Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3008

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3008



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BAFILE, RICARDO ANTONIO MERLO, FRANCESCHINI, SERENI, FEDI, BUCCHINO, NARDUCCI, GIANNI FARINA, LUCÀ, ZANOTTI, TRUPIA, ASTORE, BURTONE, GRASSI, SANNA

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini italiani anziani emigrati residenti all'estero

Presentata il 2 agosto 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghe e Colleghi! - Nel corso della XIV legislatura, durante la discussione del disegno di legge finanziaria 2004, alcuni parlamentari de L'Ulivo avevano assunto un'iniziativa a favore dei cittadini anziani emigrati residenti all'estero. In sede di Commissione Bilancio era stato presentato un emendamento volto a introdurre un assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate.
      L'emendamento sopra citato non potè essere esaminato nel corso della manovra di bilancio. È tuttavia opportuno che la questione venga ora riproposta con apposito atto d'iniziativa legislativa.
      L'introduzione di un assegno di solidarietà, come è noto, è stata una delle richieste più pressanti avanzata dalle nostre comunità all'estero, richiesta ribadita dal Consiglio generale degli italiani all'estero; inoltre è stata sostenuta da una raccolta di firme di 50.000 cittadini e cittadine, promossa dai patronati.
      Si tratta infatti di un'esigenza avvertita in modo urgente, e addirittura drammatico, dalle comunità italiane che risiedono nei Paesi colpiti da grave crisi economica e sociale.
      Con la presentazione della proposta di legge in oggetto si vuole che il Parlamento si pronunci in maniera chiara sulla questione, auspicabilmente dando una risposta
 

Pag. 2

positiva alle istanze delle nostre comunità all'estero.
      La proposta di legge è una prova concreta del nostro impegno per una politica di solidarietà a favore dei cittadini più disagiati. In questo modo si dà concretezza agli impegni assunti nel programma di Governo.
      Ci si augura che, su una proposta di legge come questa, che nasce in risposta alle condizioni di necessità di alcune comunità italiane all'estero, si possano realizzare le più ampie convergenze per dare soluzione a un annoso problema, sempre evocato ma non ancora risolto.
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede che sia erogato ai cittadini italiani emigrati ultrasessantacinquenni, residenti all'estero e che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, un assegno mensile di solidarietà, per dodici mensilità, che avrà, a regime, un valore pari a 123 euro. In particolare, si dispone che l'assegno sia pari a 90 euro il primo anno e a 106,5 euro il secondo anno, fino a raggiungere la cifra di 123 euro a regime.
      La condizione di disagio economico dei beneficiari è individuata da due limiti: un reddito individuale inferiore a 3.000 euro e, per i coniugati, un reddito inferiore a 5.000 euro. Tali limiti sono incrementati di 1.000 euro per ogni minorenne o per ogni soggetto invalido sprovvisto di reddito a carico convivente. Tali limiti sono stati individuati sulla base della media dei redditi dei Paesi a medio e basso indice di sviluppo indicati nell'Human Development Report 2006. Nella valutazione della condizione di disagio economico si terrà conto non soltanto del livelllo assoluto del reddito (che dà conto solo del valore «nominale» delle disponibilità del beneficiario) ma anche di un'opportuna «parametrazione» che valuterà anche l'effettivo potere d'acquisto del beneficiario nel territorio di residenza.
      Considerando che la platea dei beneficiari è all'incirca di 40.000 unità, l'onere derivante dall'attuazione della legge è pari a 58,4 milioni di euro per il 2007, a 69,2 milioni di euro per il 2008 e ad 80 milioni di euro per il 2009 e a regime. A questo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno di solidarietà per i cittadini italiani anziani emigrati residenti all'estero).

      1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni emigrati e che risiedono all'estero, che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, ai sensi del comma 2, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità all'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 123 euro. L'assegno è erogato in quote crescenti per un importo pari a 90 euro il primo anno, a 106,5 euro il secondo anno e a 123 euro a regime.
      2. Sono considerati in condizioni socio-economiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

      3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
      4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.
      5. Nella valutazione delle condizioni socio-economiche disagiate rilevano il livello assoluto del reddito, determinato ai sensi dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e una parametrazione effettuata allo scopo di valutare l'effettivo potere d'acquisto del beneficiario nel territorio di residenza.

 

Pag. 4


Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 58,4 milioni di euro per il 2007, a 69,2 milioni di euro per il 2008 e ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su