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PDL 2955

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2955



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI CAGNO ABBRESCIA

Disposizioni per la realizzazione e la gestione di un acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia

Presentata il 25 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'emergenza siccità costituisce un problema di enorme rilevanza, particolarmente avvertito soprattutto in questi ultimi anni, ed è considerato dalle Nazioni Unite il più serio tra le grandi e complesse questioni ambientali irrisolte, a causa dei cambiamenti climatici che hanno provocato in diverse aree del mondo, tra cui l'Italia, una forte diminuzione delle precipitazioni piovose, con una conseguente capacità di offerta idrica al minimo, rispetto all'elevata domanda proveniente specie dal mondo agricolo e industriale.
      Nel Mezzogiorno d'Italia in particolare, il depauperamento delle risorse idriche rappresenta una gravità di assoluto rilievo, in considerazione della condizione di partenza che è già quella di una scarsissima piovosità, causata dall'ulteriore diminuzione delle precipitazioni e dall'aumento della temperatura, le cui conseguenze sono quelle di un vero e proprio processo di desertificazione in atto nelle aree colpite.
      La crisi idrica manifestatasi recentemente in Puglia, in cui la mancanza di piogge e il caldo torrido, avvertiti in maniera inequivocabile sin dall'inizio della primavera, unitamente alla scarsa attenzione sui sistemi di previsione e di monitoraggio volti a garantire gli indispensabili interventi di prevenzione, hanno provocato addirittura una drastica riduzione dell'erogazione dell'acqua, disposta dall'acquedotto pugliese, creando enormi difficoltà di approvvigionamento per moltissimi centri abitati e per un importantissimo comparto quale è quello dell'agricoltura.
      Un Paese moderno come l'Italia non può accettare che, specie nel Mezzogiorno, vi siano città o interi quartieri che non hanno accesso sufficiente e regolare all'acqua potabile.
 

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      Le cause di questa situazione che si è drammaticamente acuita sono molteplici e, oltre ai fattori climatici, vi è quello di carattere infrastrutturale, che si protrae da decenni e che rappresenta uno dei grandi problemi irrisolti del Mezzogiorno d'Italia.
      La rete idrica italiana, come confermato da uno studio del Dipartimento della protezione civile, è un «colabrodo» che lascia per strada in alcune regioni, fra cui la Puglia, addirittura oltre il 50 per cento dell'acqua immessa.
      Occorre quindi intervenire, cambiando radicalmente il metodo di approccio all'uso della risorsa, passando dalla politica della domanda a quella basata sulla pianificazione e sulla programmazione di sistemi infrastrutturali innovativi, che consentano di potenziare il sistema idrico, pur gestendo in maniera più razionale la risorsa idrica disponibile.
      La mancanza di fonti idriche è, pertanto, l'oggetto della presente proposta di legge che prevede la costruzione di un acquedotto sottomarino che colleghi l'Albania alla Puglia meridionale, realizzato dal Consorzio acquedotto Albania-Italia, mediante il ricorso anche della finanza di progetto.
      Il progetto nasce proprio dall'insufficienza di risorse idriche in Puglia, in particolare, e dall'abbondante disponibilità in Albania di tali risorse, eccedenti il fabbisogno locale.
      L'opera, il cui costo è stato quantificato in 850 milioni di euro, s'inquadra perfettamente nel piano della costruzione e nella cooperazione tra comunità locali lungo il «Corridoio paneuropeo 8» per la realizzazione delle grandi vie multimodali di comunicazione e trasporto globale sia di persone che di merci, incluse l'energia e l'acqua.
      L'importanza strategica ed economica del progetto è stata espressa ripetutamente da diversi Governi, a partire dalla riunione del 18 dicembre 1997, tra i Ministri degli esteri albanese e italiano, ed è stata successivamente confermata negli incontri avvenuti ai più alti livelli con l'impegno del Governo albanese ad approvare la domanda di concessione per l'utilizzazione e il trasferimento dell'acqua nella regione Puglia.
      La realizzazione dell'acquedotto sottomarino di circa 80 chilometri, tra le due sponde dell'Adriatico, permetterà di portare 150 milioni di metri cubi di acqua all'anno, contribuendo significativamente al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile della Puglia.
      Un sistema infrastrutturale similare si sarebbe potuto ipotizzare anche attraverso un collegamento tra l'Abruzzo, regione che dispone di una quantità di risorse idriche consistenti, e la stessa Puglia, ma il costo complessivo dell'opera sarebbe stato certamente più oneroso.
      E proprio in tema di valutazioni di analisi finanziaria, recenti studi di fattibilità, per quanto riguarda il progetto di collegamento tra l'Albania e la Puglia, attraverso l'acquedotto sottomarino, indicano in circa 0,72 euro al metro cubo il prezzo di cessione dell'acqua alla Puglia, comprensivo del prezzo da pagare all'Albania per il prelievo delle acque.
      Inoltre, dal punto di vista ambientale e del sistema ecomarino, l'opera non avrà alcun impatto negativo, a causa del suo tracciato e delle sue caratteristiche; ed è altrettanto importante evidenziare come la sua realizzazione sia non alternativa ma, eventualmente, integrativa rispetto ad altre fonti di approvvigionamento di risorse per la Puglia, ipotesi che allo stato non risultano concretate in adeguati studi di fattibilità.
      Analizzando la presente proposta di legge nel dettaglio, con l'articolo 1, comma 1, sono indicati i princìpi e le finalità, precisando che la realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia è da considerare una infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale, come previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, la cosiddetta «legge obiettivo». Il comma 2 prevede che al fine dell'acquisizione dell'acqua in territorio albanese, con sbocco nella regione Puglia, la legge regoli la progettazione e l'approvazione dei progetti sia preliminari, che definitivi, per la realizzazione dell'acquedotto
 

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sottomarino, mediante concessione al Consorzio acquedotto Albania-Italia, costituito nel 1991.
      L'articolo 2 stabilisce un accordo bilaterale per la promozione della realizzazione dell'acquedotto sottomarino, stipulato tra le autorità albanesi e la regione Puglia, che comprenderà tutte le fasi di massima del progetto, fino alla messa in esercizio dell'opera, con particolare riguardo alle opere infrastrutturali da realizzare in Albania.
      L'articolo 3, comma 1, indica che le procedure per la realizzazione dell'acquedotto sottomarino siano affidate al citato Consorzio, che è qualificato come organismo di diritto pubblico, per effetto delle direttive comunitarie, ed è pertanto sottoposto al rispetto delle procedure previste da tali direttive e dalle loro eventuali modificazioni, per l'aggiudicazione di appalti e forniture, nonché di lavori e servizi, e costituisce soggetto aggiudicatore.
      Il comma 2 autorizza il Consorzio a svolgere anche all'estero, quale impresa di diritto comune e anche attraverso società partecipate, attività d'individuazione, di progettazione e di valorizzazione delle risorse idriche nel sud dell'Albania e nonché di promozione dell'acquedotto sottomarino.
      Il comma 3 prevede che per la realizzazione degli studi di fattibilità il Consorzio si avvalga della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, attraverso la direzione generale per cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
      I successivi commi 4 e 5 stabilisco che il Consorzio è concessionario per legge della realizzazione dell'acquedotto sottomarino, nonché gestore della manutenzione per il collegamento sottomarino e che le spese generali di gestione dell'opera e della manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono a carico dello stesso concessionario.
      L'articolo 4, ai commi 1 e 2, prevede che per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo si provvede mediante le disposizioni previste dalla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, e che l'approvazione del progetto esecutivo spetti al consiglio di amministrazione del Consorzio, sentito il comitato scientifico di cui al comma 5.
      Il comma 3 stabilisce che in caso di mancata approvazione del progetto preliminare resteranno a carico del Consorzio le relative spese, ivi comprese quelle previste per gli studi e per i lavori preparatori.
      Il comma 4 dispone che le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultino necessarie in corso d'opera siano autorizzate dal consiglio di amministrazione del Consorzio, sentito il comitato scientifico.
      Con il comma 5 si provvede alla costituzione del predetto comitato scientifico, composto da nove componenti, con compiti di consulenza tecnica, ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali, nonché del progetto definitivo ed esecutivo delle varianti, i cui pareri sono resi al consiglio di amministrazione del Consorzio.
      Il comma 6, infine, in considerazione del carattere dell'opera, reca alcune norme di carattere contabile e amministrativo nei riguardi della società concessionaria.
      L'articolo 5 reca misure volte all'affidamento dell'opera a contraente generale. Si tratta di una figura nuova nell'ordinamento italiano, introdotta con la citata «legge obiettivo» n. 443 del 2001 per le grandi opere a cui è affidata la realizzazione delle infrastrutture strategiche.
      In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero delle infrastrutture assuma la funzione di concedente del Consorzio, provvedendo alla vigilanza sulle attività del concessionario avvalendosi, ove non vi siano specifiche professionalità interne, della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      Il comma 2 stabilisce che in caso di necessità il Ministro delle infrastrutture propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario straordinario, con le modalità indicate dal menzionato articolo 2, comma 7, del citato
 

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codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
      Il successivo comma 3 dispone che il Consorzio provvede direttamente, ovvero mediante affidamento a contraente generale o concessionario di costruzione e gestione, alla costruzione degli interventi affidatigli.
      Il comma 4 precisa che per l'affidamento a contraente generale si applica ai sensi dell'articolo 173 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
      Il comma 5 prevede che gli interventi relativi al collegamento sottomarino mediante l'acquedotto tra l'Albania e l'Italia, nonché gli altri eventuali servizi pubblici pertinenti l'opera infrastrutturale, siano dichiarati di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, proprio in considerazione della necessità di potenziare il sistema delle infrastrutture e quindi delle risorse idriche nel Mezzogiorno e in particolare nella regione Puglia.
      Infine, il comma 6 dispone l'applicazione delle disposizioni previste in materia di grandi opere pubbliche, dalla «legge obiettivo» n. 443 del 2001 e dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non espressamente previsto dalla legge, per gli interventi relativi alla realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia.
      L'articolo 6, commi 1 e 2, reca misure volte a disciplinare la convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e il concessionario, relativamente alla costruzione dell'acquedotto sottomarino, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto preliminare e approvata con decreto dello stesso Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Puglia.
      In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplinerà, una serie di disposizioni volte a stabilire i criteri, i programmi di costruzione, le modalità di realizzazione dell'opera e di corresponsione del contributo inteso come prezzo eventualmente da accordare al concessionario, le caratteristiche funzionali, nonché il piano economico-finanziario e le disposizioni di carattere contabile amministrativo, ai fini della realizzazione dell'opera.
      L'articolo 7 prevede una serie di norme volte alla procedura per la valutazione di impatto ambientale.
      In particolare, il comma 1 disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale, limitatamente alla costruzione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia al fine di verificare che non sussistano pericoli per l'incolumità dell'ambiente marino e dell'ecosistema del tratto interessato, nel rispetto delle disposizioni previste dalle direttive comunitarie. Il comma 2 precisa l'obbligatorietà del procedimento di valutazione di impatto ambientale per la costruzione dell'acquedotto sottomarino, specificando che esso è soggetto alle disposizioni vigenti in materia ed è concluso prima dell'avvio dei lavori. Il comma 3 prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in considerazione del fatto che l'opera infrastrutturale è soggetta a valutazione di impatto ambientale regionale, emetta un provvedimento di compatibilità ambientale, previa valutazione da parte della regione Puglia.
      L'articolo 8 prevede una serie di norme transitorie e derogatorie. In particolare il comma 1 specifica che nel caso in cui sia stato già redatto il progetto definitivo, oppure sia stata già affidata la realizzazione dello stesso o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato già redatto il progetto esecutivo oppure uno studio aggiornato sulla valorizzazione delle risorse idriche nel sud dell'Albania o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, al fine di verificare la possibilità di cedere all'Italia l'acqua in surplus esistente nel sud dell'Albania, per l'affidamento a contraente generale, il soggetto aggiudicatore
 

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può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 176 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
      Il comma 2 precisa che in sede di prima attuazione della legge, i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a 250 milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali prevista dalla legge, i progetti che non hanno le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. È comunque consentito l'affidamento in concessione.
      Il comma 3 stabilisce che per le fasi relative al procedimento della realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia, al fine dell'approvvigionamento energetico previsto dall'articolo 179 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita dallo stesso decreto legislativo, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti.
      L'articolo 9, comma 1, prevede che le acque rese disponibili in Puglia, attraverso la realizzazione dell'acquedotto sottomarino, saranno immesse nella rete di distribuzione dell'Acquedotto pugliese Spa.
      Il comma 2 indica che il predetto ente s'impegna a riconoscere un corrispettivo al concessionario, quale copertura degli oneri di manutenzione e di ammortamento, nella misura stabilita dalle parti e d'intesa con la regione Puglia.
      L'articolo 10 prevede l'inserimento nel Programma nazionale degli interventi nel settore idrico dell'acquedotto sottomarino, previsto dalla delibera CIPE n. 74/05 del 27 maggio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006, che dispone di due limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro ciascuno, per oltre un miliardo di euro a sostegno delle opere irrigue.
      Infine, con l'articolo 11 sono stabilite le disposizioni per la copertura finanziaria dalla legge, complessivamente pari a 850 milioni di euro.
      In definitiva, la presente proposta di legge intende accelerare un processo di modernizzazione delle infrastrutture idriche, di cui si avverte l'estrema carenza e necessità soprattutto in Puglia ma anche nell'intero Mezzogiorno in maniera urgente e indifferibile.
      La realizzazione dell'acquedotto sottomarino, che non sarebbe il primo esperimento di connessione sottomarina, basti pensare al gasdotto algerino che attraversa il canale di Sicilia, costituirebbe una valida opportunità, anche sul piano economico e sociale, per una svolta decisiva al fine di migliorare le condizioni di estrema precarietà delle risorse idriche in cui si trova attualmente la Puglia scongiurando, di conseguenza, il rischio di desertificazione che incombe sull'intero Mezzogiorno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. L'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia, la cui realizzazione è prevista dalla presente legge, è considerato infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
      2. La presente legge reca norme per la progettazione e per l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi, nonché per la realizzazione dell'acquedotto sottomarino, al fine dell'acquisizione delle risorse idriche eccedenti il fabbisogno del territorio albanese da parte della regione Puglia, mediante concessione al Consorzio acquedotto Albania-Italia, di seguito denominato «Consorzio».

Art. 2.
(Accordo bilaterale per la promozione della realizzazione dell'acquedotto sottomarino).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri promuove un apposito accordo con le autorità albanesi e con la regione Puglia, comprendente tutte le fasi di massima del progetto relativo alla realizzazione dell'acquedotto sottomarino fino alla messa in esercizio dell'opera, con particolare riguardo alle opere infrastrutturali da realizzare in Albania.

Art. 3.
(Disposizioni per il concessionario).

      1. Le procedure per la realizzazione dell'acquedotto sottomarino sono affidate al Consorzio, che è qualificato come organismo

 

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di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e successive modificazioni, è sottoposto al rispetto delle procedure previste dalla medesima direttiva per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori e servizi, e costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi della presente legge.
      2. Il Consorzio è autorizzato a svolgere anche all'estero, quale impresa di diritto comune e anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, di progettazione e di valorizzazione delle risorse idriche nel sud dell'Albania, nonché di promozione dell'acquedotto sottomarino.
      3. Per la realizzazione degli studi di fattibilità il Consorzio, attraverso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, si avvale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
      4. Il Consorzio è concessionario per legge della realizzazione dell'acquedotto sottomarino, nonché gestore della manutenzione del collegamento sottomarino.
      5. Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico del concessionario.

Art. 4.
(Approvazione del progetto).

      1. All'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
      2. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di amministrazione del Consorzio, sentito il comitato scientifico di cui al comma 5.
      3. In caso di mancata approvazione del progetto preliminare restano a carico del Consorzio le relative spese, ivi comprese quelle per gli studi e per i lavori preparatori.

 

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      4. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultano necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione del Consorzio, sentito il comitato scientifico di cui al comma 5.
      5. Il concessionario provvede alla costituzione, con oneri a proprio carico, di un comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il comitato scientifico rende, in particolare, parere al consiglio di amministrazione del Consorzio, in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e alle relative varianti. Il comitato scientifico è composto da nove componenti scelti d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti dotati di adeguate specializzazione ed esperienza.
      6. In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e dell'entità dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario facente capo alla società concessionaria, nei primi sette anni di gestione, può essere capitalizzato in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo 2426 del codice civile, per tutta la durata della concessione e con determinazione del consiglio di amministrazione della società, con il consenso del collegio sindacale.

Art. 5.
(Affidamento a contraente generale).

      1. Il Ministero delle infrastrutture assume la funzione di concedente del Consorzio e provvede alla vigilanza sulle attività del concessionario avvalendosi, ove non vi siano specifiche professionalità interne, della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici relativi a

 

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lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. Qualora ne ravvisi la necessità, il Ministro delle infrastrutture propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
      3. Il Consorzio provvede direttamente, ovvero mediante affidamento a contraente generale o a concessionario di costruzione e gestione, alla costruzione degli interventi ad esso affidati.
      4. L'affidamento a contraente generale si applica ai sensi dell'articolo 173 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      5. Gli interventi relativi al collegamento sottomarino mediante l'acquedotto tra l'Albania e l'Italia e di altri eventuali servizi pubblici pertinenti l'opera infrastrutturale sono dichiarati di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
      6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, agli interventi relativi alla realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia, si applicano le disposizioni previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Disciplina della convenzione).

      1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e il concessionario, relativamente alla costruzione dell'acquedotto sottomarino, si provvede con apposita convenzione da stipulare entro sessanta giorni dalla data di approvazione

 

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del progetto preliminare del medesimo acquedotto.
      2. La convenzione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Puglia. In particolare, la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina:

          a) il programma di costruzione dell'acquedotto sottomarino, stabilendo i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;

          b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche e tecniche dei lavori da eseguire per la realizzazione dell'opera, nonché lo standard di efficienza che consenta la captazione e l'acquisizione dell'acqua in territorio albanese;

          c) le modalità di realizzazione delle prestazioni da parte del Consorzio, secondo le disposizioni e le procedure previste per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o più contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;

          d) le modalità e i termini per il collaudo dell'acquedotto sottomarino, ai sensi dell'articolo 178 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché per l'entrata in esercizio del collegamento sottomarino;

          e) le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilità a carico del concessionario sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;

          f) le modalità per la riconsegna all'amministrazione statale dell'opera e delle relative pertinenze al termine della concessione;

 

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          g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato dell'acquedotto sottomarino;

          h) i casi in cui lo Stato può esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonché i termini e le modalità per l'esercizio del riscatto stesso;

          i) l'assunzione da parte della concessionaria dei costi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3, nonché delle spese di esercizio del collegamento sottomarino per l'intera durata della concessione;

          l) il piano economico-finanziario, la durata della concessione e l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonché le modalità di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'articolo 174, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; la previsione che all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonché all'entrata in esercizio del collegamento dell'acquedotto sottomarino, tra l'Albania e l'Italia sarà accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere al concessionario per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica sottomarina, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo integrativo sarà determinato in stretta osservanza del piano economico-finanziario e ai relativi oneri si farà fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, oltre alle risorse individuate dalla presente legge;

          m) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti in stretta osservanza delle previsioni contenute nel piano economico-finanziario di cui alla lettera l), con l'indicazione del

 

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valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalità finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e delle relative pertinenze al termine della concessione e le modalità di revisione periodica del piano economico-finanziario;

          n) le modalità di reperimento, da parte del concessionario, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilità di cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, ai sensi degli articoli 53, 55, 112 e 143 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

          o) l'eventuale partecipazione al capitale del Consorzio, di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto del Consorzio stesso;

          p) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe da applicare per il costo dell'acqua, derivante dalla realizzazione dell'acquedotto sottomarino e determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno e della Puglia in particolare;

          q) la possibilità di deferire al giudizio di un collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 241 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le eventuali controversie tra il Ministero delle infrastrutture e il concessionario, relative all'esecuzione, all'interpretazione e alla risoluzione della convenzione;

          r) l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facoltà del Consorzio di recedere dal contratto qualora il progetto redatto dall'affidatario, dopo l'aggiudicazione, comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo.

 

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Art. 7.
(Procedure per la valutazione di impatto ambientale).

      1. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, il presente articolo disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale, limitatamente alla costruzione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia al fine di verificare che non sussistano pericoli per l'incolumità dell'ambiente marino e per l'ecosistema del tratto interessato, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni.
      2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per la costruzione dell'acquedotto sottomarino, è soggetto alle disposizioni vigenti in materia ed è concluso prima dell'avvio dei lavori.
      3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in considerazione che l'opera infrastrutturale di cui alla presente legge è soggetta a valutazione di impatto ambientale regionale, emette il provvedimento di compatibilità ambientale, previa valutazione da parte della regione Puglia.

Art. 8.
(Norme transitorie e derogatorie).

      1. Nel caso in cui sia stato già redatto il progetto definitivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, si può procedere all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera stessa sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato già redatto il progetto esecutivo o uno studio aggiornato

 

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sulla valorizzazione delle risorse idriche nel sud dell'Albania o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, al fine di verificare la possibilità di cedere all'Italia l'acqua inutilizzata esistente nel sud dell'Albania, per l'affidamento a contraente generale, il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 176 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge, i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a 250 milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali previste dalla presente legge, i progetti che non hanno le caratteristiche indicate dal primo periodo sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. È comunque consentito l'affidamento in concessione.
      3. Per le fasi relative al procedimento della realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia, al fine dell'approvvigionamento energetico previsto dall'articolo 179 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, ferma restando l'efficacia
 

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degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti.

Art. 9.
(Acquedotto pugliese Spa).

      1. Le acque rese disponibili in Puglia, attraverso la realizzazione dell'acquedotto sottomarino sono immesse nella rete di distribuzione dell'Acquedotto pugliese Spa.
      2. L'Acquedotto pugliese Spa si impegna a riconoscere un corrispettivo al concessionario, quale copertura degli oneri di manutenzione e di ammortamento delle acque immesse ai sensi del comma 1, nella misura stabilita dalle parti, d'intesa con la regione Puglia.

Art. 10.
(Inserimento nel Programma nazionale degli interventi nel settore idrico).

      1. L'acquedotto sottomarino di cui alla presente legge è inserito nel Programma nazionale degli interventi nel settore idrico di cui alla delibera CIPE n. 74/05 del 27 maggio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 850 milioni di euro complessivi, suddivisi in 50 milioni di euro per il 2007, in 200 milioni di euro per il 2008 e in 300 milioni di euro per il 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i medesimi anni.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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