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PDL 2907

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2907


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Interventi per la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di caserme dell'Arma dei carabinieri

Presentata il 17 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella lotta a una criminalità che tende sempre più a impadronirsi del territorio è fondamentale il ruolo che gli enti locali e, in particolare i comuni, possono e devono svolgere insieme allo Stato. Si tratta di un'alleanza che chiama anche le istituzioni amministrative a sentire fino in fondo la necessità che sia assicurata al cittadino quel bene invisibile, immateriale, ma sicuramente reale e anzi prioritario, che è la sicurezza.
      Governo centrale e amministrazioni locali lo possono fare insieme dando innanzitutto un contributo per agevolare il lavoro meritorio di tutte le Forze dell'ordine e, in particolare, dell'Arma dei carabinieri.
      L'Arma, infatti, con la sua presenza capillare sul territorio, impersona lo Stato in tutti i centri del Paese, anche nei più piccoli. Ciò nonostante le condizioni logistiche e di vivibilità delle caserme nelle quali operano gli appartenenti all'Arma dei carabinieri sono spesso disagevoli.
      Molti edifici di proprietà pubblica o locati da privati risentono, infatti, della inadeguatezza e della precarietà dei locali creando problemi a quanti, per la delicatezza delle funzioni che esercitano, hanno bisogno di un ambiente di lavoro dignitoso e confortevole, oltre che di spazi adeguati allo svolgimento di attività d'istituto.
      Accade anche che lo spostamento o la soppressione dei presìdi siano determinati dalla mancanza di edifici adeguati.
      La presente proposta di legge si prefigge di contribuire a far sì che i carabinieri svolgano il loro lavoro in sedi accoglienti, decorose e rispondenti alle particolari esigenze dettate dalla loro funzione.
      A tale fine il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad adottare un programma
 

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di interventi per la costruzione di nuove caserme, anche nei comuni che ne sono sprovvisti, e per l'ampliamento, il completamento, la sistemazione e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti (articolo 1).
      Il programma, alla cui predisposizione possono partecipare i comuni, è sottoposto alle competenti autorità dell'Arma dei carabinieri (articolo 2).
      Anche i progetti, della cui attuazione sono incaricati gli enti locali interessati, devono ricevere il parere favorevole delle competenti autorità dell'Arma (articolo 3).
      La presente proposta di legge stabilisce, inoltre, un termine entro il quale i comuni individuati devono presentare al Ministero delle infrastrutture progetti per l'esecuzione degli interventi, pena l'intervento sostitutivo mediante commissari ad acta (articolo 4).
      Il programma è finanziato con uno stanziamento totale di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      Si presenta questa proposta di legge con la viva speranza che possa interpretare i sentimenti di fiducia e di gratitudine che legano i cittadini all'Arma dei carabinieri e che possa radicare sempre di più il ruolo e l'attività degli appartenenti alla medesima Arma sul nostro territorio al fine di garantire a tutti il bene comune della sicurezza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di migliorare le condizioni logistiche, l'efficienza e la vivibilità delle sedi in cui operano gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad adottare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di edifici destinati o da destinare a caserme della medesima Arma.

Art. 2.

      1. Ai fini della predisposizione del programma di interventi di cui all'articolo 1 i comuni possono inoltrare apposite istanze e proposte al Ministero delle infrastrutture.

Art. 3.

      1. All'attuazione del programma di interventi adottato ai sensi dell'articolo 1 provvedono i comuni interessati. I progetti degli interventi, oltre ai pareri richiesti dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, devono altresì ottenere il parere favorevole delle competenti autorità dell'Arma dei carabinieri.
      2. I progetti degli interventi di ampliamento, sistemazione, completamento e manutenzione straordinaria compresi nel programma adottato ai sensi dell'articolo 1 possono riguardare soltanto edifici di proprietà pubblica.

Art. 4.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle

 

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infrastrutture recante il programma di interventi di cui all'articolo 1, i comuni interessati sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture, che è incaricato della vigilanza per l'attuazione del medesimo programma, i progetti e gli atti necessari per l'esecuzione degli interventi ivi previsti.
      2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, senza preventiva diffida ai comuni inadempienti, nomina appositi commissari ad acta che procedono in via sostitutiva all'esecuzione degli interventi.

Art. 5.

      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa totale di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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