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PDL 3016

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3016



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della montagna

Presentata il 7 agosto 2007


      

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Onorevoli Deputati! - Con la presente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale, la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste intende dare un contributo al dibattito in corso sulla revisione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
      Tale proposito segue due logiche complementari.
      La prima discende dalla vocazione naturale della Valle d'Aosta, regione alpina per eccellenza sia per i tratti geografici ben identificabili con l'elevata altimetria e la presenza delle più maestose montagne d'Europa sia per i tratti culturali che caratterizzano un popolo di montagna fiero della propria appartenenza e delle sue peculiarità, comprese quelle istituzionali discendenti dallo statuto di autonomia come esito contemporaneo di un'antica tradizione di autogoverno.
      La seconda deriva da una scelta precisa che la Valle d'Aosta ha operato: quella di essere stata ed essere protagonista del dibattito politico, tecnico e scientifico sulla montagna nelle diverse sedi in Italia, in Europa e nel mondo.
      Questo avviene oggi anche sul tema della riforma della cosiddetta «legge sulla montagna», che, a tredici anni dalla sua entrata in vigore, necessita di una modernizzazione, considerato che molte sue parti sono rimaste inattuate o risultano superate alla luce del sopravvenuto quadro giuridico e istituzionale, e che la materia, nel suo complesso, è stata oggetto di una complessa evoluzione anche in chiave europea.
      Con la presente proposta di legge, la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si propone, in particolare, di offrire uno spunto per l'inquadramento dei princìpi
 

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cui tutta la futura legislazione in materia di montagna dovrà uniformarsi. Non si tratta pertanto di una proposta di legge abrogativa della legge n. 97 del 1994, bensì di una normativa di principio, dalla quale fare discendere l'ulteriore normativa di dettaglio.
      L'idea cardine della proposta di legge è che i territori di montagna debbano essere intesi non più e non solo come territori svantaggiati, ma come territori che, avendo una capacità intrinseca di influenzare positivamente i territori circostanti, devono essere oggetto di politiche di valorizzazione e sviluppo tanto più necessarie quanto più idonee ad incidere positivamente anche al di fuori delle aree di intervento, in considerazione della loro capacità di favorire, indirettamente, la tutela dell'ambiente e del suolo delle aree circostanti, nonché il loro sviluppo sociale ed economico.
      Particolare attenzione è stata prestata all'introduzione di criteri chiari e univoci sulla base dei quali addivenire ad una nuova classificazione dei territori di montagna.
      La presente proposta di legge si compone di 12 articoli, suddivisi in 3 capi.
      Il capo I contiene le disposizioni generali e si compone di un solo articolo.
      L'articolo 1 individua l'oggetto della proposta di legge. Al comma 1 è previsto il riconoscimento della montagna come insieme di territori il cui sviluppo eco-compatibile costituisce, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, un obiettivo di interesse nazionale in ragione del loro ruolo economico e sociale, della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio e delle loro peculiarità storiche e culturali. Lo sviluppo eco-compatibile della montagna è perseguito, ai sensi del comma 2, nell'ambito delle rispettive competenze, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato, che è tenuto a promuovere, a tal fine, politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita delle aree montane. Al comma 3 è previsto l'impegno, da parte dello Stato, di farsi promotore, nelle diverse sedi comunitarie, di azioni volte ad ottenere il riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi della concorrenza, e il rafforzamento della loro coesione, sotto il profilo economico, sociale e territoriale, con le altre realtà territoriali europee.
      Il capo II si compone di sette articoli recanti la disciplina relativa alla nuova classificazione dei territori di montagna.
      L'articolo 2 prevede una nuova classificazione dei territori di montagna. L'unità di misura territoriale di riferimento per la classificazione dei territori è il comune. I territori di montagna si distinguono pertanto in comuni di montagna e in comuni di alta montagna, precisando che le politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita di questi territori possono differenziarsi, in considerazione della specificità degli stessi, per intensità di interesse e priorità di intervento. La formale classificazione dei territori comunali in comuni di montagna o di alta montagna è condizione per l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione della montagna.
      L'articolo 3 reca i criteri per la classificazione dei comuni italiani tra i comuni di montagna. Per la classificazione rileva in via prioritaria il criterio altimetrico. Si prevede, pertanto, la classificazione tra i comuni di montagna per i comuni il cui territorio sia posto per almeno il 70 per cento in una fascia altimetrica che, considerata la diversa realtà morfologica dei relativi territori, è stata fissata, per i comuni alpini tra i 600 metri e i 1.200 metri sul livello del mare e, per i comuni non alpini, tra i 400 metri e i 1.000 metri sul livello del mare. Se il territorio situato nelle predette fasce altimetriche è inferiore al 70 per cento, i comuni possono essere classificati tra i comuni di montagna a condizione che rispondano ad ulteriori requisiti. Innanzitutto, sono classificati come montani i comuni con almeno il 60 per cento del territorio situato nella rispettiva fascia altimetrica che abbiano una bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
 

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dell'11 luglio 2006. Sono inoltre classificati come montani i comuni con almeno il 55 per cento del territorio situato nella rispettiva fascia altimetrica che abbiano una bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006. Si prevede, infine, la possibilità di ottenere il riconoscimento come comuni di montagna anche per i comuni con parametri prioritari attenuati, ma in ogni caso con almeno il 50 per cento del territorio compreso nelle quote altimetriche di riferimento, purché vi sia la concomitanza con altri fattori di individuazione, quali la densità demografica, la pendenza, il dislivello, la frammentarietà dei centri abitati e il clima presenti sul territorio, definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4 reca i criteri per la classificazione dei comuni italiani tra i comuni di alta montagna. I criteri sono identici a quelli previsti dall'articolo 3 per i comuni di montagna. Cambiano solo le fasce altimetriche. È infatti prevista una fascia altimetrica superiore ai 1.100 metri per i comuni alpini e superiore agli 800 metri per i comuni non alpini.
      L'articolo 5 reca disposizioni in ordine al riconoscimento dei comuni di montagna e dei comuni di alta montagna. A tale fine, è previsto che ogni singola regione proponga l'individuazione dei comuni di montagna e dei comuni di alta montagna del territorio di propria competenza trasmettendo le cartografie relative al proprio ambito geografico, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, e gli altri dati utili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Qualora nell'individuazione siano considerati solo i parametri prioritari dell'altitudine e della bassa o bassissima densità demografica, la trasmissione dovrà avvenire entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge; per ottenere il riconoscimento sulla base degli ulteriori criteri fissati con decreto ministeriale, la trasmissione delle cartografie e dei relativi dati dovrà essere effettuata entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto. In ogni caso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà al riconoscimento entro quattro mesi dal ricevimento dei dati, inserendo i comuni riconosciuti come comuni di montagna o di alta montagna in un registro appositamente costituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.
      L'articolo 6 reca disposizioni relative alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui comuni, in relazione all'altitudine e alla morfologia dei loro territori, sono interamente classificati tra i comuni di montagna e iscritti di diritto nel registro di cui all'articolo 8.
      All'articolo 7 è previsto che, al fine dell'attivazione di interventi specifici, le regioni possano richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il riconoscimento quali zone di alta quota di particolari ambiti geografici con altitudine media superiore ai 2.000 metri sul livello del mare. Il Ministero procede in tale caso al riconoscimento e alla classificazione entro due mesi dalla richiesta, provvedendo ad iscrivere le zone di alta quota nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.
      Il capo III si compone di quattro articoli recanti disposizioni generali in ordine agli interventi a sostegno dei territori di montagna.
      All'articolo 9 è previsto un impegno da parte di Stato, regioni ed enti locali territoriali a promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale dei territori di montagna e di alta montagna, garantendo ai cittadini e alle imprese adeguati livelli di disponibilità dei servizi pubblici, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche attraverso la promozione di forme di associazione, di convenzionamento e di collaborazione tra enti e soggetti sia pubblici che privati, che consentano la gestione dei servizi in condizioni di efficacia,
 

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di efficienza, di economicità e di flessibilità. Il comma 2 pone in capo a tali soggetti l'onere di valutare l'esistenza di un mercato per l'erogazione del singolo servizio con le modalità, la qualità, il prezzo e ogni altro elemento caratterizzante il medesimo, al fine di determinare la rilevanza economica dei servizi e la loro effettiva incidenza sugli scambi al di fuori del contesto locale. Al comma 3 è previsto, infine, un impegno dello Stato a promuovere il decentramento nelle zone montane di attività e di servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree urbane.
      All'articolo 10 sono previste le finalità cui devono mirare le misure di promozione dei territori di montagna e di alta montagna. Oltre al conseguimento della piena integrazione dei territori montani nel sistema economico e sociale regionale, è previsto che esse siano dirette a favorire l'insediamento residenziale, il ripopolamento del territorio, lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo turistico, sociale e culturale, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, archeologico, la difesa idrogeologica del territorio, il raggiungimento di tutti i territori comunali con la banda larga e l'annullamento del divario digitale. Al comma 2 si prevede che per il perseguimento di tali obiettivi debba essere favorito lo svolgimento delle pluriattività, quale elemento essenziale per il mantenimento sul territorio di attività e di mestieri che altrimenti non sarebbero remunerativi, e il ricorso a forme di cooperazione, associazione e collaborazione tra privati anche nel mondo imprenditoriale. Al comma 3 si prevede che lo Stato promuova politiche dirette ad ottenere il riconoscimento da parte dell'Unione europea di specifiche deroghe in materia di concorrenza e l'attivazione di politiche e di azioni mirate per le realtà montane, in relazione ai maggiori costi di insediamento e di mantenimento delle attività economiche, alla loro stagionalità, alla minore redditività legata alle difficoltà di trasporto e di collegamento con le zone più antropizzate.
      All'articolo 11 è contenuto il riconoscimento della cooperazione transfrontaliera e interregionale quale presupposto essenziale per la salvaguardia e la crescita delle collettività situate nelle zone di montagna confinanti con altri Stati.
      All'articolo 12 è previsto l'impegno, da parte dei comuni, singoli o associati, delle comunità montane, delle province, delle regioni e dello Stato a sostenere e a promuovere collaborazioni e intese volte a definire strumenti programmatici di dettaglio condivisi per lo sviluppo locale delle montagne italiane ispirati ai princìpi e agli obiettivi della Carta europea della montagna, al fine di realizzare un efficace sistema integrato di intervento. Il comma 2 prevede inoltre un impegno da parte dello Stato ai fini del sostegno dei processi di crescita locali, che dovrebbe tradursi, in particolare, nell'adozione di un sistema di determinazione e di destinazione delle risorse ai comuni di montagna e di alta montagna che abbia carattere di certezza e di continuità e sia legato in percentuale al prodotto interno lordo nazionale, nonché nel riconoscimento a favore degli stessi di un coefficiente di destinazione ad applicazione universale e automatica sui fondi nazionali trasversali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La Repubblica riconosce la montagna come un insieme di territori il cui sviluppo eco-compatibile costituisce, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, un obiettivo di interesse nazionale in ragione del loro ruolo economico e sociale, della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio e delle loro peculiarità storiche e culturali.
      2. Lo sviluppo eco-compatibile della montagna è perseguito, nell'ambito delle rispettive competenze, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato, che promuove, a tal fine, politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita delle aree montane.
      3. Nelle diverse sedi comunitarie lo Stato si fa promotore di azioni volte a ottenere il riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi della concorrenza, e il rafforzamento della loro coesione, sotto il profilo economico, sociale e territoriale, con le altre realtà territoriali europee.

Capo II
TERRITORI DI MONTAGNA

Art. 2.
(Classificazione dei territori di montagna).

      1. Ai fini della presente legge, i territori di montagna si distinguono in:

          a) comuni di montagna;

          b) comuni di alta montagna.

 

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      2. Le politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita dei territori di cui al comma 1 possono differenziarsi, in considerazione della specificità degli stessi, per intensità di interesse e priorità di intervento.
      3. La classificazione come comuni di montagna o di alta montagna è condizione per l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione della montagna.

Art. 3.
(Comuni di montagna).

      1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come comuni di montagna i comuni alpini situati ad una quota altimetrica compresa tra i 600 metri e i 1.200 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come comuni di montagna i comuni non alpini situati a una quota altimetrica compresa tra i 400 metri e i 1.000 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima

 

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densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati e al clima, in considerazione dei quali i comuni situati per almeno il 50 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 possono essere classificati come comuni di montagna.

Art. 4.
(Comuni di alta montagna).

      1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come comuni di alta montagna i comuni alpini situati a una quota altimetrica superiore ai 1.100 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come comuni di alta montagna i comuni non alpini situati ad una quota altimetrica superiore agli 800 metri:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

 

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          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati e al clima, in considerazione dei quali i comuni situati per almeno il 50 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere classificati come comuni di alta montagna.

Art. 5.
(Riconoscimento dei comuni di montagna e dei comuni di alta montagna).

      1. Ai fini della classificazione di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, commi 1 e 2, le regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le cartografie, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, dalle quali risultano le quote altimetriche e la densità demografica relative al proprio ambito geografico.
      2. Ai fini della classificazione di cui agli articoli 3, comma 3, e 4, comma 3, le regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le cartografie, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, e i dati dai quali risultano i presupposti per la classificazione.
      3. Entro quattro mesi dal ricevimento delle cartografie e dei dati di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'ambiente e della

 

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tutela del territorio e del mare provvede al riconoscimento dei comuni di montagna e di alta montagna, d'intesa con le regioni interessate, inserendoli nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.

Art. 6.
(Disposizioni relative alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. In relazione all'altitudine e alla morfologia dei loro territori, e fatta salva l'ulteriore classificazione, con la procedura di cui all'articolo 5, tra i comuni di alta montagna, i comuni della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono interamente classificati come comuni di montagna ed iscritti di diritto nel registro di cui all'articolo 8.

Art. 7.
(Zone di alta quota).

      1. Al fine dell'attivazione di interventi specifici, le regioni possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il riconoscimento quali zone di alta quota di particolari ambiti geografici con altitudine media superiore ai 2.000 metri sul livello del mare. Il Ministero procede al riconoscimento e alla classificazione entro due mesi dalla richiesta, provvedendo a iscrivere le zone di alta quota nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.

Art. 8.
(Registro dei territori di montagna).

      1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il registro dei comuni di montagna, dei comuni di alta montagna e delle zone di alta quota.

 

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Capo III
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI TERRITORI DI MONTAGNA

Art. 9.
(Servizi d'interesse generale).

      1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo economico, civile e sociale dei territori di montagna, i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato garantiscono ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, adeguati livelli di fruibilità dei servizi pubblici, attraverso la promozione di forme di associazione, di convenzionamento e di collaborazione tra enti e soggetti sia pubblici che privati, che consentano di garantirne la gestione in condizioni di continuità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, economicità e flessibilità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi.
      2. Gli enti di cui al comma 1, nel determinare la rilevanza economica dei servizi pubblici, devono valutare l'esistenza di un mercato per l'erogazione del singolo servizio con le modalità, la qualità, il prezzo e ogni altro elemento caratterizzante il medesimo, anche mediante analisi e indagini specifiche e verificando l'effettiva incidenza dello stesso sugli scambi al di fuori del contesto locale.
      3. Lo Stato promuove il decentramento nelle zone montane di attività e di servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree urbane, quali gli istituti tecnici di ricerca o di formazione, i laboratori, i musei e gli istituti di cura, di assistenza o di riabilitazione.

Art. 10.
(Misure di promozione dei comuni di montagna e di alta montagna).

      1. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni

 

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e lo Stato garantiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivi a favore dei comuni di montagna e di alta montagna volti a:

          a) conseguire la piena integrazione dei territori montani nel sistema economico e sociale regionale;

          b) promuovere l'insediamento residenziale e il ripopolamento del territorio;

          c) favorire l'avvio e il mantenimento sul territorio di attività economiche compatibili con l'ambiente montano;

          d) sostenere le attività funzionali al mantenimento del territorio e allo sviluppo turistico, sociale e culturale;

          e) favorire il mantenimento e lo sviluppo di attività e di mestieri legati al territorio, con particolare riferimento a quelli funzionali alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, quali l'artigianato locale, le produzioni tipiche, le attività agrituristiche e agro-silvo-pastorali tradizionali;

          f) valorizzare il patrimonio storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico, anche mediante il recupero attivo dei siti presenti nel territorio;

          g) promuovere la difesa idrogeologica del territorio;

          h) promuovere la sistemazione e la valorizzazione delle fasce fluviali;

          i) favorire il raggiungimento di tutti i territori comunali con la banda larga e l'annullamento del divario digitale.

      2. Al fine di facilitare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato promuovono e favoriscono inoltre lo svolgimento delle pluriattività da parte dei privati, nonché il ricorso, da parte degli stessi, a forme di cooperazione, associazione e collaborazione che consentano lo svolgimento e il mantenimento sul territorio di attività altrimenti non remunerative.

 

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      3. Lo Stato promuove, a favore dei territori di montagna e di alta montagna, politiche volte a ottenere il riconoscimento da parte dell'Unione europea di specifiche deroghe alla disciplina vigente in materia di concorrenza e l'attivazione di politiche mirate a sostegno delle realtà montane, in considerazione dei maggiori costi di insediamento e di mantenimento delle attività economiche, della loro prevalente stagionalità e della minore redditività legata alle difficoltà di trasporto e di collegamento rispetto alle zone più antropizzate.

Art. 11.
(Cooperazione transfrontaliera e interregionale).

      1. In attuazione della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 948, lo Stato si impegna ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontaliera come attività essenziale per la salvaguardia e la crescita delle collettività situate nelle zone di montagna confinanti con altri Stati.
      2. La cooperazione di cui al comma 1 è attuata nelle forme previste dalla Convenzione di Madrid e dai relativi trattati di attuazione, nonché dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Art. 12.
(Programmi di sviluppo integrato).

      1. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a sostenere e a promuovere collaborazioni e intese volte a definire strumenti programmatici di dettaglio condivisi per lo sviluppo locale delle montagne italiane ispirati ai princìpi e agli obiettivi della Carta europea della montagna,

 

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al fine di realizzare un efficace sistema integrato di intervento.
      2. Al fine di sostenere i processi di crescita locali, lo Stato si impegna in particolare a:

          a) introdurre un sistema di determinazione e di destinazione delle risorse ai comuni di montagna e di alta montagna che abbia carattere di certezza e di continuità e sia legato in percentuale al prodotto interno lordo nazionale;

          b) riconoscere a favore dei comuni di montagna e di alta montagna un coefficiente di destinazione ad applicazione universale e automatica sui fondi nazionali trasversali.

    
    


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