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PDL 3030

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3030



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRINO POMICINO, BARANI, CATONE, FRANCESCO DE LUCA, DEL BUE, NARDI

Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici

Presentata l'11 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la parola «democrazia» s'intende la forma di governo caratterizzata da un'attiva partecipazione del popolo alla vita politica di un Paese. Dal momento che, tuttavia, questa partecipazione non può essere continua (non ci può sempre essere una «democrazia diretta»), nei sistemi democratici di oggi è necessaria la mediazione di particolari organismi che rappresentano i cittadini e che possono orientare le loro attività e le loro scelte politiche: tali organismi sono i partiti politici, che costituiscono l'anello di congiunzione tra le istituzioni rappresentative (il Parlamento) e la volontà popolare.
      La nostra Costituzione ha tenuto conto di tale necessaria intermediazione, tanto che nell'articolo 49 essa sancisce che i partiti debbano orientare la loro azione in base ad un irrinunciabile principio democratico, dentro le istituzioni e all'interno della propria struttura organizzativa. Considerando che l'attuale assetto sociale ha recepito il valore democratico espresso dalla Costituzione, è ormai necessario verificare sia il concreto comportamento che i partiti politici si impegnano a tenere nella competizione elettorale, sia gli obiettivi programmati una volta raggiunto il potere, sia il metodo della loro organizzazione, sia le costanti direttive dell'attività. Ogni partito, infatti, si organizza sul modello che intende perseguire per governare le istituzioni e la società nazionale. Un partito di stampo proprietario, infatti, inevitabilmente finisce per introdurre elementi autoritari nelle istituzioni e nella società.
 

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Di qui, dunque, l'esigenza di definire una legge che disciplini i partiti politici sul terreno della democrazia interna, perché quella ispirazione si trasferisca nelle istituzioni repubblicane.
      Ma cosa si intende con l'espressione «con metodo democratico», di cui all'articolo 49 della Costituzione? La stessa è stata interpretata nel tempo in modi diversi. Molti sicuramente sono d'accordo nel ritenere che essa implichi il divieto assoluto di usare qualsiasi forma di violenza fisica ovvero morale per imporre determinate idee o scelte politiche, mentre, sino ad ora, non sembrava che questa norma obbligasse i partiti ad adottare al loro interno una struttura democratica che garantisse a tutti gli associati un'uguale partecipazione all'attività di partito. Per i partiti politici, in realtà, sussiste un ulteriore limite. Infatti, un'eventuale forma di regolamentazione e di controllo degli stessi non potrà limitarsi al rispetto dell'ordine pubblico «ideale» e «materiale», ma dovrà riguardare le attività dei partiti finalizzate alla diffusione della propria identità, dei propri ideali e le attività con le quali il partito tende a incidere direttamente sulla vita delle istituzioni, come, ad esempio, sulle Assemblee parlamentari. In proposito, un'autorevole dottrina (Esposito) ha affermato che il rispetto della garanzia costituzionale non può prescindere dalla valutazione delle decisioni ufficiali del singolo partito politico e dai vincoli di disciplina che esso pone ai propri aderenti e ai propri parlamentari. Ciò impone di considerare il limite della democraticità proprio della vita interna dei singoli partiti politici così da esigerne il rispetto pure nei relativi ordinamenti e procedimenti decisionali.
      La presente proposta di legge si prefigge di dare una maggiore e più rispondente attuazione al dettato costituzionale e, quindi, al principio di democraticità, in modo da adeguare ad esso la realtà attuale dei partiti nel panorama politico del nostro Paese, caratterizzato da frequenti crisi e da difficoltà di comunicazione con la realtà sociale e istituzionale.
      La questione è sicuramente ormai da molto tempo alla nostra attenzione e da più parti sono pervenute molteplici proposte di risoluzione, attraverso la presentazione di numerosi analoghi progetti di legge.
      L'attenzione si è quindi concentrata nella ricerca di soluzioni tali, da un lato, da poter consentire ai partiti politici di continuare a svolgere la loro essenziale funzione mediatrice con la massima libertà, ma contemporaneamente, dall'altro, da garantire ai cittadini la giusta trasparenza nelle attività di soggetti che, comunque, beneficiano di finanziamenti di natura pubblica, condizione questa essenziale per rinfondere fiducia nel nostro sistema partitico.
      La presente proposta di legge coniuga le varie necessità attraverso l'obbligo, per i partiti politici, di dotarsi di un proprio statuto da rendere pubblico e da depositare presso un autonomo e indipendente organismo di controllo, ma tale da rendere flessibile, e adeguata alle singole realtà interne, l'organizzazione degli stessi. La presente proposta di legge, infatti, individua una serie di contenuti necessari da cui lo statuto non può prescindere, ma lascia ampia libertà nell'individuazione delle forme e delle soluzioni più idonee per raggiungere le finalità individuate dal legislatore.
      Decisiva quindi risulta la scelta di una sorta di intermediazione tra aspirazioni di natura pubblicistica e aspirazioni nettamente privatistiche, nodo che aveva tenuto a lungo impegnato il dibattito sia politico che dottrinale.
      Le disposizioni che individuano condizioni essenziali ed irrinunciabili, relative tanto agli organi di direzione politica quanto a quelli di controllo del partito politico, non vogliono costituire un limite alla libertà di esplicazione e al principio di autodeterminazione dell'attività del medesimo partito. Esse sono volte a garantire l'affermarsi di regole certe per condurre ad una trasparente e democratica formazione della volontà politica del partito politico e, nel contempo, dotare i cittadini, e in particolar modo gli iscritti al partito stesso, di strumenti idonei per poter esercitare il proprio diritto.
      
 

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La previsione poi, all'articolo 3, della creazione di un'autonoma e indipendente Autorità di controllo, sottolinea come non è intenzione della presente proposta di legge di sottoporre i partiti politici a penetranti controlli tanto di natura politica quando giudiziaria, per non contrastare l'intenzione del nostro Costituente.
      La proposta di legge che si presenta è composta da diciassette articoli. L'articolo 1 fornisce una definizione chiara e precisa di cosa debba intendersi con le parole «partito politico». L'articolo 2 sancisce, per l'appunto, l'obbligo per tutti i partiti politici di dotarsi di un proprio statuto, individuando le regole per il suo deposito e per la sua pubblicizzazione e alcuni princìpi essenziali a cui deve ispirarsi. L'articolo 3 detta una concisa disciplina per l'istituzione dell'Autorità indipendente di controllo, individuandone i compiti, i poteri e i criteri formativi. L'articolo 4 disciplina l'utilizzo del simbolo rappresentativo del partito politico stesso. L'articolo 5 individua il contenuto minimo da attribuire al principio del «metodo democratico», sancito dall'articolo 49 della Costituzione. L'articolo 6 prevede l'obbligo per i partiti politici di garantire l'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica e a quella del partito stesso. L'articolo 7 prevede la formazione di un'anagrafe degli iscritti per rispettare i princìpi di pubblicità e di trasparenza. Gli articoli del capo II dettano norme minime per la composizione e per il funzionamento degli organi del partito politico, lasciando allo statuto ampia libertà per la determinazione del loro effettivo funzionamento. Il capo III prevede, in particolare, la possibilità per i cittadini di devolvere il 4 per mille di quanto dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici. Il capo IV detta, in ultimo, norme transitorie per la conservazione del simbolo da parte dei partiti politici esistenti i cui componenti sono attualmente eletti nel Parlamento nazionale o in almeno cinque consigli regionali o membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PARTITI POLITICI

Art. 1.
(Definizione).

      1. I cittadini italiani possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.
      2. Per partiti politici, di seguito denominati «partiti», si intendono le associazioni di uomini e di donne accomunati da una medesima finalità politica ovvero da una comune visione su questioni fondamentali della gestione dello Stato e della società o anche solo su temi specifici e particolari.
      3. All'atto della costituzione del partito, i soci fondatori depositano il nome, il simbolo e il progetto presso la segreteria dell'Autorità indipendente di controllo di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Statuto).

      1. È fatto obbligo a tutti i partiti di dotarsi di un proprio statuto, redatto con atto pubblico, disciplinante un ordinamento interno a base democratica in conformità alle disposizioni della presente legge.
      2. Lo statuto deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Lo statuto e gli eventuali regolamenti integrativi devono essere depositati entro i trenta giorni successivi alla loro firma nel registro di cui all'articolo 3, comma 11, e

 

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pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. L'organo esecutivo del partito, di cui all'articolo 9, cura ulteriori forme idonee di pubblicità tramite i mezzi di stampa.
      4. Il deposito e la pubblicazione dello statuto, ai sensi del comma 3, costituiscono la condizione per accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico.
      5. I partiti che hanno depositato il proprio statuto ai sensi del comma 3 del presente articolo possono ottenere la personalità giuridica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      6. Lo statuto, il simbolo e gli eventuali regolamenti integrativi del partito possono essere modificati successivamente al loro deposito, secondo le modalità previste dallo statuto stesso. In ogni caso, la competenza a deliberare le modifiche è attribuita all'assemblea nazionale di cui all'articolo 8. Nessuna modificazione dello statuto o dei regolamenti integrativi può essere validamente invocata se non è stata depositata presso il registro di cui al comma 3.
      7. È nulla ogni disposizione dello statuto che contiene sanzioni o limitazioni a carico dell'iscritto che adisce l'Autorità di cui all'articolo 3 per far valere i diritti tutelati da disposizioni della presente legge o di altre leggi.
      8. I partiti già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i propri statuti in conformità a quanto stabilito dal presente articolo entro sei mesi dalla medesima data.
      9. Lo statuto in particolare indica:

          a) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento del partito, dei suoi organi o di un organo territoriale, nonché le relative procedure di ricorso;

          b) i criteri per la liquidazione del patrimonio nei casi di scioglimento definiti ai sensi della lettera a);

          c) i criteri per l'utilizzazione del simbolo di cui all'articolo 4;

          d) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

 

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          e) le modalità di partecipazione delle minoranze interne alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 10;

          f) i diritti e i doveri degli iscritti, con particolare riguardo al diritto di recesso degli stessi.

      10. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata dallo statuto tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali di cui all'articolo 12 della presente legge, in modo da garantire il pluralismo interno e nel rispetto della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge. Lo statuto, nel determinare la proporzione per la ripartizione delle risorse, deve tenere presente il numero dei voti ottenuti dal partito in ciascuna articolazione territoriale nelle ultime votazioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

Art. 3.
(Autorità indipendente di controllo).

      1. È istituita un'Autorità indipendente preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge concernenti i partiti, di seguito denominata «Autorità», con sede a Roma. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      2. L'Autorità è un organo collegiale composto da tre membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a partiti o a movimenti politici, di specchiata moralità e di altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile e finanziaria designati, congiuntamente, dai Presidenti delle Camere, che indicano anche il presidente. I membri dell'Autorità non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.

 

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      3. I componenti dell'Autorità giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi dinanzi al Presidente della Repubblica, durano in carica quattro anni e non sono riconfermabili.
      4. L'Autorità si avvale di una segreteria composta da non più di venti addetti, dei quali dieci con regime giuridico e con trattamento economico equiparati a quelli dei dirigenti dello Stato. Gli addetti alla segreteria, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni e dagli enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni politiche o amministrative.
      5. Il funzionamento e la struttura dell'Autorità e della segreteria sono disciplinati da un regolamento adottato, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, dall'Autorità stessa con deliberazione collegiale.
      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
      7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con un'unica unità previsionale di base, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, che deve comunque contenere l'indicazione delle spese entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 5, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

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      8. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie e ad informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
      9. Chiunque vi abbia interesse può adire l'Autorità affinché sia accertata la non conformità dello statuto di un partito alle norme della presente legge, inclusa la violazione dei princìpi di cui all'articolo 5. Qualora accerti effettivamente le violazioni denunciate, l'Autorità può dichiarare la decadenza totale o parziale del diritto ai benefìci previsti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge.
      10. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

          a) verifica la regolarità del bilancio certificato, che ciascun partito è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

          b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, la corrispondenza del bilancio dei partiti e procede alla sua approvazione. Nell'attività di verifica, l'Autorità può avvalersi di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari;

          c) sovrintende al rispetto delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti stabilite dalla presente legge;

          d) procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nella legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge, valutando gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse;

          e) può procedere, d'ufficio, o su richiesta dei due rami del Parlamento o del Presidente del Consiglio dei ministri, a indagini conoscitive;

 

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          f) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione non corretta della normativa contenuta nella presente legge e nella legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge; inoltre predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale sono evidenziate le eventuali disfunzioni riscontrate.

      11. È istituito presso la segreteria dell'Autorità il registro dei partiti.
      12. Nel caso in cui l'Autorità accerti la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge o nella legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificate dall'articolo 14 della presente legge, la medesima Autorità fissa un termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Ove il termine sia decorso inutilmente, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100.000 euro. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità può disporre il blocco del finanziamento pubblico e proporre alle Camere la sospensione del riconoscimento del relativo gruppo parlamentare. Contro le decisioni dell'Autorità può essere proposto ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
      13. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i partiti e i membri degli stessi, oggetto d'istruttoria da parte dell'Autorità, sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 4.
(Simbolo).

      1. Il partito ha un simbolo, che è depositato nel registro di cui all'articolo 3, comma 11, contestualmente allo statuto.

 

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      2. Il simbolo di cui al comma 1 deve essere identificativo in modo univoco del partito e non deve essere suscettibile di essere confuso con il simbolo di altri partiti.
      3. Il simbolo è di esclusiva proprietà dell'organo assembleare del partito ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 5.
(Metodo democratico).

      1. Ai fini della presente legge, elementi costitutivi del metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, che il partito deve osservare nello statuto e in ogni atto assunto dagli organi di cui al capo II, sono:

          a) il diritto di ciascun iscritto di godere degli stessi diritti e degli stessi doveri, di partecipare alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito, di poter far parte degli organi collegiali secondo le modalità previste dallo statuto;

          b) le garanzie del pluralismo interno e il riconoscimento formale delle minoranze e del loro diritto di essere presenti in tutti gli organi collegiali e negli organi di garanzia;

          c) la segretezza del voto;

          d) la temporaneità delle cariche;

          e) l'uguaglianza tra i sessi nell'accesso alle cariche elettive, nella composizione degli organismi dirigenti, negli organi di garanzia e nelle candidature alle elezioni.

      2. Costituiscono danno grave, ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, la mancata convocazione, secondo le modalità previste dallo statuto, alle riunioni di organi collegiali di cui l'iscritto fa parte e ogni altro comportamento che ostacola o impedisce l'effettiva partecipazione alle discussioni e alle votazioni.

 

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Art. 6.
(Garanzie per l'effettiva partecipazione delle donne).

      1. Al fine di garantire l'effettività del principio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), il partito prevede iniziative idonee, volte alla sensibilizzazione e all'incentivazione della partecipazione delle donne alla vita politica e alla vita del partito stesso, rendendone possibile l'effettiva scelta.

Art. 7.
(Anagrafe degli iscritti).

      1. Ogni partito deve costituire un'anagrafe degli iscritti comprendente, per ogni iscritto, l'indicazione del nome e del cognome, della data di nascita, del luogo di residenza e del luogo di iscrizione al partito nel caso di organizzazione territorialmente differenziata.
      2. L'anagrafe degli iscritti è aggiornata annualmente e trasmessa all'Autorità.
      3. L'inserimento nell'anagrafe degli iscritti è condizione per l'esercizio da parte dell'iscritto dei diritti previsti dalla presente legge e dallo statuto del partito.
      4. Lo statuto regolamenta le procedure per la gestione dell'anagrafe degli iscritti, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Capo II
ORGANIZZAZIONE

Art. 8.
(Assemblea nazionale).

      1. L'assemblea nazionale, di seguito denominata «assemblea», è l'organo rappresentativo del partito ed è eletta con metodo proporzionale da tutti gli iscritti

 

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secondo la modalità prevista dai rispettivi statuti.
      2. Lo statuto del partito prevede che all'assemblea spettino in ogni caso le decisioni relative alla definizione della linea politica generale del partito, ai programmi elettorali, alla proclamazione delle candidature, alla partecipazione a coalizioni e all'elezione degli organi esecutivi del partito stesso.
      3. Lo statuto determina la procedura di convocazione dell'assemblea.
      4. Le deliberazioni dell'assemblea, che impegnano la linea politica del partito, sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e sono normalmente assunte a maggioranza dei presenti. Lo statuto può prevedere in casi determinati che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.
      5. L'assemblea delibera in via generale a voto palese. Una quota dei componenti determinata dallo statuto, in ogni caso non superiore al 10 per cento degli aventi diritto, può chiedere su qualsiasi oggetto il voto segreto. Il voto è comunque segreto per l'individuazione dei titolari delle cariche di partito nonché per le deliberazioni di modifica del nome o del simbolo del partito e nei casi indicati dall'articolo 9, comma 6.
      6. Lo statuto del partito può prevedere che l'assemblea deleghi le sue funzioni a un organo collegiale più ristretto composto da rappresentanti, scelti al suo interno con le modalità previste dal comma 4.
      7. Il voto telematico a richiesta può essere previsto dallo statuto, che determina inoltre, nel caso di organi collegiali composti da rappresentanti, di cui al comma 6, il rapporto tra voto telematico e delega.

Art. 9.
(Organi esecutivi).

      1. Agli organi esecutivi del partito spetta l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea.

 

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      2. I componenti dell'organo esecutivo collegiale, di seguito denominato «esecutivo», sono eletti con voto segreto dall'assemblea su liste concorrenti e con voto limitato, in modo da assicurare una rappresentanza proporzionale delle minoranze nell'esecutivo. Lo statuto determina il numero dei componenti dell'esecutivo, al quale competono tutte le funzioni non espressamente attribuite all'assemblea dalla presente legge e dal medesimo statuto.
      3. Alle deliberazioni dell'esecutivo si applicano le disposizioni previste per l'assemblea dall'articolo 8, comma 4.
      4. La rappresentanza legale del partito spetta al segretario del partito.
      5. L'esecutivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto, può delegare temporaneamente parte delle sue competenze al segretario del partito.
      6. L'esecutivo e il segretario del partito sono eletti con voto segreto secondo le modalità stabilite dallo statuto.
      7. L'esecutivo è competente alla redazione e alla trasmissione all'Autorità del bilancio del partito.
      8. Lo statuto determina la procedura di convocazione degli organi esecutivi.
      9. Lo statuto prevede le modalità per lo scioglimento dell'esecutivo e per la revoca del mandato del segretario del partito da parte dell'assemblea. Allo scioglimento o alla revoca si procede su iniziativa di una quota di iscritti non inferiore al 30 per cento.

Art. 10.
(Pubblicità degli atti interni al partito).

      1. Le deliberazioni dell'assemblea concernenti l'elezione degli organi interni, le eventuali deleghe di poteri propri dell'assemblea a un organo collegiale più ristretto ai sensi quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, e ogni altra deliberazione con la quale si manifesti la volontà dell'assemblea devono risultare da apposito verbale.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle deliberazioni dell'esecutivo e del segretario del partito.

 

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Art. 11.
(Organi di garanzia).

      1. Lo statuto prevede l'istituzione di un organo collegiale centrale di garanzia, cui è affidata la verifica del rispetto della presente legge, dello statuto e delle deliberazioni adottate nell'ambito delle proprie competenze dagli organi nazionali del partito. In caso di violazioni, l'organo collegiale può annullare gli atti e irrogare le sanzioni previste dallo statuto. L'organo collegiale centrale trasmette ogni informazione o documentazione che gli è richiesta dall'Autorità.
      2. Lo statuto prevede l'istituzione di un comitato di garanti, di seguito denominato «comitato», che ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie.
      3. In ogni fattispecie per la quale l'organo collegiale centrale è o si dichiara incompetente a pronunciarsi, l'iscritto ha diritto di ricorrere all'Autorità.
      4. Lo statuto prevede le cause di incompatibilità con la carica di componente dell'organo collegiale centrale di garanzia e del comitato, tra le quali sono comprese la partecipazione agli organi collegiali esecutivi e la titolarità di cariche esecutive monocratiche nel partito, il percepimento di emolumenti a carico del partito, la titolarità di funzioni istituzionali o amministrative retribuite per le quali la designazione è stata fatta dal partito.
      5. L'istituzione degli organi di garanzia e le deliberazioni da questi adottate non limitano in alcun modo il diritto di ciascun portatore di interessi a ricorrere all'Autorità.
      6. Presso ogni organizzazione territoriale del partito è istituito un collegio

 

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probivirale o corte statutaria, i cui membri sono eletti ai sensi delle disposizioni dello statuto. Tali organi di controllo, su denuncia o su ricorso motivato di un iscritto alla relativa sezione territoriale, hanno competenza in materia di disciplina e di interpretazione delle norme statutarie o regolamentari. Contro le decisioni del collegio probivirale è possibile ricorrere all'organo collegiale centrale di garanzia.
      7. Lo statuto determina le modalità che assicurano agli organi di garanzia l'indipendenza rispetto agli organi di direzione politica.

Art. 12.
(Organizzazione territoriale).

      1. L'organizzazione interna del partito è articolata territorialmente ai sensi di quanto previsto dallo statuto.
      2. Le articolazioni territoriali eleggono propri organi deliberativi ed esecutivi ai sensi di quanto disposto dallo statuto del partito.
      3. Le articolazioni territoriali non possono acquisire autonoma personalità giuridica, che deve essere unica per tutto il partito.
      4. L'articolazione territoriale del partito non può in alcun caso costituire un limite o un impedimento per l'esercizio dei diritti degli iscritti.
      5. Lo statuto disciplina tassativamente i casi, di particolare gravità, in cui si procede allo scioglimento, alla chiusura o alla sospensione di articolazioni territoriali del partito. Il provvedimento sanzionatorio è adottato, in prima istanza, previo contraddittorio dall'assemblea e può essere impugnato presso gli organi di garanzia dei livelli territoriali superiori. Il provvedimento sanzionatorio non può essere adottato per la manifestazione di opinioni e di voti di dissenso politico.

Art. 13.
(Patrimonio del partito).

      1. I beni mobili e immobili del partito devono essere intestati ad esso.
      2. I titoli intestati al partito devono essere nominativi, anche se di Stato o emessi all'estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione ammette titoli al portatore.

 

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Capo III
FINANZIAMENTO

Art. 14.
(Modifica all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157).

      1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «1. Ogni movimento e partito politico destina una quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica».

Art. 15.
(Finanziamento diretto dello Stato commisurato alle libere e volontarie indicazioni dei cittadini).

      1. A decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il 4 per mille di quanto da lui dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti che hanno ricevuto il rimborso delle spese elettorali per le ultime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge.
      2. La destinazione volontaria del 4 per mille, di cui al comma 1, avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei partiti aventi diritto ai sensi del citato comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito cui intende destinare la quota d'imposta.

 

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      3. L'importo versato ai sensi del comma 2 è devoluto ai singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.
      4. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, assicurando la semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente e il rispetto della loro riservatezza. Il regolamento detta altresì le necessarie disposizioni ai fini della predisposizione della scheda di cui al comma 2.
      5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e dell'Autorità. I predetti pareri sono espressi entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.
      6. Dall'anno successivo a quello dalla data di entrata in vigore della presente legge i contributi pubblici ai partiti sono ridotti del 50 per cento.

Capo IV
NORME TRANSITORIE

Art. 16.
(Conservazione dei simboli).

      1. I simboli dei partiti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno rappresentanti eletti nel Parlamento nazionale, in almeno cinque consigli regionali o membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, possono essere depositati direttamente e contestualmente allo statuto di ogni partito.

 

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Art. 17.
(Inderogabilità delle disposizioni).

      1. Le disposizioni della presente legge non sono derogabili dai singoli statuti o regolamenti integrativi adottati dai partiti.
      2. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate o abrogate solo mediante espressa previsione di legge.


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