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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3030 |
1. I cittadini italiani possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.
2. Per partiti politici, di seguito denominati «partiti», si intendono le associazioni di uomini e di donne accomunati da una medesima finalità politica ovvero da una comune visione su questioni fondamentali della gestione dello Stato e della società o anche solo su temi specifici e particolari.
3. All'atto della costituzione del partito, i soci fondatori depositano il nome, il simbolo e il progetto presso la segreteria dell'Autorità indipendente di controllo di cui all'articolo 3.
1. È fatto obbligo a tutti i partiti di dotarsi di un proprio statuto, redatto con atto pubblico, disciplinante un ordinamento interno a base democratica in conformità alle disposizioni della presente legge.
2. Lo statuto deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lo statuto e gli eventuali regolamenti integrativi devono essere depositati entro i trenta giorni successivi alla loro firma nel registro di cui all'articolo 3, comma 11, e
a) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento del partito, dei suoi organi o di un organo territoriale, nonché le relative procedure di ricorso;
b) i criteri per la liquidazione del patrimonio nei casi di scioglimento definiti ai sensi della lettera a);
c) i criteri per l'utilizzazione del simbolo di cui all'articolo 4;
d) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;
e) le modalità di partecipazione delle minoranze interne alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 10;
f) i diritti e i doveri degli iscritti, con particolare riguardo al diritto di recesso degli stessi.
10. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata dallo statuto tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali di cui all'articolo 12 della presente legge, in modo da garantire il pluralismo interno e nel rispetto della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge. Lo statuto, nel determinare la proporzione per la ripartizione delle risorse, deve tenere presente il numero dei voti ottenuti dal partito in ciascuna articolazione territoriale nelle ultime votazioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.
1. È istituita un'Autorità indipendente preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge concernenti i partiti, di seguito denominata «Autorità», con sede a Roma. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Autorità è un organo collegiale composto da tre membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a partiti o a movimenti politici, di specchiata moralità e di altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile e finanziaria designati, congiuntamente, dai Presidenti delle Camere, che indicano anche il presidente. I membri dell'Autorità non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.
3. I componenti dell'Autorità giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi dinanzi al Presidente della Repubblica, durano in carica quattro anni e non sono riconfermabili.
4. L'Autorità si avvale di una segreteria composta da non più di venti addetti, dei quali dieci con regime giuridico e con trattamento economico equiparati a quelli dei dirigenti dello Stato. Gli addetti alla segreteria, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni e dagli enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni politiche o amministrative.
5. Il funzionamento e la struttura dell'Autorità e della segreteria sono disciplinati da un regolamento adottato, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, dall'Autorità stessa con deliberazione collegiale.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con un'unica unità previsionale di base, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, che deve comunque contenere l'indicazione delle spese entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 5, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
a) verifica la regolarità del bilancio certificato, che ciascun partito è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, la corrispondenza del bilancio dei partiti e procede alla sua approvazione. Nell'attività di verifica, l'Autorità può avvalersi di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari;
c) sovrintende al rispetto delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti stabilite dalla presente legge;
d) procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nella legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge, valutando gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse;
e) può procedere, d'ufficio, o su richiesta dei due rami del Parlamento o del Presidente del Consiglio dei ministri, a indagini conoscitive;
f) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione non corretta della normativa contenuta nella presente legge e nella legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge; inoltre predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale sono evidenziate le eventuali disfunzioni riscontrate.
11. È istituito presso la segreteria dell'Autorità il registro dei partiti.
12. Nel caso in cui l'Autorità accerti la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge o nella legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificate dall'articolo 14 della presente legge, la medesima Autorità fissa un termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Ove il termine sia decorso inutilmente, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100.000 euro. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità può disporre il blocco del finanziamento pubblico e proporre alle Camere la sospensione del riconoscimento del relativo gruppo parlamentare. Contro le decisioni dell'Autorità può essere proposto ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
13. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i partiti e i membri degli stessi, oggetto d'istruttoria da parte dell'Autorità, sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e vincolati dal segreto d'ufficio.
1. Il partito ha un simbolo, che è depositato nel registro di cui all'articolo 3, comma 11, contestualmente allo statuto.
1. Ai fini della presente legge, elementi costitutivi del metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, che il partito deve osservare nello statuto e in ogni atto assunto dagli organi di cui al capo II, sono:
a) il diritto di ciascun iscritto di godere degli stessi diritti e degli stessi doveri, di partecipare alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito, di poter far parte degli organi collegiali secondo le modalità previste dallo statuto;
b) le garanzie del pluralismo interno e il riconoscimento formale delle minoranze e del loro diritto di essere presenti in tutti gli organi collegiali e negli organi di garanzia;
c) la segretezza del voto;
d) la temporaneità delle cariche;
e) l'uguaglianza tra i sessi nell'accesso alle cariche elettive, nella composizione degli organismi dirigenti, negli organi di garanzia e nelle candidature alle elezioni.
2. Costituiscono danno grave, ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, la mancata convocazione, secondo le modalità previste dallo statuto, alle riunioni di organi collegiali di cui l'iscritto fa parte e ogni altro comportamento che ostacola o impedisce l'effettiva partecipazione alle discussioni e alle votazioni.
1. Al fine di garantire l'effettività del principio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), il partito prevede iniziative idonee, volte alla sensibilizzazione e all'incentivazione della partecipazione delle donne alla vita politica e alla vita del partito stesso, rendendone possibile l'effettiva scelta.
1. Ogni partito deve costituire un'anagrafe degli iscritti comprendente, per ogni iscritto, l'indicazione del nome e del cognome, della data di nascita, del luogo di residenza e del luogo di iscrizione al partito nel caso di organizzazione territorialmente differenziata.
2. L'anagrafe degli iscritti è aggiornata annualmente e trasmessa all'Autorità.
3. L'inserimento nell'anagrafe degli iscritti è condizione per l'esercizio da parte dell'iscritto dei diritti previsti dalla presente legge e dallo statuto del partito.
4. Lo statuto regolamenta le procedure per la gestione dell'anagrafe degli iscritti, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
1. L'assemblea nazionale, di seguito denominata «assemblea», è l'organo rappresentativo del partito ed è eletta con metodo proporzionale da tutti gli iscritti
1. Agli organi esecutivi del partito spetta l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea.
1. Le deliberazioni dell'assemblea concernenti l'elezione degli organi interni, le eventuali deleghe di poteri propri dell'assemblea a un organo collegiale più ristretto ai sensi quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, e ogni altra deliberazione con la quale si manifesti la volontà dell'assemblea devono risultare da apposito verbale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle deliberazioni dell'esecutivo e del segretario del partito.
1. Lo statuto prevede l'istituzione di un organo collegiale centrale di garanzia, cui è affidata la verifica del rispetto della presente legge, dello statuto e delle deliberazioni adottate nell'ambito delle proprie competenze dagli organi nazionali del partito. In caso di violazioni, l'organo collegiale può annullare gli atti e irrogare le sanzioni previste dallo statuto. L'organo collegiale centrale trasmette ogni informazione o documentazione che gli è richiesta dall'Autorità.
2. Lo statuto prevede l'istituzione di un comitato di garanti, di seguito denominato «comitato», che ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie.
3. In ogni fattispecie per la quale l'organo collegiale centrale è o si dichiara incompetente a pronunciarsi, l'iscritto ha diritto di ricorrere all'Autorità.
4. Lo statuto prevede le cause di incompatibilità con la carica di componente dell'organo collegiale centrale di garanzia e del comitato, tra le quali sono comprese la partecipazione agli organi collegiali esecutivi e la titolarità di cariche esecutive monocratiche nel partito, il percepimento di emolumenti a carico del partito, la titolarità di funzioni istituzionali o amministrative retribuite per le quali la designazione è stata fatta dal partito.
5. L'istituzione degli organi di garanzia e le deliberazioni da questi adottate non limitano in alcun modo il diritto di ciascun portatore di interessi a ricorrere all'Autorità.
6. Presso ogni organizzazione territoriale del partito è istituito un collegio
1. L'organizzazione interna del partito è articolata territorialmente ai sensi di quanto previsto dallo statuto.
2. Le articolazioni territoriali eleggono propri organi deliberativi ed esecutivi ai sensi di quanto disposto dallo statuto del partito.
3. Le articolazioni territoriali non possono acquisire autonoma personalità giuridica, che deve essere unica per tutto il partito.
4. L'articolazione territoriale del partito non può in alcun caso costituire un limite o un impedimento per l'esercizio dei diritti degli iscritti.
5. Lo statuto disciplina tassativamente i casi, di particolare gravità, in cui si procede allo scioglimento, alla chiusura o alla sospensione di articolazioni territoriali del partito. Il provvedimento sanzionatorio è adottato, in prima istanza, previo contraddittorio dall'assemblea e può essere impugnato presso gli organi di garanzia dei livelli territoriali superiori. Il provvedimento sanzionatorio non può essere adottato per la manifestazione di opinioni e di voti di dissenso politico.
1. I beni mobili e immobili del partito devono essere intestati ad esso.
2. I titoli intestati al partito devono essere nominativi, anche se di Stato o emessi all'estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione ammette titoli al portatore.
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:
«1. Ogni movimento e partito politico destina una quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica».
1. A decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il 4 per mille di quanto da lui dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti che hanno ricevuto il rimborso delle spese elettorali per le ultime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge.
2. La destinazione volontaria del 4 per mille, di cui al comma 1, avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei partiti aventi diritto ai sensi del citato comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito cui intende destinare la quota d'imposta.
1. I simboli dei partiti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno rappresentanti eletti nel Parlamento nazionale, in almeno cinque consigli regionali o membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, possono essere depositati direttamente e contestualmente allo statuto di ogni partito.
1. Le disposizioni della presente legge non sono derogabili dai singoli statuti o regolamenti integrativi adottati dai partiti.
2. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate o abrogate solo mediante espressa previsione di legge.
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