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PDL 3017

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3017



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alla legge 19 marzo 1990, n. 55, ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, decadenza e sospensione da cariche elettive

Presentata il 7 agosto 2007


      

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Onorevoli Deputati! - Con la presente proposta di legge al Parlamento si intende rispondere a tre fondamentali esigenze per le quali si è sviluppata in Italia una forte attenzione.
      La prima è quella di inserire, tra le cause di incandidabilità e di ineleggibilità, già previste, la condanna per aver commesso alcuni specifici reati che sino ad oggi sono rimasti incredibilmente esclusi.
      La seconda esigenza è quella di estendere a tutti i livelli elettivi queste nuove norme affinché valgano sia per gli eletti nei consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali eccetera (come oggi è già), sia per gli eletti al Parlamento e per i nominati al Governo o ad altro incarico di rilevanza pubblico-istituzionale.
      La terza esigenza a cui si vuole dare risposta è quella di far valere il complesso di queste norme solo nei confronti di coloro che abbiano subìto tali condanne in via definitiva.
      Con questa proposta di legge al Parlamento si evidenzia, in particolare, la necessità che il legislatore preveda le fattispecie di «incandidabilità», e quindi di «ineleggibilità», per condanne riferite a reati che sono evidente espressione del venir meno di requisiti soggettivi indispensabili per l'accesso a cariche pubbliche, al di là ed oltre ogni sanzione accessoria di
 

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interdizione dai pubblici uffici. Questi reati sono: l'attentato contro l'indipendenza e l'unità dello Stato, la partecipazione ad associazioni sovversive, la partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, l'assistenza agli associati, l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, l'attentato contro la costituzione dello Stato, l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato.
      È la nostra Carta costituzionale che richiede al legislatore la salvaguardia della dignità morale e dell'etica pubblica, in relazione all'esercizio di cariche parlamentari, regionali e di enti locali e anche di governo nazionale, regionale e locale, chiarendo che esse sono valori fondanti e imprescindibili per la coesione sociale e l'affidabilità democratica delle istituzioni.
      La corretta tutela di princìpi di tale portata, anche e soprattutto riguardo a reati commessi contro la personalità dello Stato, impone l'introduzione di norme di legge che disciplinino previsioni di incandidabilità e di ineleggibilità a cariche pubbliche conseguenti a condanne definitive per reati di particolare gravità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

      1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato) del codice penale, e, inoltre, coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Cause ostative alla candidatura). - 1. Non possono essere candidati all'elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica:

          a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto previsto dall'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

          b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato) del codice penale, e, inoltre, coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del medesimo codice penale;

          c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione od a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

          d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena non

 

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inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

          e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
      3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
      5. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327».

Art. 3.

      1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: «coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico),

 

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270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato) del codice penale, e, inoltre, coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli».


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