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PDL 3048

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3048



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIANFRANCO CONTE, ALESSANDRI, ARMOSINO, BRANCHER, CROSETTO, FRANCESCO DE LUCA, DOZZO, GALLETTI, GERMONTANI, GIANCARLO GIORGETTI, GIUDICE, JANNONE, LAZZARI, MARRAS, MAZZOCCHI, PEDRIZZI, PRESTIGIACOMO, REINA, LUCIANO ROSSI, VERRO, VITALI, ZORZATO

Delega al Governo per l'emanazione di norme per la compensazione fra i crediti vantati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni statali e i debiti relativi alle obbligazioni tributarie

Presentata il 19 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le difficoltà in cui si trovano le imprese che operano con le amministrazioni pubbliche sono note a tutti e sono causate dalla politica restrittiva in termini di spesa pubblica. Pur condividendo la consapevolezza circa la necessità di operare una riduzione della spesa, resta il problema di garantire alle imprese il puntuale pagamento dei crediti vantati. Purtroppo, le restrizioni alla politica di bilancio e la ben nota incapacità delle amministrazioni pubbliche di tener fede agli impegni presi hanno condotto migliaia di imprese ad indebitarsi con il sistema bancario in attesa di ricevere quanto dovuto e hanno portato molte di esse sull'orlo del fallimento.
      La soluzione individuata dalla presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, consiste nel conferimento della delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a definire le modalità atte a consentire alle imprese che vantino crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di avvalersi della possibilità di compensare i medesimi con i debiti derivanti da obbligazioni tributarie. Nell'ambito dello stesso articolo vengono definiti i princìpi e i criteri direttivi della delega.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni atte a consentire alle imprese che vantino crediti nei confronti di amministrazioni statali, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi ad obbligazioni tributarie, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i contratti devono essere stipulati in forma scritta;

          b) i crediti devono essere liquidi ed esigibili;

          c) le imprese devono avere adempiuto all'obbligazione, derivante dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

          d) la compensazione può essere effettuata esclusivamente con debiti relativi a tributi erariali.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo integra le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in modo da consentire la compensazione di cui al medesimo comma 1 nell'ambito del versamento unitario da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo, e successive modificazioni.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento al fine di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro un mese dalla data della trasmissione.


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