PDL 2996
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2996
|
Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRUSCO, DELL'ELCE, PONZO
Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento degli ufficiali che rivestono il grado di maggiore, o grado corrispondente, appartenenti ai ruoli tecnici e degli specialisti delle Forze armate
Presentata il 1o agosto 2007
Onorevoli Colleghi! - Il ruolo tecnico-amministrativo, istituito con l'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (articolo 38) non è più alimentato ed è, pertanto, considerato ad esaurimento.
La citata legge istitutiva colloca il grado apicale massimo in maggiore, fatto che ha determinato una insopportabile discriminazione in rapporto alle certezze stabilite per tutti i ruoli che prevedono un grado apicale minimo in tenente colonnello.
Allo stato vi sono in servizio maggiori del ruolo tecnico-amministrativo, in avanzata età anagrafica e di servizio, che saranno collocati in congedo per limiti di età con una permanenza media nel grado di 9-12 anni, quando tutti gli ufficiali degli altri ruoli sono promossi al grado di tenente colonnello dopo una permanenza nel grado di maggiore, mediamente, di quattro anni. Questa situazione produce un profondo senso di frustrazione sotto il solo aspetto morale perché è irrilevante sotto l'aspetto economico atteso che, grazie all'istituto della omogeneizzazione stipendiale, introdotto inizialmente a favore della Polizia di Stato, non si manifestano penalizzazioni stipendiali.
Gratificare con il grado apicale di tenente colonnello i maggiori del ruolo tecnico-amministrativo eliminerebbe tutti i disagi, le mortificazioni, il senso di frustrazione e la percezione di forme discriminatorie profondamente sentite, e, inoltre, tale intervento sarebbe a costo zero in quanto non è prevista alcuna differenziazione stipendiale tra il trattamento economico dei maggiori rispetto a quello dei tenenti colonnelli.
Pag. 2
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Gli ufficiali che rivestono il grado di maggiore, o grado corrispondente, appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativo e degli specialisti delle Forze armate e assimililabili aventi quattro anni di anzianità nel grado sono promossi al grado di tenente colonnello o grado corrispondente».
2. Dall'attuazione del comma 10-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.