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PDL 3024

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3024



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BALDUCCI, BOATO, BRIGANDÌ, CATONE, CONTENTO, DEL MESE, INTRIERI, MAZZONI, MELLANO, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, TREPICCIONE, ZANELLA

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, in materia di composizione dei consigli giudiziari

Presentata il 7 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge interviene sulla composizione dei consigli giudiziari, tema che ha assunto una particolare rilevanza nel recente dibattito sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.
      È noto come i tempi eccessivamente ristretti dell'approvazione del disegno di legge di riforma abbiano di fatto impedito, specie in occasione del passaggio alla Camera dei deputati, un dibattito approfondito e proposte migliorative del testo poi approvato (legge 30 luglio 2007, n. 111, recante «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario»).
      Tra i punti della legge che avrebbero richiesto una maggiore riflessione, spicca quello della composizione dei consigli giudiziari, organo di particolare importanza nel nuovo sistema ordinamentale.
      A ben vedere, la presenza «istituzionale» del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati tra i membri di diritto dei consigli giudiziari non deve essere considerata un pericolo per l'indipendenza della magistratura.
      Tenuto conto del ruolo che la Costituzione assegna al difensore per il concreto esercizio del diritto di difesa, può ben comprendersi come l'avvocatura rappresenti nel nostro sistema una imprescindibile risorsa, anche in considerazione dell'apporto che può fornire per una migliore comprensione delle problematiche di settore.
      Nello spirito di una leale e rinnovata collaborazione tra le diverse componenti del mondo-giustizia, occorre perciò assicurare la presenza dei presidenti degli ordini degli avvocati nei consigli giudiziari.
      Non si tratta, quindi, di mettere in discussione il valore dell'indipendenza della magistratura, bensì di operare un necessario completamento della normativa di riferimento, in modo da consentire una maggiore partecipazione delle istituzioni dell'avvocatura nei consigli giudiziari in vista di un più razionale ed efficiente funzionamento della giustizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal procuratore generale presso la corte di appello», sono aggiunte le seguenti: «e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto».


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