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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2881 |
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito:
a) di accertare i fatti relativi alla presunta predisposizione illecita di dossier da parte di strutture del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) nei riguardi di magistrati, titolari di alte cariche istituzionali, personalità politiche ed esponenti del settore dell'informazione, individuando gli eventuali responsabili di tali attività, i destinatari delle stesse e gli scopi di tali iniziative;
b) di accertare, in relazione ai fatti indicati alla lettera a), l'eventuale concorso di persone appartenenti ad altri organi dello Stato o l'eventuale esistenza di iniziative da parte di altri soggetti, volte ad influire sullo svolgimento della vita democratica dello Stato o a condizionare l'attività delle istituzioni della Repubblica.
2. La Commissione conclude i propri lavori e riferisce alle Camere entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto ad essa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, primo periodo, e 2.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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