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PDL 2991

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2991



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TENAGLIA, SAMPERI

Modifica all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esclusione delle spese per gli uffici giudiziari dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali

Presentata il 31 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 24 aprile 1941, n. 392, aveva disposto che a decorrere dal 1o gennaio 1941 fossero a carico dei comuni, oltre alle spese necessarie per il primo stabilimento delle corti e delle sezioni di corti di appello e delle relative procure generali, delle corti di assise, dei tribunali e delle relative regie procure, delle preture e delle sedi distaccate di pretura, anche le spese relative ai locali ad uso degli uffici giudiziari, nonché quelle per pigioni, riparazioni, manutenzioni, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi, a cui si dovevano aggiungere le spese necessarie per le provviste di acqua, per il servizio telefonico, per la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti e per la pulizia degli uffici giudiziari.
      Tali spese sono tuttora a carico dei soli comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, senza alcun contributo da parte degli altri comuni ricompresi nella circoscrizione giudiziaria. A decorrere dal 1o gennaio 1941, ai comuni sede di uffici giudiziari è stato riconosciuto dallo Stato un contributo annuo alle spese inerenti a tali uffici. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, che stabilisce la disciplina per la concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, prevede che questi siano determinati ogni anno con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso
 

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di ciascun anno; a seguito di apposita richiesta, il contributo è corrisposto in due rate, la prima in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la seconda a saldo entro il 30 settembre. La prima rata in acconto è pari al 70 per cento del contributo annualmente erogato nell'anno precedente «nei limiti comunque dell'ottantacinque per cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa nell'esercizio finanziario in corso» (articolo 2, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998). L'importo della rata a saldo varia in relazione alle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero della giustizia per tale finalità.
      In concreto, accade di frequente che il contributo dello Stato a tali comuni sia pari solo a una parte della spesa effettivamente sostenuta, anche perché, a fronte di oneri crescenti, per il computo del contributo è presa a riferimento la spesa dell'anno precedente.
      Non di rado sono erogati soltanto gli acconti e, con molto ritardo rispetto ai periodi di spesa, i saldi. Tra l'altro, in molti comuni si osserva che la percentuale di copertura di tali spese con il contributo statale si rivela decrescente nel tempo.
      Occorre inoltre considerare che tali spese, anche se rimborsate, in parte, dallo Stato, perché necessarie per il funzionamento di strutture al servizio del Ministero della giustizia, sono comunque ricomprese nel computo dei saldi sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali.
      Questo crea non pochi problemi alle amministrazioni comunali, in particolare per la parte di spese sostenute per gli uffici giudiziari attraverso mezzi propri, perché alle esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie si aggiunge la necessità di rispettare gli stringenti vincoli imposti dal patto di stabilità interno.
      Occorre notare come, a seguito di una richiesta di parere sulla questione, formulata dal sindaco del comune di Pescara, in data 28 febbraio 2007, la sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti abbia adottato al riguardo la deliberazione n. 262707 del 21 marzo 2007, con cui ha riconosciuto, in sostanza, l'anomalia della situazione descritta, caratterizzata dall'incertezza degli enti locali circa l'an e il quantum del rimborso delle spese per gli uffici giudiziari, pur gravate dal vincolo del patto di stabilità.
      La Corte dei conti, in conclusione, ha auspicato che «l'esclusione di tale tipo di spesa nel calcolo del patto, non fattibile alla luce della normativa attuale, potrebbe essere oggetto di considerazione da parte del legislatore, che nel nuovo calcolo ha ritenuto di escludere solamente le spese di giustizia per le sedi da attivare quindi, allo stato, solo per sedi non ancora esistenti all'entrata in vigore della legge».
      La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, commi da 676 a 693, prevede per il patto di stabilità interno per gli enti locali la fissazione dell'obiettivo per gli enti decentrati in termini di saldo, e non più di tetto di spesa, come previsto dal Trattato di Maastricht e nel pieno rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali e territoriali.
      In merito alle spese per gli uffici giudiziari, la stessa legge finanziaria 2007, al comma 683, prevede espressamente l'esclusione dal saldo finanziario per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti delle spese in conto capitale e di parte corrente (di competenza e di cassa) necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, incluse le spese necessarie al trasloco, purché autorizzate dal Ministero competente.
      La circolare n. 12 del 2007, esplicativa del patto di stabilità, emanata il 22 febbraio 2007 dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, a tale riguardo precisa che «per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti l'esclusione di cui al comma 683 opera solo con riferimento al triennio 2007-2009 e non anche sul saldo medio del triennio 2003-2005 e riguarda sia la gestione di competenza che quella di cassa».
      La medesima circolare, peraltro, specifica che «nel caso in cui le spese per
 

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l'attivazione di nuovi uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco, siano finanziate da trasferimenti correnti e in conto capitale dal Ministero della giustizia, si ritiene che anche tali trasferimenti debbano essere portati in detrazione dalle entrate e quindi dal saldo finanziario». Questo, prosegue la circolare, «deriva dal fatto che appare corretto che somme a destinazione vincolata quali le entrate che finanziano le spese in riferimento siano utilizzate per coprire dette spese, senza che sia possibile alcun diverso utilizzo».
      Il Ministero dell'economia e delle finanze ha ulteriormente chiarito che la norma fa esclusivo riferimento alle spese (correnti e in conto capitale) necessarie per l'attivazione di nuove sedi e non anche ad analoghe spese riferite ad uffici giudiziari già esistenti. Si richiede, inoltre, espressamente che tali spese siano autorizzate dal competente Ministero della giustizia.
      La presente proposta di legge integra il disposto della legge finanziaria 2007 allo scopo da escludere dal novero dalle spese soggette ai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali quelle relative ai locali ad uso degli uffici giudiziari esistenti, per le pigioni, le riparazioni, la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la custodia dei locali medesimi, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni degli immobili e degli impianti per i medesimi uffici, e per la pulizia degli stessi locali. L'esclusione si giustifica in relazione all'esigenza di escludere dai vincoli del patto di stabilità interno spese obbligatorie e non derogabili da parte degli enti locali che sono sottratte dalla loro sfera di autonomia gestionale, tra le quali rientrano tutte le spese correnti per la manutenzione dei palazzi di giustizia, e non solo quelle necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari esistenti, per le pigioni, le riparazioni, la manutenzione, il riscaldamento e la custodia dei locali medesimi, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i medesimi uffici, e per la pulizia degli stessi locali».


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