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PDL 2994

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2994



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

EVANGELISTI, LEOLUCA ORLANDO

Modifica all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di partecipazione di coloro che hanno prestato servizio come volontari in ferma annuale e in ferma breve nelle Forze armate o come ausiliari nelle Forze di polizia ai concorsi riservati per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa

Presentata il 1o agosto 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, è volta a garantire alle vecchie figure dei volontari in ferma annuale (VFA) e dei volontari in ferma breve (VFB) il riconoscimento del diritto di accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, che la legge 23 agosto 2004, n. 226 (sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore) ha soppresso.
      Al fine di una ricostruzione più esaustiva del quadro d'insieme e per meglio comprendere il provvedimento in oggetto, si ricorda che la figura dei VFA è stata istituita, mentre era vigente il regime di coscrizione obbligatoria con la conversione in legge, con modificazioni, ad opera della legge 18 giugno 1999, n. 186, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.
      L'articolo 2, comma 4-bis, del citato decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito,
 

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con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, che ha consentito ai giovani in obbligo di leva di svolgere il servizio militare obbligatorio in qualità di volontario, con l'istituzione della figura del VFA, ha costituito un importante bacino in termini di risorse umane cui le Forze armate hanno attinto per soddisfare le proprie esigenze operative sia in ambito nazionale che internazionale.
      La citata legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha abolito l'obbligo di leva, ha introdotto nuove figure di volontario, definendole volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), e volontari in ferma prefissata di quattro anni (VFP4), «rottamando» tutte le vecchie figure di volontario e precludendo ai VFA e ai VFB la possibilità di partecipare ai concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce Rossa.
      L'articolo 16, comma 1, della medesima legge 23 agosto 2004, n. 226, ha previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, quindi ai VFP1.
      Con la legge n. 226 del 2004 il legislatore ha operato un netto e drastico passaggio dalla previgente normativa, che attingeva dalle figure di VFA, di VFB e di ex ausiliari i candidati per partecipare ai concorsi nelle Forze di polizia, alla nuova normativa, successiva all'entrata in vigore della stessa legge n. 226 del 2004, che consente solo ai VFP1 di concorrere ai suddetti concorsi.
      Nessuna norma di garanzia è stata prevista per le vecchie figure di volontari che si sono visti privati del loro diritto ad accedere alle Forze di polizia alle quali avevano dedicato e nelle quali avevano riposto, non solo tempo ed energie, ma anche speranze e aspirazioni di un futuro al servizio dello Stato.
      Tutto questo perché una norma, ovvero il comma 1 del citato articolo 6 della legge n. 226 del 2004, per una mera esigenza di riassetto dell'organico, aveva previsto l'istituzione di nuove forme di volontari che, a parte il nome, nella sostanza non differivano minimamente dalle vecchie figure di volontari. Nessuna garanzia è stata assicurata alle vecchie figure di volontari, cancellati sic et simpliciter da una semplice disposizione normativa.
      Le vecchie figure di volontari sono state costrette a transitare all'interno dei VFP1 pur di partecipare ai concorsi nelle Forze di polizia, ma, visto il limite di età di venticinque anni, molti VFA sono stati esclusi dalle selezioni per VFP1 e, inoltre, gli ex VFA in servizio nella nuova veste di VFP1 che all'arruolamento erano prossimi ai venticinque anni di età, considerando l'ulteriore anno di VFP1, si sono ritrovati comunque fuori età massima, dopo un anno di servizio come VFA e un anno come VFP1, per la partecipazione ai suddetti concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.
      Nella sostanza le nuove figure di volontari sono rimaste uguali e identiche alle vecchie figure che, a parte il nome, non differiscono in alcun modo dai «vecchi» VFA e VFB.
      Sono infatti tutti concordi nell'affermare e nel riconoscere che l'anno di servizio come VFP1 è una ripetizione assolutamente identica e speculare dell'anno di servizio dell'ex VFA.
      Non bisogna trascurare, tra l'altro, che la preclusione operata dalla citata legge n. 226 del 2004 ha tradito quelle che erano, al momento del loro arruolamento come VFA e come VFB, le aspettative dei nostri ragazzi, i quali avevano effettuato determinate scelte e assunto precisi impegni sulla base di una concreta prospettiva di realizzazione professionale e personale del tutto diversa da quella che, in seguito, si è delineata con l'entrata in vigore della legge n. 226 del 2004.
      I volontari in ferma annuale e prefissata si sono visti privare, senza una reale e improcrastinabile esigenza che potesse giustificare una siffatta e inaspettata sperequazione di trattamento, di quei diritti
 

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che, al momento dell'arruolamento, erano loro assolutamente garantiti.
      Anche nei confronti degli ex ausiliari, l'entrata in vigore della legge n. 226 del 2004 ha comportato le suddette preclusioni di accesso ai concorsi per le Forze di polizia senza prevedere alcuna norma di garanzia per assicurare loro la tutela di quei diritti acquisiti al momento dell'arruolamento.
      Per le ragioni esposte si rende doveroso e urgente intervenire al fine di assicurare ai VFA, ai VFB e agli ex ausiliari i diritti acquisiti con il loro impegno e la loro dedizione al servizio militare.
      Nel senso appena specificato è stata concepita la presente proposta di legge, che mira a garantire, per le vecchie figure di volontari, il diritto di poter partecipare ai concorsi riservati per il reclutamento nelle Forze di polizia e nel Corpo militare della Croce Rossa, innalzando, allo stesso tempo, a causa del tempo trascorso dalla preclusione operata dalla legge n. 226 del 2004, il limite di età, da ventisei anni fino a ventinove anni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di garantire a coloro che hanno prestato servizio come volontari in ferma annuale e in ferma breve nelle Forze armate o come ausiliari nelle Forze di polizia il diritto di partecipare ai concorsi riservati per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è inserito il seguente:

      «1-bis. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i volontari in ferma annuale e in ferma breve delle Forze armate e gli ex ausiliari delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa che non hanno compiuto il trentesimo anno di età».

Art. 2.

      1. Dall'attuazione del comma 1-bis dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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