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PDL

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3015


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

Disposizioni in materia di credito al consumo e di vigilanza sulle assicurazioni private

Presentato il 6 agosto 2007


      

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Onorevoli Deputati! - Il credito al consumo costituisce oggetto di attenzione anche in sede comunitaria. Il Consiglio dell'Unione europea, lo scorso 21 maggio 2007, ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di modifica della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori, presentata dalla Commissione [COM (2002) 443].
      L'esigenza di tutelare i consumatori in un ambito assai delicato in cui si impongono garanzie a salvaguardia della correttezza professionale e della moralità, nonché l'immanente rischio di contiguità con il fenomeno dell'usura, hanno indotto ad intervenire. Il presente disegno di legge prefigura sotto molti aspetti il recepimento della direttiva comunitaria in itinere. Esso interviene altresì nel campo delle assicurazioni private, per una più razionale disciplina della vigilanza demandata alle autorità di settore.
      L'articolo 1 prevede una serie di modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «TUB».
      Sono, innanzitutto, apportate integrazioni all'articolo 106 del TUB (commi 3 e 4), al fine di aumentare il capitale sociale
 

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minimo degli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB (pari, attualmente, a cinque volte quello previsto per le società per azioni). In particolare, con la nuova lettera c) del comma 3 si realizzerebbe un incremento di portata generale, mentre la nuova lettera b) del comma 4 consentirebbe al Ministro dell'economia e delle finanze di stabilire un importo superiore in relazione all'attività svolta dagli intermediari.
      Con l'introduzione del comma 5-bis e la modifica del comma 6 del medesimo articolo 106 del TUB si integrano le attuali forme di vigilanza sugli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale (controlli sull'esistenza dei requisiti per l'iscrizione, previsti dall'articolo 106 del TUB, e sull'osservanza delle disposizioni di trasparenza, disciplinati dall'articolo 128 del TUB), consentendo all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) di regolamentare e controllare i canali distributivi adottati dagli intermediari finanziari. Sarà in tal modo possibile richiedere a tali intermediari l'adozione di cautele ogniqualvolta si avvalgano di soggetti terzi per distribuire i propri prodotti (ad esempio: mediatori, agenti, call center eccetera). Da tale disciplina sono esentati gli intermediari iscritti nell'elenco speciale, in quanto ai medesimi si applicano le disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
      Le modifiche apportate all'articolo 121 del TUB concernono il campo di applicazione della disciplina del credito al consumo.
      In particolare, la modifica al comma 1 dell'articolo 121 del TUB rimedia all'incongruenza lessicale e sistematica sottesa alla definizione vigente, nella parte in cui fa riferimento all'esercizio di un'attività «commerciale o professionale» quando invece: 1) al «professionista» (ossia all'esercente una professione intellettuale) non è consentito di «concedere credito»; 2) tutti i riservatari di quest'attività (comma 4) rivestono la forma giuridica dell'impresa.
      Il rinvio, contenuto nel nuovo comma 1-bis del citato articolo 121 del TUB, alla nozione di consumatore fornita dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato: «codice del consumo» (nozione peraltro coincidente con quella prevista dall'attuale articolo 121 del TUB) consente di creare un esplicito collegamento tra le disposizioni del TUB e quelle del codice del consumo: tale collegamento risulterebbe complementare a quello che si propone di inserire in quest'ultimo (si veda il nuovo testo dell'articolo 43 del codice del consumo, come novellato dall'articolo 2, comma 2, del presente disegno di legge).
      Il comma 3 dell'articolo 121 del TUB è abrogato, perché la specificazione: «in quanto compatibili» può essere fonte di incertezza: si ritiene preferibile fare espresso riferimento a coloro che si interpongono nell'attività di credito al consumo nelle singole disposizioni rilevanti del titolo VI, capo II, del TUB e introdurre una specifica regolamentazione con riguardo alla remunerazione di tali soggetti da parte del consumatore (articolo 123-ter del TUB).
      Al riguardo, va tenuto anche presente che le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia già estendono a tutti i soggetti che prendono parte alla commercializzazione dei servizi bancari e finanziari l'applicazione degli obblighi di trasparenza (per il corretto assolvimento risulta responsabile la banca o l'intermediario finanziario) e che l'UIC ha puntualmente regolamentato gli obblighi di trasparenza concernenti l'attività di mediazione creditizia, sulla base della legge 7 marzo 1996, n. 108, e della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 2003.
      Quanto al comma 4 dell'articolo 121 del TUB, le modifiche proposte nel testo riguardano il campo di applicazione della disciplina sul credito al consumo:

          a) si estende (comma 4, lettera d-bis) l'esonero ai casi in cui il credito comporti oneri ma questi siano poco significativi e il rimborso debba avvenire entro tre mesi (ad esempio nel caso di carte di credito

 

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con commissione annuale di basso importo). Tale previsione, in linea con il testo della direttiva in discussione, potrà essere ulteriormente precisata dal CICR, in via amministrativa, quanto alla nozione di «significatività»;

          b) si includono nel campo di applicazione i mutui per la ristrutturazione dell'abitazione (comma 4, lettera e), anche in questo caso anticipando una previsione della nuova direttiva;

          c) in linea con il testo della direttiva in discussione, si escluderebbero dal campo di applicazione i mutui con ipoteca su immobili e aventi durata superiore a cinque anni (comma 4, lettera e-bis): le peculiarità dei finanziamenti con ipoteca immobiliare, sia dal punto di vista del modo di finanziamento sia per gli aspetti relativi alla tutela del consumatore, hanno indotto, a livello comunitario, a considerare un trattamento normativo separato; egualmente, a livello nazionale, il legislatore sembra seguire l'indirizzo di una regolamentazione autonoma (si veda, ad esempio, quanto previsto in materia di estinzione anticipata dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40). L'esonero, che riguarderebbe solo i crediti a lungo termine, si giustifica anche alla luce di quello, già esistente, dei finanziamenti volti all'acquisto dell'abitazione;

          d) si prevede la possibilità che il CICR escluda dal campo di applicazione della disciplina sul credito al consumo talune tipologie di credito, in ragione della natura del creditore, qualora il finanziamento sia a condizioni agevolate (comma 4, lettera f-bis). Questa previsione potrebbe consentire di esonerare - in tutto o in parte - specifici fenomeni (ad esempio le «casse peota», le attività di microcredito, i finanziamenti agevolati agli studenti) e di dare attuazione, attraverso la regolamentazione, ad alcune opzioni riconosciute dal testo della nuova direttiva comunitaria in discussione.

      Viene soppressa, infine, la parte finale della lettera b) del comma 4 dell'articolo 121 del TUB perché, come segnalato dalla dottrina, risulta oscura e foriera di dubbi. Tutti i contratti di somministrazione, indipendentemente dai requisiti di forma, verrebbero così esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina.
      La riformulazione del comma 1 dell'articolo 122 del TUB anticipa il testo della nuova direttiva in discussione, al fine di includere nel tasso annuo effettivo globale (TAEG) ogni onere di carattere economico posto a carico del consumatore e determinabile ex ante. Onde contrastare la diffusione di comportamenti elusivi da parte degli operatori con riferimento all'inclusione dei costi di servizi accessori nel TAEG, viene previsto che il CICR possa individuare casi ulteriori in cui tali costi debbano essere computati nel TAEG anche qualora i servizi accessori non siano necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate (questa previsione non è in contrasto con la direttiva, in quanto l'articolo 21, paragrafo 4, della medesima richiede agli Stati membri di adottare misure atte a evitare pratiche elusive).
      Nel corso delle riflessioni svolte, è stata presa in considerazione la possibilità di prevedere, accanto al TAEG, sub-indicatori del costo totale del credito (volti a rendere note al consumatore, partitamente, le somme percepite dal creditore, dal soggetto che si interpone e, eventualmente, da soggetti terzi). Tale soluzione, sebbene utile soprattutto ai fini dell'applicazione della normativa penale in materia di usura, risulterebbe tuttavia incompatibile con la direttiva, qualora la medesima venisse approvata nella versione attualmente in discussione (peraltro, l'ipotesi di pubblicizzare un «tasso totale creditore» comprensivo del totale dei compensi percepiti dal finanziatore, contenuta nella prima proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea nel 2002, è stata successivamente esclusa, in quanto l'indicatore è stato ritenuto da più parti ridondante e di scarsa utilità per il consumatore).
      L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 122 del TUB è da mettere in relazione

 

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all'integrazione del comma 1 e all'introduzione del nuovo articolo 123-ter.
      L'articolo 123 del TUB viene riscritto per tenere conto della netta distinzione, contenuta nella direttiva in discussione, tra annunci pubblicitari (comma 1) e documentazione di trasparenza nella fase precontrattuale (comma 2).
      Il comma 1 riprende, con riferimento agli «annunci pubblicitari», gli elementi previsti come obbligatori nel testo della direttiva in discussione.
      Il comma 2 indica il contenuto minimo della documentazione di trasparenza che deve essere prodotta dai finanziatori (in conformità alla direttiva, tale elenco è destinato a essere significativamente integrato dal CICR, il quale dovrà anche indicare la struttura di un documento informativo standard, sulla base degli articoli 116 e 123 del TUB).
      Il nuovo articolo 123-bis del TUB è volto a dare attuazione anticipata a due rilevanti disposizioni della direttiva comunitaria nel testo attualmente in discussione.
      Il comma 1, al fine di contenere fenomeni di sovraindebitamento delle famiglie e di evitare pratiche di marketing aggressive, prescrive che il creditore svolga una valutazione del merito creditizio del consumatore.
      Il comma 2 introduce, coerentemente con il testo della direttiva in discussione, un obbligo di consulenza a favore del consumatore, affinché questi sia posto in grado di valutare l'adeguatezza del contratto rispetto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.
      Il CICR potrà, anche sulla base del nuovo comma 2-bis dell'articolo 127 del TUB, fornire indicazioni di maggior dettaglio circa l'applicazione di queste disposizioni, eventualmente anche graduando gli obblighi a carico dei finanziatori sulla base delle caratteristiche del prodotto offerto.
      Il nuovo articolo 123-ter del TUB, anch'esso un'anticipazione di una previsione della direttiva in discussione, è volto a limitare i casi in cui un soggetto che si interpone nell'attività di credito al consumo (ad esempio: mediatore, fornitore di beni o servizi) può chiedere un compenso al consumatore. In particolare, ciò potrebbe avvenire solo qualora tali soggetti non percepiscano una remunerazione dal finanziatore, il contratto sia effettivamente concluso e la pattuizione avvenga in forma scritta. È altresì previsto un obbligo di comunicazione dell'ammontare del compenso al finanziatore, al fine di renderne possibile l'incorporazione nel TAEG.
      Le modifiche apportate all'articolo 124 del TUB riguardano il contratto di credito.
      La riformulazione del comma 1 è volta a estendere al credito al consumo l'applicazione dell'intero articolo 117 del TUB (con esclusione della sostituzione automatica di clausole prevista dal comma 7 dello stesso articolo 117, stante il regime speciale previsto dall'articolo 124, comma 5); sarà così possibile: introdurre, attraverso una delibera del CICR, deroghe alla forma scritta per talune operazioni (ad esempio, per favorire le contrattazioni via internet), come verrebbe consentito dalla nuova direttiva; applicare le disposizioni sul contenuto del contratto (divieto di rinvio agli usi, coerenza con quanto pubblicizzato, indicazione di tutte le condizioni economiche).
      Al comma 2, la nuova lettera g-bis) prevede che il CICR possa integrare il contenuto minimo obbligatorio del contratto.
      La modifica del comma 4 è volta a evitare una duplicazione che deriverebbe dall'estensione integrale dell'applicazione dell'articolo 117 del TUB al credito al consumo.
      Per quanto riguarda i diritti dei consumatori in corso di rapporto, viene apportata una serie di modifiche all'articolo 125 del TUB.
      In particolare, al comma 2 si sopprime il riferimento al recesso, considerato che il medesimo: 1) ha creato problemi interpretativi, in quanto difficilmente distinguibile dall'estinzione anticipata (parte della dottrina ritiene che abbia un autonomo rilievo solo per le fattispecie di vendita a rate e di locazione finanziaria o leasing, peraltro con l'effetto che il consumatore
 

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deve restituire il bene senza corrispondere alcun indennizzo al finanziatore; altri sostengono che si tratterebbe del recesso già attivabile a seguito di una modifica unilaterale delle condizioni del contratto ai sensi dell'articolo 118 del TUB); 2) la direttiva comunitaria in corso di approvazione fa riferimento esclusivamente all'estinzione anticipata; 3) il nuovo comma 3-quater, sempre in linea con la direttiva, garantirebbe in ogni caso al consumatore la facoltà di ripensamento.
      I commi 3-bis e 3-ter sono volti a ricondurre nel TUB la disposizione sulla risoluzione del contratto di finanziamento collegato all'acquisto di beni o servizi nel caso di inadempimento del fornitore.
      I commi 3-quater, sopra richiamato, e 3-quinquies introducono, sulla falsariga del testo della direttiva in discussione, un diritto di recesso a favore del consumatore, da esercitare entro quattordici giorni. Tali previsioni non si applicano alle aperture di credito (come previsto anche dalla direttiva) né qualora il diritto di recesso sia previsto dalle disposizioni speciali - di matrice comunitaria - in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190) ovvero dalle disposizioni, contenute nel codice del consumo, sul recesso nei contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.
      Le modifiche apportate all'articolo 126 (comma 1) del TUB sono volte a:

          a) chiarire che la disciplina sul credito al consumo si applica integralmente, salve deroghe specifiche (quali, appunto, quelle indicate nell'articolo in esame), al credito sotto forma di apertura di credito;

          b) estendere il campo di applicazione alle carte di credito rotative;

          c) includere, tra le clausole da inserire nel contratto, quelle sugli sconfinamenti e sui tassi di mora.

      La soppressione della precisazione attualmente contenuta nella lettera b) si giustifica alla luce dell'applicazione dell'articolo 117 ai contratti della specie.
      Al riguardo, va tenuto presente che il testo della direttiva in discussione prevede per le aperture di credito in conto corrente un regime semplificato, che potrebbe richiedere, in sede di attuazione, alcune modifiche legislative.
      Il comma 2 dell'articolo 126, che prevede obblighi di comunicazione a favore del consumatore in caso di sconfinamento prolungato oltre i trenta giorni, è in linea con una previsione del testo della nuova direttiva in discussione.
      Si apportano poi alcune modifiche alle disposizioni che riguardano l'esecuzione delle attività di controllo e l'attuazione della disciplina del titolo VI del TUB, concernente il più ampio tema della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in cui rientra il credito al consumo.
      Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 127 del TUB prevede l'inversione dell'onere della prova in relazione al rispetto, nei rapporti con i consumatori, degli obblighi di trasparenza disciplinati dal titolo VI nonché delle disposizioni sul dovere di consulenza in vista della conclusione del contratto di credito e sulla commissione di mediazione.
      Il comma 2-ter dello stesso articolo consente al CICR di adottare disposizioni di esecuzione: sarà così possibile specificare il contenuto di alcune previsioni e risolvere questioni interpretative rilevanti (esempio in materia di ius variandi) in via amministrativa.
      La modifica del comma 3 è meramente formale.
      Il TUB non specifica attualmente quale autorità sia incaricata di effettuare i controlli sui soggetti che si interpongono nella concessione del credito al consumo, cui si applica, in quanto compatibile, il capo II del titolo VI. Ciò posto, il comma 2 dell'articolo 128 del TUB viene integrato al fine di attribuire all'UIC i controlli sui mediatori per il rispetto degli obblighi loro spettanti in virtù del capo II sul credito al consumo, concernenti le condizioni al ricorrere delle quali è possibile chiedere un compenso al cliente (l'UIC è altresì incaricato di controllare il rispetto della disciplina di trasparenza

 

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relativa all'incarico di mediazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 108 del 1996, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2000 e del provvedimento UIC 29 aprile 2005).
      Non si prevede un analogo potere di controllo sulle altre categorie di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, considerato che: 1) coloro che svolgono attività di mediazione a titolo accessorio, senza essere iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC (ad esempio, commercianti che hanno una convenzione con il finanziatore), sono in numero elevatissimo, praticamente impossibile da controllare (eventualmente, le autorità di vigilanza potranno richiedere ai finanziatori una forma di controllo sul rispetto del divieto di doppia commissione ai sensi degli articoli 53, 106 e 107); 2) gli agenti in attività finanziaria, per definizione, non percepiscono compensi da parte del consumatore ma solo una provvigione corrisposta dal finanziatore.
      Rimane fermo che il finanziatore dovrà sempre assicurarsi che siano state rispettate le norme sugli obblighi di trasparenza e correttezza, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, qualora il contratto sia concluso.
      La modifica del comma 5 dell'articolo 128 è volta a consentire l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività qualora sia accertata la violazione ripetuta di qualunque disposizione del titolo VI (e non solo di quelle sulla pubblicità). Viene altresì introdotto un potere di impartire divieti concernenti le modalità di commercializzazione, al fine di tenere conto del crescente impiego degli strumenti di commercializzazione alternativi allo sportello (internet, telefono eccetera).
      Il trasferimento del potere di adottare la misura della sospensione dell'attività alle autorità incaricate dei controlli è volto a uniformare il regime di questi provvedimenti a quelli sanzionatori (come disciplinati a seguito della legge 28 dicembre 2005, n. 262), nonché agli analoghi interventi previsti dagli articoli 53, comma 3, lettera d), e 78 del TUB.
      Il provvedimento apporta altresì modifiche all'articolo 144 del TUB, in materia di sanzioni amministrative, volte a:

          a) consentire l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso di accertamento della violazione di qualunque disposizione del titolo VI (e non solo di quelle sulla pubblicità) nonché della violazione del nuovo articolo 106, comma 5-bis;

          b) precisare che le sanzioni amministrative sono applicate qualora l'inosservanza delle disposizioni sulla trasparenza sia significativa;

          c) prevedere la possibilità di irrogare sanzioni per inosservanza delle disposizioni sulla trasparenza anche nei confronti dei componenti gli organi di controllo.

      Quanto all'ammontare delle sanzioni, si rammenta che gli importi previsti dall'articolo 144 del TUB risultano quintuplicati in virtù dell'articolo 39, comma 3, della legge n. 262 del 2005.
      Infine, l'articolo 1 inserisce nell'articolo 155 del TUB un nuovo comma 5-bis, il quale prevede l'iscrizione in apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del TUB per i mediatori finanziari che intendano superare la soglia dimensionale individuata con apposito regolamento. Si provvede così al coordinamento con la disciplina contenuta nell'articolo 16-ter della legge n. 108 del 1996, introdotto dal successivo articolo 4 del presente disegno di legge. Si tratta di adempimento ulteriore rispetto a quelli già previsti ordinariamente per i mediatori finanziari. In ogni caso, l'iscrizione di questi soggetti in tale sezione non li abilita ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti.
      L'articolo 2 del disegno di legge reca talune modifiche al codice del consumo, al fine di coordinare il medesimo con le innovazioni apportate dall'articolo 1 al TUB.
      In particolare, vengono abrogati gli articoli 40 e 41 del codice del consumo, i quali prevedono il recepimento di una direttiva comunitaria (98/7/CE, del 16 febbraio

 

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1998 del Parlamento europeo e del Consiglio) concernente il computo del TAEG attraverso una delibera del CICR adottata ai sensi degli articoli 122 e 123 del TUB, considerato che:

          a) la direttiva è stata attuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 6 maggio 2000 (adottato in via d'urgenza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2000;

          b) la disciplina del TAEG dovrà essere necessariamente rivista (con conseguente abrogazione del decreto citato) a seguito della modifica dell'articolo 122 del TUB.

      L'abrogazione dell'articolo 42 del codice del consumo è invece richiesta dall'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 125 del TUB.
      L'articolo 43 del codice del consumo viene novellato in quanto la disciplina del credito al consumo sarà contenuta integralmente nel TUB. La conferma di un richiamo al testo unico da parte del codice del consumo consentirà di applicare anche alla materia del credito al consumo le disposizioni trasversali del codice del consumo, quali, ad esempio, quelle sui diritti e sugli interessi, individuali e collettivi, dei consumatori (articolo 2).
      Il presente disegno di legge, agli articoli 3 e 4, introduce altresì una disciplina più stringente per il settore dei mediatori creditizi e degli agenti in servizi finanziari.
      Tale intervento si rende necessario in quanto gli organi di polizia giudiziaria hanno, in casi sempre più frequenti, rilevato infiltrazioni di organizzazioni criminali, le quali, utilizzando tali figure professionali come schermo, hanno compiuto attività illecite di elevato allarme sociale quali truffe, usura ed estorsione.
      In particolare, i settori più esposti ad aggressioni criminali sono risultati quelli operanti nel rilascio di garanzie e le strutture autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasferimento di denaro (money transfer).
      L'elaborazione delle disposizioni in questo settore si è mossa su due principali linee direttrici.
      La prima ha come finalità quella di prevedere per l'esercizio dell'attività di mediatore e di agente in servizi finanziari una serie di requisiti maggiormente selettivi, al fine di accrescere l'affidabilità di tali figure.
      La seconda, strettamente connessa con la precedente, prevede un diretto coinvolgimento dell'intermediario finanziario che si avvale di queste figure professionali attraverso un più elevato livello di responsabilizzazione. In particolare, è previsto che gli adempimenti di tenuta dell'elenco, iscrizione, controllo già svolti dall'UIC, siano affidati ad un organismo costituito dalle associazioni di categoria (anche delle banche e degli intermediari finanziari) e dalle associazioni dei consumatori. Le caratteristiche di tale nuovo soggetto sono mutuate da quanto previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento all'organismo che provvede alla tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari.
      Relativamente ai mediatori creditizi viene previsto per l'iscrizione nell'elenco l'obbligo di assumere la forma giuridica di società di capitali ed è richiesto un capitale minimo pari a quello previsto per le società per azioni. Detti requisiti sono volti a consentire l'esercizio dell'attività soltanto ai soggetti più affidabili, atteso che il mediatore creditizio opera in autonomia anche in assenza di legami contrattuali con intermediari vigilati che possano essere chiamati a rispondere del suo operato.
      Tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, sia per gli agenti che per i mediatori, vengono inseriti anche quelli di professionalità, simili a quelli previsti per i promotori finanziari. Per i mediatori e per gli agenti diversi dalle persone fisiche, i requisiti di professionalità sono riferiti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Vengono, altresì, introdotti requisiti di onorabilità

 

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dei partecipanti per i soggetti costituiti in forma di società di capitali.
      I requisiti di professionalità consistono nel superamento di una prova valutativa gestita dall'organismo costituito dalle associazioni di categoria, ovvero nel possesso di requisiti di esperienza professionale che si ispirano anch'essi a quelli introdotti per i promotori (articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472). Rispetto alla disciplina vigente per tali ultimi soggetti, viene meno il riferimento all'attività svolta nel solo settore dei servizi di investimento; è infatti riconosciuta quale requisito di professionalità anche l'esperienza maturata presso banche o intermediari finanziari nonché l'attività di agente in attività finanziaria o di mediatore creditizio.
      È infine introdotto il riferimento all'attività effettivamente svolta in precedenza (in particolare, per quanto concerne l'esperienza maturata nell'attività di agenzia e di mediazione, non è sufficiente la mera iscrizione all'elenco o albo, ma occorre dimostrare che l'attività è stata concretamente svolta).
      Sia per i mediatori creditizi che per gli agenti è prevista, quale ulteriore requisito per l'iscrizione nell'elenco, la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Inoltre, viene stabilito che per i danni causati dall'agente risponde in solido anche l'intermediario per conto del quale operi e che la società di mediazione creditizia è responsabile dei danni causati dai soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga.
      Con riferimento ai mediatori creditizi è introdotto un differente inquadramento in ragione di soglie dimensionali, da specificarsi con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del volume di finanziamenti intermediato, del numero dei dipendenti e delle convenzioni in essere. Per i mediatori identificati come soggetti di maggiori dimensioni si prevede anche l'iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB tra i soggetti operanti nel settore finanziario di cui all'articolo 155 del TUB. Ad essi si applicano le disposizioni previste dal TUB, per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale, in materia di: forma giuridica, capitale minimo, vigilanza informativa; di requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti; di cancellazione dall'elenco generale.
      Al fine di dettare la disciplina di dettaglio, sia per i mediatori che per gli agenti, viene previsto un potere regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze relativo, tra l'altro: alle modalità di tenuta dell'elenco, alla cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo medesimo, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli agenti. Con il medesimo regolamento il Ministero disciplinerà le cause di incompatibilità (escludendo la possibilità di esercitare contestualmente l'attività di agente e di mediatore creditizio), determinerà i poteri di supervisione dell'UIC e individuerà le altre attività esercitabili dai mediatori e dagli agenti (consentendo, in particolare, agli agenti in attività finanziaria non solo di «promuovere» ma anche di «collocare» tutti i prodotti bancari, nell'accezione più ampia, con eccezione di quelli disciplinati da specifiche norme del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
      Per quanto riguarda la disciplina transitoria, l'articolo 5 consente agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi già iscritti nei relativi elenco e albo tenuti dall'UIC di essere trasferiti nei nuovi elenchi tenuti dagli organismi costituiti dalle associazioni di categoria (per i mediatori di maggiori dimensioni, anche nella sezione di competenza dell'UIC), purché siano in grado di dimostrare (entro sei mesi dalla costituzione di tali nuovi organismi) di aver effettivamente svolto l'attività di agente o di mediatore per un periodo di almeno tre anni e di possedere gli altri requisiti ora previsti. Relativamente ai requisiti di professionalità, in
 

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alternativa all'esperienza posseduta, essi dovrebbero superare l'esame presso l'organismo; a tale riguardo, viene previsto che la prova valutativa sia indetta almeno due volte, con riferimento a ciascun elenco, nei dodici mesi successivi alla costituzione degli organismi stessi.
      L'articolo 6 reca disposizioni in materia di vigilanza sulle assicurazioni private apportando modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      In particolare, la competenza in materia assicurativa viene attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, senza intaccare le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di tutela dei consumatori e di promozione della concorrenza. Si prevede altresì la soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), le cui competenze sono devolute alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
            L'articolo 7 prevede, infine, che le modifiche apportate al TUB dai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, lettere b), numero 2), e c), numero 2), dell'articolo 1 - ossia le innovazioni in materia di credito al consumo concernenti gli obblighi nella fase prenegoziale, il contratto e i diritti dei consumatori - trovino applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Tale termine appare congruo al fine di consentire agli operatori interessati di adeguare le procedure e la modulistica alle innovazioni introdotte.
      Le disposizioni del disegno di legge non comportano oneri finanziari. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1:

          il comma 1 modifica l'articolo 106 del TUB, in tema di requisiti degli intermediari e di relativa vigilanza;

          il comma 2 individua talune norme non applicabili agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale;

          il comma 3 reca la definizione di credito al consumo e di consumatore; inoltre determina il campo di applicazione delle norme di cui al capo II del titolo VI del TUB;

          il comma 4 reca la definizione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) inteso come costo totale del credito a carico del consumatore, le cui modalità di calcolo vengono demandate al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);

          il comma 5 definisce il contenuto degli annunci pubblicitari con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il credito al consumo e la documentazione di trasparenza da consegnare al consumatore, e demanda al CICR la determinazione di ulteriori informazioni;

          il comma 6 inserisce nel TUB l'articolo 123-bis, concernente l'obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore: in base a tale disposizione, inoltre, il creditore deve assicurarsi che il consumatore riceva e comprenda tutte le informazioni e deve fornirgli tutte le informazioni necessarie per la valutazione del credito; inserisce altresì l'articolo 123-ter, il quale definisce i soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo;

          il comma 7 reca alcune modifiche all'articolo 124 del TUB, relativamente al contratto di credito;

          il comma 8 reca alcune modifiche all'articolo 125 del TUB, per cui nei casi di inadempimento del fornitore di beni o servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto alla risoluzione anche del contratto di finanziamento quando esso è stato concluso proprio in funzione dell'acquisto dei beni o servizi. Tali disposizioni si estendono al terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito;

          il comma 9 sostituisce l'articolo 126 del TUB, in particolare prevedendo un regime speciale per i contratti di apertura di credito, anche se connessi all'uso di carta di credito. Prevede inoltre che in caso di sconfinamento oltre l'importo individuato dal CICR, il creditore informa il consumatore dell'ammontare dello sconfinamento e degli importi dovuti;

 

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          il comma 10 stabilisce che l'onere della prova riguardante l'adempimento degli obblighi precontrattuali e delle previsioni di cui agli articoli 123-bis e 123-ter del TUB spetti alla banca o agli intermediari finanziari, ai soggetti che esercitano o si interpongono nell'attività di credito al consumo.
      Il comma 12 modifica il regime sanzionatorio.
      Le disposizioni fin qui descritte non inducono effetti a carico della finanza pubblica.
      Il comma 11 prevede che l'Ufficio italiano dei cambi (UIC) eserciti i controlli di cui all'articolo 128 del TUB anche nei confronti dei mediatori creditizi. Tale estensione non riguarda il novero dei soggetti controllati, dal momento che i mediatori creditizi sono già soggetti a controlli da parte dell'UIC, ai sensi del vigente articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Ora si amplia l'ambito oggettivo dei controlli medesimi, non più limitati alla verifica di requisiti formali.
      Tale compito aggiuntivo, che peraltro può essere svolto anche mediante la collaborazione di altre autorità secondo quanto prevede il medesimo articolo 128 del TUB, viene bilanciato dalla previsione della tenuta degli elenchi dei mediatori, finora a carico dell'UIC, da parte di organismi privati auto-finanziati. Nell'economia complessiva della norma, pertanto, non sono da ravvisare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      Il comma 13 prevede l'iscrizione dei mediatori creditizi in apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del TUB.
      La formalità non induce a carico della finanza pubblica oneri aggiuntivi di apprezzabile entità.
      Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 reca disposizioni abrogative di coordinamento prive di effetti sulla finanza pubblica. Il comma 2 introduce nel codice del consumo un rinvio alla disciplina del TUB: neppure esso induce effetti sulla finanza pubblica.
      L'articolo 3 istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria, tenuto da apposito organismo privato, costituito dalle associazioni di categoria. Gli organismi si finanziano con il contributo degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.
      L'articolo 4 istituisce l'elenco dei mediatori creditizi, tenuto da apposito organismo privato, costituito dalle associazioni di categoria. Gli organismi si finanziano con il contributo degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.
      L'articolo 5 reca disposizioni transitorie circa: il termine per produrre documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per gli agenti in attività finanziaria e di mediatore creditizio; l'indizione delle prove valutative da parte degli organismi privati composti dalle associazioni di categoria dei professionisti. Inoltre individua le disposizioni applicabili fino all'emanazione della nuova normativa regolamentare.
      Queste disposizioni non inducono effetti sulla finanza pubblica.
      L'articolo 6, commi da 1 a 3, trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze, già competente per la regolazione del mercato finanziario, anche le competenze in materia assicurativa, finora attribuite al Ministero dello sviluppo economico.
      Tenuto conto del numero di unità di personale attualmente impegnate presso il Ministero dello sviluppo economico (cinque), il Ministero dell'economia e delle finanze fa fronte ai nuovi compiti attribuiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, a legislazione vigente.
      I successivi commi da 4 a 6 dispongono la soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e il trasferimento delle competenze e dei poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), alle quali viene altresì trasferito il relativo personale. Le modalità previste assicurano invarianza di oneri.
      L'articolo 7 differisce l'entrata in vigore di talune tra le modifiche al TUB disposte dall'articolo 1. Esso non induce effetti sulla finanza pubblica.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A)    Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

        Le disposizioni recate dal presente disegno di legge si inseriscono in un contesto costituito dai corpi normativi di seguito indicati: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385); codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206); norme in materia di antiriciclaggio dei capitali di provenienza illecita con riguardo a particolari attività finanziarie (decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374); disposizioni in materia di usura (legge 7 marzo 1996, n. 108); organizzazione del Governo e competenze ministeriali (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).
        Gli interventi che sono stati effettuati rispettano l'integrità del sistema in cui essi si inseriscono, beninteso apportando modifiche alla disciplina sostanziale per la tutela dei consumatori, nonché recando disposizioni per favorire il processo di integrazione dei mercati finanziari e razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni.
        Va fatto presente che i previsti adempimenti demandati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e le relative attribuzioni di competenza tengono conto del quadro legislativo vigente. È fatto salvo l'eventuale successivo coordinamento in esito a procedimenti normativi in itinere.

B)    Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione.

        Il quadro normativo in cui l'intervento s'inserisce è quello delineato alla lettera A).
        Le situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente sono da ravvisare nella diffusa attesa di riforma del settore, anche per contrastare il fenomeno dell'usura.
        La disciplina di rango primario è limitata agli ambiti coperti da riserva di legge. Coerentemente con la natura degli ambiti, si è fatto utilizzo del rinvio alla disciplina regolamentare.

C)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il provvedimento è coerente con l'ordinamento comunitario. Esso recepisce in anticipo, rispetto alla relativa entrata in vigore, taluni dei

 

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princìpi contenuti nella nuova direttiva sul credito al consumo, su cui il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto un accordo politico il 21 maggio 2007, dopo cinque anni di lavoro. La direttiva dovrà essere approvata dal Parlamento europeo.
        Il provvedimento ne prefigura ampiamente il recepimento.

D)    Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

        Il provvedimento appare conforme ai princìpi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra lo Stato e le autonomie regionali, trattandosi di disciplina di fenomeni e di fattispecie rientranti esclusivamente nella competenza dello Stato.

E)    Verifica della coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Le norme in esame sono pienamente in linea con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)    Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

        Viene ridefinita la nozione di credito al consumo (articolo 121, comma 1, TUB). La nuova definizione si è resa necessaria per rimediare ad un'incongruenza della definizione ora vigente. Quest'ultima erroneamente inserisce la relativa attività nell'ambito di quelle professionali e di quelle d'impresa. Coerentemente col sistema, la nuova definizione inserisce il credito al consumo esclusivamente nell'alveo delle attività d'impresa.

B)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi.

        I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti.

C)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa, per mantenere l'integrità dei corpi normativi di sistema interessati e

 

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cioè: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385); codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206); norme in materia di antiriciclaggio dei capitali di provenienza illecita con riguardo a particolari attività finanziarie (decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374); disposizioni in materia di usura (legge 7 marzo 1996, n. 108); organizzazione del Governo e competenze ministeriali (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

D)    Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il provvedimento in esame non ha effetti abrogativi impliciti. Sono state previste abrogazioni esplicite.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)    Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

        A fronte degli obiettivi perseguiti, le disposizioni appaiono congrue rispetto alle potenzialità delle strutture amministrative alle quali i compiti vengono affidati.

B)    Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

        Gli oneri organizzativi posti a carico dei soggetti pubblici risultano coerenti con quelli già insiti nella sfera delle competenze dei medesimi.

C)    Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.

        Si prevedono (agli articoli 3 e 4) per la tenuta, rispettivamente, degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e degli elenchi dei mediatori creditizi, appositi organismi costituiti dalle associazioni professionali rappresentative dei soggetti interessati e delle associazioni dei consumatori. Tali strutture, di natura privata, non interferiscono con le competenze di strutture esistenti.
        La prevista soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) (articolo 6, comma 4) non induce come conseguenza la creazione di alcuna nuova struttura, essendo trasferite le relative competenze ad autorità già esistenti (Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa).

D)    Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi e adempimenti burocratici.

        Gli adempimenti previsti appaiono congrui con riguardo alle finalità perseguite.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. All'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

              «c) capitale sociale versato non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni o al maggior importo determinato ai sensi del comma 4, lettera b)»;

          b) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

              «b) in relazione all'attività svolta dagli intermediari, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche, prevedere un capitale sociale minimo superiore e stabilire diversi requisiti patrimoniali»;

          c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. L'UIC detta disposizioni aventi a oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari. L'UIC adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina»;

          d) al comma 6, le parole: «dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto stabilito ai sensi del presente articolo».

 

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      2. Al comma 5 dell'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le parole: «i commi 6» sono sostituite dalle seguenti: «i commi 5-bis, 6».
      3. All'articolo 121 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività d'impresa, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore del consumatore»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              «1-bis. Per consumatore si intende la persona fisica indicata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

              «a) ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro e superiore a 31.000 euro. Il CICR, con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, può stabilire limiti diversi»;

          e) alla lettera b) del comma 4 le parole: «, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore» sono soppresse;

          f) dopo la lettera d) del comma 4 è inserita la seguente:

              «d-bis) ai finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere, oltre all'ammontare delle spese vive sostenute e documentate, esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi»;

 

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          g) alla lettera e) del comma 4, le parole: «, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento» sono soppresse;

          h) dopo la lettera e) del comma 4 è inserita la seguente:

              «e-bis) ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili con durata superiore a cinque anni»;

          i) dopo la lettera f) del comma 4 è aggiunta la seguente:

              «f-bis) ai finanziamenti a condizioni agevolate nonché alle forme di microcredito e di finanza mutualistica e solidale, nei casi e secondo le modalità individuati dal CICR».

      4. All'articolo 122 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende tutti gli oneri, inclusi gli interessi, le commissioni, le tasse, il compenso dei soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo e gli oneri da sostenere in relazione al contratto di credito; i costi relativi a servizi accessori sono inclusi nel TAEG se tali servizi sono necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

              «2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare, la formula di calcolo e i casi in cui, al fine di evitare elusioni, i costi dei servizi accessori devono essere comunque inclusi nel computo del TAEG»;

          c) il comma 3 è abrogato.

 

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      5. L'articolo 123 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 123. - (Pubblicità). - 1. Gli annunci pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano, nell'ordine, le seguenti informazioni attraverso un esempio rappresentativo:

          a) il tasso di interesse, fisso o variabile, e ogni altra informazione relativa agli oneri applicati;

          b) l'ammontare complessivo del credito;

          c) il TAEG;

          d) eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate, qualora tali costi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

          e) la durata del contratto;

          f) nel caso di dilazione di pagamento, il prezzo del bene o del servizio in contanti e l'eventuale anticipo dovuto dal consumatore.

      2. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo 116. La documentazione di trasparenza fornisce, oltre alle informazioni previste dal comma 1, almeno l'indicazione dell'ammontare di ciascuna rata e del costo totale del credito per il consumatore.
      3. Il CICR può individuare informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2, anche differenziandole a seconda dello strumento impiegato per la loro diffusione, nonché casi e modalità in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante uno o più esempi tipici ovvero può non essere indicato».

      6. Dopo l'articolo 123 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, come sostituito dal

 

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comma 5 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 123-bis. - (Obblighi precontrattuali). - 1. Prima della conclusione del contratto, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base delle informazioni in suo possesso, di quelle fornite dal consumatore nonché di ogni altra informazione ritenuta utile.
      2. Prima della conclusione del contratto, il finanziatore si assicura, secondo le modalità individuate dal CICR, che il consumatore abbia ricevuto le informazioni previste a norma degli articoli 116 e 123, e fornisce al consumatore le spiegazioni necessarie affinché il medesimo sia in grado di valutare se il credito propostogli è adeguato alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.

      Art. 123-ter. - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, oltre ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo gli altri soggetti, diversi dal finanziatore, che, nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

          a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

          b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

      2. I soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo possono ricevere un compenso dal consumatore solo nel caso in cui il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore, purché l'ammontare del compenso sia stato pattuito con contratto concluso in forma scritta o in altra forma prevista dal CICR e sia stato preventivamente comunicato

 

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al finanziatore ai fini del calcolo del TAEG».

      7. All'articolo 124 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del comma 7»;

          b) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

              «g-bis) le altre clausole e informazioni stabilite dal CICR»;

          c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

          d) al comma 5, alinea, le parole: «, queste ultime sono sostituite di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di errata indicazione del TAEG, questi sono sostituiti di diritto con quanto pubblicizzato ovvero, in mancanza,».

      8. All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «o di recedere dal» sono sostituite dalla seguente: «al»;

          b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Nei casi di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto alla risoluzione anche del contratto di finanziamento quando esso è stato concluso in funzione dell'acquisto dei medesimi beni o servizi.
      3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche nei riguardi del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
      3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità

 

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indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni.
      3-quinquies. A seguito dell'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 3-quater, il consumatore è liberato anche dalle obbligazioni connesse a servizi accessori.
      3-sexies. Il comma 3-quater non si applica alle aperture di credito in conto corrente e ai casi in cui il consumatore possa esercitare il recesso ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, ovvero del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

      9. L'articolo 126 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 126. - (Regime speciale per le aperture di credito). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 124, commi 2 e 3, i contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito, anche se connessa all'uso di una carta di credito, contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

          a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;

          b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, inclusi quelli dovuti in caso di sconfinamento e gli interessi di mora, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso;

          c) le modalità di utilizzo del credito;

          d) le modalità di recesso dal contratto.

      2. In caso di sconfinamento superiore all'importo individuato dal CICR per un periodo superiore a trenta giorni, il creditore informa il consumatore dell'ammontare dello sconfinamento e dei corrispettivi

 

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dovuti, secondo le modalità previste per l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 119, comma 1».

      10. All'articolo 127 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

              «2-bis. L'onere della prova riguardante l'adempimento degli obblighi precontrattuali e delle prescrizioni stabilite dagli articoli 123-bis, comma 2, e 123-ter, comma 2, nei rapporti con i consumatori spetta alla banca, all'intermediario finanziario, ai soggetti di cui all'articolo 121, comma 2, lettera c), ovvero ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.

              2-ter. Il CICR emana disposizioni di esecuzione del presente titolo»;

          b) al comma 3, le parole: «i soggetti operanti nel settore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «gli intermediari».

      11. All'articolo 128 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «, dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, nonché dei mediatori creditizi,»;

          b) al comma 5, le parole: «di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, o dell'UIC o delle altre autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai sensi del presente titolo, la Banca d'Italia, l'UIC o le altre autorità» e le parole: «può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «possono disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a

 

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trenta giorni, e divieti riguardanti le modalità di commercializzazione».

      12. All'articolo 144 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «106, commi 6» sono sostituite dalle seguenti: «106, commi 5-bis, 6»;

          b) al comma 3:

              1) le parole: «funzioni di amministrazione o di direzione» sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo»;

              2) le parole: «, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3,» sono soppresse;

              3) le parole: «per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123» sono sostituite dalle seguenti: «per la significativa inosservanza delle norme contenute nel titolo VI»;

          c) al comma 4:

              1) le parole: «funzioni di amministrazione o di direzione» sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo»;

              2) le parole: «, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3,» sono soppresse.

      13. Dopo il comma 5 dell'articolo 155 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «5-bis. I mediatori creditizi di cui all'articolo 16-ter, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, commi 3, lettere a), c) e d), e 6, 108, 109 e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari».

 

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Art. 2.
(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

      1. Gli articoli 40, 41 e 42 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.
      2. L'articolo 43 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

      «Art. 43. - (Rinvio al testo unico bancario). - 1. Per la disciplina del credito al consumo, si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni».

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo
25 settembre 1999, n. 374).

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dai seguenti:

      «Art. 3. - (Agenzia in attività finanziaria). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata all'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2.
      2. È istituito l'elenco degli agenti in attività finanziaria, articolato in sezioni territoriali e tenuto in forma elettronica. Alla tenuta dell'elenco provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel

 

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rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione nell'elenco, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'elenco stesso. L'organismo si costituisce e opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'UIC, e sotto la supervisione dell'UIC medesimo.
      3. L'organismo di cui al comma 2 procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le seguenti condizioni:

          a) per le persone fisiche:

              1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

              2) domicilio nel territorio della Repubblica;

              3) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equivalente sulla base di una valutazione effettuata dall'organismo;

              4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario, e successive modificazioni;

              5) possesso dei requisiti di professionalità indicati nel comma 5;

 

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              6) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6;

          b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

              1) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;

              2) possesso, da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario, e successive modificazioni;

              3) possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di professionalità indicati nel comma 5;

              4) sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;

              5) rispetto dei requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3-bis;

              6) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6.

      4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità da parte dei soggetti indicati nel numero 2) della lettera b) del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario. In caso di perdita dei requisiti di professionalità da parte dei soggetti indicati nel numero 3) della lettera b) del comma 3, si applica l'articolo 109, comma 2, del testo unico bancario.
      5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco è richiesto il superamento di una prova valutativa indetta dall'organismo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'organismo medesimo. Sono esonerati dalla prova coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall'organismo di cui al comma 2,

 

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consistenti nell'avere effettivamente svolto, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni, una delle seguenti attività:

          a) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di una banca;

          b) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un'impresa di investimento;

          c) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario;

          d) agente in attività finanziaria o mediatore creditizio.

      6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco i soggetti interessati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimali fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze, per danni arrecati, nell'esercizio dell'attività svolta in forza dell'iscrizione nell'elenco, da negligenze ed errori professionali propri o di dipendenti, di collaboratori o delle persone del cui operato sono responsabili a norma di legge.
      7. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 5 deve includere una dichiarazione con sottoscrizione autenticata, resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale o per conto del quale è stata effettivamente svolta l'esperienza professionale, attestante le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
      8. L'agente deposita una copia del contratto con un intermediario finanziario, iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, presso l'organismo di cui al comma 2. Qualora non eserciti l'attività per tre anni, il soggetto è cancellato dall'elenco.
      9. Ai fini della tenuta dell'elenco, l'organismo di cui al comma 2 può chiedere agli agenti in attività finanziaria la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione

 

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di atti e di documenti, fissando i relativi termini.
      10. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.
      11. Per i danni causati dall'agente in attività finanziaria risponde in solido l'intermediario per conto del quale opera, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

      Art. 3-bis. - (Poteri regolamentari). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentito l'UIC, determina i princìpi e i criteri relativi:

          a) alla formazione dell'elenco previsto dall'articolo 3 e alle relative forme di pubblicità;

          b) all'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3, ivi compresi i requisiti patrimoniali e di forma giuridica dei soggetti da iscrivere, e alle cause di sospensione, di riammissione, di radiazione e di cancellazione;

          c) alle cause di incompatibilità, escludendo in particolare la possibilità della contestuale iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi;

          d) all'esame dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui all'articolo 3, relative ai provvedimenti indicati alla lettera b), da parte di un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, nonché dalle associazioni dei consumatori;

          e) ai poteri di supervisione dell'UIC sugli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e alla lettera d) del presente comma, ivi comprese la nomina e la sostituzione dei componenti, in caso di

 

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impossibilità o irregolarità del funzionamento degli organismi medesimi;

          f) alle modalità di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria.

      2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì definiti il contenuto dell'attività di agenzia in attività finanziaria e le attività diverse esercitabili dai soggetti iscritti nell'elenco, includendovi, tra l'altro, la promozione e il collocamento di prodotti per conto di banche nel rispetto della disciplina vigente».

Art. 4.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108).

      1. L'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dai seguenti:

      «Art. 16. - 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2.
      2. È istituito l'elenco dei mediatori creditizi, articolato in sezioni territoriali e tenuto in forma elettronica. Alla tenuta dell'elenco provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei mediatori creditizi, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento della propria attività. Esso provvede all'iscrizione nell'elenco, previa verifica dei necessari requisiti,

 

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e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'elenco stesso. L'organismo si costituisce e opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'UIC, e sotto la supervisione dell'UIC medesimo.
      3. L'organismo di cui al comma 2 procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:

          a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

          b) capitale sociale versato pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

          c) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di mediazione creditizia;

          d) possesso, da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 108 e 109 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

          e) possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di professionalità indicati nel comma 5;

          f) sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;

          g) rispetto degli eventuali requisiti patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16-bis;

          h) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6.

      4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità e di professionalità da parte dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3, si applicano gli articoli 108,

 

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comma 3, e 109, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
      5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco è richiesto il superamento di una prova valutativa indetta dall'organismo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'organismo medesimo. Sono esonerati dalla prova coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall'organismo di cui al comma 2, consistenti nell'avere effettivamente svolto, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni, una delle seguenti attività:

          a) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di una banca;

          b) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un'impresa di investimento;

          c) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

          d) agente in attività finanziaria o mediatore creditizio.

      6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco i soggetti interessati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimali fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze, per danni arrecati, nell'esercizio dell'attività svolta in forza dell'iscrizione nell'elenco, da negligenze ed errori professionali propri o di dipendenti, di collaboratori o delle persone del cui operato sono responsabili a norma di legge.
      7. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 5 deve includere una dichiarazione con sottoscrizione autenticata, resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale o per conto del quale è stata effettivamente svolta l'esperienza professionale, attestante

 

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le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
      8. Ai fini della tenuta dell'elenco, l'organismo di cui al comma 2 può chiedere ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini.
      9. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
      10. La pubblicità dell'attività di cui al comma 1 per mezzo della stampa è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.
      11. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.
      12. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
      13. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da 2.066 euro a 10.330 euro.
      14. Le disposizioni dei commi da 1 a 12 non si applicano quando l'attività di mediazione è svolta da banche, intermediari finanziari e promotori finanziari.

      Art. 16-bis. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentito

 

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l'UIC, determina i princìpi e i criteri relativi:

          a) alla formazione dell'elenco previsto dall'articolo 16 e alle relative forme di pubblicità;

          b) all'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 16, ivi compresi eventuali requisiti patrimoniali dei soggetti da iscrivere, e alle cause di sospensione, di riammissione, di radiazione e di cancellazione;

          c) alle cause di incompatibilità, escludendo in particolare la possibilità della contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;

          d) alle soglie dimensionali ai fini dell'applicazione dell'articolo 16-ter, tenuti presenti i volumi dei finanziamenti intermediati, il numero dei dipendenti, dei clienti e l'articolazione territoriale nonché il numero delle convenzioni eventualmente in essere con soggetti che erogano il credito;

          e) all'esame dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui all'articolo 16, relative ai provvedimenti indicati alla lettera b), da parte di un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori;

          f) ai poteri di supervisione dell'UIC sugli organismi di cui all'articolo 16, comma 2, e alla lettera e), ivi comprese la nomina e la sostituzione dei componenti, in caso di impossibile o irregolare funzionamento degli organismi medesimi.

      2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì definiti il contenuto dell'attività di mediazione e le attività diverse esercitabili dai soggetti iscritti nell'elenco.

      Art. 16-ter. - 1. I mediatori creditizi che intendano superare le soglie dimensionali individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze a

 

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norma dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), della presente legge devono iscriversi, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni.
      2. I mediatori creditizi iscritti nella sezione di cui al comma 1 restano iscritti anche nell'elenco previsto dall'articolo 16, comma 2.
      3. Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia da parte di soggetti che, pur non essendo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, superino le soglie dimensionali previste dal comma 1 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro».

Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

      1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'albo dei mediatori creditizi, entro sei mesi dalla costituzione dei rispettivi organismi, presentano ai medesimi, nonché all'UIC nel caso di società di mediazione creditizia che superano le soglie dimensionali previste con il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), della legge 7 marzo 1996, n. 108, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività.
      2. Le prove valutative di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nonché di cui al comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108,

 

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come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'elenco dei mediatori creditizi, devono essere indette dai rispettivi organismi per almeno due volte nei dodici mesi successivi alla data di costituzione dei medesimi organismi.
      3. Fino all'emanazione delle nuove norme regolamentari di attuazione delle modifiche apportate dalla presente legge al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e alla legge 7 marzo 1996, n. 108, si applicano, in quanto compatibili, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, nonché le relative disposizioni di attuazione. Fino alla stessa data, non sono ammesse nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Art. 6.
(Disposizioni urgenti in materia
di assicurazioni).

      1. Al fine di favorire il processo di integrazione dei mercati finanziari e di razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni, le competenze in materia di assicurazioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.       2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «sistema creditizio,» sono inserite le seguenti: «alle politiche in materia di assicurazioni, alla tutela del risparmio e ai rapporti con le autorità di settore,»;

          b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28, le parole: «politiche nel

 

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settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza;» sono soppresse, e dopo le parole: «offerta di beni e servizi;» sono inserite le seguenti: «politiche per la promozione della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori in materia di assicurazioni;»;

          c) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

      «Art. 30. - (Attribuzione di funzioni ad altri Ministeri). - 1. Le funzioni inerenti ai rapporti con le autorità di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze».

            3. Le nuove competenze attribuite con il presente articolo al Ministero dell'economia e delle finanze devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è soppresso e le competenze e i poteri di vigilanza, già svolti dall'ISVAP stesso, sono attribuiti alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
      5. Il personale dell'ISVAP, che mantiene il trattamento economico e previdenziale già riconosciuto nonché la qualifica e le funzioni svolte, è trasferito alla Banca d'Italia, alla CONSOB o ad altre autorità di settore, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso l'ISVAP.
      6. Il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di commissario liquidatore dell'Istituto e provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'Istituto e agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 4 e 5, secondo i criteri direttivi adottati dal

 

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Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

            1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, lettere b), numero 2), e c), numero 2), dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


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