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PDL 3013

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3013


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSTANTINI, PORFIDIA, RAZZI, ASTORE, PEDRINI, ACERBO

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di prevenzione degli incendi boschivi attraverso sistemi di monitoraggio satellitare

Presentata il 3 agosto 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La cronaca di questi giorni ha portato tristemente all'attenzione pubblica il problema degli incendi boschivi, a seguito dei quali un'incalcolabile superficie del patrimonio forestale va lentamente scomparendo.
      Solo considerando gli ultimi dieci anni, infatti, ci sono stati in Italia oltre 128.000 incendi che hanno interessato il 10 per cento delle foreste italiane e portato alla distruzione di oltre 500.000 ettari di bosco. I danni economici ed ecologici risultanti sono stati ingentissimi, e solo le azioni di prevenzione e spegnimento sembrano oggi gli unici strumenti in grado di contenerli.
      Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria sono le regioni più a rischio, ma l'emergenza è alta praticamente in tutte le regioni italiane e purtroppo nell'arco di tutto l'anno, non solo durante i mesi estivi. Di fronte alla tragica e ingente portata di tale fenomeno, la stessa azione di rimboschimento e di ricostituzione boschiva è risultata infatti carente e scarsamente efficace.
      È opportuno ricordare, inoltre, come tale fenomeno investa il bosco in tutte le sue molteplici funzioni, procurando danni diretti ed indiretti. I primi, facilmente valutabili, sono connessi infatti al valore della massa legnosa che viene distrutta; i secondi, più difficilmente stimabili, sono legati invece alle vitali funzioni di difesa idrogeologica, di produzione di ossigeno e di conservazione naturalistica espletate dai
 

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boschi, cui si aggiungono anche gli aspetti di richiamo turistico e di possibilità di lavoro che le foreste offrono.
      Davanti a questa situazione di grave emergenza il legislatore non può esimersi dal prendere posizione, in virtù della dovuta e necessaria sensibilità e, dal punto di vista istituzionale, alla luce della competenza a lui riservata in via esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
      È opportuno dunque che il legislatore, anche a seguito dei forti progressi registrati grazie all'utilizzo e alla sperimentazione delle nuove tecnologie, intervenga in maniera decisa sul versante della «prevenzione».
      Basta semplicemente dare uno sguardo a quello che accade fuori dall'Italia: in moltissimi Paesi del mondo il problema degli incendi è stato affrontato e risolto con le nuove tecnologie satellitari. Le moderne tecnologie consentono infatti di avvistare immediatamente il primo focolaio di incendio e di attivare i sistemi anti-incendio con molto anticipo e con conseguente assoluta efficacia.
      Indicativa è la recente dichiarazione degli studiosi del Consiglio nazionale delle ricerche di Potenza e dell'università della Basilicata secondo i quali le tecnologie satellitari - se in funzione - avrebbero consentito di avvistare il focolaio di incendio di Peschici con oltre mezz'ora di anticipo rispetto al primo avvistamento.
      Eppure già nel 2001 era stato annunciato alla stampa, proprio per la provincia di Foggia, l'attivazione di un sistema di monitoraggio satellitare degli incendi, che evidentemente ha smesso di funzionare o non è mai entrato in funzione.
      La facoltà di utilizzo di tali sistemi è già prevista dalla legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353) all'interno del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, ma solo pochissime regioni ne assicurano il reale funzionamento.
      I ritardi e le incertezze di alcune regioni e di alcuni enti locali, le recenti devastazioni prodotte dagli incendi boschivi e le competenze che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, affida allo Stato in materia di tutela dell'ambiente impongono, quindi, un immediato intervento legislativo per rendere obbligatoria su tutto il territorio nazionale l'attivazione del più efficace sistema di prevenzione degli incendi, quello satellitare.
      Le modalità operative di attivazione e di funzionamento del sistema sono affidate dalla presente proposta di legge ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore; un tempo largamente sufficiente ad evitare che anche l'estate 2008 coincida con la scomparsa di migliaia di ettari di bosco nel nostro Paese.
      Significative potrebbero, infine, rivelarsi anche le possibilità di utilizzo del sistema satellitare per l'accertamento delle responsabilità penali previste dall'articolo 423-bis del codice penale (incendio boschivo), tenuto conto che gli incendi sono quasi esclusivamente di natura dolosa e che in pochissime occasioni i responsabili vengono assicurati alla giustizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, la parola: «anche» è soppressa.

Art. 2.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Tra i sistemi e i mezzi di controllo e di vigilanza di cui al comma 2 le regioni attivano prioritariamente l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio satellitare, nei tempi e secondo le modalità stabilite al comma 2-ter.
      2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i tempi e le modalità di attuazione e di coordinamento degli interventi di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi da effettuare attraverso sistemi di monitoraggio satellitare, nonché i limiti e le possibilità di utilizzo del medesimo sistema ai fini dell'accertamento delle responsabilità dei reati di cui all'articolo 423-bis del codice penale».

Art. 3.

      1. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, deve essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

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Art. 4.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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