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PDL 2960

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2960



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Istituzione di un fondo per l'erogazione di agevolazioni fiscali e di incentivi in favore dei cittadini e delle imprese della Valle di Susa

Presentata il 26 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La tratta della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione che attraverserà la Valle di Susa sino al sito di Orbassano, interessando una molteplicità di comuni e di insediamenti produttivi esistenti, sebbene costituisca una infrastruttura che intende soddisfare la domanda di mobilità di uomini e di merci sospinta dalla globalizzazione socio-economica, tuttavia è considerata per la comunità della Valle di Susa un'opera la cui realizzazione comporterà una serie di disagi per i numerosi comuni interessati e per l'attività delle imprese, incluse quelle turistiche e agricole.
      I circa quaranta comuni coinvolti hanno, in diverse occasioni, evidenziato gli effetti economici negativi che i lavori per l'apertura dei cantieri del tunnel ferroviario provocheranno per l'intera Valle interessata, cambiando radicalmente la viabilità del territorio e, conseguentemente, i percorsi stradali.
      Con la presente proposta di legge si prevede, pertanto, una serie di misure agevolative di carattere fiscale, per i residenti nei comuni della Valle di Susa, nonché per le imprese industriali, commerciali, agricole e artigiane, incluse quelle turistiche, al fine di sostenere l'attività economica della Valle interessata e di ammortizzare gli effetti penalizzanti, per quanto indiretti, che deriveranno dalla costruzione del tunnel. L'articolo 1 detta i princìpi e la finalità della legge, stabilendo che, al fine di favorire il riequilibrio urbano e produttivo dei comuni della Valle di Susa interessati dalla tratta transfrontaliera della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e delle altre opere infrastrutturali connesse, lo Stato, ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, destina risorse aggiuntive, ripartite secondo le disposizioni della legge, prevedendo misure a salvaguardia sia della perdita dei valori degli immobili, sia della
 

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competitività delle altre attività produttive, incluso il turismo.
      Il successivo articolo 2 istituisce, con il comma 1, un apposito fondo per gli incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei comuni della Valle di Susa e per le imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche ed agricole, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      Il comma 2 prevede, invece, una serie di misure agevolative di carattere fiscale a favore dei residenti dei comuni della Valle di Susa interessati dalla tratta transfrontaliera della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, nonché per le citate imprese commerciali, produttive e agricole ricadenti all'interno della medesima Valle.
      I commi 3 e 4 prevedono che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda sia all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati dalla tratta ferroviaria di cui all'articolo 1, ai fini delle predette agevolazioni fiscali, sia a stabilire i criteri e i limiti per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2, lettera f), a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa di cui al comma 6, a favore delle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive, ricreative e sociali.
      Il comma 5 precisa che gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 siano trasmessi, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle Camere, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
      I successivi commi 6 e 7 dettano, infine, le norme di copertura finanziaria della legge.
      In definitiva, sebbene la costruzione della linea ferroviaria valsusina costituisca un volano di sviluppo per i prossimi decenni, che modernizzerà il sistema di trasporto in conformità con quanto già avvenuto nel resto d'Europa, rendendolo più efficiente e riducendo considerevolmente i tempi per il trasporto di merci e di persone, tuttavia sul territorio interessato graveranno una serie di disagi e di inevitabili effetti economici penalizzanti per i comuni e per le imprese coinvolti.
      Conseguentemente la presente proposta di legge, attraverso le esposte agevolazioni fiscali, interviene proprio con la finalità di sostenere la Valle di Susa, per evitare una prevedibile perdita di competitività del territorio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. Per favorire il riequilibrio urbano e produttivo dei comuni della Valle di Susa, compresi i comuni di Buttigliera Alta e di Villarbasse, interessati dalla tratta transfrontaliera della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e delle altre opere infrastrutturali connesse, lo Stato, ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, destina a tali comuni risorse aggiuntive ripartite secondo le disposizioni della presente legge, prevedendo misure a salvaguardia sia della perdita di valore degli immobili sia di competitività delle attività produttive, incluso il settore turistico.

Art. 2.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei comuni della Valle di Susa e per le imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e agricole).

      1. Per i soggetti residenti nei comuni della Valle di Susa nonché per le imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e agricole situate nella medesima Valle, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2007, un fondo finalizzato all'erogazione di incentivi fiscali.
      2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa previsti dal comma 6, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:

          a) da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili situati nei comuni della Valle di Susa destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;

 

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          b) da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili situati nei comuni della Valle di Susa destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;

          c) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei comuni della Valle di Susa;

          d) da incentivi e da premi in favore dei residenti nei comuni della Valle di Susa che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei medesimi comuni, ovvero avviare in essi un'attività economica;

          e) dalla determinazione del reddito d'impresa per le attività industriali, artigiane, commerciali, turistiche e per i pubblici esercizi, operanti nel territorio dei comuni della Valle di Susa, con un volume di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nell'anno precedente, inferiore a 80.000 euro, ridotto al 50 per cento per gli anni d'imposta successivi al 2007;

          f) dalla determinazione del credito d'imposta del valore dei nuovi investimenti a favore delle imprese operanti nei comuni della Valle di Susa, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione europea, che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e per l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti ovvero per la realizzazione di nuovi insediamenti;

          g) dall'applicazione del limite di esonero pari a 10.000 euro, per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni della Valle di Susa o comunque interessati dalla tratta ferroviaria dell'alta velocità Torino-Lione nonché nei comuni direttamente confinanti con la linea ferroviaria della Valle di Susa, dell'IVA di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica

 

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26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, altresì, annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati dalla tratta ferroviaria di cui all'articolo 1 ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del presente articolo.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per il riconoscimento del credito d'imposta previsto dal comma 2, lettera f), a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa fissati dal comma 6, a favore delle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive, ricreative e sociali esercitate nel territorio dei comuni della Valle di Susa.
      5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
      6. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 40 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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