Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2993

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2993



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORDO

Modifica all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, per favorire la realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco

Presentata il 1o agosto 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi giorni il territorio italiano, con particolare riferimento alle regioni meridionali, è stato interessato e continua ad essere flagellato da una catena di incendi che stanno distruggendo o seriamente danneggiando ampie porzioni del nostro patrimonio boschivo e agricolo.
      Un fenomeno tanto diffuso, come numero di focolai e ampiezza delle superfici colpite, da far temere un'inversione di tendenza rispetto ai positivi risultati della lotta al fuoco ottenuti dall'entrata in vigore della legge n. 353 del 2000 (legge-quadro in materia di incendi boschivi).
      Vero è che, stando ai dati del Corpo forestale dello Stato, nel 2006 si sono verificati 5.643 incendi boschivi, che hanno bruciato quasi 40.000 ettari di territorio (compresi boschi e foreste di grande pregio). Ma è opportuno tenere a mente che appena nel 2003 gli incendi erano stati all'incirca 9.000 e gli ettari di territorio andati in fumo quasi 91.000.
      Il miglioramento è evidente, tranne che in alcune regioni meridionali. Segnatamente in Calabria e in Sicilia dove, al contrario, gli incendi sono aumentati, facendo emergere una vera e propria economia criminale del fuoco, alimentata da speculazioni edilizie, interessi fondiari, occupazione stagionale clientelare, spregio per le norme di tutela e di protezione dell'ambiente.
      Al contrario, in regioni come la Toscana, la Liguria e la Campania il quadro è stato radicalmente modificato in meglio, con una contrazione dei roghi anche superiore al 50 per cento.
      La statistica e le indagini conoscitive ci consentono di stabilire una stretta correlazione tra riduzione del numero di incendi
 

Pag. 2

e applicazione, più o meno completa, della citata legge n. 353 del 2000, a suo tempo unanimemente ritenuta uno strumento di notevole valore a disposizione delle amministrazioni che volessero seriamente cimentarsi con la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi. Risulta evidente, infatti, come all'impegno delle amministrazioni comunali nella realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco corrisponda una drastica riduzione dell'attività dei piromani, giacchè i divieti, le prescrizioni e le sanzioni sono tali da rendere davvero poco conveniente il rogo di un bosco dove non si potrà costruire o far pascolare gli animali per decenni.
      Eppure le potenzialità di quello strumento legislativo non si sono ancora dispiegate in pieno poiché, secondo l'indagine «Ecosistema incendi 2007» realizzata da Legambiente, «solo il 6 per cento dei comuni risulta applicare pienamente la legge quadro in materia di incendi boschivi», mentre «un comune su quattro realizza il catasto delle aree percorse dal fuoco»
      Queste e altre criticità dell'applicazione della norma sono emerse all'evidenza pubblica in occasione degli incendi di fine luglio 2007, i cui effetti sono stati anche tragici a causa della morte di tre persone nel rogo di Peschici (Gargano).
      Ciascuno di noi ha preso coscienza dell'intollerabilità del ritardo accumulato dai comuni nella redazione del catasto delle aree incendiate e da più parti è stata suggerita, quando non proprio invocata, una correzione della norma vigente, tale da favorire l'effettivo rispetto della norma stessa nella sua parte più qualificata e qualificante. È emersa, cioè, la necessità di prevedere un complesso di sanzioni a carico dei comuni inadempienti e, al contempo, la necessità di individuare procedure alternative che consentano, comunque, alle norme della citata legge n. 353 del 2000, di dispiegare tutti i propri effetti positivi.
      Di qui la previsione dell'applicazione al caso di specie dell'istituto giuridico-amministrativo del «commissariamento ad acta», con delega alle province dei poteri d'intervento in materia di catasto delle aree bruciate ed un complesso di restrizioni e di sanzioni finanziarie a carico dei comuni inadempienti, il cui fine ultimo non è la vessazione finanziaria, ma la sollecitazione ad operare per la piena attuazione di una norma dello Stato da parte di un settore della pubblica amministrazione.
      Nasce da queste considerazioni la presente proposta di legge che reca l'introduzione del comma 2-bis all'articolo 10 della citata legge 21 novembre 2000, n. 353, «legge-quadro in materia di incendi boschivi», per favorire la realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco, che è sottoposta alla Vostra attenzione.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:

      «2-bis. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 2, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dal comma 1 sono inaspriti in misura di un anno per ciascuna fattispecie e le regioni dispongono il commissariamento ad acta del comune inadempiente, assegnando alla provincia competente per territorio il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Alla stessa provincia è contestualmente trasferita la gestione di fondi europei, statali e regionali eventualmente assegnati al comune inadempiente per le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi per un tempo pari alla durata del commissariamento ad acta. A decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di commissariamento ad acta e nelle more della definizione del censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, il comune inadempiente è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree percorse dal fuoco, fatto salvo il diritto a rivalersi sul responsabile dell'incendio. Gli oneri del procedimento di commissariamento ad acta sono posti a carico del comune inadempiente».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su