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PDL

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3026


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Disciplina della professione di autista di rappresentanza

Presentata il 10 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende individuare il profilo professionale del conducente di autovetture adibite al servizio di trasporto di organi istituzionali, ovvero dell'autista di rappresentanza, considerato il vuoto legislativo in materia.
      Ad oggi, infatti, nonostante gli autisti di rappresentanza abbiano un chiaro ruolo nell'organizzazione delle prestazioni a servizio degli organi istituzionali del Paese e, quindi, una coscienza di categoria che li porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentare i loro compiti, attività e formazione, esiste una grave lacuna legislativa.
      Appare necessario, quindi, introdurre nel sistema delle professioni dei dipendenti dello Stato quella dell'autista di rappresentanza, definendone il profilo, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, determinandone il ruolo e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nel cui seno si colloca tale figura.
      Per le particolarità che ne caratterizzano il ruolo, l'autista di rappresentanza deve essere selezionato in base a criteri di riferimento che vanno dalla semplice abilità alla guida alla discrezione personale.
      Inoltre appare utile rilevare che la proposta di disciplinare l'esercizio e l'accesso alla professione di autista di rappresentanza risponde a una parallela e altrettanto diffusa domanda di qualità del servizio che l'organo istituzionale utente richiede ormai nei confronti di tutte le prestazioni professionali. Tuttavia a questa esigenza, ormai manifestata da tempo, non corrisponde una risposta adeguata sotto il
 

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profilo normativo. Per questa ragione, la presente proposta di legge mira a definire il profilo professionale dell'autista di rappresentanza specificandone le finalità, le attività che deve svolgere, i contesti operativi nei quali deve operare, gli ambiti relazionali, ovvero la collocazione organizzativa dell'operatore stesso e i rapporti con le altre professioni.
      A tal fine, l'articolo 1 individua la figura dell'autista di rappresentanza e ne definisce le caratteristiche, i compiti e le funzioni.
      L'articolo 2 specifica che l'autista di rappresentanza presta la sua attività in regime di dipendenza dalle amministrazioni dello Stato.
      L'articolo 3 prevede le attività che l'autista di rappresentanza presta in collaborazione con gli altri operatori facenti parte dello staff degli organi istituzionali.
      L'articolo 4 stabilisce i requisiti di accesso alla professione che si sostanziano nel possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado, nel possesso della patente di guida B, nel possesso del certificato di abilitazione professionale «CAP B», nel possesso dell'iscrizione all'albo degli autisti, nella conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese, nonché nel possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e di un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115, comma 1, lettera d), del medesimo codice della strada.
      Inoltre la presente proposta di legge prevede che chi svolge o ha svolto l'attività di autista meccanico, autista di scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista a seguito di organi istituzionali, con all'attivo almeno un anno di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio svolte in tre anni, alla data di entrata in vigore della legge, possa essere abilitato immediatamente all'esercizio della professione di autista di rappresentanza indipendentemente dal possesso dei requisiti specifici indicati dalla stessa proposta di legge.
      L'articolo 5 prevede che l'aspirante autista di rappresentanza, ad esclusione di chi ha svolto le attività prima elencate, deve in ogni caso sottoporsi a un esame finale davanti a un'apposita commissione, che rilascerà un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Profilo professionale).

      1. L'autista di rappresentanza è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 5, è abilitato a svolgere attività di:

          a) conduzione dei mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato muniti dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di rappresentanza affidatogli;

          c) collaborazione, nella conduzione del mezzo di rappresentanza, con l'organo istituzionale, il suo staff e le altre amministrazioni;

          d) collaborazione, nella conduzione del mezzo di rappresentanza e in particolare in caso di servizi di tutela o di scorta dell'organo istituzionale, con la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e la polizia locale.

Art. 2.
(Contesti operativi).

      1. L'autista di rappresentanza presta la propria attività sul territorio nazionale e internazionale, in regime di dipendenza dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.
(Attività e competenze).

      1. Le attività dell'autista di rappresentanza sono rivolte alla logistica del trasporto,

 

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nonché al supporto dell'organo istituzionale.
      2. L'autista di rappresentanza svolge le attività di cui al comma 1 in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori professionalmente preposti e appartenenti allo staff dell'organo istituzionale.
      3. Le attività di cui al comma 1 sono indicate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

Art. 4.
(Requisiti di accesso).

      1. Per l'accesso alla professione di autista di rappresentanza di cui all'articolo 2 della presente legge è richiesto:

          a) il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

          b) la patente di guida di categoria «B»;

          c) il certificato di abilitazione professionale «CAP B»;

          d) l'iscrizione all'albo degli autisti;

          e) la conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese;

          f) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          g) un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115, comma 1, lettera d), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

      2. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista meccanico, autista di scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista al seguito di organi istituzionali, con almeno un anno effettivo di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio espletate in tre anni, sono esonerati dall'esame finale previsto dall'articolo 5.

 

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Art. 5.
(Esame finale e rilascio dell'attestato
di qualifica).

      1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato interessati al riconoscimento della professione di autista di rappresentanza sono sottoposti a una prova scritta, una prova orale di teoria e una esercitazione pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dall'amministrazione di appartenenza, composta da tre membri, di cui uno nominato dal direttore o dirigente del personale, uno dal Capo di gabinetto e uno dal sindacato di categoria che rappresenta l'autista di rappresentanza.
      2. Al dipendente che supera le prove di cui al comma 1 è rilasciato, dall'amministrazione di appartenenza, un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.
      3. Il conseguimento dell'attestato di qualifica di autista di rappresentanza costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione presso tutte le amministrazioni dello Stato nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge.

 

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Allegato A

(Articolo 3, comma 3)

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE
PER L'AUTISTA DI RAPPRESENTANZA

        1) Conduzione del mezzo di rappresentanza:

            a) guida il mezzo di rappresentanza dell'amministrazione dello Stato, del quale è responsabile, secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alle condizioni di traffico, alla situazione meteorologica e alle condizioni stradali;

            b) adatta la guida in conformità alle indicazioni fornite dall'organo istituzionale e dallo staff del medesimo organo;

            c) comunica con la segreteria dell'organo istituzionale attraverso la strumentazione di bordo;

            d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione più semplici.

        2) Supporto al personale di staff dell'organo istituzionale:

            a) collabora, sulla base delle proprie responsabilità, alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi di appartenenza;

            b) collabora all'individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari;

            c) in assenza del personale dello staff, svolge anche funzioni di segreteria.

        3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

            a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione al servizio di rappresentanza;

            b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante il servizio;

            c) collabora alla verifica della qualità del servizio;

            d) collabora con il personale dello staff dell'organo istituzionale e con gli altri operatori impiegati al servizio di rappresentanza e di cerimoniale;

            e) collabora con le Forze di polizia;

            f) collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione.

 

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Allegato B

(Articolo 3, comma 3)

ELENCO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE
DELL'AUTISTA DI RAPPRESENTANZA

        1) Competenze tecniche:

            a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'espletamento del servizio di rappresentanza;

            b) possesso delle tecniche di guida adatte a ogni condizione di traffico, ambientale e meteorologica;

            c) conoscenza delle norme del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e della prevenzione degli incidenti stradali;

            d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo ai fini della massima sicurezza del servizio di rappresentanza;

            e) conoscenza dell'utilizzo di strumenti informatici per registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione e di quelli per registrare gli interventi effettuati sia primari, sia secondari;

            f) possesso di tecniche per il controllo dello stress e di altre condizioni psico-fisiche connesse alle principali emergenze legate alla tipologia del servizio;

            g) capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione, dei sistemi di navigazione satellitare e degli strumenti previsti dall'articolo 177 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

            h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare ai soggetti in caso di incidente stradale.

        2) Competenze cognitive:

            a) conoscenza del territorio d'intervento e capacità di localizzare gli eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;

            b) conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di servizi e, in particolare, dei servizi di scorta e di tutela.

        3) Competenze relazionali:

            a) conoscenza delle tecniche del lavoro in équipe e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;

            b) conoscenza delle norme di comportamento prescritte per l'attività di autista di rappresentanza e delle regole di comportamento

 

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nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle operazioni di trasporto di organi istituzionali;

            c) conoscenza delle regole che disciplinano il cerimoniale;

            d) capacità di condurre la propria attività con le dovute riservatezza ed eticità;

            e) capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai colleghi.


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