, in modo ben visibile, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull'involucro del supporto.

      6. L'esercente della sala e il distributore commerciale del supporto provvedono a impedire, rispettivamente, che i minori accedano alla visione dell'opera e che acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.

      7. I film classificati come ammessi alla visione di minori non possono essere preceduti, seguiti o interrotti da pubblicità di opere vietate alla medesima fascia d'età individuata nella classificazione.

      8. I film per i quali non sia stata comunicata la classificazione ai sensi del comma 4 non possono essere diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

      9. Escluso il caso in cui il film sia stato classificato come vietato ai minori degli anni diciotto, le imprese di cui al comma 1 hanno facoltà di chiedere al Ministero di sottoporre il film alla Commissione per la convalida della classificazione effettuata. L'istanza è corredata dalla ricevuta di versamento del contributo per le spese di funzionamento della Commissione, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. L'entità dei contributi è fissata, in misura tale da coprire le spese di funzionamento della Commissione, con decreto adottato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le relative entrate affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo di bilancio del Ministero. In via transitoria, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 6, le imprese di cui al comma
 

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1 che abbiano classificato i film ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3 sono tenute a chiedere al Ministero la convalida, da parte della Commissione, della classificazione effettuata.

      10. La Commissione, verificata la classificazione, previa visione del film ed eventuale audizione del richiedente e del regista, provvede alla sua convalida, ovvero alla riclassificazione dell'opera secondo le categorie previste al comma 3. La convalida esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, a condizione che il film diffuso sia identico a quello convalidato. Le modalità e il procedimento di convalida della classificazione dell'opera sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

      11. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della convalida, il Ministero ne rilascia attestazione, ovvero comunica al richiedente la riclassificazione dell'opera. Entro tre giorni dalla data della comunicazione, il richiedente può avanzare istanza di revisione della riclassificazione dell'opera, che, nel termine di tre giorni dalla data di ricezione dell'istanza, è sottoposta all'esame congiunto da parte delle sezioni che non abbiano proceduto alla verifica della classificazione del film. Entro lo stesso termine di tre giorni dalla data della comunicazione della riclassificazione, la procedura di revisione può essere disposta dal Ministero, dandone contestuale notizia al richiedente.
      12. Non è ammessa una nuova classificazione del film già classificato o di cui sia stata convalidata la classificazione, prima che siano decorsi tre anni dalla data della comunicazione della classificazione di cui al comma 4 o da quella dell'attestazione della convalida, ovvero dalla data di comunicazione della riclassificazione, ai sensi del comma 11.

Art. 4.
(Vigilanza e sanzioni).

      1. Il Ministero, d'ufficio o su segnalazione delle associazioni costituite da almeno cinque anni che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori, può avviare la procedura di accertamento della

 

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violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 in relazione alla classificazione dei film, alla loro diffusione al pubblico e distribuzione commerciale su qualsiasi supporto, dandone comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Nel caso in cui la violazione riguardi la classificazione del film, è acquisito il parere obbligatorio della Commissione.
      2. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Ministero applica le sanzioni previste ai commi 3 e 4 e interdice la diffusione al pubblico del film, fino a quando il soggetto interessato non abbia provveduto ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 3.
      3. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive di opere cinematografiche, la violazione delle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.
      4. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'esercente della sala cinematografica e il gestore dell'esercizio commerciale che non osservino le disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
      5. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni nell'arco di dodici mesi, si applica, nella fattispecie di cui al comma 3, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio di quella prevista nel medesimo comma, e nella fattispecie di cui al comma 4, la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo o dell'esercizio commerciale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.

Art. 5.
(Norme e sanzioni penali).

      1. Il secondo comma dell'articolo 668 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Alla stessa pena soggiace chi diffonde al pubblico opere cinematografiche sprovviste della classificazione prescritta dalle leggi vigenti in materia».

 

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      2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668, secondo comma, del codice penale, sequestra l'opera sprovvista di classificazione prescritta dalla presente legge. L'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta il dissequestro dell'opera.
      3. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale, commessi con le modalità di cui alla presente legge, appartiene al tribunale del luogo ove è avvenuta, in relazione alla singola opera, la prima diffusione al pubblico.

Art. 6.
(Attuazione).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, le modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia previsti dall'articolo 3, comma 4, nonché sono stabiliti le modalità e il procedimento di convalida di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3.
      2. Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

      3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano a svolgere la loro attività le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, secondo le disposizioni contenute nella medesima legge e nel relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

Capo II

Art. 7.
(Sistema di classificazione dei videogiochi).

      1. I produttori, gli importatori e i distributori, anche attraverso le loro associazioni

 

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di categoria, provvedono alla classificazione dei videogiochi, off line od on line, utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. Tale sistema, che prevede una classificazione del videogioco in base alle diverse fasce d'età dei minori e al suo contenuto, ha l'obiettivo di tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo un accesso consapevole e tutelato dei minori ai videogiochi.

      2. La classificazione avviene in base ai contenuti del videogioco e alla sua idoneità a incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore, in relazione all'età dei giocatori. La classificazione è effettuata tenendo conto dei seguenti aspetti: tema; linguaggio; grado di violenza; immagini di tipo sessuale o pornografico; assunzione di sostanze psicotrope; messaggi di tipo discriminatorio in relazione a razza, religione, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità e comunque ogni elemento che contrasti con la dignità della persona.
      3. Il produttore, l'importatore e il distributore hanno l'obbligo di indicare, secondo le prescrizioni previste dal presente articolo, in maniera chiara e inequivocabile, la classificazione del videogioco in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. Il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale del gioco, in qualunque forma o supporto di riproduzione, è tenuto a dare avviso al pubblico della classificazione, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull'involucro del supporto.

      4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente la data di diffusione del videogioco, i soggetti di cui al comma 3 comunicano al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, istituito presso il Ministero delle comunicazioni, la classificazione del videogioco e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell'opera.

      5. Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, d'ufficio o su segnalazione, procede, entro dieci giorni dal deposito, a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della
 

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classificazione al sistema di cui al comma 1 e, ove riscontri difformità rispetto a tale sistema, previa eventuale audizione dei soggetti di cui al comma 3, propone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere all'organismo europeo a ciò preposto la riclassificazione del prodotto. L'Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione della proposta del Comitato, comunicando le proprie determinazioni anche ai soggetti di cui al comma 3. Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori comunica tempestivamente ai soggetti di cui al comma 3 l'esito del procedimento di riclassificazione. Nelle more della conclusione della fase nazionale del procedimento, i videogiochi oggetto del procedimento di riclassificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

      6. I distributori e i rivenditori commerciali devono adottare le necessarie misure affinché i minori non acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.

      7. I videogiochi privi di classificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.
      8. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione di cui al comma 1.

      9. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 da parte dei produttori e degli importatori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.

      10. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, i distributori e i rivenditori commerciali che non osservino le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

      11. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 9 e 10 provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 

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Art. 8.
(Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet, di seguito denominata «Commissione interministeriale», con il fine di sviluppare un'azione interistituzionale volta a una corretta e piena attuazione delle normative vigenti in materia e all'armonizzazione delle normative nazionali con quelle europee. In particolare, la Commissione interministeriale provvede:

          a) a prevedere incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control a tutela dei minori, il cui ammontare complessivo è determinato annualmente con la direttiva di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

          b) a promuovere ed elaborare interventi normativi e amministrativi, anche di carattere sanzionatorio, che introducano delle regole a tutela dei minori fruitori della rete internet;

          c) a promuovere ed elaborare protocolli di intesa con i principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet allo scopo di individuare le misure più adeguate per la tutela dei minori, con particolare attenzione alla creazione di un database in cui sono classificati siti e videogiochi in conformità ai codici di autoregolamentazione vigenti, nonché alla realizzazione di una comunicazione iconica di facile lettura che contrassegni i contenuti dei siti internet;

          d) a elaborare e realizzare campagne di comunicazione sulle tematiche di cui al presente comma con il coinvolgimento attivo dei principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet.

 

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      2. La Commissione interministeriale è costituita da ventidue componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Due componenti sono designati dal Ministro della pubblica istruzione, due dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, due dal Ministro delle politiche per la famiglia, due dal Ministro della solidarietà sociale, due dal Ministro delle comunicazioni, due dal Ministro dell'interno e due dal Ministro per i beni e le attività culturali. Un componente è designato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dal Garante per la protezione dei dati personali. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative e il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, designano un rappresentante ciascuno. Altri quattro componenti sono scelti tra professori ordinari ed esperti di comprovata qualificazione professionale in materia di problemi dell'età evolutiva e di diritto dell'informatica.
      3. La Commissione interministeriale dura in carica tre anni. L'organizzazione e il funzionamento della medesima Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Per la partecipazione alle sedute della Commissione interministeriale non sono corrisposti gettoni di presenza né rimborsi spese.
      5. Agli oneri derivanti dagli incentivi di cui al comma 1, lettera a), si provvede a carico del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Capo III

Art. 9.
(Abrogazioni e modificazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, a

 

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decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1;

          b) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e successive modificazioni;

          c) l'articolo 77 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

      2. Al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 34, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la normativa all'epoca vigente, ovvero privi di classificazione o classificati come film la cui visione è vietata ai minori degli anni diciotto»;

          b) all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: «anni quattordici» sono inserite le seguenti: «, secondo la normativa all'epoca vigente, o classificati come film vietati ai minori degli anni quattordici»;

          c) il comma 3 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

      «3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34, si applicano le sanzioni previste dalla vigente disciplina nei confronti dell'esercente della sala cinematografica e del gestore dell'esercizio commerciale, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto».


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