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PDL 3001

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3001



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIGLIORE, ACERBO, CACCIARI, LOMBARDI, PERUGIA, SPERANDIO

Modifiche all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, concernenti la realizzazione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco e l'acquisizione e la demolizione delle opere abusivamente edificate sui medesimi

Presentata il 2 agosto 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riprende integralmente il disegno di legge del senatore Tommaso Sodano, presidente della XIII Commissione del Senato (Atto Senato n. 1749) ed è rivolta a corroborare la tutela del patrimonio forestale e boschivo. Il fenomeno dei roghi boschivi estivi, e non solo, è infatti un fenomeno di drammatiche proporzioni che va contrastato con la massima fermezza ancorché nell'ultimo quinquennio la lotta ai roghi abbia prodotto alcuni apprezzabili risultati, consentendo una diminuzione nel numero di incendi dagli oltre 9.000 del 2003 ai 5.643 dello scorso anno.
      Gli ultimi giorni ci hanno mostrato tutto l'orrore degli incendi e la difficoltà che si incontra nel contrastare la riprovevole pratica di appiccare il fuoco a interi boschi per mero interesse personale. Negli ultimi venti anni gli incendi boschivi hanno distrutto circa 1.100.000 ettari di superficie boschiva: un'estensione superiore a quella dell'Abruzzo. Solo lo scorso anno sono divampati 5.643 incendi che hanno interessato 39.944 ettari di superficie, della quale oltre il 40 per cento rappresentata da boschi e foreste. Un'ennesima ferita inferta al territorio, che anno dopo anno subisce perdite irreparabili in termini di biodiversità e habitat, ma anche di stabilità idrogeologica, di paesaggi, di storia e di identità territoriale.
      Gli incendi boschivi rappresentano anche una minaccia all'incolumità delle popolazioni
 

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e dei loro beni nei territori rurali e montani e aumentano in modo consistente la concentrazione di anidride carbonica (CO2) nell'atmosfera, accrescendo l'effetto serra, a causa della minore capacità delle formazioni vegetali di assorbire l'anidride carbonica e per via dell'incremento di emissioni della medesima causato dalla combustione della vegetazione.
      La cosa grave è che oltre l'80 per cento degli incendi è di natura dolosa, appiccati cioè intenzionalmente da incendiari per varie ragioni tra cui la possibilità di realizzare speculazioni edilizie sui terreni bruciati e l'illusione di creare posti di lavoro connessi alle attività di spegnimento. Dai dati del Corpo forestale dello Stato risulta, infatti, che solo il 3 per cento degli incendi è stato di origine naturale, mentre quelli accidentali dovuti al caso fortuito non arrivano all'1 per cento. Il restante 96 per cento è causato dal dolo o dalla colpa, con percentuali diverse a seconda delle regioni: ad esempio in Campania e in Abruzzo il dolo è stato riscontrato rispettivamente nell'83,4 per cento e nel 78,8 per cento dei casi. Tra gli incendi dolosi la motivazione principale è la ricerca di un profitto, mentre nel caso di incendi colposi, si tratta spesso di cattiva conduzione delle attività agricole e forestali. Se a ciò si aggiunge la carenza dell'organico preposto al controllo e al monitoraggio delle aree a rischio d'incendio, nonché la mancanza di mezzi adeguati a contrastare il fenomeno, si capisce bene come la possibilità di arginare tale distruzione sia non solo possibile, ma soprattutto doverosa.
      Il punto più debole del sistema di prevenzione degli incendi è quello dei mezzi deterrenti a livello di gestione comunale. Una recente indagine di Legambiente, condotta in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, mette in luce le responsabilità dei comuni nella lotta agli incendi. La legge quadro sugli incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), prevede che i terreni bruciati da un incendio non possano avere una destinazione diversa da quella precedente, in particolare non sono edificabili e non vi si può pascolare o cacciare per almeno dieci anni e non si possono riforestare per almeno cinque anni. Condizione necessaria per poter applicare tali divieti è che i comuni realizzino un catasto dei terreni percorsi dal fuoco. La mancata realizzazione del catasto rende inefficace il sistema deterrente messo a punto dalla legge quadro. Dai dati elaborati da Legambiente e dal Dipartimento della protezione civile risulta che soltanto il 6 per cento dei comuni ha dato piena attuazione alla legge e che solo il 24 per cento dei comuni ha predisposto il catasto. Per il restante 76 per cento dei comuni, quindi, il deterrente dell'inutilizzabilità del terreno è un'arma del tutto spuntata.
      Se al potenziamento delle attività di spegnimento e di informazione non corrisponde un aumento dei sistemi di prevenzione e la realizzazione dei catasti delle aree percorse dal fuoco, lo strumento deterrente si continuerà a rivelare assolutamente inutile.
      Per ovviare a questo drammatico problema, la presente proposta di legge intende rafforzare le misure deterrenti già predisposte dalla legge quadro, attraverso diversi strumenti che si articolano nella previsione di una potestà sostitutiva della regione nel caso di inadempienza del comune; in una serie di obblighi di trasmissione di dati e di coordinamento tra comuni, Corpo forestale dello Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'esclusione della possibilità di «salvare» gli edifici costruiti sulle zone devastate dagli incendiari.

I contenuti della proposta di legge.

      La presente proposta di legge è strutturata in un unico articolo che modifica quanto previsto dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, in modo da evitare che l'inerzia dei comuni permetta di aggirare i divieti posti dal citato articolo 10, che vanno dal divieto di edificabilità e di rimboschimento a quello di utilizzare il

 

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terreno percorso dal fuoco a pascolo o per la caccia.
      Con la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, si inserisce un periodo integrativo e rafforzativo al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, in modo da consentire alla regione, nel caso in cui il comune non effettui il censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, di provvedere, previa diffida, tramite un commissario ad acta.
      La lettera b) introduce i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, e successive modificazioni. Il comma 2-bis prevede che il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasmettano senza ritardo al comune i rilievi effettuati a seguito dell'intervento di spegnimento dell'incendio boschivo e che i dati rilevati dal Corpo forestale dello Stato e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano inseriti nelle mappe delle aree percorse dal fuoco.
      Il comma 2-ter impone ai comuni di compilare e di trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una planimetria del territorio comunale percorso dal fuoco.
      Infine, la lettera c) sostituisce il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, prevedendo un divieto assoluto di realizzare edifici ed infrastrutture sulle zone percorse dal fuoco, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ed escludendo la possibilità che una delibera consiliare faccia salva l'opera costruita su quelle aree. Pertanto, l'opera acquisita è comunque demolita non potendosi in nessun caso adottare la deliberazione consiliare di cui al comma 5 del medesimo articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il comune non effettui il censimento di cui al primo periodo, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta»;

          b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

          «2-bis. Ai fini di cui al comma 2, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasmettono senza ritardo al comune i rilievi effettuati a seguito dell'intervento di spegnimento dell'incendio boschivo. I dati rilevati sono inoltre inseriti nelle mappe delle aree percorse dal fuoco elaborate con l'utilizzo di sistemi di rilevazione satellitare.
      2-ter. I comuni, entro il mese di ottobre di ogni anno, compilano e trasmettono alla regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una planimetria, in adeguata scala, dei sopprassuoli del territorio comunale percorsi dal fuoco»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Nel caso di violazione del divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e di infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al

 

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decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. L'opera acquisita è comunque demolita, non potendosi in nessun caso adottare la deliberazione consiliare di cui al comma 5 del medesimo articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001».


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