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PDL 2959

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2959


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSTA, CROSETTO, PANIZ, PECORELLA

Introduzione dell'articolo 73-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante sanzioni penali a carico di coloro che acquistano sostanze stupefacenti o psicotrope da soggetti minorenni

Presentata il 26 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, introduce, nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, attraverso l'articolo 73-bis, il nuovo reato di «acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope da soggetti minorenni». Si colma così un vuoto normativo, che da più parti, è stato evidenziato in relazione al fenomeno criminale dei cosiddetti «baby-spacciatori», divenuti ormai una vera emergenza su tutto il territorio nazionale.
      La presente proposta di legge non intende genericamente elevare a fattispecie di rilevanza penale l'acquisto di droga, bensì sanzionare penalmente l'acquisto, o comunque la ricezione, di droga da un minorenne. Sempre più spesso, infatti, le organizzazioni criminali che gestiscono lo smercio di droga utilizzano come venditori «di strada» giovani minorenni o addirittura infraquattordicenni che non sono punibili per la legge italiana. Si tratta, soprattutto, di minori extracomunitari, vittime di sfruttamento che arriva anche alla riduzione in schiavitù. Questi soggetti deboli garantiscono alle organizzazioni criminali un duplice vantaggio, sia in relazione al profilo della limitata punibilità penale, sia in relazione al vantaggio di non esporre direttamente coloro che alimentano il commercio illegale. Secondo le statistiche, uno spacciatore minorenne può rendere moltissimo all'organizzazione che lo sfrutta. Per arginare questa odiosa deriva, oltre all'attività di repressione condotta dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura, occorre intervenire anche a livello normativo. In particolare, la presente
 

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proposta di legge intende colpire la «domanda» di droga offerta da minorenni.
      La ratio è evidente: sanzionare penalmente chi acquista droga da un minorenne, in quanto, così facendo, contribuisce indirettamente ad alimentare lo sfruttamento dei giovani spacciatori.
      Comprare, o comunque ricevere, droga da un minorenne sarà quindi previsto dalla legge come reato e sanzionato con la pena della reclusione da sei mesi a due anni. La presente proposta prevede inoltre un'aggravante per chi acquista stupefacenti da un minore di anni quattordici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 73-bis. - (Acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope da soggetti minorenni). - 1. Chiunque acquista o riceve a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o psicotrope da un soggetto di età inferiore agli anni diciotto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata per chi acquista o riceve a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o psicotrope da un soggetto di età inferiore agli anni quattordici; il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età del soggetto».


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