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PDL 2969

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2969



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CASSOLA, BONELLI, BOATO, DE ZULUETA, FRANCESCATO, FUNDARÒ, LION, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, POLETTI, TREPICCIONE, ZANELLA, BUCCHINO, FEDI, GIANNI FARINA, BARANI, FRIAS, GRASSI, VOLPINI, CARTA

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 27 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In seguito alle recenti polemiche sul voto degli italiani residenti all'estero si sono levate alcune voci che vorrebbero mettere in discussione il diritto acquisito dai nostri connazionali. Su questo aspetto è stato molto netto il commento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che nel suo viaggio a Londra del 13 ottobre 2006 ha detto: «Il voto per corrispondenza riconosciuto per la prima volta agli italiani che vivono all'estero è stato senza dubbio un notevole successo, ma ci sono in alcuni Paesi ancora questioni aperte da risolvere e su cui riflettere. La legge è stato il punto di approdo più o meno soddisfacente di un lavoro di molti anni, ha soddisfatto l'antica aspirazione e il vivo interesse di una parte significativa degli italiani che vivono in altri Paesi».
      Con le ultime elezioni la questione degli emigranti italiani è tornata ad occupare una posizione importante all'interno della vita del Paese.
      Nessuno nega che ci sono stati dei problemi prima, durante e dopo il voto. Problemi che si vuole cercare di superare con le modifiche che si apportano alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la presente proposta di legge.
      Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, Claudio Fancelli, sentito in diverse audizioni in Parlamento, in sintesi ha così denunciato i limiti della
 

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raccolta del voto degli italiani all'estero: difficoltà nello smistamento del materiale elettorale, confusione nella redazione dei verbali, schede accantonate senza motivo, cifre trascritte in modo casuale.
      Le proposte di modifica che si avanzano con la presente proposta di legge sono, quindi, le seguenti:

          a) all'articolo 1 si prevede che nella busta grande affrancata, recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, vi sia un codice a barre che permetta l'immediato riconoscimento del plico;

          b) all'articolo 2 si assegna il compito di aprire la busta grande e di verificare la congruità dell'elettore e del contenuto della busta, di stilare apposito verbale di tale operazione e di inserire le buste contenenti le schede elettorali in un'apposita urna sigillata e di spedirla poi a Roma, direttamente agli uffici consolari;

          c) all'articolo 3 si prevede che le sedi in Italia dove si svolge lo scrutinio delle schede siano quattro, una per ciascuna delle ripartizioni previste dalla legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

      «3-bis. La busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente deve contenere un codice a barre che permetta di identificare con certezza l'elettore».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

      «6-bis. I responsabili degli uffici consolari, durante i quindici giorni precedenti all'invio di cui al comma 7, organizzandosi in base all'afflusso dei plichi in consolato, provvedono, con la presenza di due testimoni e stilando un apposito verbale, ad aprire le buste esterne pervenute nei tempi previsti, eseguendo le seguenti operazioni:

          a) verificano, mediante il codice a barre di cui al comma 3-bis, l'autenticità della busta e il nominativo dell'elettore, controllando se tale nominativo sia incluso nell'elenco previsto dal comma 1 dell'articolo 5 dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata;

          b) procedono all'apertura della sola busta esterna accertando che tale busta contenga il tagliando del solo elettore identificato con il codice a barre e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione di voto;

 

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          c) verificano che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione di voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento, e la inseriscono nell'apposita urna sigillata;

          d) annullano, senza procedere all'invio, le schede incluse in una busta che contenga più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che abbia votato più di una volta, o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, nonché le schede contenute in una busta aperta, lacerata o che rechi segni di riconoscimento; in ogni caso separano dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere all'identificazione del voto».

      2. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) del comma 3 è abrogata;

          b) all'alinea della lettera d), le parole: «completata l'apertura delle buste esterne e» sono sostituite dalla seguente: «completato».

Art. 3.

      1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da quattro sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori»;

 

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          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              «1-bis. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le quattro sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero».


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